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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3395/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3395
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 540/2021 (R.G. 1839/2021)
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
di Stabia (NA) e (C.F. nata il Parte_2 C.F._2
22.09.1969 a Pompei (NA), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bergamaschi di Firenze
(C.F. ) - PEC C.F._3 Email_1 Email_2 Email_3
dall'avv. stab. (C.F.
[...] Controparte_1 C.F._4
- PEC e dall'avv. Diana Di Email_4
1 Bello (C.F. ) – PEC C.F._5 Email_5 [...]
con studio in Napoli (NA) in via Domenico Fontana 184 Emai_6
– opponenti-
E
(già ( ) con sede in Controparte_2 CP_2 P.IVA_1
Venezia-Mestre in via Terraglio n. 63 in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa e per essa, quale mandataria, Controparte_3
( ), con sede in Venezia-Mestre in via Controparte_4 P.IVA_2
Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tem-
pore Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. Controparte_3
) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Verona in Vicolo C.F._6
S. Bernardino n. 5A,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il D.I. n. Parte_1 Parte_2
540/2021 (R.G. 1839/2021) pronunciato da Questo Tribunale, in favore di
[...]
con sede legale in Venezia Mestre in via Terraglio n. 63, per Controparte_2
la somma di € 33.359,18 nei confronti del primo e di € 30.191,21 nei confronti della seconda, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nonché spese e diritti suc-
cessivi.
Gli opponenti chiedevano dichiararsi:
- in via preliminare, la mancanza di legittimazione ad agire di CP_2
2 - nel merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto gli inte-
ressi richiesti da parte della erano stati illecitamente conteggiati e/o non era CP_5
stato esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione di non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o dalla mancanza di prova sul credito, nonché della criticità derivante dall'utilizzo della c.d. carta revol-
ving; con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito e con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta la quale chiedeva:
in via preliminare:
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di conseguenza l'inammissibilità
dell'opposizione con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, in via preliminare:
2) concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648
cpc, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D. Lgs. 28/2010;
Nel merito:
4) rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo oppo-
sto e, in ogni caso, accertare che era creditrice nei Controparte_2
confronti di (quest'ultima limitatamente alla Controparte_6
somma di € 30.191,21) della somma di € 33.359,18 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre i successivi interessi come richiesti in D.I., dalla data della
3 domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a fa-
vore di , delle suddette somme;
Controparte_2
5) con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giu-
dizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%.
L'opposta assumeva:
SULLA NULLITÀ DELLA CITAZIONE
che l'atto di citazione in opposizione era radicalmente nullo, per vizi attinenti all'editio actionis in quanto gli opponenti si erano limitati a formulare mere asser-
zioni di poche righe, del tutto generiche e prive di prova (in contrasto con la previ-
sione dell'art. 115 cpc), rendendo impossibile per l'opposta esercitare il proprio diritto di difesa.
SULLE CIRCOSTANZE NON CONTESTATE EX ART. 115 CPC E SU
QUELLE CONFESSATE EX ART. 2733 CC
che gli opponenti non avevano contestato:
1) di aver sottoscritto con Findomestic il contratto di finanziamento personale n.
20044834262322 per un importo totale finanziato di € 31.452,00 da restituire in 96
rate mensili consecutive di € 545,50 ciascuna ad un Tan del 13,95% e un Taeg del
14,87%. Circostanza confessata, ex art. 2733 cc, dagli stessi opponenti a pag. 2
della citazione: “la parte ha in essere due contratti con Findomestic Banca spa”;
2) specificamente, il debito residuo maturato in relazione al predetto contratto di €
30.191,21, di cui € 3.403,92 per rate scadute e non pagate, € 21.197,37 per capitale residuo alla data di DBT, come risultava dall'estratto conto certificato ex art. 50
Tub prodotto ed € 5.589,92 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di
€ 21.197,37 al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso
4 soglia usura di cui alla L. 108/1996) dalla data di DBT sino alla proposizione della domanda monitoria, come da prospetto interessi di mora prodotto;
3) di aver stipulato con Findomestic il contratto di apertura di una linea di credito revolving n. 20044834262301 per un importo massimo autorizzato di Lire
3.000.000 ad un Tan del 18,60% e un Taeg% del 20,27%. Circostanza confessata,
ex art. 2733 cc, dagli stessi opponenti a pag. 2 della citazione: “la parte ha in essere
due contratti con Findomestic Banca spa”;
4) specificamente, il debito residuo maturato in relazione al predetto contratto di €
3.167,97, di cui € 240,00 per rate scadute e non pagate, € 2.359,01 per capitale residuo alla data di DBT, come risultava dall'estratto conto certificato ex art. 50
Tub prodotto ed € 568,96 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di €
2.359,01 al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso so-
glia usura di cui alla L. 108/1996) dalla data di DBT sino alla proposizione della domanda monitoria, come da prospetto interessi di mora prodotto;
5) le cessioni dei crediti avvenute rispettivamente tra ed e tra CP_7 CP_2
Findomestic e;
CP_2
6) la comunicazione di cessione dei crediti, inviata con raccomandata A.R. n.
66580921560-5 presso l'indirizzo di V. Maresca 48 – 80058 Torre Annunziata
(NA), (coincidente con l'indirizzo di residenza indicato dagli opponenti nell'atto di citazione), perfezionatasi per compiuta giacenza;
7) di aver ricevuto l'erogazione dei finanziamenti di cui sopra;
8) gli acquisti e/o utilizzi effettuati con la carta di credito revolving, così come do-
cumentati nell'estratto conto prodotto;
CP 9) di non aver restituito l'importo richiesto in via monitoria da .
5 Sarebbe stato, infatti, preciso onere degli opponenti “contestare in maniera speci-
fica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto e le poste contabili ivi annotate”
(Trib. Roma, 20/04/2017, n. 7940 e Ord. Trib. Lecce R.G. n. 6483/17
dell'11/05/2018), nel termine ultimo della prima difesa utile (nella comparsa di co-
stituzione) con la conseguenza che tali mancate contestazioni specifiche e tempe-
stive determinano che i predetti fatti devono considerarsi definitivamente provati,
senza possibilità di prova contraria.
CP_ SULLA PROVA DEL CREDITO DI
CP che aveva:
1) prodotto il titolo (i contratti, docc. 3 e 9 monitorio);
2) allegato l'inadempimento dei debitori, i quali non lo avevano contestato specifi-
camente senza addurre pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati.
Inoltre, che:
- per i contratti di finanziamento personale, non era necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub in quanto il piano di rimborso veniva già concordato nel contratto e non dipendeva – come nelle aperture di credito in c/c
– dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post
con gli e/c, per cui la produzione dell'estratto conto integrale, contenente l'analitica indicazione delle rate del finanziamento pagate e di quelle rimaste insolute (doc. 7
CP_ monitorio), era stata fatta pertanto da ad abundantiam;
- per il contratto prodotto sub doc. 9 monitorio, il credito rotativo era un finanzia-
mento tramite linea di fido che si appoggiava a una carta di credito detta revolving.
Il plafond diminuiva in funzione delle somme utilizzate e si ricostituiva per un im-
porto pari alla quota capitale attraverso il pagamento della rata senza scadenza.
6 CP Pertanto, aveva fornito piena prova del finanziamento erogato agli opponenti,
versando in atti anche l'estratto conto certificato Findomestic ex art. 50 TUB
dall'accensione del rapporto con l'attestazione del dirigente che il credito era vero e liquido.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI CP_2
CP che aveva:
1) prodotto il contratto di cessione dei crediti con cui aveva ceduto il cre- CP_7
CP_ dito azionato a (doc. 4 monitorio) ed il contratto di cessione dei crediti con cui
CP Findomestic aveva ceduto il credito azionato a (doc. 10 monitorio);
2) allegato i relativi elenchi dei crediti ceduti (cd. annex), debitamente omissati per ragioni di privacy, che riportavano chiaramente tutti i riferimenti delle posizioni cedute: il numero dei contratti (n. 20044834262322 e n. 20044834262301), i riferi-
menti del debitore sig. (data di nascita, luogo e codice fiscale) e Parte_1
l'importo dei crediti ceduti (€ 2.787,71 e € 26.296,99), costituendo così prova in-
confutabile che i crediti azionati erano tra quelli ceduti (doc. 6 e 7);
3) prodotto, in sede monitoria, la raccomandata A.R. n. 66580921560-5, perfezio-
CP_ natasi per compiuta giacenza (docc. 5 e 6 monitorio), con cui aveva comuni-
cato l'avvenuta cessione dei crediti azionati.
Pertanto, destituite da ogni fondamento erano le contestazioni sulla legittimazione
CP_ di .
SULL'ANATOCISMO E SULLA LINEA DI CREDITO REVOLVING N.
20044834262301
che l'eccezione di anatocismo formulata da controparte in relazione al finanzia-
mento di cui al doc. 9 monitorio, era del tutto generica e destituita da fondamento,
non avendo allegato alcun conteggio in merito.
7 SUL FINANZIAMENTO PERSONALE N. 20044834262322
che la capitalizzazione degli interessi era matematicamente impossibile nei piani di ammortamento c.d. “alla francese” difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridi-
camente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse compo-
sto ex art. 1283 c.c.” (Trib. Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758).
SULLA PRESUNTA USURA
che gli opponenti asserivano, in modo generico ed infondato, l'avvenuta applica-
zione di interessi usurari. Non vi era, infatti, nessun richiamo concreto ai tassi di interesse contrattualmente pattuiti ed applicati (TAN e TAEG), né al Tasso Soglia
di Usura (TSU) per il periodo di riferimento, così come ad ogni altra clausola con-
trattuale, essendo onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseri-
tamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia
CP in maniera precisa e non equivoca. In ogni caso, precisava che:
- il contratto di prestito personale n. 20044834262322 prevedeva i seguenti tassi di interesse: Tan: 13,95% e Taeg: 14,87%, a fronte di un TSU per la categoria di rife-
rimento (Crediti personali) per il periodo di riferimento (luglio – settembre 2015)
pari al 18,4250%. Anche gli interessi di mora previsti nella misura del 14,60% ri-
sultavano perfettamente sotto soglia usura;
- il contratto di apertura di credito revolving n. 20044834262301 prevedeva i se-
guenti tassi di interesse: Tan: 18,60% e Taeg: 20,27%, a fronte di un TSU per la categoria di riferimento (credito finalizzato all'acquisto rateale) per il periodo di riferimento (aprile-giugno 1999) pari al 26,415%. Anche gli interessi di mora pre-
visti nella misura del 14,60% risultano perfettamente sotto soglia usura.
Derivava, pertanto, che nessun interesse usurario era mai stato pattuito né applicato.
8 Destituita, inoltre, di fondamento era l'eccezione relativa agli errori nel calcolo de-
gli interessi. Anche tale eccezione era totalmente generica, infondata e priva di prova, da non permettere difesa alcuna.
SULLA PRESUNTA VESSATORIETÀ DI ALCUNE CLAUSOLE CONTRAT-
TUALI DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO REVOLVING
che la vaghezza con cui era stata formulata tale eccezione non consentiva alcuna
CP_ difesa ad , non essendo stato specificato quali sarebbero state le asserite clau-
sole vessatorie, rivolgendo la propria contestazione ai contratti di apertura di credito revolving in generale.
Nelle more del giudizio veniva disposta ed effettuata CTU contabile. All'esito, pre-
cisate le conclusioni, il giudizio veniva riservato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opposta, del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Preliminarmente va anche analizzata la contestazione circa il difetto di legittima-
CP zione attiva di , sollevata dagli opponenti.
Dalla documentazione depositata in atti (fascicolo monitorio) risultano comunica-
zioni di cessione dei crediti, in data 08.06.2020, perfezionatesi per compiuta gia-
cenza.
Si evidenzia, sul punto, che la prova della comunicazione della cessione del credito ha valore esclusivamente di prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria contraente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
9 La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione, né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La giurisprudenza di merito e di legittimità intervenute sul punto hanno affermato
- senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. È suffi-
ciente, infatti, esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte: “La notifi-
cazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod.
civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consa-
pevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può
essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comuni-
cazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod.
proc. civ.” (cfr. Cass., 28-1-2014, n. 1770). Sul punto, si richiama anche la nota pronuncia del Tribunale di Roma: “è poi appena il caso di ricordare che la notifi-
cazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c.,
costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevo-
lezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere
effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Roma, Sent. n.
13464 del 20-05-2015/19-06-2015), (Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del
28/01/2014).
10 Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è
traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già prov-
veduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280).
Altro, invece, è la prova della regolarità della cessione del credito, nel caso di specie mancante.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'in-
clusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022 pubb. 20.09.2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n.385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionaria in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma pre-
vede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la
11 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr Cass. n. 4277/2023).
L'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione (cfr. Cass.
civ. sez. I, ord. 29/02/2024 n. 5478) non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2024, n. 7866).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato “In
caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola
riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci-
bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
12 caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche,
la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
in altro modo” (cfr. Cassazione 17944 del 2023).
Infatti, sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato me-
diante un negozio di natura traslativa, grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre alla stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situa-
zione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, l'inclusione del credito azionato all' interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giudiziale (Cassazione civile sez. VI,
05/11/2020, n. 24798).
In base ai principi richiamati, si ritiene che parte opposta non abbia fornito suffi-
ciente prova della titolarità del credito azionato in quanto non ha allegato la copia della trascrizione nella Gazzetta Ufficiale della cessione e, inoltre, gli allegati de-
positati nella fase di merito sono decisamente inconferenti, in quanto privi di inte-
stazioni, sottoscrizioni e timbri, nonché di inequivoco e certo collegamento con le specifiche operazioni contrattuali dedotte in giudizio apparendo, rispetto ad esse,
completamente decontestualizzati. Si tratta infatti di “fogli” informatici dal cui esame non è dato riscontrare alcuna connessione con i pretesi contratti di cessione del credito ed in base ai quali non è dato effettuare al Tribunale alcun riscontro in ordine all'inclusione del credito vantato dall'opposta tra i crediti ceduti.
Di fronte alla specifica eccezione degli ingiunti, consegue che la domanda degli opponenti va, pertanto, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto, revocato.
13 Superfluo l'esame del merito nel quale l'espletata CTU perveniva, comunque, alla conclusione di non debenza di alcun importo da parte degli opponenti.
Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione della cessionaria per i motivi su esposti con conseguente revoca del D.I. n.540/2021 (R.G. 1839/2021).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'op-
posizione, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione attiva dell'opposta;
2) revoca il D.I. n. 540/2021 (R.G. 1839/2021) emesso da Questo Tribunale;
3) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore degli opponenti,
delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.800,00 di cui euro 300,00
per spese ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Bergamaschi, dichia-
ratosi anticipatario, oltre al pagamento delle spese di CTU così come liquidate con decreto del 13.05.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 25.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3395
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 540/2021 (R.G. 1839/2021)
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
di Stabia (NA) e (C.F. nata il Parte_2 C.F._2
22.09.1969 a Pompei (NA), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bergamaschi di Firenze
(C.F. ) - PEC C.F._3 Email_1 Email_2 Email_3
dall'avv. stab. (C.F.
[...] Controparte_1 C.F._4
- PEC e dall'avv. Diana Di Email_4
1 Bello (C.F. ) – PEC C.F._5 Email_5 [...]
con studio in Napoli (NA) in via Domenico Fontana 184 Emai_6
– opponenti-
E
(già ( ) con sede in Controparte_2 CP_2 P.IVA_1
Venezia-Mestre in via Terraglio n. 63 in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa e per essa, quale mandataria, Controparte_3
( ), con sede in Venezia-Mestre in via Controparte_4 P.IVA_2
Terraglio n. 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tem-
pore Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. Controparte_3
) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Verona in Vicolo C.F._6
S. Bernardino n. 5A,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il D.I. n. Parte_1 Parte_2
540/2021 (R.G. 1839/2021) pronunciato da Questo Tribunale, in favore di
[...]
con sede legale in Venezia Mestre in via Terraglio n. 63, per Controparte_2
la somma di € 33.359,18 nei confronti del primo e di € 30.191,21 nei confronti della seconda, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nonché spese e diritti suc-
cessivi.
Gli opponenti chiedevano dichiararsi:
- in via preliminare, la mancanza di legittimazione ad agire di CP_2
2 - nel merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto gli inte-
ressi richiesti da parte della erano stati illecitamente conteggiati e/o non era CP_5
stato esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione di non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o dalla mancanza di prova sul credito, nonché della criticità derivante dall'utilizzo della c.d. carta revol-
ving; con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito e con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta la quale chiedeva:
in via preliminare:
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di conseguenza l'inammissibilità
dell'opposizione con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, in via preliminare:
2) concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648
cpc, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D. Lgs. 28/2010;
Nel merito:
4) rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo oppo-
sto e, in ogni caso, accertare che era creditrice nei Controparte_2
confronti di (quest'ultima limitatamente alla Controparte_6
somma di € 30.191,21) della somma di € 33.359,18 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre i successivi interessi come richiesti in D.I., dalla data della
3 domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a fa-
vore di , delle suddette somme;
Controparte_2
5) con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giu-
dizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%.
L'opposta assumeva:
SULLA NULLITÀ DELLA CITAZIONE
che l'atto di citazione in opposizione era radicalmente nullo, per vizi attinenti all'editio actionis in quanto gli opponenti si erano limitati a formulare mere asser-
zioni di poche righe, del tutto generiche e prive di prova (in contrasto con la previ-
sione dell'art. 115 cpc), rendendo impossibile per l'opposta esercitare il proprio diritto di difesa.
SULLE CIRCOSTANZE NON CONTESTATE EX ART. 115 CPC E SU
QUELLE CONFESSATE EX ART. 2733 CC
che gli opponenti non avevano contestato:
1) di aver sottoscritto con Findomestic il contratto di finanziamento personale n.
20044834262322 per un importo totale finanziato di € 31.452,00 da restituire in 96
rate mensili consecutive di € 545,50 ciascuna ad un Tan del 13,95% e un Taeg del
14,87%. Circostanza confessata, ex art. 2733 cc, dagli stessi opponenti a pag. 2
della citazione: “la parte ha in essere due contratti con Findomestic Banca spa”;
2) specificamente, il debito residuo maturato in relazione al predetto contratto di €
30.191,21, di cui € 3.403,92 per rate scadute e non pagate, € 21.197,37 per capitale residuo alla data di DBT, come risultava dall'estratto conto certificato ex art. 50
Tub prodotto ed € 5.589,92 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di
€ 21.197,37 al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso
4 soglia usura di cui alla L. 108/1996) dalla data di DBT sino alla proposizione della domanda monitoria, come da prospetto interessi di mora prodotto;
3) di aver stipulato con Findomestic il contratto di apertura di una linea di credito revolving n. 20044834262301 per un importo massimo autorizzato di Lire
3.000.000 ad un Tan del 18,60% e un Taeg% del 20,27%. Circostanza confessata,
ex art. 2733 cc, dagli stessi opponenti a pag. 2 della citazione: “la parte ha in essere
due contratti con Findomestic Banca spa”;
4) specificamente, il debito residuo maturato in relazione al predetto contratto di €
3.167,97, di cui € 240,00 per rate scadute e non pagate, € 2.359,01 per capitale residuo alla data di DBT, come risultava dall'estratto conto certificato ex art. 50
Tub prodotto ed € 568,96 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di €
2.359,01 al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso so-
glia usura di cui alla L. 108/1996) dalla data di DBT sino alla proposizione della domanda monitoria, come da prospetto interessi di mora prodotto;
5) le cessioni dei crediti avvenute rispettivamente tra ed e tra CP_7 CP_2
Findomestic e;
CP_2
6) la comunicazione di cessione dei crediti, inviata con raccomandata A.R. n.
66580921560-5 presso l'indirizzo di V. Maresca 48 – 80058 Torre Annunziata
(NA), (coincidente con l'indirizzo di residenza indicato dagli opponenti nell'atto di citazione), perfezionatasi per compiuta giacenza;
7) di aver ricevuto l'erogazione dei finanziamenti di cui sopra;
8) gli acquisti e/o utilizzi effettuati con la carta di credito revolving, così come do-
cumentati nell'estratto conto prodotto;
CP 9) di non aver restituito l'importo richiesto in via monitoria da .
5 Sarebbe stato, infatti, preciso onere degli opponenti “contestare in maniera speci-
fica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto e le poste contabili ivi annotate”
(Trib. Roma, 20/04/2017, n. 7940 e Ord. Trib. Lecce R.G. n. 6483/17
dell'11/05/2018), nel termine ultimo della prima difesa utile (nella comparsa di co-
stituzione) con la conseguenza che tali mancate contestazioni specifiche e tempe-
stive determinano che i predetti fatti devono considerarsi definitivamente provati,
senza possibilità di prova contraria.
CP_ SULLA PROVA DEL CREDITO DI
CP che aveva:
1) prodotto il titolo (i contratti, docc. 3 e 9 monitorio);
2) allegato l'inadempimento dei debitori, i quali non lo avevano contestato specifi-
camente senza addurre pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati.
Inoltre, che:
- per i contratti di finanziamento personale, non era necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub in quanto il piano di rimborso veniva già concordato nel contratto e non dipendeva – come nelle aperture di credito in c/c
– dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post
con gli e/c, per cui la produzione dell'estratto conto integrale, contenente l'analitica indicazione delle rate del finanziamento pagate e di quelle rimaste insolute (doc. 7
CP_ monitorio), era stata fatta pertanto da ad abundantiam;
- per il contratto prodotto sub doc. 9 monitorio, il credito rotativo era un finanzia-
mento tramite linea di fido che si appoggiava a una carta di credito detta revolving.
Il plafond diminuiva in funzione delle somme utilizzate e si ricostituiva per un im-
porto pari alla quota capitale attraverso il pagamento della rata senza scadenza.
6 CP Pertanto, aveva fornito piena prova del finanziamento erogato agli opponenti,
versando in atti anche l'estratto conto certificato Findomestic ex art. 50 TUB
dall'accensione del rapporto con l'attestazione del dirigente che il credito era vero e liquido.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI CP_2
CP che aveva:
1) prodotto il contratto di cessione dei crediti con cui aveva ceduto il cre- CP_7
CP_ dito azionato a (doc. 4 monitorio) ed il contratto di cessione dei crediti con cui
CP Findomestic aveva ceduto il credito azionato a (doc. 10 monitorio);
2) allegato i relativi elenchi dei crediti ceduti (cd. annex), debitamente omissati per ragioni di privacy, che riportavano chiaramente tutti i riferimenti delle posizioni cedute: il numero dei contratti (n. 20044834262322 e n. 20044834262301), i riferi-
menti del debitore sig. (data di nascita, luogo e codice fiscale) e Parte_1
l'importo dei crediti ceduti (€ 2.787,71 e € 26.296,99), costituendo così prova in-
confutabile che i crediti azionati erano tra quelli ceduti (doc. 6 e 7);
3) prodotto, in sede monitoria, la raccomandata A.R. n. 66580921560-5, perfezio-
CP_ natasi per compiuta giacenza (docc. 5 e 6 monitorio), con cui aveva comuni-
cato l'avvenuta cessione dei crediti azionati.
Pertanto, destituite da ogni fondamento erano le contestazioni sulla legittimazione
CP_ di .
SULL'ANATOCISMO E SULLA LINEA DI CREDITO REVOLVING N.
20044834262301
che l'eccezione di anatocismo formulata da controparte in relazione al finanzia-
mento di cui al doc. 9 monitorio, era del tutto generica e destituita da fondamento,
non avendo allegato alcun conteggio in merito.
7 SUL FINANZIAMENTO PERSONALE N. 20044834262322
che la capitalizzazione degli interessi era matematicamente impossibile nei piani di ammortamento c.d. “alla francese” difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridi-
camente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse compo-
sto ex art. 1283 c.c.” (Trib. Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758).
SULLA PRESUNTA USURA
che gli opponenti asserivano, in modo generico ed infondato, l'avvenuta applica-
zione di interessi usurari. Non vi era, infatti, nessun richiamo concreto ai tassi di interesse contrattualmente pattuiti ed applicati (TAN e TAEG), né al Tasso Soglia
di Usura (TSU) per il periodo di riferimento, così come ad ogni altra clausola con-
trattuale, essendo onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseri-
tamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia
CP in maniera precisa e non equivoca. In ogni caso, precisava che:
- il contratto di prestito personale n. 20044834262322 prevedeva i seguenti tassi di interesse: Tan: 13,95% e Taeg: 14,87%, a fronte di un TSU per la categoria di rife-
rimento (Crediti personali) per il periodo di riferimento (luglio – settembre 2015)
pari al 18,4250%. Anche gli interessi di mora previsti nella misura del 14,60% ri-
sultavano perfettamente sotto soglia usura;
- il contratto di apertura di credito revolving n. 20044834262301 prevedeva i se-
guenti tassi di interesse: Tan: 18,60% e Taeg: 20,27%, a fronte di un TSU per la categoria di riferimento (credito finalizzato all'acquisto rateale) per il periodo di riferimento (aprile-giugno 1999) pari al 26,415%. Anche gli interessi di mora pre-
visti nella misura del 14,60% risultano perfettamente sotto soglia usura.
Derivava, pertanto, che nessun interesse usurario era mai stato pattuito né applicato.
8 Destituita, inoltre, di fondamento era l'eccezione relativa agli errori nel calcolo de-
gli interessi. Anche tale eccezione era totalmente generica, infondata e priva di prova, da non permettere difesa alcuna.
SULLA PRESUNTA VESSATORIETÀ DI ALCUNE CLAUSOLE CONTRAT-
TUALI DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO REVOLVING
che la vaghezza con cui era stata formulata tale eccezione non consentiva alcuna
CP_ difesa ad , non essendo stato specificato quali sarebbero state le asserite clau-
sole vessatorie, rivolgendo la propria contestazione ai contratti di apertura di credito revolving in generale.
Nelle more del giudizio veniva disposta ed effettuata CTU contabile. All'esito, pre-
cisate le conclusioni, il giudizio veniva riservato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opposta, del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Preliminarmente va anche analizzata la contestazione circa il difetto di legittima-
CP zione attiva di , sollevata dagli opponenti.
Dalla documentazione depositata in atti (fascicolo monitorio) risultano comunica-
zioni di cessione dei crediti, in data 08.06.2020, perfezionatesi per compiuta gia-
cenza.
Si evidenzia, sul punto, che la prova della comunicazione della cessione del credito ha valore esclusivamente di prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria contraente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
9 La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione, né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La giurisprudenza di merito e di legittimità intervenute sul punto hanno affermato
- senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. È suffi-
ciente, infatti, esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte: “La notifi-
cazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod.
civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consa-
pevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può
essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comuni-
cazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod.
proc. civ.” (cfr. Cass., 28-1-2014, n. 1770). Sul punto, si richiama anche la nota pronuncia del Tribunale di Roma: “è poi appena il caso di ricordare che la notifi-
cazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c.,
costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevo-
lezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere
effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Roma, Sent. n.
13464 del 20-05-2015/19-06-2015), (Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del
28/01/2014).
10 Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è
traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già prov-
veduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280).
Altro, invece, è la prova della regolarità della cessione del credito, nel caso di specie mancante.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'in-
clusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022 pubb. 20.09.2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n.385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionaria in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma pre-
vede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la
11 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr Cass. n. 4277/2023).
L'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione (cfr. Cass.
civ. sez. I, ord. 29/02/2024 n. 5478) non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2024, n. 7866).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato “In
caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola
riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci-
bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
12 caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche,
la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
in altro modo” (cfr. Cassazione 17944 del 2023).
Infatti, sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato me-
diante un negozio di natura traslativa, grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre alla stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situa-
zione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, l'inclusione del credito azionato all' interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giudiziale (Cassazione civile sez. VI,
05/11/2020, n. 24798).
In base ai principi richiamati, si ritiene che parte opposta non abbia fornito suffi-
ciente prova della titolarità del credito azionato in quanto non ha allegato la copia della trascrizione nella Gazzetta Ufficiale della cessione e, inoltre, gli allegati de-
positati nella fase di merito sono decisamente inconferenti, in quanto privi di inte-
stazioni, sottoscrizioni e timbri, nonché di inequivoco e certo collegamento con le specifiche operazioni contrattuali dedotte in giudizio apparendo, rispetto ad esse,
completamente decontestualizzati. Si tratta infatti di “fogli” informatici dal cui esame non è dato riscontrare alcuna connessione con i pretesi contratti di cessione del credito ed in base ai quali non è dato effettuare al Tribunale alcun riscontro in ordine all'inclusione del credito vantato dall'opposta tra i crediti ceduti.
Di fronte alla specifica eccezione degli ingiunti, consegue che la domanda degli opponenti va, pertanto, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto, revocato.
13 Superfluo l'esame del merito nel quale l'espletata CTU perveniva, comunque, alla conclusione di non debenza di alcun importo da parte degli opponenti.
Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione della cessionaria per i motivi su esposti con conseguente revoca del D.I. n.540/2021 (R.G. 1839/2021).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'op-
posizione, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione attiva dell'opposta;
2) revoca il D.I. n. 540/2021 (R.G. 1839/2021) emesso da Questo Tribunale;
3) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore degli opponenti,
delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.800,00 di cui euro 300,00
per spese ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Bergamaschi, dichia-
ratosi anticipatario, oltre al pagamento delle spese di CTU così come liquidate con decreto del 13.05.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 25.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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