Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 7061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7061 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10045/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10045 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Alfonsi, Ornella Matera, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza, I° Reparto, Uffico Pe.I.S.A.F. del 24 luglio 2025, notificata il 28 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa UL La MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’odierno ricorso il finanziere -OMISSIS- ha impugnato la determinazione n. -OMISSIS- del 2025 con cui il Comando generale della Guardia di finanza ha negato la propria richiesta di trasferimento presso la sede di Trento, avanzata al fine di prestare assistenza al padre, riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell’articolo 33, comma 5 della legge 104 del 1992.
In particolare il diniego è stato opposto sulla base di due concorrenti profili: da un lato, l’asserita incompatibilità del trasferimento con le esigenze istituzionali, in ragione della carenza di organico presso il reparto di appartenenza e nel più ampio contesto territoriale; dall’altro, la mancata dimostrazione dell’impossibilità, da parte di altri familiari, di prestare assistenza al congiunto disabile.
Il ricorso è affidato ad un unico e articolato motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge e difetto di motivazione.
2 - Resiste in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, insistendo per il rigetto del gravame.
3 - Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare e, in esecuzione della suddetta decisione, l’Amministrazione ha disposto il trasferimento del ricorrente presso la sede richiesta.
4 - All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata nuovamente chiamata per la trattazione del merito e, all’esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.
5 - Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
6 - In proposito va premesso che l’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 stabilisce che il lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
La locuzione “ ove possibile ” contenuta nella citata disposizione, secondo l’interpretazione costantemente fornita dalla giurisprudenza amministrativa, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di oggettiva impossibilità di accogliere l’istanza di trasferimento per comprovate e specifiche esigenze organizzative o di servizio.
Ne consegue che:
- la presenza di altri familiari potenzialmente idonei a prestare assistenza non può, di per sé sola, giustificare il diniego del beneficio, posto che l’attuale formulazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non richiede più l’esclusività dell’assistenza da parte del lavoratore richiedente (Cons. Stato, Sez. II, ord. n. 3495 del 2023);
- le esigenze di servizio non possono essere richiamate in modo meramente generico, né possono fondarsi su valutazioni astratte relative alle scoperture di organico o alle necessità dell’ufficio, dovendo invece risultare da una puntuale e concreta indicazione di elementi ostativi che rendano effettivamente impossibile l’accoglimento della domanda di trasferimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 9322 del 2024; Cons. Stato, Sez. II, n. 11248 del 2023).
In tale prospettiva, il diniego dell’Amministrazione deve essere sorretto da una motivazione particolarmente rigorosa, idonea a dimostrare la sussistenza di specifiche e attuali esigenze organizzative incompatibili con il trasferimento richiesto.
7 - Avuto riguardo al caso di specie deve rilevarsi che il diniego non è stato congruamente giustificato e motivato alla luce dei richiamati principi. In particolare:
- la motivazione posta a fondamento del diniego si limita a richiamare in termini del tutto generici una maggiore carenza di organico presso la sede di attuale servizio rispetto a quella richiesta, senza tuttavia fornire alcun dato concreto, specifico e attuale idoneo a dimostrare l’effettiva impossibilità di disporre il trasferimento;
- non viene in alcun modo rappresentata l’eventuale indisponibilità di posizioni organiche presso la sede di destinazione;
- difetta qualsiasi motivazione in ordine all’impossibilità di sostituire il militare presso la sede di provenienza, nonostante lo stesso rivesta la qualifica di finanziere semplice ed espleti mansioni di vigilanza non specialistiche, per loro natura fungibili e agevolmente surrogabili, anche alla luce delle recenti immissioni in ruolo derivanti da procedure concorsuali;
- l’Amministrazione non ha adeguatamente considerato la situazione personale e familiare del ricorrente, atteso che le gravi e peculiari patologie del padre – anche di natura psichiatrica – richiedono un’assistenza continuativa, stabile e diretta da parte del figlio, difficilmente sostituibile mediante l’intervento di altri congiunti.
8 - Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
9 - La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
UL La MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UL La MA | AN LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.