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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 710/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5591/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500039898000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240090161538000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5591/2025, depositato il 07/10/2025, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500039898000 del 18/09/2025 e la presupposta cartella di pagamento n. 29320240090161538000, concernente Tassa automobilistica relativa all'anno 2022, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Sicilia – Dip. Fin. E cred. Serv. Tasse Auto.
Chiamato il ricorso all'udienza del 23 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata in data
18/09/2025, e la presupposta cartella di pagamento citati in epigrafe, concernente Tassa automobilistica relativa all'anno 2022.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Bene strumentale per attività indispensabili;
2) Nullità/illegittimità dell'atto impugnato, per violazione del contraddittorio anticipato e mancata notifica della cartella;
3) Vizi formali dell'atto in quanto non contiene l'indicazione dei termini e delle modalità per proporre impugnazione;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data
12/11/2025. Rileva che la cartella di pagamento è stata notificata in data 25/02/2025, producendo a supporto estratto di ruolo. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La Regione Sicilia – Dip. Fin. E cred. Serv. Tasse Auto, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 22/01/2026. Deduce la propria carenza di legittimazione in ordine alla procedura di riscossione. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 21 novembre 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza n. 3185/2025, ha rigettato l'istanza di sospensione ricorrendone i presupposti di legge per l'accoglimento.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte della specifica eccezione da parte del ricorrente di omessa notifica della presupposta cartella di pagamento n. 29320240090161538000, l'agente della riscossione ha prodotto esclusivamente l'estratto di ruolo, ma non una prodotto prova della regolare notifica della presupposta cartella. L'estratto di ruolo ha valenza di atto interno e non costituisce prova della effettiva notifica della cartella di pagamento al destinatario. Sicché l'accoglimento del ricorso per carenza del titolo presupposto alla intimazione di pagamento impugnata. L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Trattandosi comunque di somme per le quali non vi è prova dell'avvenuto pagamento, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5591/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500039898000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240090161538000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5591/2025, depositato il 07/10/2025, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500039898000 del 18/09/2025 e la presupposta cartella di pagamento n. 29320240090161538000, concernente Tassa automobilistica relativa all'anno 2022, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Sicilia – Dip. Fin. E cred. Serv. Tasse Auto.
Chiamato il ricorso all'udienza del 23 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata in data
18/09/2025, e la presupposta cartella di pagamento citati in epigrafe, concernente Tassa automobilistica relativa all'anno 2022.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Bene strumentale per attività indispensabili;
2) Nullità/illegittimità dell'atto impugnato, per violazione del contraddittorio anticipato e mancata notifica della cartella;
3) Vizi formali dell'atto in quanto non contiene l'indicazione dei termini e delle modalità per proporre impugnazione;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data
12/11/2025. Rileva che la cartella di pagamento è stata notificata in data 25/02/2025, producendo a supporto estratto di ruolo. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La Regione Sicilia – Dip. Fin. E cred. Serv. Tasse Auto, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 22/01/2026. Deduce la propria carenza di legittimazione in ordine alla procedura di riscossione. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 21 novembre 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza n. 3185/2025, ha rigettato l'istanza di sospensione ricorrendone i presupposti di legge per l'accoglimento.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte della specifica eccezione da parte del ricorrente di omessa notifica della presupposta cartella di pagamento n. 29320240090161538000, l'agente della riscossione ha prodotto esclusivamente l'estratto di ruolo, ma non una prodotto prova della regolare notifica della presupposta cartella. L'estratto di ruolo ha valenza di atto interno e non costituisce prova della effettiva notifica della cartella di pagamento al destinatario. Sicché l'accoglimento del ricorso per carenza del titolo presupposto alla intimazione di pagamento impugnata. L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Trattandosi comunque di somme per le quali non vi è prova dell'avvenuto pagamento, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.