CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
PESCINO PASQUALE, TO
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3541/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Indirizzo 36 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.I.
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12385 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12385 TASI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1471 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 08668 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5331/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora DI Ricorrente_1,, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in allegato al presente atto, dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Prat. Abilitato Difensore_2 come identificati agli atti del procedimento, propone ricorso avverso la Intimazione di Pagamento n. 2024/12385, del 03/01/2025 notificata alla ricorrente a mezzo posta raccomandata A.R., in data 09/05/2025 per la somma di €. 5.521,43, oltre alle spese di procedura per la somma di €. 37,18 nonché, le spese di notifica per la somma di €. 11,55, relativamente all'omesso pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sugli immobili (TASI) per l'anno 2015, la SO.GE.R.T. S.p.A., con l'impugnato atto, ha comunicato l'omesso pagamento delle summenzionate tasse IMU e TASI, sull'errato presupposto che la stessa è debitrice della somma di €. 5.570,16
La ricorrente, senza invertire l'onere della prova, contesta di non aver mai ricevuto gli Accertamenti Esecutivi
n. 1471 e n. 08668, notificati il 05/01/2021, rispettivamente relativi,alla IMU e alla TASI per l'anno 2015, redatti dal Comune di Maddaloni, e, pertanto, disconosce ancor meno le presunte notifiche indicate nella impugnata Intimazione di Pagamento.
In via preliminare e pregiudiziale, osserva che l'art. 2948 al punto n. 4 comma, sancisce che si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Richiama il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza 31260 del 9 novembre
2023,sulla la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai tributi locali.
Conclude con la richiesta di annullamento della Intimazione di Pagamento n. 2024/12385 del 03/01/2025 per intervenuta prescrizione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La SO.GE.R.T. S.p.A. – Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Maddaloni in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Grumo Nevano (Na) Indirizzo_1, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese P.IVA_1 e Partita Iva n. P.I., rapp. e dif. dall' Avv. Nominativo_1, si costituisce in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva.
Conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, dopo aver ascoltato lo scrivente in pubblica udienza, di voler:
In via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito: - Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per irretrattabilità della pretesa stante l'omessa impugnazione degli atti prodromici;
non è maturata alcuna prescrizione;
- Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari oltre con da attribuirsi al sottoscritto procuratore quale antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Intimazione di Pagamento, come si evince chiaramente si riferisce agli Accertamenti Esecutivi, che risultano essere stati emessi in forza dei Ruoli trasmessi dal Comune di Maddaloni e, relativi all'anno
2015, e notificati alla ricorrente.
La notifica degli Accertamenti Esecutivi, riferiti all'omesso pagamento delle tasse IMU e TASI per l'anno
2015, risultano essere stati notificati in data 05.01.2021, con consegna nella mani di persona che dichiaratasi
“madre” e, pertanto, appare chiaro che il termine quinquennale di prescrizione non sia intervenuto.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7204/2023, del 27 dicembre
2023, ha colto l'occasione precisare che l'avviso di accertamento regolarmente notificato, che non viene tempestivamente impugnato, diviene definitivo.
Vi è di più, la mancata impugnazione dell'atto presupposto, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Nel caso di specie, infatti, gli atti impugnati (cartelle di pagamento relative ad avvisi di accertamento TARSU/
TIA) non potevano che considerarsi legittimi e soprattutto non prescritti, atteso che ogni atto prodromico era stato regolarmente notificato, rendendo edotto il contribuente in merito alla pretesa.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito: "l'avviso di accertamento non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo. Il ricorso contro la cartella esattoriale può essere presentato unicamente contro i vizi propri della cartella, ma se risulta regolarmente notificato l'avviso di accertamento e non risulta impugnato la pretesa dell'Ente è divenuta definitiva e risulta cristallizzata la relativa pretesa tributaria."( sentenza n.
18750/2024)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso – liquida le spese di lite in € 1.000, 00 oltre cap, iva da attribuirsi al al procuratore quale antistatario
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
PESCINO PASQUALE, TO
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3541/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Indirizzo 36 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.I.
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12385 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12385 TASI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1471 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 08668 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5331/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora DI Ricorrente_1,, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in allegato al presente atto, dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Prat. Abilitato Difensore_2 come identificati agli atti del procedimento, propone ricorso avverso la Intimazione di Pagamento n. 2024/12385, del 03/01/2025 notificata alla ricorrente a mezzo posta raccomandata A.R., in data 09/05/2025 per la somma di €. 5.521,43, oltre alle spese di procedura per la somma di €. 37,18 nonché, le spese di notifica per la somma di €. 11,55, relativamente all'omesso pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sugli immobili (TASI) per l'anno 2015, la SO.GE.R.T. S.p.A., con l'impugnato atto, ha comunicato l'omesso pagamento delle summenzionate tasse IMU e TASI, sull'errato presupposto che la stessa è debitrice della somma di €. 5.570,16
La ricorrente, senza invertire l'onere della prova, contesta di non aver mai ricevuto gli Accertamenti Esecutivi
n. 1471 e n. 08668, notificati il 05/01/2021, rispettivamente relativi,alla IMU e alla TASI per l'anno 2015, redatti dal Comune di Maddaloni, e, pertanto, disconosce ancor meno le presunte notifiche indicate nella impugnata Intimazione di Pagamento.
In via preliminare e pregiudiziale, osserva che l'art. 2948 al punto n. 4 comma, sancisce che si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Richiama il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza 31260 del 9 novembre
2023,sulla la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai tributi locali.
Conclude con la richiesta di annullamento della Intimazione di Pagamento n. 2024/12385 del 03/01/2025 per intervenuta prescrizione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La SO.GE.R.T. S.p.A. – Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Maddaloni in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Grumo Nevano (Na) Indirizzo_1, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese P.IVA_1 e Partita Iva n. P.I., rapp. e dif. dall' Avv. Nominativo_1, si costituisce in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva.
Conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, dopo aver ascoltato lo scrivente in pubblica udienza, di voler:
In via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito: - Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per irretrattabilità della pretesa stante l'omessa impugnazione degli atti prodromici;
non è maturata alcuna prescrizione;
- Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari oltre con da attribuirsi al sottoscritto procuratore quale antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Intimazione di Pagamento, come si evince chiaramente si riferisce agli Accertamenti Esecutivi, che risultano essere stati emessi in forza dei Ruoli trasmessi dal Comune di Maddaloni e, relativi all'anno
2015, e notificati alla ricorrente.
La notifica degli Accertamenti Esecutivi, riferiti all'omesso pagamento delle tasse IMU e TASI per l'anno
2015, risultano essere stati notificati in data 05.01.2021, con consegna nella mani di persona che dichiaratasi
“madre” e, pertanto, appare chiaro che il termine quinquennale di prescrizione non sia intervenuto.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7204/2023, del 27 dicembre
2023, ha colto l'occasione precisare che l'avviso di accertamento regolarmente notificato, che non viene tempestivamente impugnato, diviene definitivo.
Vi è di più, la mancata impugnazione dell'atto presupposto, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Nel caso di specie, infatti, gli atti impugnati (cartelle di pagamento relative ad avvisi di accertamento TARSU/
TIA) non potevano che considerarsi legittimi e soprattutto non prescritti, atteso che ogni atto prodromico era stato regolarmente notificato, rendendo edotto il contribuente in merito alla pretesa.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito: "l'avviso di accertamento non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo. Il ricorso contro la cartella esattoriale può essere presentato unicamente contro i vizi propri della cartella, ma se risulta regolarmente notificato l'avviso di accertamento e non risulta impugnato la pretesa dell'Ente è divenuta definitiva e risulta cristallizzata la relativa pretesa tributaria."( sentenza n.
18750/2024)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso – liquida le spese di lite in € 1.000, 00 oltre cap, iva da attribuirsi al al procuratore quale antistatario