Articolo 1 della Legge 29 giugno 1913, n. 796
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30 luglio 1913
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le regole per la stazzatura delle navi sono stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, ed il Comitato per l'esame dei progetti di navi.

Nella determinazione di tali regole si terra' conto degli accordi internazionali e dei sistemi generalmente adottati in materia di stazzatura.

E' abrogato l' art. 1 della legge 21 dicembre 1905, n. 590 .

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello, Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Leonardi - Cattolica - Di San Giuliano.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Entrata in vigore il 30 luglio 1913