CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6608 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1172/2022
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. FU OM Presidente
Dott. ON NG Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile contrassegnato con il n. 1172/2022 R.G. degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto
amministrativo” - pagamento prestazioni farmaceutiche, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 15.10.2025 e vertente
TRA
con Parte_1
sede in Frigento, alla Piazza Umberto I n. 3, P. IVA: , in persona P.IVA_1
del dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Aucelli, Parte_2
c.f. ; telefax: 0825/819770; indirizzo PEC presso il CodiceFiscale_1
quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni:
giusta procura in calce al ricorso n. 645/2019 Email_1
RG, con questi elettivamente domiciliata in Montecalvo Irpino, al Corso
Vittorio Emanuele n. 16.
APPELLANTE 2
E
, in persona ex lege, rappresentata e difesa nel giudizio Controparte_1
di primo grado dagli avvocati Mariarosaria Di IO, c.f. C.F._2
, e CI LO
[...] Email_2
c.f. , presso le CodiceFiscale_3 Email_3
stesse elettivamente domiciliata in alla via Degli Imbimbo n 10. CP_1
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti formulate, in particolare nelle note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 15.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 15.3.2022 la Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva appello
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 460/2022 del 14.3.2022 -
resa nel giudizio n. 2876/2019 R.G - con la quale, in accoglimento dell'originaria opposizione proposta dalla , in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro – tempore, era stato revocato il decreto ingiuntivo n.
500/2019 del 16.4.2019 - emesso su ricorso della predetta appellante - per ottenere il pagamento delle prestazioni di assistenza farmaceutica ivi meglio specificate, con condanna dell'opponente al pagamento in favore della opposta della sola minor somma di € 1.340,47, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (1.2.2019) al soddisfo, con compensazione per metà delle spese di lite e condanna dell'opponente al pagamento della restante parte in favore di parte opposta, come ivi liquidata, nonché distrazione in favore del 3
difensore anticipatario.
La in persona del Parte_1
legale rapp.te pro – tempore, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di
Appello di Napoli l' , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, allo scopo di veder accolte le seguenti conclusioni:
“- riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare l'
[...]
al pagamento integrale delle spese e competenze tanto della fase CP_1
monitoria (come liquidate: € 406,00 esborsi ed € 1.500,00 per compensi)
quanto della fase di opposizione pari ad € 4.200.00 così come liquidate in
sentenza ed oggetto di compensazione per 1/2;
- condannare l'appellata alle spese del grado;
- disporre la distrazione delle competenze liquidande in accoglimento
del gravame e delle competenze del grado in favore del sottoscritto
procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non percepito i
compensi”.
L'appellata, pur avendo avuto regolare notifica dell'atto di impugnazione in data 15.3.2022 presso l'indirizzo PEC del proprio difensore costituito nel giudizio di primo grado, Avv. CI LO e Avv. Maria
RI Di IO, non si costituiva in giudizio.
All'esito della trattazione, e dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2025, per la quale era stata disposta la trattazione scritta con decreto del 25.9.2025, la causa - rientrante nel programma di definizione dei giudizi di più risalente iscrizione a ruolo - veniva riservata in decisione,
con concessione del solo termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale, e successivamente decisa come di seguito si espone 4
***********************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, (già di fatto rilevata nell'ordinanza del 22.6.2022) la quale, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di impugnazione in data 15.3.2022 presso l'indirizzo PEC del proprio difensore costituito nel giudizio di primo grado, Avv. CI LO e Avv. Maria
RI Di IO, non si è costituita in giudizio.
Sempre in limine litis, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio,
ai sensi e per gli affetti dell'art. 306 c.p.c.
Ed invero, l'appellante , Parte_1
con istanza del 15.10.2025 ha richiesto di rimettere la causa dinanzi al
Collegio ai fini della cancellazione della stessa dal ruolo o, in subordine,
dichiararsi cessata la materia del contendere – stante l'intervenuta definizione del giudizio, con spese e competenze di lite integralmente compensate tra le parti.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, non essendo stata fornita prova documentale della predetta transazione, l'istanza dell'appellante non può che essere interpretata come rinuncia all'impugnazione; tra l'altro, non essendosi
Cont costituita la appellata, non risulta necessaria l'accettazione di detta rinuncia, posto che la stessa non risulta titolare di un interesse rilevante in ordine alla prosecuzione del presente procedimento (v., sul punto, Cassazione
civile, sez. II, 07/01/2016, n. 110); ritiene pertanto la Corte che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, la Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez.
VI, 9/10/2017, n. 23620) ha da tempo chiarito che “Nell'ipotesi di rinuncia 5
agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il
provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese
processuali, che, ai sensi dell' art. 306, comma 4, c.p.c. , vanno poste a carico
del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la
rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa
all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario
l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia
che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a
quella derivante dall'estinzione.
Ne consegue che le spese e competenze di lite anticipate dall'appellante , in ragione della Parte_1
contumacia della parte appellata, vanno ritenute non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Appello così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio;
b) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
ON NG
IL PRESIDENTE
FU OM
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1172/2022
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. FU OM Presidente
Dott. ON NG Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile contrassegnato con il n. 1172/2022 R.G. degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto
amministrativo” - pagamento prestazioni farmaceutiche, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 15.10.2025 e vertente
TRA
con Parte_1
sede in Frigento, alla Piazza Umberto I n. 3, P. IVA: , in persona P.IVA_1
del dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Aucelli, Parte_2
c.f. ; telefax: 0825/819770; indirizzo PEC presso il CodiceFiscale_1
quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni:
giusta procura in calce al ricorso n. 645/2019 Email_1
RG, con questi elettivamente domiciliata in Montecalvo Irpino, al Corso
Vittorio Emanuele n. 16.
APPELLANTE 2
E
, in persona ex lege, rappresentata e difesa nel giudizio Controparte_1
di primo grado dagli avvocati Mariarosaria Di IO, c.f. C.F._2
, e CI LO
[...] Email_2
c.f. , presso le CodiceFiscale_3 Email_3
stesse elettivamente domiciliata in alla via Degli Imbimbo n 10. CP_1
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti formulate, in particolare nelle note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 15.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 15.3.2022 la Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva appello
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 460/2022 del 14.3.2022 -
resa nel giudizio n. 2876/2019 R.G - con la quale, in accoglimento dell'originaria opposizione proposta dalla , in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro – tempore, era stato revocato il decreto ingiuntivo n.
500/2019 del 16.4.2019 - emesso su ricorso della predetta appellante - per ottenere il pagamento delle prestazioni di assistenza farmaceutica ivi meglio specificate, con condanna dell'opponente al pagamento in favore della opposta della sola minor somma di € 1.340,47, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (1.2.2019) al soddisfo, con compensazione per metà delle spese di lite e condanna dell'opponente al pagamento della restante parte in favore di parte opposta, come ivi liquidata, nonché distrazione in favore del 3
difensore anticipatario.
La in persona del Parte_1
legale rapp.te pro – tempore, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di
Appello di Napoli l' , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, allo scopo di veder accolte le seguenti conclusioni:
“- riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare l'
[...]
al pagamento integrale delle spese e competenze tanto della fase CP_1
monitoria (come liquidate: € 406,00 esborsi ed € 1.500,00 per compensi)
quanto della fase di opposizione pari ad € 4.200.00 così come liquidate in
sentenza ed oggetto di compensazione per 1/2;
- condannare l'appellata alle spese del grado;
- disporre la distrazione delle competenze liquidande in accoglimento
del gravame e delle competenze del grado in favore del sottoscritto
procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non percepito i
compensi”.
L'appellata, pur avendo avuto regolare notifica dell'atto di impugnazione in data 15.3.2022 presso l'indirizzo PEC del proprio difensore costituito nel giudizio di primo grado, Avv. CI LO e Avv. Maria
RI Di IO, non si costituiva in giudizio.
All'esito della trattazione, e dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2025, per la quale era stata disposta la trattazione scritta con decreto del 25.9.2025, la causa - rientrante nel programma di definizione dei giudizi di più risalente iscrizione a ruolo - veniva riservata in decisione,
con concessione del solo termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale, e successivamente decisa come di seguito si espone 4
***********************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, (già di fatto rilevata nell'ordinanza del 22.6.2022) la quale, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di impugnazione in data 15.3.2022 presso l'indirizzo PEC del proprio difensore costituito nel giudizio di primo grado, Avv. CI LO e Avv. Maria
RI Di IO, non si è costituita in giudizio.
Sempre in limine litis, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio,
ai sensi e per gli affetti dell'art. 306 c.p.c.
Ed invero, l'appellante , Parte_1
con istanza del 15.10.2025 ha richiesto di rimettere la causa dinanzi al
Collegio ai fini della cancellazione della stessa dal ruolo o, in subordine,
dichiararsi cessata la materia del contendere – stante l'intervenuta definizione del giudizio, con spese e competenze di lite integralmente compensate tra le parti.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, non essendo stata fornita prova documentale della predetta transazione, l'istanza dell'appellante non può che essere interpretata come rinuncia all'impugnazione; tra l'altro, non essendosi
Cont costituita la appellata, non risulta necessaria l'accettazione di detta rinuncia, posto che la stessa non risulta titolare di un interesse rilevante in ordine alla prosecuzione del presente procedimento (v., sul punto, Cassazione
civile, sez. II, 07/01/2016, n. 110); ritiene pertanto la Corte che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, la Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez.
VI, 9/10/2017, n. 23620) ha da tempo chiarito che “Nell'ipotesi di rinuncia 5
agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il
provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese
processuali, che, ai sensi dell' art. 306, comma 4, c.p.c. , vanno poste a carico
del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la
rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa
all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario
l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia
che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a
quella derivante dall'estinzione.
Ne consegue che le spese e competenze di lite anticipate dall'appellante , in ragione della Parte_1
contumacia della parte appellata, vanno ritenute non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Appello così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio;
b) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
ON NG
IL PRESIDENTE
FU OM