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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. TE AS Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1899/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 8/7/2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. NICOLA MUZZOPAPPA appellante
E
Controparte_1
appellata contumace
NONCHE'
1 CP_2
Avv. Simonetta Zannini Quirini appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n.
826/2023, pubblicata in data 26/1/2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.5.2021, ha convenuto Parte_1 in giudizio e l' esponendo: Parte_2 CP_2
- di aver lavorato, in favore della , ininterrottamente, dal Pt_2
5.4.2017 al 3.8.2019 senza essere mai stata regolarizzata, svolgendo attività di baby-sitter e occupandosi della pulizia della casa;
- di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00, percependo, dall'inizio del rapporto lavorativo sino a settembre 2017,
l'importo di euro 500,00 mensili e, dal settembre 2017 fino ad agosto
2019, l'importo mensile di euro 550,00, corrisposti per lo più in contanti, ma talvolta anche tramite assegni o bonifici bancari;
- di aver svolto le proprie mansioni sotto la direzione e il controllo della resistente, a cui chiedeva l'autorizzazione per la fruizione di permessi, congedi ed eventuali sospensioni dal servizio o periodi di ferie e giustificava qualunque tipo di assenza o ritardo;
- di non aver percepito nulla a titolo di tredicesima per l'intero periodo lavorativo, né, all'atto della risoluzione del rapporto, alcuna somma a titolo di TFR;
2 - di non essersi vista versare, per l'intero periodo lavorativo, alcunché
a titolo di contributi previdenziali;
Tanto premesso, ha rivendicato il diritto ad essere inquadrata nel livello
AS CCNL lavoro domestico e al pagamento delle differenze retributive, quantificate in complessivi € 11.355,00, TFR compreso, oltre al versamento dei contributi previdenziali a favore dell' CP_2
2. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo, ove accertata la CP_2 fondatezza del ricorso e nei limiti della prescrizione dell'obbligo contributivo, la condanna della parte convenuta alla corresponsione di tutte le indennità omesse in danno di parte ricorrente, da calcolarsi sulla spettante retribuzione, nonché sugli importi comunque calcolati e dichiarati come spettanti, con aggravio delle sanzioni di legge, con vittoria di spese.
3. Nella contumacia della resistente, istruita la causa con l'escussione di un teste indotto da parte ricorrente, il Tribunale ha respinto il ricorso non avendo ritenuto provato, all'esito dell'istruttoria, gli assunti attorei relativi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
4. Avverso la pronuncia ha interposto appello la lavoratrice insistendo nell'accoglimento dell'originaria domanda.
5. Nonostante la ritualità della notifica (eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c.), non si è costituita in giudizio e dunque ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
6. SI è costituito in giudizio l' chiedendo, nell'ipotesi di ritenuta CP_2 fondatezza delle domande attoree, dichiarare l'obbligo contributivo a carico di parte convenuta, con il favore delle spese.
7. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
8. L'appellate censura la sentenza gravata per non aver il primo giudice tenuto conto della documentazione versa ai fini del riconoscimento
3 della subordinazione e, in particolare, degli assegni e delle conversioni risultanti dalla messaggistica whatsapp, utilizzabile in giudizio, circostanze avvalorate dalla testimonianza raccolta.
9. L'appello è fondato. Deve preliminarmente osservarsi che se è vero che ogni attività economicamente rilevante può essere svolta con le modalità del lavoro subordinato o autonome, è anche vero che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di mansioni semplici, ripetitive che on necessitano di indicazioni continue e specifiche, come quelle per cui è causa, l'elemento della eterodirezione assume contorno molto più sfumanti essendo sufficienti indicazioni di massima iniziali.
9.1. Nell'ipotesi in esame poi ulteriore elemento che depone per la natura subordinata della prestazione emerge dal contenuto degli scambi di messaggistica whatsapp in atti (sub doc. n. 2) dai quali si evince la continuità della prestazione;
la datrice di lavoro avvisa la lavoratrice di non recarsi al lavoro in una determinata giornata poiché
i datori si sarebbero recati al mare, il che dimostra l'occasionalità dell'assenza e la regolarità della presenza quotidiana. Inoltre, la lavoratrice rende conto alla delle attività lavorative CP_1 disimpegnate nel corso della giornata (“Stamattina ho fatto tutto mi mancava solo sotto ma non cl l'ho fatta. Ho fatto due lavatrici uno stendino steso al balcone altri due stendini li messi sopra”). Si trae, poi, anche la circostanza della corresponsione di una retribuzione mensile erogata in modo continuativo (“Tizi se passi al negozio stamattina ti fa l'assegno sono 720,00…e poi a settembre ti facci dare quello che ti spetta per questi anni”). A fronte delle pretese economiche della in concomitanza della fine del rapporto lavorativo, la Pt_1
giunge a dire: “ , non essendo in regola neanche ti CP_1 Pt_1 spetterebbero…Tu sei sempre stata cosciente del fatto che non potevamo mettertisi in regola…Ti ha solo detto che tutto insieme visto che siamo corretti non te li posiamo dare e che te li do mensilmente come sempre”; ciò a conferma del fatto che le parti hanno inteso 4 instaurare – seppure in maniera non regolarizzata – un rapporto di lavoro di natura subordinata.
10. Non si condivide l'assunto del primo giudice in base al quale tali messaggi non sarebbero in alcun modo utilizzabili.
Secondo i principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte (sia pure pronunciando su diversa fattispecie di materia di procedimento disciplinare a carico di dei magistrati), i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica (v. sent. Cass. SS.UU. n. 11197/2023). Ancora, secondo Cass. sez. pen.
n. 12062/2021, “…è legittima l'acquisizione come documento di messaggi 'sms' mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez.
3, n. 8332 del 06/11/2019 - dep. 02/03/2020, Rv. 278635), spiegando che: «non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo» sul quale sia visibile un testo o un'immagine «non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto”.
11. Ritiene pertanto li Collegio che il contenuto delle conversazioni così come emerse dalle riproduzioni fotostatiche con l'identificazione dei nomi dei soggetti, possano costituire validi elementi di valutazione e di convincimento al fine di ricostruire la vicenda in lite dedotta.
12. Ulteriore elemento di conferma proviene dalla deposizione della teste la quale pur nella genericità delle dichiarazioni, è in linea Tes_1
e non in contrasto con quanto dedotto da parte ricorrente, avendo affermato che: “Sono amica da tempo della ricorrente. In passato abbiamo abitato nello stesso stabile, in appartamenti che affacciavano sullo stesso pianerottolo. I nostri figli sono andati a scuola insieme.
5 Non conosco di persona la convenuta. È stata la ricorrente a farmi il nome di , per dirmi che lavorava per una signora con questo CP_1 nome. Io non sono mai stata a casa della convenuta. So che la ricorrente ha lavorato per la convenuta, non solo in quanto riferitomelo da lei, ma perché mi capitava di passare in via Carmelo Bene e di vedere la ricorrente che spingeva un passeggino con un bambino molto piccolo. A me capitava di passare di lì la mattina quando andavo al lavoro intorno alle 9.00/9.30”.
13. In presenza di tali elementi, si ritiene di poter conferire valore probatorio degli assunti attorei, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., alle mancate risposte all'interrogatorio formale deferito alla convenuta, la quale non si è presentata a rispondere, nonostante la notifica del verbale immissivo del mezzo di prova, come documentata in atti (con nota di deposito 8.7.2022).
14. Per effetto delle mancate risposte devono ritenersi ammesse le circostanze dedotte con l'interrogatorio formale quanto al periodo di lavoro, l'orario giornaliero e settimanale.
15. I conteggi allegati al ricorso introduttivo, predisposti sulla base dei parametri retributivi del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico depositato, appaiono corretti e possono essere posti a base della decisione.
16. Al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, così come in lite dedotto, secondo tempi e periodo indicati in atto introduttivo, va disposta la regolarizzazione contributiva in favore dell' nei limiti della prescrizione quinquennale. CP_2
17. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata. Va dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, dal 5.4.2017 al 3.8.2019, con gli orari dedotti con il ricorso introduttivo di primo grado, con condanna di al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 lorda di € 9.525,94 a titolo di differenze retributive e di € 1.691,31 a
6 titolo di TFR, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. e regolarizzazione della posizione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale.
18. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte appellante dichiaratori antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5.4.2017 al 3.8.2019, secondo l'orario indicato in atto introduttivo e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma lorda di € 9.525,94 a titolo di Parte_1 differenze retributive e di € 1.691,31 a titolo di TFR, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
- condanna parte appellata al versamento dei contributi non prescritti in favore dell' CP_2
- condanna al rimborso delle spese del doppio grado Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.540,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 1.984,00, quanto al grado d'appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 8.7.2025
Il Presidente Estensore
TE AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. TE AS Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1899/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 8/7/2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. NICOLA MUZZOPAPPA appellante
E
Controparte_1
appellata contumace
NONCHE'
1 CP_2
Avv. Simonetta Zannini Quirini appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n.
826/2023, pubblicata in data 26/1/2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.5.2021, ha convenuto Parte_1 in giudizio e l' esponendo: Parte_2 CP_2
- di aver lavorato, in favore della , ininterrottamente, dal Pt_2
5.4.2017 al 3.8.2019 senza essere mai stata regolarizzata, svolgendo attività di baby-sitter e occupandosi della pulizia della casa;
- di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00, percependo, dall'inizio del rapporto lavorativo sino a settembre 2017,
l'importo di euro 500,00 mensili e, dal settembre 2017 fino ad agosto
2019, l'importo mensile di euro 550,00, corrisposti per lo più in contanti, ma talvolta anche tramite assegni o bonifici bancari;
- di aver svolto le proprie mansioni sotto la direzione e il controllo della resistente, a cui chiedeva l'autorizzazione per la fruizione di permessi, congedi ed eventuali sospensioni dal servizio o periodi di ferie e giustificava qualunque tipo di assenza o ritardo;
- di non aver percepito nulla a titolo di tredicesima per l'intero periodo lavorativo, né, all'atto della risoluzione del rapporto, alcuna somma a titolo di TFR;
2 - di non essersi vista versare, per l'intero periodo lavorativo, alcunché
a titolo di contributi previdenziali;
Tanto premesso, ha rivendicato il diritto ad essere inquadrata nel livello
AS CCNL lavoro domestico e al pagamento delle differenze retributive, quantificate in complessivi € 11.355,00, TFR compreso, oltre al versamento dei contributi previdenziali a favore dell' CP_2
2. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo, ove accertata la CP_2 fondatezza del ricorso e nei limiti della prescrizione dell'obbligo contributivo, la condanna della parte convenuta alla corresponsione di tutte le indennità omesse in danno di parte ricorrente, da calcolarsi sulla spettante retribuzione, nonché sugli importi comunque calcolati e dichiarati come spettanti, con aggravio delle sanzioni di legge, con vittoria di spese.
3. Nella contumacia della resistente, istruita la causa con l'escussione di un teste indotto da parte ricorrente, il Tribunale ha respinto il ricorso non avendo ritenuto provato, all'esito dell'istruttoria, gli assunti attorei relativi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
4. Avverso la pronuncia ha interposto appello la lavoratrice insistendo nell'accoglimento dell'originaria domanda.
5. Nonostante la ritualità della notifica (eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c.), non si è costituita in giudizio e dunque ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
6. SI è costituito in giudizio l' chiedendo, nell'ipotesi di ritenuta CP_2 fondatezza delle domande attoree, dichiarare l'obbligo contributivo a carico di parte convenuta, con il favore delle spese.
7. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
8. L'appellate censura la sentenza gravata per non aver il primo giudice tenuto conto della documentazione versa ai fini del riconoscimento
3 della subordinazione e, in particolare, degli assegni e delle conversioni risultanti dalla messaggistica whatsapp, utilizzabile in giudizio, circostanze avvalorate dalla testimonianza raccolta.
9. L'appello è fondato. Deve preliminarmente osservarsi che se è vero che ogni attività economicamente rilevante può essere svolta con le modalità del lavoro subordinato o autonome, è anche vero che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di mansioni semplici, ripetitive che on necessitano di indicazioni continue e specifiche, come quelle per cui è causa, l'elemento della eterodirezione assume contorno molto più sfumanti essendo sufficienti indicazioni di massima iniziali.
9.1. Nell'ipotesi in esame poi ulteriore elemento che depone per la natura subordinata della prestazione emerge dal contenuto degli scambi di messaggistica whatsapp in atti (sub doc. n. 2) dai quali si evince la continuità della prestazione;
la datrice di lavoro avvisa la lavoratrice di non recarsi al lavoro in una determinata giornata poiché
i datori si sarebbero recati al mare, il che dimostra l'occasionalità dell'assenza e la regolarità della presenza quotidiana. Inoltre, la lavoratrice rende conto alla delle attività lavorative CP_1 disimpegnate nel corso della giornata (“Stamattina ho fatto tutto mi mancava solo sotto ma non cl l'ho fatta. Ho fatto due lavatrici uno stendino steso al balcone altri due stendini li messi sopra”). Si trae, poi, anche la circostanza della corresponsione di una retribuzione mensile erogata in modo continuativo (“Tizi se passi al negozio stamattina ti fa l'assegno sono 720,00…e poi a settembre ti facci dare quello che ti spetta per questi anni”). A fronte delle pretese economiche della in concomitanza della fine del rapporto lavorativo, la Pt_1
giunge a dire: “ , non essendo in regola neanche ti CP_1 Pt_1 spetterebbero…Tu sei sempre stata cosciente del fatto che non potevamo mettertisi in regola…Ti ha solo detto che tutto insieme visto che siamo corretti non te li posiamo dare e che te li do mensilmente come sempre”; ciò a conferma del fatto che le parti hanno inteso 4 instaurare – seppure in maniera non regolarizzata – un rapporto di lavoro di natura subordinata.
10. Non si condivide l'assunto del primo giudice in base al quale tali messaggi non sarebbero in alcun modo utilizzabili.
Secondo i principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte (sia pure pronunciando su diversa fattispecie di materia di procedimento disciplinare a carico di dei magistrati), i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica (v. sent. Cass. SS.UU. n. 11197/2023). Ancora, secondo Cass. sez. pen.
n. 12062/2021, “…è legittima l'acquisizione come documento di messaggi 'sms' mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez.
3, n. 8332 del 06/11/2019 - dep. 02/03/2020, Rv. 278635), spiegando che: «non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo» sul quale sia visibile un testo o un'immagine «non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto”.
11. Ritiene pertanto li Collegio che il contenuto delle conversazioni così come emerse dalle riproduzioni fotostatiche con l'identificazione dei nomi dei soggetti, possano costituire validi elementi di valutazione e di convincimento al fine di ricostruire la vicenda in lite dedotta.
12. Ulteriore elemento di conferma proviene dalla deposizione della teste la quale pur nella genericità delle dichiarazioni, è in linea Tes_1
e non in contrasto con quanto dedotto da parte ricorrente, avendo affermato che: “Sono amica da tempo della ricorrente. In passato abbiamo abitato nello stesso stabile, in appartamenti che affacciavano sullo stesso pianerottolo. I nostri figli sono andati a scuola insieme.
5 Non conosco di persona la convenuta. È stata la ricorrente a farmi il nome di , per dirmi che lavorava per una signora con questo CP_1 nome. Io non sono mai stata a casa della convenuta. So che la ricorrente ha lavorato per la convenuta, non solo in quanto riferitomelo da lei, ma perché mi capitava di passare in via Carmelo Bene e di vedere la ricorrente che spingeva un passeggino con un bambino molto piccolo. A me capitava di passare di lì la mattina quando andavo al lavoro intorno alle 9.00/9.30”.
13. In presenza di tali elementi, si ritiene di poter conferire valore probatorio degli assunti attorei, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., alle mancate risposte all'interrogatorio formale deferito alla convenuta, la quale non si è presentata a rispondere, nonostante la notifica del verbale immissivo del mezzo di prova, come documentata in atti (con nota di deposito 8.7.2022).
14. Per effetto delle mancate risposte devono ritenersi ammesse le circostanze dedotte con l'interrogatorio formale quanto al periodo di lavoro, l'orario giornaliero e settimanale.
15. I conteggi allegati al ricorso introduttivo, predisposti sulla base dei parametri retributivi del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico depositato, appaiono corretti e possono essere posti a base della decisione.
16. Al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, così come in lite dedotto, secondo tempi e periodo indicati in atto introduttivo, va disposta la regolarizzazione contributiva in favore dell' nei limiti della prescrizione quinquennale. CP_2
17. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata. Va dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, dal 5.4.2017 al 3.8.2019, con gli orari dedotti con il ricorso introduttivo di primo grado, con condanna di al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 lorda di € 9.525,94 a titolo di differenze retributive e di € 1.691,31 a
6 titolo di TFR, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. e regolarizzazione della posizione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale.
18. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte appellante dichiaratori antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5.4.2017 al 3.8.2019, secondo l'orario indicato in atto introduttivo e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma lorda di € 9.525,94 a titolo di Parte_1 differenze retributive e di € 1.691,31 a titolo di TFR, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
- condanna parte appellata al versamento dei contributi non prescritti in favore dell' CP_2
- condanna al rimborso delle spese del doppio grado Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.540,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 1.984,00, quanto al grado d'appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 8.7.2025
Il Presidente Estensore
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