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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1608 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 29 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 30.09.2021 al n. 1608 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n.636/2021 pubblicata il 14.07.2021
promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa come dagli 'Avv.ti Giuseppe Pizzonia, Luisa Torchia, Laura Trimarchi, Francesco Giovanni Albisinni, come da procura in atti
- appellante - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Cardosi e Paolo Kurecska, come da procura in atti;
- appellato - e in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio Gravallese, come da procura in atti;
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante : “voglia l'Ill.ma Corte di Parte_1 Appello, respinta ogni contraria eccezione istanza e deduzione, in riforma della sentenza appellata, accertare in capo alla Società la mancanza dell'obbligo di pagamento ed annullare, disapplicare e/o dichiarare inefficace l'avviso in epigrafe, sollevando – ove ritenuto necessario ai fini del decidere – questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE: - per carenza del presupposto applicativo del canone;
- per insussistenza dei presupposti di legge;
- in subordine, in ragione della causa di esenzione di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del Regolamento Comunale;
- con disapplicazione in ogni caso della sanzione irrogata per (i) violazione del principio di legalità, ovvero in subordine (ii) per esistenza di una causa di esclusione della responsabilità; - con condanna al rimborso delle somme che risultassero indebitamente versate nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese ed onorari.”; Con per l'appellato : “Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello principale proposto da e contestualmente Parte_1 ACCOGLIERE l'appello incidentale proposto dalla conchiudente, e per l'effetto RIFORMARE la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e quindi infine CONDANNARE Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione a
[...] conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori per entrambi i gradi di giudizio, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”. per l'appellato : “Nel merito 1) RIGETTARE Controparte_2 l'appello proposto da parte appellante, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
er l'effetto 2) CONFERMARE la sentenza n. 636/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia, oggetto di impugnazione e per l'effetto DICHIARARE valido ed efficace in via definitiva l'avviso di accertamento COSAP n. 9 per l'anno 2019 emesso da in CP_1 qualità di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del
3) CONDANNARE parte opponente al pagamento Controparte_2 dei relativi importi di cui agli avvisi di accertamento, per un totale di euro 10.060,00, oltre interessi legali, Con vittoria di spese di lite, onorari e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...] chiedeva la riforma della sentenza indicata in epigrafe, con Parte_1 la quale il Giudice aveva rigettato la domanda dalla medesima proposta in primo grado volta ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso da società concessionaria del Comune di per il CP_1 Controparte_2 pagamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo all'anno 2019.
Così il fatto nella sentenza di primo grado “
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 12.12.2019, conveniva Parte_1 in giudizio e il deducendo che : - CP_1 Controparte_2
società concessionaria del emetteva CP_1 Controparte_2 nei confronti di avviso di accertamento n. 9 pervenuto Parte_1 il 16.10.2019, per l'omesso versamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2019, per l'importo complessivo di €
10.060,00, a titolo di canone, sanzioni e interessi;
in particolare, il canone veniva
2 richiesto in relazione alla occupazione effettuata mediante un cavalcavia autostradale, sovrastante la strada comunale;
- non sussistono i presupposti per
l'applicazione del COSAP;
in particolare, il regolamento del Comune di prevede che sono escluse dall'ambito applicativo del COSAP Controparte_2 le occupazioni che non necessitano di concessione comunale, in quanto su beni non appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
ebbene, nel caso di specie, lo spazio sovrastante la strada comunale non appartiene più al demanio o patrimonio indisponibile del difatti, la scelta di costruire CP_2
l'autostrada e di farle attraversare anche il territorio comunale è stata deliberata con legge dello Stato (l. 463/55 e l. 729/61), e per effetto di legge tali aree sono state sottratte all'uso generalizzato della comunità locale per essere destinate alla realizzazione della rete autostradale;
pertanto, l'ente locale ha perduto potere su tali aree, difettando così il presupposto applicativo del canone;
- nel caso di specie, difatti, non veniva rilasciata alcuna concessione dal Comune, così che difettava il presupposto applicativo del COSAP, intercorrendo invece la concessione con lo
Stato; - essendo la costruzione dell'autostrada deliberata con legge dello Stato e attuata con la Convenzione con l'ANAS, il avrebbe dovuto, al limite, CP_2 formalizzare le proprie pretese verso lo Stato, e non verso la società attrice esecutrice della volontà statale;
inoltre, lo spazio in questione era già stato sottratto alla disponibilità collettiva locale dallo Stato;
- neanche può dirsi che, nel caso di specie, vi sia una occupazione abusiva o senza titolo, essendo una occupazione fondata su un titolo legale attribuito direttamente dallo Stato. -
l'attrice evidenziava come, in subordine, dovesse ritenersi applicabile l'esenzione prevista dall'art. 29 c. 1 lett. a) del Regolamento Comunale, per cui sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni effettuate dallo Stato;
, Parte_1 difatti, si limita a gestire un bene dello stato, ovvero l'autostrada; - inoltre,
, laddove dovesse versare il COSAP, si troverebbe a vedere duplicato Parte_1 il canone che già deve versare allo Stato in osservanza degli obblighi di legge e della Convenzione, commisurato ai proventi netti dei pedaggi, cui si aggiunge un versamento ex l. 102/09; - la sanzione applicata per l'omesso versamento, pari al 30% del canone, deve ritenersi non dovuta, non essendo prevista dall'art. 63 c.
2 d.lgs. 446/1997; tale sanzione, comunque, non è dovuta, dovendosi applicare la causa di esclusione della responsabilità di cui all'art. 4 c. 1 l. 689/1981.
Pertanto, domandava accertarsi la mancanza in capo a sé Parte_1 dell'obbligo del pagamento del COSAP;
con disapplicazione della sanzione irrogata;
con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa di costituzione
3 e risposta, depositata in data 6.2.2020, si costituiva in giudizio la CP_1 quale evidenziava sussistere tutti i presupposti di legge per l'applicazione del
COSAP, atteso che l'esistenza della concessione statale alla gestione del tracciato autostradale, non interferisce in alcun modo con la debenza del canone, correlato alla semplice occupazione del suolo comunale, anche solo in via di fatto. Peraltro, non era applicabile al caso di specie l'esenzione di cui all'art. 29 c. 1 lett. a del
Regolamento Comunale Cosap di La convenuta, poi, Controparte_2 contestava anche tutte le avverse deduzioni in punto di sanzione per omesso versamento. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con CP_1 conseguente conferma dell'accertamento opposto riconoscendo dovuto il COSAP;
con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.3.2020, si costituiva in giudizio il Controparte_2
il quale contestava ogni deduzione attorea, e concludeva per il rigetto
[...] dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di causa. concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa giungeva all'udienza del 13.4.2021 ove, precisate le conclusioni, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”
All'esito del giudizio il Tribunale rigettava la domanda attorea. Rilevava che la strada su cui insisteva il cavalcavia costituiva un tratto interno della strada statale, ricadente nel demanio o patrimonio disponibile comunale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento Comunale COSAP. Richiamando la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il Giudice rilevava la sussistenza del presupposto impositivo indipendentemente dall'esistenza di un formale provvedimento concessorio, in ragione del mero fatto dell'occupazione da parte di . Il primo Giudice sottolineava che Parte_1
l'occupazione del suolo era imputabile a quest'ultima, in quanto esecutrice della progettazione dell'opera pubblica. Riteneva irrilevante la circostanza che il viadotto fosse di proprietà demaniale e che, al termine della concessione, la gestione tornasse in capo allo Stato, poiché, durante il periodo di vigenza della concessione, il bene era gestito da un soggetto che agiva in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato. In ragione di ciò, disattendeva l'argomentazione attorea relativa alla natura demaniale dell'autostrada in quanto il presupposto applicativo della COSAP era costituito dall'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sottratti all'uso pubblico. Infine, il Giudice escludeva l'applicabilità dell'art. 29 del Regolamento
Comunale, che prevedeva l'esenzione dal pagamento per le occupazioni
4 effettuate dallo Stato, in quanto l'occupazione in questione era ascrivibile all'ente concessionario e non direttamente allo Stato.
II. Avverso la sentenza proponeva appello la Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame:
1 illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha tenuto ritenuto applicabile il Cosap alla fattispecie in esame nonostante l'assenza dei presupposti di legge La società appellante deduceva l'illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il COSAP alla fattispecie in esame, in assenza dei presupposti di legge. L'appellante sosteneva che la norma che disciplina il COSAP, ovvero l'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, richiede che l'occupazione riguardi aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile del condizione CP_2 insussistente nel caso di specie in cui lo spazio sovrastante la strada comunale e la strada stessa non appartenevano al demanio del né potevano CP_2 appartenergli, né si trovavano nella sua disponibilità. Inoltre, l'appellante evidenziava come la realizzazione dell'autostrada fosse un'iniziativa promossa dallo Stato, essendo la scelta deliberata per legge e i progetti del tracciato oggetto di approvazione da parte dell'amministrazione statale. Gli immobili autostradali erano pacificamente destinati a un pubblico servizio, ed era quindi contraddittorio affermare che comportassero una sottrazione del suolo pubblico.
Sottolineava che la concessione amministrativa, mediante la quale lo Stato incarica un soggetto privato di costruire un'opera di interesse istituzionale, era diversa dalla concessione edilizia, mediante la quale il Comune autorizza un'infrastruttura liberamente utilizzabile da un soggetto privato. Di conseguenza, l'eventuale occupazione del suolo pubblico non era da attribuire alla società concessionaria, ma direttamente allo Stato con conseguenziale perdita di ogni potere da parte del sulle aree interessate dalla CP_2 costruzione. Infine, l'appellante faceva presente che, nell'ipotesi in cui si fosse trattato di un'occupazione abusiva, il Comune avrebbe dovuto esercitare il potere di rimozione delle opere realizzate, invece di richiedere il pagamento del
COSAP. L'occupazione esulava dunque totalmente dall'ambito di operatività del
COSAP, essendo l'ente locale privo di titolarità e potestà sullo spazio destinato alla costruzione dell'autostrada. Infine, l'appellante contestava la valutazione del Tribunale in merito all'autonomia gestionale della società concessionaria, ritenendola riduttiva. A suo dire, il giudice non aveva adeguatamente considerato la stringente regolamentazione cui è sottoposta l'attività di gestione
5 autostradale. In particolare, evidenziava che la determinazione delle tariffe è soggetta all'approvazione statale e che le modalità di incremento tariffario sono rimesse al concedente. Inoltre, la società concessionaria è vincolata a numerosi obblighi di legge e soggetta ad ampi poteri di direzione, vigilanza e controllo sanzionatorio in capo al concedente.
2. In subordine: illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame
l'esenzione da COSAP prevista dall'art. 29 del Regolamento Comunale per le “occupazioni effettuate dallo Stato”. La società appellante rilevava che, nella fattispecie in esame, lo spazio sovrastante la strada non era stato sottratto alla disponibilità generalizzata per volontà della società e su concessione del bensì era lo Stato ad aver pianificato e deliberato la costruzione CP_2 dell'autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi inclusi i cavalcavia. In tale contesto, la società agiva quale mera esecutrice della volontà dello Stato di realizzare il servizio autostradale, rientrando le autostrade fra i beni demaniali.
Ribadiva che la costruzione dell'autostrada era stata stabilita con risalenti provvedimenti legislativi, in particolare la Legge n. 463 del 1955 e la Legge
20/09/1961, n. 1089, e rispondeva ad esigenze istituzionali statali, collegate alla necessità di un miglior collegamento del territorio nazionale con tracciati realizzati con leggi dello Stato che ne definivano le aree di transito. Inoltre
Rispetto al rapporto con il gestore, era irrilevante che il soggetto fosse a capitale pubblico o privato, essendo invece essenziale il quadro normativo in cui operava.
Richiamava la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a sostegno del principio per il quale la disciplina applicabile al bene oggetto di concessione non poteva mutare a seconda della natura pubblica o privata del concessionario.
In definitiva, l'occupazione effettuata dalle infrastrutture autostradali doveva intendersi, in ogni caso, come operata dallo Stato.
3. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la duplicazione del canone versato. . La pretesa relativa al COSAP, recata dall'avviso impugnato, si sommava agli importi che la società era tenuta a corrispondere all'erario in ossequio agli obblighi di legge, consistenti in canoni commisurati ai proventi netti derivanti dai pedaggi, come previsto dall'art. 16 della Convenzione. In base a tale articolo, il concessionario era tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo, fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi. A tale canone si aggiungeva
6 un ulteriore versamento, costituito da un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che aveva fruito dell'infrastruttura, pari a tre millesimi di euro al chilometro o nove millesimi di euro al chilometro, a seconda delle classi di pedaggio. A detta dell'appellante tale disposizione dimostrava che nel calcolo dei chilometri percorsi venivano ricompresi gli spazi oggetto di accertamento ai fini COSAP. Appariva illogico infatti richiedere un doppio esborso alla società, dovendo la stessa versare, in relazione alla medesima opera autostradale, il canone di concessione, l'integrazione del canone correlata alla tariffa ed il canone per l'occupazione di suolo pubblico al Comune.
4. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sanzione irrogata. L'appellante lamentava che era stata irrogata una sanzione per omesso o tardivo pagamento, pari al 30% del canone, sanzione confermata dal Tribunale sulla base dell'art. 63 del D.Lgs. n.
446/1997. Evidenziava l'appellante che tale norma non individuava espressamente, tra i casi in cui poteva essere irrogata una sanzione da parte dell'ente locale, l'ipotesi di omesso o tardivo pagamento del canone. Pertanto, in assenza di un'espressa previsione legislativa che individuasse l'omesso o tardivo pagamento come fattispecie passibile di sanzione amministrativa, la sanzione applicata risultava illegittima, in virtù dei principi di legalità, tassatività e specificità. Deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 4 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 per l'esistenza di una causa di esonero dalla responsabilità. Infatti, la società appellante si limitava a gestire, in base ad apposita convenzione stipulata con ANAS, un tratto autostradale dello Stato. A fronte di tale facoltà legittima, riconosciuta dal legislatore statale, non poteva configurarsi una violazione amministrativa ascrivibile al concessionario per aver commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Con Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della prima parte del motivo d'appello, con cui la società appellante asseriva per la prima volta che, per effetto della progettazione e costruzione dell'autostrada, era stato sottratto all'ente locale lo spazio sovrastante le strade comunali e il cavalcavia, che, pertanto, non apparteneva più al demanio comunale.
Nel merito rilevava che l'assunto era comunque infondato, essendo pacifico che l'ente locale conserva il proprio dominio sulle proprie strade, anche per la parte sovrastata da un cavalcavia o un sovrappasso.
7 La concessione autostradale, pur caratterizzata dalla finalità di pubblica utilità, non implicava una deroga al principio generale per cui, se il manufatto occupante il suolo è funzionale ad un servizio di pubblica autorità ed è gestito dall'ente pubblico, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione di cui beneficiano gli enti pubblici. Diversamente, se il servizio è gestito in regime di concessione amministrativa, l'esenzione non può essere accordata in favore del concessionario.
In ordine alla qualificazione dell'occupazione come “abusiva”, chiariva che la stessa non rientrava nella categoria delle occupazioni che legittimano l'ente locale ad esercitare il potere di rimozione dei manufatti occupanti. Si trattava, piuttosto, di un'occupazione di fatto ovvero di un'occupazione non supportata da una specifica ed apposita concessione comunale ai sensi dell'art 10 del
Regolamento Comunale COSAP.
In merito alla pretesa illegittimità dell'imposizione di un “doppio canone”, Con lamentata dall'appellante, evidenziava la necessità di distinguere il canone concessorio, disciplinato dalla concessione in essere tra lo Stato e il concessionario autostradale, dal COSAP in contestazione. Si trattava, infatti, di rapporti giuridici distinti. Il primo, di natura privatistica, aveva ad oggetto la concessione stradale ed il canone assolveva la funzione di corrispettivo;
il secondo, di natura tributaria, contrapponeva al concessionario autostradale l'ente pubblico territoriale, titolare della pretesa tributaria. Diversa era, altresì, la natura del corrispettivo economico che nel primo caso derivava da un rapporto contrattuale, nel secondo era imposto ex lege, quale tributo ed entrata sostitutiva.
In relazione all'asserita erroneità della sentenza impugnata in punto di sanzione irrogata, l'appellata affermava che il principio di legalità era stato pienamente rispettato. Il comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, infatti, prevedeva i criteri a cui dovevano ispirarsi i regolamenti in materia di COSAP e, in particolare, quelli di cui alla lettera g-bis), prevedendo l'applicazione, in caso di occupazione di fatto, di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
Nel caso di specie, erano state rispettate le previsioni normative primarie e regolamentari, senza alcuna violazione del principio di legalità. L'indennità maggiorata del 50% rispetto al canone, prevista dall'art. 34, comma 2, del
Regolamento Comunale e la sanzione pecuniaria per tardivo pagamento, di cui
8 all'art. 34, comma 5, erano diretta ed esatta applicazione delle previsioni di cui all'art. 63, comma 2, lettera g-bis, del D. Lgs. n. 446/1997. Proponeva appello incidentale ai fini della riforma della decisione, in relazione alla regolamentazione delle spese di lite chiedendo la condanna di parte appellante, oltre che alla refusione delle spese per la manifesta infondatezza dell'appello principale, anche della refusione delle spese e del compenso relativamente al
Non era infatti giustificabile la compensazione delle spese in relazione alla complessità della materia, ma soprattutto in relazione ad una presunta evoluzione giurisprudenziale. Le sporadiche sentenze richiamate da controparte in atti erano infatti l'inevitabile riflesso statistico di un contenzioso che investe tutta la rete autostradale italiana e che quindi necessariamente avevano determinato le pronunce di numerosi giudici di merito sul territorio nazionale.
Si costituiva in giudizio il il quale, con riferimento al primo motivo CP_2
d'appello, rilevava che le deduzioni formulate non inficiavano la legittimità del provvedimento amministrativo esercitato per il tramite della concessionaria.
Appariva, infatti, irrilevante la diversità tra le due concessioni ai fini dell'esclusione della pretesa impositiva del dal momento che il canone CP_2 poteva essere applicato anche al semplice occupante di fatto dell'area pubblica.
Conseguentemente, si consideravano abusive tutte le occupazioni realizzate senza la concessione comunale. Sottolineava che, benché l'occupazione fosse voluta dallo Stato, doveva considerarsi propria dell'ente concessionario, in quanto esecutore della progettazione e realizzazione dell'opera pubblica e unico soggetto passivo del COSAP. Il comune rilevava che gli enti locali erano legittimati a prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, fosse assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione.
Condivideva, pertanto, la lettura offerta dal Giudice di prime cure, il quale evidenziava come la giurisprudenza di legittimità riconoscesse la piena applicabilità del COSAP nei casi di occupazione del suolo comunale a mezzo di cavalcavia autostradali. va proposta specifica impugnazione
Il sottolineava, infine, come la società appellante non fosse un CP_2 mero sostituto dello Stato nello svolgimento del servizio pubblico, ma un vero e proprio gestore, utilizzatore e fruitore, nei propri interessi, dell'autostrada data in concessione, con poteri di gestione caratterizzati da autonomia rispetto all'interesse pubblico, in virtù dell'esistenza di un corrispettivo e dell'assunzione del rischio d'impresa. Una interpretazione diversa da quella offerta dal Giudice
9 di prime cure si poneva in contrasto con il principio di cui all'art. 14 delle
Disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale le previsioni che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati.
Quanto alla pretesa duplicazione del canone versato, richiamava la giurisprudenza relativa a giudizi analoghi a quello di specie, sulla diversità delle due concessioni, facendone discendere l'infondatezza dell'eccezione di illegittima duplicazione. Quanto alle sanzioni applicate, ribadiva la legittimità dell'irrogazione per omesso o tardivo pagamento, richiamando la norma di cui all'art. 63, comma 2, lettera g-bis, del D. Lgs.vo n.446/1997, che prevede la possibilità per gli enti locali di stabilire sanzioni amministrative pecuniarie in materia di COSAP.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello è infondato.
Si rende preliminarmente necessario richiamare le disposizioni del D.Lgs.
n. 446/1997, il quale, nell'istituire il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP), all'art. 63, statuisce che: “I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa (…)”.
Sulla scorta di tale previsione normativa, si fonda il regolamento comunale in esame, che disciplina il pagamento del COSAP e ne individua, all'art. 15, i soggetti passivi, ponendo in rilievo la condotta di “occupazione”, così disponendo: “1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione amministrativa, permanente o temporanea, ed è determinato applicando la tariffa alla dimensione dell'area concessa o, se maggiore, di quella effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico secondo lo stato di fatto.
2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, con applicazione della
10 sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo art. 34, ferme restando quelle stabilite dal Codice della Strada”.
Il più recente orientamento giurisprudenziale riconduce il presupposto impositivo del COSAP al mero fatto dell'occupazione del suolo pubblico, valorizzando la sottrazione di fatto dell'area al godimento collettivo. Tale interpretazione privilegia l'effettività della condotta occupativa rispetto alla mera formalità del rilascio di un titolo concessorio. “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale,
è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 10/06/2021, n. 16395).
In una recente pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento, rimarcando: “In mancanza di concessione per l'occupazione del suolo demaniale, soggetto obbligato al pagamento del COSAP è colui che effettua l'occupazione traendo da essa un'utilità particolare, che esclude il godimento dell'area da parte della collettività. Nel caso di occupazione mediante infrastrutture autostradali, è obbligato al pagamento del canone il concessionario autostradale, non operando
l'esenzione prevista in favore dello Stato.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
18/11/2024, n. 29585). Tale pronuncia conferma che l'obbligazione tributaria sorge in capo al soggetto il quale, concretamente, utilizza il bene demaniale a prescindere da un titolo concessorio.
Appare, dunque, corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale richiamato, l'individuazione di quale soggetto passivo del Parte_1 Parte_1 canone, in ragione della sua condotta occupativa degli spazi demaniali.
Non può d'altronde ritenersi sussistente , la causa di esenzione di cui all'art. 29 del regolamento Cosap, invocata dall'appellante in ragione dell'asserito carattere pubblicistico del servizio svolto da Parte_1
Tale argomentazione non si rivela dirimente ai fini dell'esenzione, in
[...] quanto la mera circostanza che l'attività svolta dalla società concessionaria sia funzionale al perseguimento di un interesse pubblico non è, di per sé, sufficiente ad attrarre la fattispecie nell'alveo applicativo della norma esentativa. Difatti,
11 l'esenzione tributaria non può essere estesa a soggetti che, pur operando in settori di interesse pubblico, svolgono attività economiche connotate da finalità lucrative. L'esenzione è applicabile esclusivamente quando l'occupazione è direttamente imputabile all'ente pubblico esentato, e non ad un soggetto terzo, seppur concessionario di un servizio pubblico.
Siffatta interpretazione trova anch'essa avallo nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che, in materia, ha chiarito: In mancanza di concessione per l'occupazione del suolo demaniale, soggetto obbligato al pagamento del COSAP è colui che effettua l'occupazione traendo da essa un'utilità particolare, che esclude il godimento dell'area da parte della collettività. Nel caso di occupazione mediante infrastrutture autostradali, è obbligato al pagamento del canone il concessionario autostradale, non operando l'esenzione prevista in favore dello Stato” Ciò in quanto “l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello
Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione
(Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n.
28341 del 05/11/2019)”. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/11/2024, n. 29585).
Secondo la Suprema Corte assumono decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l'individuazione del soggetto obbligato - nel caso in cui l'occupazione non sia assistita da un atto concessorio del - l'attività di CP_2 gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità. L'elemento dirimente, dunque,
è rappresentato dalla titolarità e dalla diretta gestione dell'occupazione da parte del soggetto esente.
La gestione autonoma e con finalità lucrative dell'infrastruttura autostradale da parte della società concessionaria preclude quindi l'applicazione dell'esenzione, anche in presenza di un'opera di pubblica utilità.
Va infatti sottolineata, ai fini della corretta sussistenza del presupposto applicativo del COSAP, la tipologia di attività svolta dall'appellante che, al di là
12 dei vincoli imposti e connaturati alla finalità pubblica del servizio svolto, riveste tuttavia le caratteristiche proprie dell'attività economica volta al perseguimento di un utile. Tale qualifica, di per sé, esclude il presupposto di applicabilità dell'esenzione prevista dalla normativa di riferimento per le occupazioni effettuate dallo Stato, in quanto l'esenzione è concepita per attività non lucrative direttamente riconducibili all'ente pubblico.
Quanto alla dedotta illegittimità dell'applicazione della sanzione, il Giudice ha correttamente escluso la violazione del principio di legalità. L'occupazione di fatto costituisce infatti un legittimo presupposto per l'applicazione delle disposizioni regolamentari, comprensive delle previsioni sanzionatorie, nel constatato rispetto dei limiti stabiliti dalla lettera g-bis dell'art. 63, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997. Tale norma prevede, infatti, in caso di occupazione abusiva, cui va equiparata l'occupazione di fatto l'applicazione di un'indennità pari al canone con una maggiorazione del 50% e non superiore al doppio dello stesso. E' dunque legittima l'irrogazione della sanzione, contenuta nei limiti normativi menzionati
In relazione alla suddetta sanzione, l'attrice invoca altresì l'operatività di una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
Legge n. 689/1981, deducendo che gestisce l'autostrada in forza di Parte_1 apposita concessione e, pertanto, ha agito in esercizio di una facoltà riconosciutale dalla legge. L'assunto si rivela, tuttavia, infondato. La realizzazione del cavalcavia, pur rientrando nel più ampio contesto della gestione in concessione di un servizio pubblico, attiene all'attività imprenditoriale della società concessionaria Non può invocarsi l'esimente di cui all'art. 4 della Legge n. 689/1981, che presuppone l'esistenza di un vincolo giuridico che imponga o autorizzi la condotta illecita. Nel caso di specie, la condotta occupativa che funge da presupposto dell'imposizione tributaria è riconducibile all' iniziativa imprenditoriale della società concessionaria, che, pertanto, è responsabile delle eventuali violazioni amministrative commesse all'attività esercitata.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato, in quanto, all'esito dell'esame delle censure sollevate dall'appellante, deve essere confermata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la pretesa tributaria oggetto dell'avviso di accertamento emesso dalla società concessionaria del di CP_2 Controparte_2
13 La pretesa tributaria, infatti, risulta fondata sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano il COSAP e sull'accertamento della condotta occupativa della società appellante. L'insussistenza delle cause di esenzione invocate e la legittimità dell'applicazione delle sanzioni per omesso o tardivo pagamento del canone conducono, inevitabilmente, alla reiezione del gravame e alla conferma della decisione impugnata.
Va infine confermata la regolamentazione delle spese disposta nella Con sentenza impugnata, rigettando l'appello incidentale proposto da stante l'indiscutibile controvertibilità della materia. Tale controvertibilità è comprovata dal notevole numero di pronunce di merito che la stessa ha generato nel corso del tempo. La difformità riscontrata nelle decisioni giurisprudenziali ha reso necessario l'intervento nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione, al fine di chiarire i presupposti applicativi e delineare i confini della applicabilità del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nelle diverse casistiche emerse nella prassi.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 [...]
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_2
1) -respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la parte reclamante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida, per ciascuna parte appellata, in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
14 IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 29 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 30.09.2021 al n. 1608 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n.636/2021 pubblicata il 14.07.2021
promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa come dagli 'Avv.ti Giuseppe Pizzonia, Luisa Torchia, Laura Trimarchi, Francesco Giovanni Albisinni, come da procura in atti
- appellante - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Cardosi e Paolo Kurecska, come da procura in atti;
- appellato - e in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio Gravallese, come da procura in atti;
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante : “voglia l'Ill.ma Corte di Parte_1 Appello, respinta ogni contraria eccezione istanza e deduzione, in riforma della sentenza appellata, accertare in capo alla Società la mancanza dell'obbligo di pagamento ed annullare, disapplicare e/o dichiarare inefficace l'avviso in epigrafe, sollevando – ove ritenuto necessario ai fini del decidere – questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE: - per carenza del presupposto applicativo del canone;
- per insussistenza dei presupposti di legge;
- in subordine, in ragione della causa di esenzione di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del Regolamento Comunale;
- con disapplicazione in ogni caso della sanzione irrogata per (i) violazione del principio di legalità, ovvero in subordine (ii) per esistenza di una causa di esclusione della responsabilità; - con condanna al rimborso delle somme che risultassero indebitamente versate nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese ed onorari.”; Con per l'appellato : “Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello principale proposto da e contestualmente Parte_1 ACCOGLIERE l'appello incidentale proposto dalla conchiudente, e per l'effetto RIFORMARE la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e quindi infine CONDANNARE Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione a
[...] conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori per entrambi i gradi di giudizio, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”. per l'appellato : “Nel merito 1) RIGETTARE Controparte_2 l'appello proposto da parte appellante, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
er l'effetto 2) CONFERMARE la sentenza n. 636/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia, oggetto di impugnazione e per l'effetto DICHIARARE valido ed efficace in via definitiva l'avviso di accertamento COSAP n. 9 per l'anno 2019 emesso da in CP_1 qualità di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del
3) CONDANNARE parte opponente al pagamento Controparte_2 dei relativi importi di cui agli avvisi di accertamento, per un totale di euro 10.060,00, oltre interessi legali, Con vittoria di spese di lite, onorari e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...] chiedeva la riforma della sentenza indicata in epigrafe, con Parte_1 la quale il Giudice aveva rigettato la domanda dalla medesima proposta in primo grado volta ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso da società concessionaria del Comune di per il CP_1 Controparte_2 pagamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo all'anno 2019.
Così il fatto nella sentenza di primo grado “
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 12.12.2019, conveniva Parte_1 in giudizio e il deducendo che : - CP_1 Controparte_2
società concessionaria del emetteva CP_1 Controparte_2 nei confronti di avviso di accertamento n. 9 pervenuto Parte_1 il 16.10.2019, per l'omesso versamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2019, per l'importo complessivo di €
10.060,00, a titolo di canone, sanzioni e interessi;
in particolare, il canone veniva
2 richiesto in relazione alla occupazione effettuata mediante un cavalcavia autostradale, sovrastante la strada comunale;
- non sussistono i presupposti per
l'applicazione del COSAP;
in particolare, il regolamento del Comune di prevede che sono escluse dall'ambito applicativo del COSAP Controparte_2 le occupazioni che non necessitano di concessione comunale, in quanto su beni non appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
ebbene, nel caso di specie, lo spazio sovrastante la strada comunale non appartiene più al demanio o patrimonio indisponibile del difatti, la scelta di costruire CP_2
l'autostrada e di farle attraversare anche il territorio comunale è stata deliberata con legge dello Stato (l. 463/55 e l. 729/61), e per effetto di legge tali aree sono state sottratte all'uso generalizzato della comunità locale per essere destinate alla realizzazione della rete autostradale;
pertanto, l'ente locale ha perduto potere su tali aree, difettando così il presupposto applicativo del canone;
- nel caso di specie, difatti, non veniva rilasciata alcuna concessione dal Comune, così che difettava il presupposto applicativo del COSAP, intercorrendo invece la concessione con lo
Stato; - essendo la costruzione dell'autostrada deliberata con legge dello Stato e attuata con la Convenzione con l'ANAS, il avrebbe dovuto, al limite, CP_2 formalizzare le proprie pretese verso lo Stato, e non verso la società attrice esecutrice della volontà statale;
inoltre, lo spazio in questione era già stato sottratto alla disponibilità collettiva locale dallo Stato;
- neanche può dirsi che, nel caso di specie, vi sia una occupazione abusiva o senza titolo, essendo una occupazione fondata su un titolo legale attribuito direttamente dallo Stato. -
l'attrice evidenziava come, in subordine, dovesse ritenersi applicabile l'esenzione prevista dall'art. 29 c. 1 lett. a) del Regolamento Comunale, per cui sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni effettuate dallo Stato;
, Parte_1 difatti, si limita a gestire un bene dello stato, ovvero l'autostrada; - inoltre,
, laddove dovesse versare il COSAP, si troverebbe a vedere duplicato Parte_1 il canone che già deve versare allo Stato in osservanza degli obblighi di legge e della Convenzione, commisurato ai proventi netti dei pedaggi, cui si aggiunge un versamento ex l. 102/09; - la sanzione applicata per l'omesso versamento, pari al 30% del canone, deve ritenersi non dovuta, non essendo prevista dall'art. 63 c.
2 d.lgs. 446/1997; tale sanzione, comunque, non è dovuta, dovendosi applicare la causa di esclusione della responsabilità di cui all'art. 4 c. 1 l. 689/1981.
Pertanto, domandava accertarsi la mancanza in capo a sé Parte_1 dell'obbligo del pagamento del COSAP;
con disapplicazione della sanzione irrogata;
con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa di costituzione
3 e risposta, depositata in data 6.2.2020, si costituiva in giudizio la CP_1 quale evidenziava sussistere tutti i presupposti di legge per l'applicazione del
COSAP, atteso che l'esistenza della concessione statale alla gestione del tracciato autostradale, non interferisce in alcun modo con la debenza del canone, correlato alla semplice occupazione del suolo comunale, anche solo in via di fatto. Peraltro, non era applicabile al caso di specie l'esenzione di cui all'art. 29 c. 1 lett. a del
Regolamento Comunale Cosap di La convenuta, poi, Controparte_2 contestava anche tutte le avverse deduzioni in punto di sanzione per omesso versamento. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con CP_1 conseguente conferma dell'accertamento opposto riconoscendo dovuto il COSAP;
con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.3.2020, si costituiva in giudizio il Controparte_2
il quale contestava ogni deduzione attorea, e concludeva per il rigetto
[...] dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di causa. concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa giungeva all'udienza del 13.4.2021 ove, precisate le conclusioni, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”
All'esito del giudizio il Tribunale rigettava la domanda attorea. Rilevava che la strada su cui insisteva il cavalcavia costituiva un tratto interno della strada statale, ricadente nel demanio o patrimonio disponibile comunale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento Comunale COSAP. Richiamando la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il Giudice rilevava la sussistenza del presupposto impositivo indipendentemente dall'esistenza di un formale provvedimento concessorio, in ragione del mero fatto dell'occupazione da parte di . Il primo Giudice sottolineava che Parte_1
l'occupazione del suolo era imputabile a quest'ultima, in quanto esecutrice della progettazione dell'opera pubblica. Riteneva irrilevante la circostanza che il viadotto fosse di proprietà demaniale e che, al termine della concessione, la gestione tornasse in capo allo Stato, poiché, durante il periodo di vigenza della concessione, il bene era gestito da un soggetto che agiva in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato. In ragione di ciò, disattendeva l'argomentazione attorea relativa alla natura demaniale dell'autostrada in quanto il presupposto applicativo della COSAP era costituito dall'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sottratti all'uso pubblico. Infine, il Giudice escludeva l'applicabilità dell'art. 29 del Regolamento
Comunale, che prevedeva l'esenzione dal pagamento per le occupazioni
4 effettuate dallo Stato, in quanto l'occupazione in questione era ascrivibile all'ente concessionario e non direttamente allo Stato.
II. Avverso la sentenza proponeva appello la Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame:
1 illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha tenuto ritenuto applicabile il Cosap alla fattispecie in esame nonostante l'assenza dei presupposti di legge La società appellante deduceva l'illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il COSAP alla fattispecie in esame, in assenza dei presupposti di legge. L'appellante sosteneva che la norma che disciplina il COSAP, ovvero l'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, richiede che l'occupazione riguardi aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile del condizione CP_2 insussistente nel caso di specie in cui lo spazio sovrastante la strada comunale e la strada stessa non appartenevano al demanio del né potevano CP_2 appartenergli, né si trovavano nella sua disponibilità. Inoltre, l'appellante evidenziava come la realizzazione dell'autostrada fosse un'iniziativa promossa dallo Stato, essendo la scelta deliberata per legge e i progetti del tracciato oggetto di approvazione da parte dell'amministrazione statale. Gli immobili autostradali erano pacificamente destinati a un pubblico servizio, ed era quindi contraddittorio affermare che comportassero una sottrazione del suolo pubblico.
Sottolineava che la concessione amministrativa, mediante la quale lo Stato incarica un soggetto privato di costruire un'opera di interesse istituzionale, era diversa dalla concessione edilizia, mediante la quale il Comune autorizza un'infrastruttura liberamente utilizzabile da un soggetto privato. Di conseguenza, l'eventuale occupazione del suolo pubblico non era da attribuire alla società concessionaria, ma direttamente allo Stato con conseguenziale perdita di ogni potere da parte del sulle aree interessate dalla CP_2 costruzione. Infine, l'appellante faceva presente che, nell'ipotesi in cui si fosse trattato di un'occupazione abusiva, il Comune avrebbe dovuto esercitare il potere di rimozione delle opere realizzate, invece di richiedere il pagamento del
COSAP. L'occupazione esulava dunque totalmente dall'ambito di operatività del
COSAP, essendo l'ente locale privo di titolarità e potestà sullo spazio destinato alla costruzione dell'autostrada. Infine, l'appellante contestava la valutazione del Tribunale in merito all'autonomia gestionale della società concessionaria, ritenendola riduttiva. A suo dire, il giudice non aveva adeguatamente considerato la stringente regolamentazione cui è sottoposta l'attività di gestione
5 autostradale. In particolare, evidenziava che la determinazione delle tariffe è soggetta all'approvazione statale e che le modalità di incremento tariffario sono rimesse al concedente. Inoltre, la società concessionaria è vincolata a numerosi obblighi di legge e soggetta ad ampi poteri di direzione, vigilanza e controllo sanzionatorio in capo al concedente.
2. In subordine: illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame
l'esenzione da COSAP prevista dall'art. 29 del Regolamento Comunale per le “occupazioni effettuate dallo Stato”. La società appellante rilevava che, nella fattispecie in esame, lo spazio sovrastante la strada non era stato sottratto alla disponibilità generalizzata per volontà della società e su concessione del bensì era lo Stato ad aver pianificato e deliberato la costruzione CP_2 dell'autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi inclusi i cavalcavia. In tale contesto, la società agiva quale mera esecutrice della volontà dello Stato di realizzare il servizio autostradale, rientrando le autostrade fra i beni demaniali.
Ribadiva che la costruzione dell'autostrada era stata stabilita con risalenti provvedimenti legislativi, in particolare la Legge n. 463 del 1955 e la Legge
20/09/1961, n. 1089, e rispondeva ad esigenze istituzionali statali, collegate alla necessità di un miglior collegamento del territorio nazionale con tracciati realizzati con leggi dello Stato che ne definivano le aree di transito. Inoltre
Rispetto al rapporto con il gestore, era irrilevante che il soggetto fosse a capitale pubblico o privato, essendo invece essenziale il quadro normativo in cui operava.
Richiamava la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a sostegno del principio per il quale la disciplina applicabile al bene oggetto di concessione non poteva mutare a seconda della natura pubblica o privata del concessionario.
In definitiva, l'occupazione effettuata dalle infrastrutture autostradali doveva intendersi, in ogni caso, come operata dallo Stato.
3. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la duplicazione del canone versato. . La pretesa relativa al COSAP, recata dall'avviso impugnato, si sommava agli importi che la società era tenuta a corrispondere all'erario in ossequio agli obblighi di legge, consistenti in canoni commisurati ai proventi netti derivanti dai pedaggi, come previsto dall'art. 16 della Convenzione. In base a tale articolo, il concessionario era tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo, fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi. A tale canone si aggiungeva
6 un ulteriore versamento, costituito da un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che aveva fruito dell'infrastruttura, pari a tre millesimi di euro al chilometro o nove millesimi di euro al chilometro, a seconda delle classi di pedaggio. A detta dell'appellante tale disposizione dimostrava che nel calcolo dei chilometri percorsi venivano ricompresi gli spazi oggetto di accertamento ai fini COSAP. Appariva illogico infatti richiedere un doppio esborso alla società, dovendo la stessa versare, in relazione alla medesima opera autostradale, il canone di concessione, l'integrazione del canone correlata alla tariffa ed il canone per l'occupazione di suolo pubblico al Comune.
4. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sanzione irrogata. L'appellante lamentava che era stata irrogata una sanzione per omesso o tardivo pagamento, pari al 30% del canone, sanzione confermata dal Tribunale sulla base dell'art. 63 del D.Lgs. n.
446/1997. Evidenziava l'appellante che tale norma non individuava espressamente, tra i casi in cui poteva essere irrogata una sanzione da parte dell'ente locale, l'ipotesi di omesso o tardivo pagamento del canone. Pertanto, in assenza di un'espressa previsione legislativa che individuasse l'omesso o tardivo pagamento come fattispecie passibile di sanzione amministrativa, la sanzione applicata risultava illegittima, in virtù dei principi di legalità, tassatività e specificità. Deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 4 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 per l'esistenza di una causa di esonero dalla responsabilità. Infatti, la società appellante si limitava a gestire, in base ad apposita convenzione stipulata con ANAS, un tratto autostradale dello Stato. A fronte di tale facoltà legittima, riconosciuta dal legislatore statale, non poteva configurarsi una violazione amministrativa ascrivibile al concessionario per aver commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Con Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della prima parte del motivo d'appello, con cui la società appellante asseriva per la prima volta che, per effetto della progettazione e costruzione dell'autostrada, era stato sottratto all'ente locale lo spazio sovrastante le strade comunali e il cavalcavia, che, pertanto, non apparteneva più al demanio comunale.
Nel merito rilevava che l'assunto era comunque infondato, essendo pacifico che l'ente locale conserva il proprio dominio sulle proprie strade, anche per la parte sovrastata da un cavalcavia o un sovrappasso.
7 La concessione autostradale, pur caratterizzata dalla finalità di pubblica utilità, non implicava una deroga al principio generale per cui, se il manufatto occupante il suolo è funzionale ad un servizio di pubblica autorità ed è gestito dall'ente pubblico, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione di cui beneficiano gli enti pubblici. Diversamente, se il servizio è gestito in regime di concessione amministrativa, l'esenzione non può essere accordata in favore del concessionario.
In ordine alla qualificazione dell'occupazione come “abusiva”, chiariva che la stessa non rientrava nella categoria delle occupazioni che legittimano l'ente locale ad esercitare il potere di rimozione dei manufatti occupanti. Si trattava, piuttosto, di un'occupazione di fatto ovvero di un'occupazione non supportata da una specifica ed apposita concessione comunale ai sensi dell'art 10 del
Regolamento Comunale COSAP.
In merito alla pretesa illegittimità dell'imposizione di un “doppio canone”, Con lamentata dall'appellante, evidenziava la necessità di distinguere il canone concessorio, disciplinato dalla concessione in essere tra lo Stato e il concessionario autostradale, dal COSAP in contestazione. Si trattava, infatti, di rapporti giuridici distinti. Il primo, di natura privatistica, aveva ad oggetto la concessione stradale ed il canone assolveva la funzione di corrispettivo;
il secondo, di natura tributaria, contrapponeva al concessionario autostradale l'ente pubblico territoriale, titolare della pretesa tributaria. Diversa era, altresì, la natura del corrispettivo economico che nel primo caso derivava da un rapporto contrattuale, nel secondo era imposto ex lege, quale tributo ed entrata sostitutiva.
In relazione all'asserita erroneità della sentenza impugnata in punto di sanzione irrogata, l'appellata affermava che il principio di legalità era stato pienamente rispettato. Il comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, infatti, prevedeva i criteri a cui dovevano ispirarsi i regolamenti in materia di COSAP e, in particolare, quelli di cui alla lettera g-bis), prevedendo l'applicazione, in caso di occupazione di fatto, di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
Nel caso di specie, erano state rispettate le previsioni normative primarie e regolamentari, senza alcuna violazione del principio di legalità. L'indennità maggiorata del 50% rispetto al canone, prevista dall'art. 34, comma 2, del
Regolamento Comunale e la sanzione pecuniaria per tardivo pagamento, di cui
8 all'art. 34, comma 5, erano diretta ed esatta applicazione delle previsioni di cui all'art. 63, comma 2, lettera g-bis, del D. Lgs. n. 446/1997. Proponeva appello incidentale ai fini della riforma della decisione, in relazione alla regolamentazione delle spese di lite chiedendo la condanna di parte appellante, oltre che alla refusione delle spese per la manifesta infondatezza dell'appello principale, anche della refusione delle spese e del compenso relativamente al
Non era infatti giustificabile la compensazione delle spese in relazione alla complessità della materia, ma soprattutto in relazione ad una presunta evoluzione giurisprudenziale. Le sporadiche sentenze richiamate da controparte in atti erano infatti l'inevitabile riflesso statistico di un contenzioso che investe tutta la rete autostradale italiana e che quindi necessariamente avevano determinato le pronunce di numerosi giudici di merito sul territorio nazionale.
Si costituiva in giudizio il il quale, con riferimento al primo motivo CP_2
d'appello, rilevava che le deduzioni formulate non inficiavano la legittimità del provvedimento amministrativo esercitato per il tramite della concessionaria.
Appariva, infatti, irrilevante la diversità tra le due concessioni ai fini dell'esclusione della pretesa impositiva del dal momento che il canone CP_2 poteva essere applicato anche al semplice occupante di fatto dell'area pubblica.
Conseguentemente, si consideravano abusive tutte le occupazioni realizzate senza la concessione comunale. Sottolineava che, benché l'occupazione fosse voluta dallo Stato, doveva considerarsi propria dell'ente concessionario, in quanto esecutore della progettazione e realizzazione dell'opera pubblica e unico soggetto passivo del COSAP. Il comune rilevava che gli enti locali erano legittimati a prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, fosse assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione.
Condivideva, pertanto, la lettura offerta dal Giudice di prime cure, il quale evidenziava come la giurisprudenza di legittimità riconoscesse la piena applicabilità del COSAP nei casi di occupazione del suolo comunale a mezzo di cavalcavia autostradali. va proposta specifica impugnazione
Il sottolineava, infine, come la società appellante non fosse un CP_2 mero sostituto dello Stato nello svolgimento del servizio pubblico, ma un vero e proprio gestore, utilizzatore e fruitore, nei propri interessi, dell'autostrada data in concessione, con poteri di gestione caratterizzati da autonomia rispetto all'interesse pubblico, in virtù dell'esistenza di un corrispettivo e dell'assunzione del rischio d'impresa. Una interpretazione diversa da quella offerta dal Giudice
9 di prime cure si poneva in contrasto con il principio di cui all'art. 14 delle
Disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale le previsioni che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati.
Quanto alla pretesa duplicazione del canone versato, richiamava la giurisprudenza relativa a giudizi analoghi a quello di specie, sulla diversità delle due concessioni, facendone discendere l'infondatezza dell'eccezione di illegittima duplicazione. Quanto alle sanzioni applicate, ribadiva la legittimità dell'irrogazione per omesso o tardivo pagamento, richiamando la norma di cui all'art. 63, comma 2, lettera g-bis, del D. Lgs.vo n.446/1997, che prevede la possibilità per gli enti locali di stabilire sanzioni amministrative pecuniarie in materia di COSAP.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello è infondato.
Si rende preliminarmente necessario richiamare le disposizioni del D.Lgs.
n. 446/1997, il quale, nell'istituire il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP), all'art. 63, statuisce che: “I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa (…)”.
Sulla scorta di tale previsione normativa, si fonda il regolamento comunale in esame, che disciplina il pagamento del COSAP e ne individua, all'art. 15, i soggetti passivi, ponendo in rilievo la condotta di “occupazione”, così disponendo: “1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione amministrativa, permanente o temporanea, ed è determinato applicando la tariffa alla dimensione dell'area concessa o, se maggiore, di quella effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico secondo lo stato di fatto.
2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, con applicazione della
10 sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo art. 34, ferme restando quelle stabilite dal Codice della Strada”.
Il più recente orientamento giurisprudenziale riconduce il presupposto impositivo del COSAP al mero fatto dell'occupazione del suolo pubblico, valorizzando la sottrazione di fatto dell'area al godimento collettivo. Tale interpretazione privilegia l'effettività della condotta occupativa rispetto alla mera formalità del rilascio di un titolo concessorio. “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale,
è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 10/06/2021, n. 16395).
In una recente pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento, rimarcando: “In mancanza di concessione per l'occupazione del suolo demaniale, soggetto obbligato al pagamento del COSAP è colui che effettua l'occupazione traendo da essa un'utilità particolare, che esclude il godimento dell'area da parte della collettività. Nel caso di occupazione mediante infrastrutture autostradali, è obbligato al pagamento del canone il concessionario autostradale, non operando
l'esenzione prevista in favore dello Stato.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
18/11/2024, n. 29585). Tale pronuncia conferma che l'obbligazione tributaria sorge in capo al soggetto il quale, concretamente, utilizza il bene demaniale a prescindere da un titolo concessorio.
Appare, dunque, corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale richiamato, l'individuazione di quale soggetto passivo del Parte_1 Parte_1 canone, in ragione della sua condotta occupativa degli spazi demaniali.
Non può d'altronde ritenersi sussistente , la causa di esenzione di cui all'art. 29 del regolamento Cosap, invocata dall'appellante in ragione dell'asserito carattere pubblicistico del servizio svolto da Parte_1
Tale argomentazione non si rivela dirimente ai fini dell'esenzione, in
[...] quanto la mera circostanza che l'attività svolta dalla società concessionaria sia funzionale al perseguimento di un interesse pubblico non è, di per sé, sufficiente ad attrarre la fattispecie nell'alveo applicativo della norma esentativa. Difatti,
11 l'esenzione tributaria non può essere estesa a soggetti che, pur operando in settori di interesse pubblico, svolgono attività economiche connotate da finalità lucrative. L'esenzione è applicabile esclusivamente quando l'occupazione è direttamente imputabile all'ente pubblico esentato, e non ad un soggetto terzo, seppur concessionario di un servizio pubblico.
Siffatta interpretazione trova anch'essa avallo nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che, in materia, ha chiarito: In mancanza di concessione per l'occupazione del suolo demaniale, soggetto obbligato al pagamento del COSAP è colui che effettua l'occupazione traendo da essa un'utilità particolare, che esclude il godimento dell'area da parte della collettività. Nel caso di occupazione mediante infrastrutture autostradali, è obbligato al pagamento del canone il concessionario autostradale, non operando l'esenzione prevista in favore dello Stato” Ciò in quanto “l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello
Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione
(Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n.
28341 del 05/11/2019)”. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/11/2024, n. 29585).
Secondo la Suprema Corte assumono decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l'individuazione del soggetto obbligato - nel caso in cui l'occupazione non sia assistita da un atto concessorio del - l'attività di CP_2 gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità. L'elemento dirimente, dunque,
è rappresentato dalla titolarità e dalla diretta gestione dell'occupazione da parte del soggetto esente.
La gestione autonoma e con finalità lucrative dell'infrastruttura autostradale da parte della società concessionaria preclude quindi l'applicazione dell'esenzione, anche in presenza di un'opera di pubblica utilità.
Va infatti sottolineata, ai fini della corretta sussistenza del presupposto applicativo del COSAP, la tipologia di attività svolta dall'appellante che, al di là
12 dei vincoli imposti e connaturati alla finalità pubblica del servizio svolto, riveste tuttavia le caratteristiche proprie dell'attività economica volta al perseguimento di un utile. Tale qualifica, di per sé, esclude il presupposto di applicabilità dell'esenzione prevista dalla normativa di riferimento per le occupazioni effettuate dallo Stato, in quanto l'esenzione è concepita per attività non lucrative direttamente riconducibili all'ente pubblico.
Quanto alla dedotta illegittimità dell'applicazione della sanzione, il Giudice ha correttamente escluso la violazione del principio di legalità. L'occupazione di fatto costituisce infatti un legittimo presupposto per l'applicazione delle disposizioni regolamentari, comprensive delle previsioni sanzionatorie, nel constatato rispetto dei limiti stabiliti dalla lettera g-bis dell'art. 63, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997. Tale norma prevede, infatti, in caso di occupazione abusiva, cui va equiparata l'occupazione di fatto l'applicazione di un'indennità pari al canone con una maggiorazione del 50% e non superiore al doppio dello stesso. E' dunque legittima l'irrogazione della sanzione, contenuta nei limiti normativi menzionati
In relazione alla suddetta sanzione, l'attrice invoca altresì l'operatività di una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
Legge n. 689/1981, deducendo che gestisce l'autostrada in forza di Parte_1 apposita concessione e, pertanto, ha agito in esercizio di una facoltà riconosciutale dalla legge. L'assunto si rivela, tuttavia, infondato. La realizzazione del cavalcavia, pur rientrando nel più ampio contesto della gestione in concessione di un servizio pubblico, attiene all'attività imprenditoriale della società concessionaria Non può invocarsi l'esimente di cui all'art. 4 della Legge n. 689/1981, che presuppone l'esistenza di un vincolo giuridico che imponga o autorizzi la condotta illecita. Nel caso di specie, la condotta occupativa che funge da presupposto dell'imposizione tributaria è riconducibile all' iniziativa imprenditoriale della società concessionaria, che, pertanto, è responsabile delle eventuali violazioni amministrative commesse all'attività esercitata.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato, in quanto, all'esito dell'esame delle censure sollevate dall'appellante, deve essere confermata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la pretesa tributaria oggetto dell'avviso di accertamento emesso dalla società concessionaria del di CP_2 Controparte_2
13 La pretesa tributaria, infatti, risulta fondata sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano il COSAP e sull'accertamento della condotta occupativa della società appellante. L'insussistenza delle cause di esenzione invocate e la legittimità dell'applicazione delle sanzioni per omesso o tardivo pagamento del canone conducono, inevitabilmente, alla reiezione del gravame e alla conferma della decisione impugnata.
Va infine confermata la regolamentazione delle spese disposta nella Con sentenza impugnata, rigettando l'appello incidentale proposto da stante l'indiscutibile controvertibilità della materia. Tale controvertibilità è comprovata dal notevole numero di pronunce di merito che la stessa ha generato nel corso del tempo. La difformità riscontrata nelle decisioni giurisprudenziali ha reso necessario l'intervento nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione, al fine di chiarire i presupposti applicativi e delineare i confini della applicabilità del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nelle diverse casistiche emerse nella prassi.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 [...]
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_2
1) -respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la parte reclamante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida, per ciascuna parte appellata, in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
14 IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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