Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2024, proposto da BE RR, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Ambra e Dario Frazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’ASP di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Accolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- di RI SA TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Giuseppe Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- del verbale n. 5 dell’8 novembre 2023, adottato dalla Commissione esaminatrice dell’ASP di Caltanissetta nell’ambito della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Riabilitazione, recante la riformulazione dei punteggi mediante riparametrazione dei titoli e del colloquio;
- della graduatoria finale allegata al predetto verbale n. 5 dell’8 novembre 2023, nella parte in cui la dott.ssa RI SA TA è collocata al primo posto;
- dei verbali presupposti della Commissione esaminatrice nn. 1 del 20 ottobre 2022, 2 del 16 novembre 2022, 3 del 17 novembre 2022 e 4 del 20 dicembre 2022;
- ove occorra, dell’avviso pubblico per titoli e colloquio indetto dall’ASP di Caltanissetta.
in via subordinata o separata,
- per il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell’Asp di Caltanissetta;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, di RI SA TA;
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna RO;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2024 e depositato il 3 febbraio 2024, BE RR ha impugnato, al fine dell’annullamento, gli atti della procedura per titoli e colloquio per la formulazione di una “graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area della Riabilitazione fino alla data di copertura del medesimo posto a tempo indeterminato e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi”, bandita dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta con deliberazione del Direttore generale n. 2090 del 12 agosto 2020, successivamente modificata con delibera n. 2107 del 24 agosto 2020.
In particolare, sono impugnati:
- il verbale n. 5 dell’8 novembre 2023, redatto dalla Commissione esaminatrice in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 400/2023 resa da questo Tribunale in data 24 luglio 2023 nell’ambito del giudizio R.G. n. 868/2023, nella parte in cui la valutazione dei titoli e del colloquio è stata riparametrata in modo difforme rispetto a quanto previsto dal bando, con attribuzione ai titoli di un punteggio massimo di 1/3 e alla prova orale dei residui 2/3 del punteggio complessivo (pari, rispettivamente, a 13,33 e 26,67 punti);
- la graduatoria allegata al verbale n. 5, comunicata con PEC del 10 novembre 2023, che ha collocato nuovamente al primo posto della graduatoria la dott.ssa TA con punti 32,592 (6,811 per titoli e 25,781 per colloquio) ed il ricorrente al secondo posto;
- i precedenti verbali nn. 1 del 20 ottobre 2022, 2 del 16 novembre 2022, 3 del 17 novembre 2022 e 4 del 20 dicembre 2022, nonché la nota prot. n. 10070 del 24 febbraio 2023, con cui la Commissione ha confermato la valutazione della prova orale in trentesimi anziché in ventesimi, giustificandola come più aderente alla “percezione reale” dell’esame;
- in via prudenziale, l’avviso pubblico del 24 agosto 2020 ove interpretato in modo difforme a quanto prospettato con il ricorso.
Parte ricorrente con i motivi di “violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dell’art.4 (punteggio) dell’Accordo 15 novembre 2007 (rep. atti n.242/csr) tra il “governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano” espressamente recepito dal d.p.c.m. 25 gennaio 2008 – violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dell’art.8, d.p.r. n.483/1997 - violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento del d.p.r. n.483/1997 - violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dell’avviso pubblico emanato 11 dall’ASP di Caltanissetta per “titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato di dirigente delle professioni sanitarie area della riabilitazione” nella parte in cui regolamenta e/o disciplina la “valutazione dei titoli” - eccesso di potere per irragionevolezza – errore nei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – carenza di motivazione – illogicità manifesta – violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa – violazione dell’art. 3 della costituzione – disparità di trattamento tra i candidati”, deduce la violazione dell’art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 15 novembre 2007, recepito con D.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché del bando di selezione, per avere la Commissione, in sede di riformulazione della graduatoria, applicato un criterio di riparametrazione dei punteggi (1/3 titoli e 2/3 colloquio) che, a suo dire, non troverebbe alcun fondamento nella disciplina regolamentare, né nel bando, comportando così un’alterazione del rapporto tra titoli e prove d’esame e una lesione della par condicio .
Si è costituita in giudizio l’ASP di Caltanissetta, con memoria del 5 marzo 2024, sostenendo l’infondatezza del ricorso; con successiva memoria del 3 ottobre 2025 ha insistito nelle difese articolate ribadendo che gli atti impugnati sarebbero stati adottati in ossequio all’ordinanza cautelare n. 400/2023 e nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, in particolare dell’art. 8 d.P.R. n. 483/1997, che prevede il limite massimo di un terzo per i titoli.
La controinteressata SA TA, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 6 marzo 2024, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che l’atto impugnato costituisca mera esecuzione dell’ordinanza cautelare resa nel precedente giudizio e che il ricorrente abbia reiterato censure già esaminate.
Nel merito, ha sostenuto la legittimità del riesame operato dalla Commissione, affermando che l’applicazione del rapporto di un terzo per i titoli, previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 483 del 1997 e richiamato dall’avviso pubblico, fosse doverosa e conforme a quanto statuito in sede cautelare, con conseguente correttezza della graduatoria finale che la vede collocata al primo posto; con successiva memoria depositata il 1° ottobre 2025, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem , ritenendolo reiterativo di censure già esaminate nel giudizio n. 868/2023 R.G.; nel merito, ne ha ribadito l’infondatezza, affermando la legittimità del riesame e della riparametrazione dei punteggi secondo il rapporto di un terzo per i titoli previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 483/1997, con conseguente correttezza della graduatoria finale.
Il ricorrente, con memoria depositata il 2 ottobre 2025, ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello pendente innanzi al CGA avverso la sentenza n. 1090/2024. Nel merito, ha ribadito l’illegittimità del riesame e della graduatoria riformulata, sostenendo che la procedura a tempo determinato doveva attenersi ai criteri del bando (20 punti per titoli e 20 per colloquio), e non al rapporto 1/3–2/3, e che, applicando correttamente tali criteri, egli avrebbe dovuto essere collocato al primo posto.
L’ASP di Caltanissetta, con memoria del 3 ottobre 2025, ha richiamato le difese già svolte, evidenziando che il ricorso n. 868/2023 è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 1090/2024. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità del riesame, affermando che la Commissione si è conformata all’ordinanza cautelare n. 400/2023 e alla normativa, applicando correttamente il rapporto di un terzo per i titoli e due terzi per le prove.
Il ricorrente, con memoria di replica del 15 ottobre 2025, ha ribadito la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione dell’appello pendente innanzi al CGA sulla sentenza n. 1090/2024, sostenendo che gli atti impugnati, sebbene adottati in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 400/2023, sono stati autonomamente impugnati con il presente ricorso e richiamando integralmente le difese già svolte.
La controinteressata RI SA TA, con memoria di replica del 15 ottobre 2025, ha insistito per il rigetto dell’istanza di sospensione, eccependo la litispendenza e il ne bis in idem rispetto all’appello pendente innanzi al CGA. Nel merito, ha ribadito la legittimità del verbale n. 5 dell’8 novembre 2023 quale atto meramente esecutivo dell’ordinanza cautelare n. 400/2023 e la correttezza dell’applicazione del rapporto 1/3–2/3 previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 483/1997.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, su conforme richiesta delle parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso assumendo che esso sarebbe reiterativo delle censure già proposte nel giudizio iscritto al R.G. n. 868/2023, definito con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
L’eccezione non è fondata.
Con il presente ricorso il dott. RR ha impugnato il verbale n. 5 dell’8 novembre 2023, adottato dalla Commissione esaminatrice in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 400/2023 resa da questo Tribunale, atto che ha integralmente sostituito la precedente graduatoria, incidendo nuovamente e autonomamente sulla sua posizione giuridica.
Si tratta, pertanto, di un provvedimento nuovo e lesivo, distinto dagli atti oggetto del precedente giudizio, la cui impugnazione si fonda su un autonomo interesse a ricorrere.
Ne consegue che non sussistono i presupposti:
- per dichiarare l’inammissibilità del gravame per violazione del ne bis in idem , restando irrilevante, ai fini del presente giudizio, la pendenza dell’appello avverso la sentenza n. 1090/2024;
- per ritenere fondata l’eccezione di litispendenza sollevata dalla controinteressata, difettando, appunto, l’identità dell’atto impugnato e del petitum rispetto al giudizio pendente in grado di appello, dovendosi ribadire che il presente gravame ha ad oggetto un provvedimento nuovo e autonomamente lesivo, adottato successivamente e in esecuzione dell’ordinanza cautelare;
- per disporre la chiesta sospensione del presente giudizio, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità tecnica necessaria tra il presente gravame, avente ad oggetto l’impugnazione del verbale n. 5 dell’8 novembre 2023, e il giudizio di appello pendente innanzi al C.G.A. avverso la sentenza n. 1090/2024, riferito a una diversa sequenza procedimentale e a distinti atti amministrativi.
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
Il ricorso investe la legittimità del riesame operato dalla Commissione esaminatrice in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 400/2023, e, in particolare, del criterio di riparametrazione del punteggio tra titoli e prova orale applicato nel verbale n. 5 dell’8 novembre 2023.
Il ricorrente sostiene che, trattandosi di procedura selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato, la Commissione avrebbe dovuto attenersi alle previsioni del bando, che stabilivano una ripartizione paritaria del punteggio complessivo (20 punti per i titoli e 20 per il colloquio), senza applicare il rapporto di un terzo e due terzi tra titoli e prova orale.
La censura non è fondata.
Va anzitutto chiarito che il ricorrente non contesta la legittimità originaria della lex specialis della procedura, né ne chiede l’annullamento, ma invoca, al contrario, la sua applicazione, ritenendo che le previsioni del bando gli siano favorevoli.
L’oggetto del presente giudizio non è, pertanto, la legittimità del bando in sé, bensì la correttezza dell’operato della Commissione nel dare esecuzione all’ordinanza cautelare n. 400/2023.
Tanto premesso, occorre rilevare che l’ordinanza cautelare n. 400/2023 ha disposto il riesame della graduatoria alla luce del criterio di proporzionalità tra titoli e prove, ritenendo, in sede di sommaria delibazione, “ non incompatibile ” con il quadro normativo di riferimento l’applicazione del rapporto di un terzo per i titoli e di due terzi per le prove, anche in relazione a una procedura selettiva per incarico a tempo determinato.
Tale statuizione, comunque non gravata di appello, ha definito il perimetro entro il quale la Commissione era tenuta a riesercitare il proprio potere valutativo.
In tale contesto, la Commissione – fermo restando il potere della sola Stazione appaltante di valutare se procedere o meno all’eventuale annullamento in autotutela del bando e degli atti conseguenziali – era tenuta a conformarsi al decisum cautelare, individuando un criterio applicativo idoneo a tradurre in termini tecnici e verificabili il principio di proporzionalità tra titoli e prove indicato dal giudice.
La riparametrazione del punteggio complessivo nel rapporto di un terzo per i titoli e di due terzi per la prova orale costituisce, pertanto, non già l’introduzione di un autonomo criterio valutativo, ma la conseguenza dell’ordine di riesame impartito in sede cautelare, mediante l’adozione di un criterio aritmetico oggettivo e coerente, idoneo a dare attuazione a una delle opzioni interpretative ritenute dal giudice cautelare compatibili con la disciplina applicabile.
Non può perciò ritenersi che la Commissione abbia illegittimamente disapplicato la lex specialis della procedura.
In altre parole, la scelta di non applicare il criterio di ripartizione paritaria del punteggio non discende da una valutazione discrezionale autonoma della Commissione, ma dall’obbligo di conformarsi a una statuizione giurisdizionale che ha inciso direttamente sulle modalità di valutazione, imponendo un riesame secondo parametri ritenuti conformi alla disciplina di riferimento.
Ciò significa che la doglianza del ricorrente, pur formalmente diretta contro il verbale di riesame, finisce per contrastare il contenuto precettivo dell’ordinanza cautelare n. 400/2023, la quale ha delimitato l’ambito dell’azione amministrativa successiva, vincolando la Commissione a un riesame ispirato al criterio di proporzionalità tra titoli e prova orale.
Poiché la Commissione si è attenuta a tale vincolo, senza travisarne il contenuto, né introdurre elementi valutativi ulteriori o estranei all’ordine di riesame, non sono ravvisabili vizi propri del verbale n. 5 dell’8 novembre 2023 sotto il profilo denunciato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va perciò rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC NO, Presidente
Anna RO, Consigliere, Estensore
AN FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna RO | SC NO |
IL SEGRETARIO