Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/10/2024, n. 27526
CASS
Ordinanza 23 ottobre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, pubblicata il 23 ottobre 2024, relativa a una controversia di responsabilità professionale in ambito edilizio. Le parti in causa hanno sollevato questioni riguardanti la responsabilità del direttore dei lavori e dell'appaltatore per danni causati a proprietà confinanti durante lavori di escavazione. In particolare, i ricorrenti hanno contestato la condanna al risarcimento dei danni, sostenendo che il direttore dei lavori avesse impartito direttive adeguate e che l'appaltatore avesse agito in modo autonomo, mentre le controparti hanno sostenuto la responsabilità solidale di entrambi.

Il giudice ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori per omessa vigilanza, evidenziando che, sebbene avesse impartito istruzioni, la delicatezza della situazione richiedeva un controllo attivo in cantiere. Inoltre, ha ritenuto che l'appaltatore, pur agendo su indicazioni del committente, non avesse esercitato il dovuto controllo tecnico, risultando quindi responsabile. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso del direttore dei lavori, cassando la sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese legali, ritenendo che non fosse stata correttamente instaurata la posizione processuale nei confronti di alcuni soggetti. La causa è stata rinviata per un nuovo esame, demandando al giudice di merito la regolazione delle spese.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità dell'appaltatrice mancando la prova che questa avesse avvertito il committente della pericolosità e della non conformità alle regole tecniche di cautela richieste dell'opera di escavazione, a tal fine non rilevando, nei rapporti con il committente, la circostanza che non fosse stata messa nelle condizioni di valutare l'intervento, avendo il suo dipendente addetto all'escavatore aderito alle pressanti richieste del committente senza avvertire il datore di lavoro).

Commentario1

  • 1Studio Legale Costanzo
    Avv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 26 febbraio 2025
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/10/2024, n. 27526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27526
Data del deposito : 23 ottobre 2024

Testo completo