Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3465 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MODICA SINA FAUSTINA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 06.11.2024, l'odierna ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento dell'08.11.2023, con cui l' ha disposto il recupero dell'importo pari ad CP_1
euro 6.015,42 corrisposto sulla pensione cat. INVCIV n. 07067150 intestata alla stessa,
chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento tenuto conto della sussistenza, sia del requisito reddituale, sia anche del requisito sanitario dalla domanda amministrativa
Si costituiva in giudizio l' argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che l'indebito derivava dalla insussistenza del requisito sanitario dal 01.06.2022
e sino al 30.11.2023. Chiedeva pertanto la conferma del provvedimento impugnato e la condanna di controparte alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso va parzialmente accolto.
È opportuno precisare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti. Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Tanto premesso, occorre rilevare che le somme erogate dall' all'odierna ricorrente CP_1
attengono ad una prestazione di tipo assistenziale e non pensionistica, di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria – ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma
5). Appare evidente, e certamente non contraria al principio di ragionevolezza, la ratio della diversificazione del trattamento normativo, avendo il legislatore ritenuto che, in mancanza dei requisiti reddituali, non vi sia un affidamento del beneficiario da tutelare, a differenza di quel che accade nella diversa ipotesi del difetto del requisito sanitario, che invece l'interessato potrebbe in buona fede – attesa fra l'altro la particolare difficoltà di accertamento dello stesso – essere convinto di possedere.
Nel caso di specie, ripercorrendo brevemente i passaggi della vicenda in esame, l' a CP_1
seguito di decreto di omologa emesso in data 08.11.2017 dal Tribunale di Agrigento (n.r.g.
2309/2016) riconosceva alla la condizione di invalido nella misura Parte_1
dell'81%, liquidando la prestazione richiesta con decorrenza dal 08.04.2016.
Presentata una nuova domanda il 19.05.2022, la ricorrente si sottoponeva a visita in data
04.04.2023, in esito alla quale l'ente, rilevata la sussistenza del requisito sanitario nella misura del 70 %, formava l'indebito oggi impugnato, richiedendo alla ricorrente le somme percepite per il periodo dal 01.06.2022 al 30.11.2023 (cfr. all. alla memoria di costituzione).
Tuttavia, dal compendio probatorio emerge che l' ha effettivamente comunicato alla CP_1
ricorrente il provvedimento afferente l'esito della visita con raccomandata del 13.04.2023,
ricevuta il 28.04.2023 (cfr. allegati alla memoria).
Pertanto, in applicazione dell'art. 42, 4 co., del d.l. n. 269/2003, l'indebito doveva decorrere a far data dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata favorevolmente,
affermando che “l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito
sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento
con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia
addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass.
ordinanza n. 24180 del 2022).
Inoltre, giova rilevare che, nella consulenza espletata dal dott. il medico ha Per_1
rappresentato che la ricorrente “Già all'epoca della visita della Commissione Medica e precedentemente, al momento della presentazione dell'istanza (19.05.22 – ndr) era invalida per il 79%...”, individuando la data del 12.01.2024 quale decorrenza delle altre due prestazioni richieste, ovverosia l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave. Si richiama, a tal proposito, quell'orientamento per cui “Il decreto di omologa emesso ai sensi
dell'art. 445-bis c.p.c. che recepisce le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in materia di
accertamento dei requisiti sanitari per la concessione di prestazioni previdenziali non ha natura
decisoria e non è idoneo al giudicato. Tale decreto assolve infatti alla mera funzione di ratificare
l'accettazione delle parti delle conclusioni espresse dal consulente, come dimostrato dalla possibilità
di correzione dell'errore materiale nel caso in cui, in assenza di contestazioni, il decreto si discosti
dalle conclusioni peritali” (cfr. Cass. ord. n. 30559/2024).
Pertanto, va ritenuta l'illegittimità del provvedimento di restituzione emesso in data
08.11.23 dall'ente previdenziale, stante che la ricorrente è invalida nella misura del 79 % fin dalla data della domanda, con condanna dello stesso al pagamento dell'ammontare illegittimamente trattenuto, nonché la corresponsione in favore della stessa dei ratei dell'assegno civile di Dicembre 2023 e Gennaio 2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, con condanna dell'ente al pagamento dell'ammontare illegittimamente trattenuto, nonché la corresponsione dei ratei dell'assegno civile di Dicembre 2023 e Gennaio 2024;
condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.865,00 CP_1
oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 28/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo