Ordinanza cautelare 28 settembre 2022
Ordinanza collegiale 10 maggio 2023
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 23/09/2025, n. 16471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16471 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09447/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9447 del 2022, proposto da
EN CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Scalia e Gloria Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE LA e IZ NI Pausata, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti per Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, approvata con decreto della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato (di seguito, DAGEP) del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 21 giugno 2022, come rideterminata con decreto del 5 luglio 2022, nella misura in cui il ricorrente non è inserito tra i vincitori;
- dei menzionati decreti del Direttore Centrale del DAGEP del 21 giugno e del 5 luglio 2022 di approvazione e successiva rideterminazione della suddetta graduatoria di merito;
- della circolare prot. n. 23868, del 13 luglio 2022, del DAGEP, che dispone l'avvio delle procedure di assegnazione e del corso di formazione per il 28 luglio 2022;
- del decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha indetto il citato concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di vice-ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, nelle parte in cui non ha consentito al ricorrente, candidato promosso per meriti straordinari, di indicare nella domanda di partecipazione la sua effettiva di anzianità nel ruolo e nella qualifica di Sovrintendente Capo e non ha previsto che la Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, dovesse tenere conto degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, comma 1°, del D.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale;
- ove occorra, del verbale del 18 giugno 2021 con cui la Commissione esaminatrice del suddetto concorso ha determinato i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di titolo;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. EN CC è un appartenente alla Polizia di Stato che con decreto 3 dicembre 2013 è stato promosso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato per meriti straordinari ex artt. 72 e 75 d.p.r. n. 335/1982.
La decorrenza giuridica di tale promozione è stata fissata al 24 dicembre 2011, in coerenza con quanto previsto dal richiamato art. 75 d.p.r. n. 335/1982, ai sensi del quale « le promozioni [per merito straordinario] decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie ».
2. Va poi notato che la p.a. resistente con D.M. 1° febbraio 2012 ha bandito una procedura selettiva interna per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, i cui vincitori sono stati nominati nella qualifica con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2004, in applicazione dell’art. 24- quater , d.p.r. n. 335/1982, secondo cui i vincitori di tali procedure « vengono nominati con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze [in organico coperte con la procedura concorsuale]».
3. Con sentenza 27 ottobre 2020, n. 224, la Corte costituzionale è intervenuta sulla normativa che disciplina la decorrenza delle promozioni per merito straordinario, dichiarando « l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti ».
La Corte, segnatamente, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, d.p.r. n. 335/1982, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, ancorando la decorrenza giuridica della promozione per merito straordinario nel ruolo di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla data nella quale si è verificato il fatto che ha dato luogo alla promozione, determina una disparità di trattamento (che si riverbera anche sui principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa) rispetto ai vice sovrintendenti promossi alla qualifica a seguito di procedure selettive interne, per le quali – come si è evidenziato supra sub 2 – l’art. 24- quate r, comma 7, d.p.r. n. 335/1982, prevede la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla data del 1° gennaio successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
La Corte costituzionale – in altri termini – ha ritenuto illegittimo il meccanismo, determinato dal combinato disposto degli artt. 24- quater , comma 7, e 75, comma 1, d.p.r. n. 335/1982, che consentiva ai soggetti promossi in ragione di una procedura selettiva successiva di sopravanzare nell’anzianità nella nuova qualifica – attraverso il meccanismo della retrodatazione della nomina alla data di insorgenza delle vacanze – coloro che erano stati promossi per merito straordinario.
Al fine di rimuovere tale aporia, la Corte costituzionale ha statuito che « la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata può farsi – con riferimento alla fattispecie in esame – escludendo lo “scavalcamento” nella decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente da parte di coloro che l’abbiano conseguita con procedura concorsuale o selettiva (e quindi dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze) in un momento successivo rispetto alla nomina di quelli che la stessa qualifica abbiano in precedenza già ottenuto per merito straordinario (e quindi con decorrenza «dalla data del verificarsi dei fatti» posti a fondamento della nomina stessa) », precisando che « ciò può realizzarsi mediante il necessario riallineamento della decorrenza giuridica della nomina di questi ultimi a quella dei primi nell’ipotesi in cui, in concreto, tale evenienza si verifichi, senza peraltro che ciò incida sulla decorrenza economica che – come già rilevato – non soffre la differenziazione qui censurata ».
4. Dopo la pubblicazione della predetta sentenza, con decreto 31 dicembre 2020, il Ministero dell'Interno ha bandito un concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di vice ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, di cui n. 1331 posti destinati ai soli sovrintendenti Capo e, all’interno di questi, n. 665 posti riservati ai sovraintendenti capo che avevano acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95. (ovvero il concorso oggetto del presente giudizio).
La lex specialis della procedura prevedeva che i candidati avrebbero dovuto presentare la propria domanda di partecipazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, esclusivamente mediante l'utilizzo della procedura informatica presente sul portale dedicati ai concorsi (che non prevedeva la possibilità di rendere dichiarazioni aggiuntive rispetto a quelle predefinite, né consentiva l’aggiunta di note o postille); disponeva che nella loro istanza i candidati avrebbero dovuto indicare anche « la data di assunzione, la qualifica rivestita e la data di decorrenza nella qualifica e nel ruolo » e « tutti i titoli che intende [vano] sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice con il giorno del rilascio e l'eventuale giudizio conseguito »; richiedeva che i candidati presentassero apposita dichiarazione « di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste anche in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2000 » (cfr. art. 3 del bando).
La medesima lex specialis – all’art. 5, comma 1 – indicava le « categorie di titoli ammessi a valutazione », tra i quali figuravano:
- l’anzianità complessiva di servizio (fino a un massimo di 11 punti);
- l’anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti (fino a punti 13);
- l’anzianità nella qualifica di sovrintendente capo (fino a punti 11).
Il medesimo art. 5 del bando, al comma 3, prevedeva poi che sarebbero stati valutati i soli « titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati in essa indicati e risultino, altresì, dallo stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ».
L’art. 6, comma 2, del bando infine prevedeva che « a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica e la maggiore età ».
Più in generale, per quel che rileva nell’ambito del presente giudizio, la lex specialis della procedura non teneva in alcun modo conto del mutamento del contesto normativo di riferimento conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, né consentiva ai partecipanti di specificare se gli stessi erano stati promossi al ruolo dei sovrintendenti per meriti straordinari e si trovavano nelle condizioni nelle quali la sentenza della Corte costituzionale aveva ritenuto necessario un intervento correttivo di riallineamento della decorrenza giuridica della nomina.
5. Il ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha quindi presentato tempestivamente istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, dichiarando – al fine di non incorrere nel rischio di essere accusato di dichiarazioni mendaci – la qualifica rivestita e la data di decorrenza nella qualifica e nel ruolo, così come risultanti dallo stato matricolare, senza precisare che – in applicazione del meccanismo stabilito da Corte costituzionale, n. 224/2020 – la sua nomina nel ruolo dei sovrintendenti avrebbe dovuto essere considerata decorrente a fini giuridici dal 1° gennaio 2004, ovvero riallineata alla decorrenza giuridica della immissione in ruolo dei vincitori del concorso interno alla qualifica di vice sovraintendente indetto con il D.M. 1° febbraio 2012 (il primo bandito dopo la data di decorrenza della promozione per merito straordinario di cui ha beneficiato il ricorrente).
6. Nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale, con ricorso iscritto innanzi a questo Tribunale al r.g. n. 3409/2021, alcuni appartenenti alla Polizia di Stato promossi per meriti straordinari come il ricorrente hanno impugnato il bando del concorso deducendone l’illegittimità, per contrasto con l’art. 75, comma 1, d.p.r. 335/1982, come modificato dalla già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020, nelle parti in cui non consentiva ai candidati di dichiarare in seno alla domanda l'effettiva anzianità nel ruolo e nella qualifica e stabiliva i punteggi da assegnare ai titoli di servizio sulla scorta dell’anzianità di ruolo e di qualifica indicate dallo stato matricolare.
7. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 14 aprile 2021, n. 2200, questo Tribunale ha « ritenuto opportuno al fine di non vanificare la tutela cautelare, consentire ai ricorrenti di integrare la domanda di partecipazione al concorso mediante indicazione della anzianità di ruolo e di qualifica che ad essi spetterebbe in virtù dell’allineamento, mediante retrodatazione, della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato acquisita per merito straordinario ».
8. Con verbale del 18 giugno 2021, corretto con successivo verbale del 19 luglio 2021, la Commissione esaminatrice del concorso ha predeterminato i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo tra l’altro:
- che con riferimento all’anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti (art. 5, comma 1, lett. a, punto 2, del bando di concorso) sarebbero stati attribuiti 0,5 punti per ogni anno fino al massimo previsto di 13 punti (per 26 anni di servizio nel ruolo), con il riconoscimento di 1/12 di 0,5 punti per i mesi eccedenti l’annualità;
- che relativamente all’anzianità nella qualifica di Sovrintendente Capo (art. 5, comma 1, lett. a, punto 3, del bando), sarebbero stati assegnati n. 1 punto per i primi due anni nella carica e n. 1 punto per ciascuna annualità successiva, fino al massimo previsto di 12 punti (da 13 anni in poi da Sovrintendente Capo), con l’attribuzione di 1/12 di 1 punto per ciascun mese eccedente l’anno.
9. Successivamente, con sentenza Tar Lazio, I- quater , 21 dicembre 2021, n. 13323, questo Tribunale, dopo aver rimarcato « la doverosità della retrodatazione dell’anzianità giuridica dei ricorrenti », ha dichiarato inammissibile il menzionato ricorso iscritto al r.g. n. 3409/2021 per difetto di interesse degli allora ricorrenti – sul presupposto che « l’illegittimità delle clausole di un bando di concorso può essere fatta valere soltanto all'esito delle prove concorsuali, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. 'escludente' cioè che per il loro contenuto ostativo impediscono “ex ante” la partecipazione al concorso » – osservando che « nella fattispecie concreta … il concorso non si è ancora concluso, per cui le posizioni dei ricorrenti non sono, allo stato, definite nell’ambito della procedura concorsuale » e che « neppure è stata impugnata una clausola escludente, essendo permessa dal bando la partecipazione al concorso di tutti i ricorrenti che si dolgono esclusivamente del punteggio che ad essi sarà attribuito in esito alla valutazione dell’anzianità ».
10. Sempre nelle more della conclusione della procedura concorsuale oggetto del giudizio, è poi intervenuto il parere Consiglio di Stato, I, 28 dicembre 2021, n. 1984, con cui è stata riscontrata una richiesta di chiarimenti avanzata dalla p.a. resistente relativamente alle attività da porre in essere per « tradurre sul piano dei concreti provvedimenti gestionali, attraverso una coerente attività amministrativa, il principio dettato dalla [sentenza Corte costituzionale n. 224/2020]», con la quale, tra l’altro, l’amministrazione aveva chiesto chiarimenti in ordine al dovere o meno di « procedere all'applicazione della sentenza erga omnes » e al dovere o meno di riconoscere « alle procedure attuative effetti retroattivi, ex tunc » .
Con tale parere, il Consiglio di Stato – dopo aver ricostruito il perimetro all’attività consultiva ex art. 100, comma 1, Cost. e aver ricordato che va esclusa la possibilità di emettere pareri su aspetti « minimali relativi a un ordinario segmento del procedimento amministrativo » nonché « su materie o fattispecie per le quali già siano pendenti o in corso di attivazione controversie giurisdizional i» (v. parere Consiglio di Stato, I, 1984/2021, sub 5) – ha ricordato alcuni principi generali in materia di efficacia delle sentenze della Corte costituzionale, evidenziando:
- che « nel diritto amministrativo l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta dinanzi ai rapporti esauriti »;
- che « per la Corte è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili ovvero i rapporti esauriti. Diversamente, ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966) »;
- che, più precisamente, « nel diritto amministrativo, dunque, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge non può travolgere i provvedimenti amministrativi ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato sulla relativa controversia »;
- che « tra i provvedimenti amministrativi soggetti alla disciplina ora esposta vi rientra certamente anche il ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione – soprattutto se in regime di diritto pubblico – relativamente alle specifiche posizioni ricoperte da ciascun dipendente »;
- che conseguentemente « le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell’ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo (sessanta giorni decorrenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”) si consolidano, resistendo dunque anche alle pronunce di illegittimità costituzionale » e che « tale regola, oltre che scaturire dai principi prima esposti, ha un fondamento logico perché evita che, come nel caso sottoposto all’attenzione di questo Consiglio da parte del Ministero, si rimettano in discussione assetti amministrativi consolidati risalenti anche a venti anni orsono e riferibili pure a soggetti che non hanno mai preso parte a giudizi » (cfr. Consiglio di Stato, I, 28 dicembre 2021, n. 1984).
11. Con decreto 21 giugno 2022, il Ministero resistente ha approvato la graduatoria di merito del concorso per cui è causa, poi rettificata con decreto del 5 luglio 2022, nella quale il sig. CC – odierno ricorrente – è stato collocato al posto n. 3020, in posizione non utile per l’assunzione, con il punteggio di 25,534 (punteggio determinato dalla p.a. tenendo conto dell’anzianità così come risultante dallo stato matricolare dello stesso, ovvero in assenza del riallineamento indicato dalla Corte costituzionale n. 224/2020).
12. Con circolare 13 luglio 2022, prot. n. 23868, la p.a. resistente ha disposto l'avvio delle procedure di assegnazione delle sedi dei vincitori della procedura e l'avvio del previsto corso di formazione.
13. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato la graduatoria della procedura, il provvedimento di rettifica della stessa, la circolare del 13 luglio 2022, in uno con il bando del concorso (nella parte in cui « non ha consentito al ricorrente di indicare nella domanda di partecipazione la sua effettiva anzianità nel ruolo e nella qualifica di Sovrintendente Capo e non ha previsto che la Commissione esaminatrice nell’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio dovesse tener conto degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.p.r. n. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/20020 della Corte costituzionale »), lamentandone l’illegittimità sulla base di un unico motivo in diritto.
Segnatamente, il ricorrente ha contestato gli atti gravati per « violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 1, d.p.r. 24 ottobre 1982 n. 335, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a., di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione; eccesso di potere sotto i profili di disparità di trattamento, della illogicità manifesta e dello sviamento dalla causa tipica », notando in sintesi:
- che in applicazione del criterio affermato dalla sentenza Corte costituzionale n. 224/2020, la sua nomina nel ruolo dei sovrintendenti avrebbe dovuto essere riallineata, quantomeno a fini concorsuali, a quella dei soggetti promossi con il concorso interno indetto con il D.M. 1° febbraio 2012 (il primo bandito dopo i fatti per cui era stato promosso per merito straordinario a decorrere dal 24 dicembre 2011) ovvero avrebbe dovuto essere considerata decorrente dal 1° gennaio 2004;
- che tale riallineamento era tanto più doveroso perché, a seguito della sentenza Tar Palermo, I, 15 febbraio 2021, n. 579 il Ministero aveva provveduto a ricostruire la carriera di alcuni colleghi che versavano in condizioni identiche alle sue.
14. Il 23 settembre 2022, l’amministrazione resistente ha spiegato le proprie difese e ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando che non sussisteva alcun dovere di riallineamento dell’anzianità giuridica del ricorrente nel ruolo dei sovrintendenti secondo il principio stabilito nella sentenza Corte costituzionale n. 224/2020, in quanto la collocazione nel ruolo del sig. CC– alla data di adozione della superiore sentenza della Corte – si era definitivamente consolidata ed era divenuta intangibile.
15. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 28 settembre 2022, n. 6061, questo Tribunale – in coerenza con altre pronunce assunte in precedenza su giudizi analoghi (v. ex multis Tar Lazio, I- quater , 12 settembre 2022, n. 5752, confermata da Consiglio di Stato, II, 26 ottobre 2022, n. 5083) – ha accolto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso assistito da sufficiente fumus boni iuris nella parte in cui contesta « la mancata previsione, nel bando, della possibilità per i candidati che abbiano assunto la qualifica iniziale di vice sovrintendente a seguito di promozione per merito straordinario di poter far valere la loro peculiare condizione quantomeno nell’ambito della procedura, e di ottenere – appunto ai limitati fini della procedura concorsuale – il riallineamento della loro nomina, secondo quanto previsto da Corte costituzionale n. 224/2020, a quella dei colleghi che hanno conseguito la medesima qualifica all’esito di procedure selettive o concorsi indetti successivamente alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale della promozione per meriti straordinari » e ha quindi ordinato « l’ammissione del ricorrente – con riserva e in sovrannumero – al Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ».
16. In data 1° febbraio 2023, l’amministrazione ha evidenziato che – in ottemperanza alle numerose ordinanze cautelari intervenute su ricorsi analoghi a quello oggetto del presente giudizio – era stato predisposto un apposito corso di formazione, al quale il ricorrente sarebbe stato avviato, con decorrenza dal 30 gennaio al 16 marzo 2023.
17. Con memoria del 23 marzo 2023, il Ministero resistente ha insistito nelle proprie tesi, sottolineando:
- che l’odierno ricorrente non aveva « mai impugnato tempestivamente il ruolo di anzianità e la posizione nel ruolo »;
- che con sentenze Tar Palermo, III, 2 febbraio 2023, nn. 294, 295 e 296, erano stati respinti tre ricorsi proposti da colleghi del ricorrente per ottenere l’accertamento del loro diritto alla retrodatazione della nomina a vice sovrintendente ottenuta per meriti straordinari.
18. Con memoria depositata in data 18 aprile 2023 il ricorrente ha insistito nelle proprie tesi, articolando ulteriori difese.
19. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 10 maggio 2023, n. 7886, questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria.
20. Il 22 ottobre 2023, parte ricorrente ha dato prova di aver provveduto a integrare il contraddittorio nei termini e nei modi indicati da questo Tribunale.
21. Con memoria del 16 febbraio 2024, la p.a. resistente ha insistito per il rigetto del ricorso.
22. Con memoria del 12 agosto 2024 – corredata da documentazione – il Ministero dell’Interno ha chiesto di rinviare l’udienza pubblica calendarizzata l’8 ottobre 2024 per la discussione del merito del ricorso, in attesa della decisione che il Consiglio di Stato avrebbe assunto, all’esito dell’udienza pubblica fissata il 12 novembre 2024, sull’appello proposto avverso la sentenza Tar Lazio, I- quater , 14 maggio 2024, n. 9529 con cui questo Tribunale aveva accolto un ricorso analogo a quello proposto dal ricorrente.
23. Con note depositate il 1° settembre 2024, il ricorrente si è opposto al rinvio dell’udienza del 8 ottobre 2024, osservando che «la richiesta di differimento non risponde ad alcuna esigenza di celerità del presente ricorso individuale ed il suo accoglimento avrebbe come unico effetto quello di rimettere la difesa erariale in termini per la produzione dei documenti che ha tardivamente prodotto insieme alla memoria conclusiva».
24. Con nota del 15 settembre 2024 il ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie domande, sottolineando che il ricorso non aveva «ad oggetto la contestazione del diniego alla ricostruzione della carriera dell’odierno replicante o l'accertamento del suo diritto alla retrodatazione della nomina, ma l'impugnazione del bando di concorso e, quindi, della relativa graduatoria, nella misura in cui l'amministrazione non ha tenuto conto del mutato quadro normativo alla stregua della sentenza della Consulta» .
25. All’esito della discussione all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2024, il ricorrente ha mutato la propria posizione sull’istanza di rinvio formulata dall’amministrazione, concordando sull’opportunità del rinvio in attesa delle decisioni del giudice d’appello, e la trattazione del merito è stata rimandata all’udienza pubblica del 1° luglio 2025.
26. Con memoria del 13 febbraio 2025 la p.a. ha chiesto il passaggio in decisione della causa richiamando le sentenze Consiglio di Stato, II, 2 dicembre 2024 n. 9644, 19 dicembre 2024 n. 10230 e 3 febbraio 2025 n. 821 che – riformando le decisioni di accoglimento rese da questo Tribunale su ricorsi analoghi a quello del sig. CC – avevano ritenuto infondate pretese identiche a quelle avanzate in questo giudizio.
27. All’udienza pubblica del 1° luglio 2025, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
28. Il Collegio – avuto riguardo all’orientamento consolidatosi in Consiglio di Stato in relazione a ricorsi analoghi a quello oggetto del presente giudizio (cfr. Consiglio di Stato, II, 2 dicembre 2024, n. 9644, 19 dicembre 2024, n. 10230, 3 febbraio 2025, nn. 821, 835 e 855, 12 febbraio 2025, n. 1277 e 23 giugno 2025, n. 5434) – non può che dichiarare l’infondatezza del presente ricorso.
28.1. Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che l’assunto di fondo dal quale muove il ricorso è la sussistenza di un dovere dell’amministrazione di riconoscere al sig. CC – (anche se solo) ai limitati fini dell’anzianità valutabile nella procedura concorsuale per l’avanzamento al grado superiore e a prescindere dalla tempestiva impugnazione del ruolo – la retrodatazione degli effetti della nomina nel ruolo dei sovraintendenti, secondo quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, che ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovraintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti» .
28.2. È noto poi che con una pluralità di sentenze (cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 6 maggio 2024, nn. 8906 e 8934, 13 maggio 2024, n. 9368 e 14 maggio 2024, n. 9529) adottate in giudizi promossi da candidati in una situazione analoga a quella in cui versa il sig. CC (nell’ambito dei quali erano state avanzate censure sovrapponibili a quelle formulate nel presente ricorso) aveva ritenuto di poter aderire a una siffatta tesi.
In particolare, con le sentenze sopra richiamate questo Tribunale aveva da un lato riconosciuto – in aderenza ai principi evidenziati da Consiglio di Stato I, 28 dicembre 2021, n. 198 – «la necessità di considerare esaurito il rapporto relativo alla posizione nel ruolo dei sovrintendenti dei soggetti promossi nel tempo per merito straordinario che non hanno contestato tempestivamente l’illegittimità degli scavalcamenti subiti ex art. 24-quater, comma 7, n. 335/1982» e aveva però al contempo affermato che la p.a. non poteva «ignorare del tutto il mutamento della situazione normativa conseguente alla sentenza n. 224/2020, nell’attività amministrativa concernente l’adozione di provvedimenti orientati al futuro (e non incidenti sul ruolo dei sovrintendenti) che interessano anche i soggetti nel tempo penalizzati dalla disposizione dichiarata incostituzionale, rischiando (in assenza degli opportuni correttivi indicati dalla Corte costituzionale) di perpetuare irragionevolmente gli effetti della disparità censurata dalla sentenza n. 224/2020» , evidenziando che «l’avvenuto consolidamento delle diverse posizioni nel ruolo dei sovrintendenti conseguente all’inoppugnabilità dei decreti di nomina, non può costituire un limite alla successiva attività che l’amministrazione ha il dovere di porre in essere, su tratti liberi dell’azione amministrativa e senza incidere su posizioni consolidate, alla luce delle sopravvenienze normative verificatesi (in applicazione del principio tempus regit actum); sopravvenienze tra cui rientra senz’altro il mutamento della situazione normativa ad opera della sentenza Corte costituzionale n. 224/2020» , e ritenendo conclusivamente che la p.a. avesse il dovere di prevedere nella lex specialis del concorso un meccanismo che consentisse ai candidati che versavano in una posizione come quella del ricorrente «di far valere – “virtualmente” e ai limitati fini della presente procedura – un’anzianità nel ruolo dei sovrintendenti calcolata secondo il principio di cui alla sentenza n. 224/2020 (rectius: secondo la situazione normativa dalla stessa delineata)» (cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 6 maggio 2024, n. 8906 e 14 maggio 2024, n. 9529).
28.3. Tuttavia, è noto che le conclusioni di questo Tar non sono state condivise dal giudice d’appello che ha riformato le pronunce adottate in primo grado da questo Tribunale.
Segnatamente, con la sentenza Consiglio di Stato, II, 2 dicembre 2024, n. 9644 – la prima intervenuta in appello sul contenzioso in oggetto – il giudice d’appello ha riformato la sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 9529/2024, evidenziando:
- che non poteva postularsi la sussistenza di un diritto soggettivo al riallineamento della decorrenza giuridica della nomina, in quanto « la posizione soggettiva del pubblico dipendente a fronte degli atti di inquadramento non è qualificabile come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo, poiché gli atti di nomina, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dell’ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica» ;
- che la mancata tempestiva impugnazione degli atti di aggiornamento del ruolo che avevano realizzato il disallineamento che l’odierna azione mirava a correggere aveva « determinato il definitivo consolidamento delle [posizioni dei vari soggetti] , cristallizzando l’attribuzione dell’anzianità nella qualifica di vice sovrintendente, all’interno del ruolo dei sovrintendenti, tanto dell’odierno appellato, quanto dei colleghi che lo avevano scavalcato a ogni effetto di legge e, quindi, anche ai fini dell’anzianità valutabile in futuri concorsi» ;
- che la soluzione accolta da questo giudice di primo grado ‒ quella di ammettere una ricostruzione di carriera coerente con il dictum della Corte costituzionale solo ai fini dei titoli valutabili nelle procedure concorsuali per la promozione alla qualifica superiore ‒ si traduceva nell’erronea disapplicazione di un atto amministrativo non tempestivamente impugnato.
Gli stessi principi sono stati poi affermati nelle sentenze Consiglio di Stato, II, 19 dicembre 2024, n. 10230, 3 febbraio 2025, nn. 821, 835 e 855.
Con le sentenze Consiglio di Stato, II, 12 febbraio 2025, n. 1177 e 23 giugno 2025, n. 5434 lo stesso giudice d’appello ha poi ulteriormente chiarito i principi espressi nelle decisioni sopra citate, aggiungendo che «il bando di concorso presupponeva l’anzianità allora cristallizzata nel ruolo di anzianità, che non poteva essere immediatamente toccato dall’intervento della Corte Costituzionale, per cui, sotto tale profilo, anche la procedura concorsuale era soggetta al limite dei rapporti esauriti» e ribadendo che «diversamente da altre ipotesi di retrodatazioni e di scavalcamenti nell’ambito di rapporti di impiego di diritto pubblico non caratterizzati da gerarchia, la deteriore collocazione nel ruolo o nella qualifica assume rilievo già di per sé e non in quanto incida su successivi provvedimenti che si fondino sulla posizione assunta nel ruolo o nella qualifica, con la conseguenza che lo scavalcamento avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato e non al momento della successiva partecipazione ad una procedura concorsuale che quella posizione di anzianità necessariamente presupponeva» .
28.4. In considerazione dell’orientamento consolidatosi presso il giudice d’appello, il ricorso del sig. CC – che non ha gravato gli atti di inquadramento e aggiornamento del ruolo che hanno realizzato il disallineamento contestato nei termini di cui all’art. 29 c.p.a., decorrenti dalla «notificazione, pubblicazione o piena conoscenza» ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. – non può che esser respinto.
In coerenza con i principi indicati nelle suindicate pronunce del giudice d’appello deve infatti ritenersi:
- che l’interesse a ricorrere del sig. CC per denunciare la presenza di errori o illegittimità nella sua collocazione nel ruolo di anzianità e quindi nella indicazione della sua anzianità (anche quale titolo da utilizzare nei concorsi) sussisteva già – ed era, quindi, attuale – quando si è verificato l’aggiornamento dei ruoli che ha cristallizzato il disallineamento contestato (e determinato la posizione deteriore del ricorrente rispetto a quella dei sovraintendenti “concorsuali”);
- che la valutazione dell’anzianità prevista nel bando di concorso è un’operazione conseguente che si è limitata a riprodurre la violazione originata da una diversa (e precedente) manifestazione del potere amministrativo, avverso cui era necessario che il sig. CC proponesse tempestiva azione.
28.5. In conclusione, per le ragioni sopra spiegate, il ricorso va respinto.
29. Le circostanze del caso di specie – ivi compresi l’andamento della controversia e i profili di novità delle questioni oggetto del contenzioso – sono tuttavia idonee a giustificare l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO