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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8822 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 20396/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 20396/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Scialdoni, pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO
Avv. NAPPI SEVERINO (C.F. ), procuratore di se stesso, pec: P.IVA_1
Email_2
-Opposto–
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 06.10.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il precetto notificato dall'avv. NA SE per il pagamento di euro 4.204,76, a titolo di pagina 1 di 5 compensi professionali, spese ed accessori liquidate in suo favore, quale procuratore di Pt_2
, nel decreto ingiuntivo n. 798/2020 del Tribunale di Napoli e nella successiva sentenza n.
[...]
7321/2023 del medesimo Tribunale, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta da
[...]
avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 798/2020, e condannato l'opponente al rimborso Parte_1 delle spese di lite in favore di , come ivi liquidate, con attribuzione in favore dell'Avv. Parte_2
SE NA.
L'opponente ha contestato la regolarità formale del titolo esecutivo sotteso al precetto, ed in particolare della sentenza n. 7321/2023 del Tribunale di Napoli, per la mancata apposizione della formula esecutiva. Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al credito azionato, in ragione dell'avvenuta proposizione di gravame avverso la sentenza sottesa al precetto, di cui ha trascritto integralmente i motivi, lamentando la mancata formazione del giudicato sulla pronuncia e, dunque, l'assenza di un valido titolo esecutivo.
Si è costituito l'avv. NA resistendo alla domanda ed eccependo in via preliminare la nullità della citazione per violazione del termine a comparire sancito dall'art. 164, co. 1 c.p.c. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per irregolarità del titolo esecutivo, stante la riformulazione dell'art. 475 c.p.c. ad opera della cosiddetta Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) che aveva abrogato la formula esecutiva evidenziando, in ogni caso, che il precetto opposto era perento.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dei motivi di cui al proposto atto di appello, ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della sanatoria della citazione ai sensi dell'art. 164 cpc, all'udienza del 18.09.2025 la causa è stata riservata in decisione, sulla scorta degli scritti conclusionali già depositati ai sensi dell'art. 189 cpc, applicabile ratione temporis.
***
In limine va osservato che l'avv. Luigi Scialdoni ha depositato in data 02.09.2025 una dichiarazione con cui afferma di voler rinunziare al mandato.
Premesso che non risulta che un atto di rinunzia sia stato previamente comunicato dal difensore al proprio assistito, non può che trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 85 cpc, secondo cui la rinunzia non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
In mancanza di tale sostituzione, dunque, l'avv. Scialdoni continua a ricoprire il mandato difensivo nell'interesse del . Parte_1
Per quel che concerne l'eccezione inerente l'improcedibilità dell'esecuzione minacciata attraverso la pagina 2 di 5 notifica del precetto, per non essere la sentenza posta a base dell'atto corredata dalla formula esecutiva, valgono le seguenti considerazioni.
La sentenza del Tribunale di Napoli, n. 7321/2023 del 14.07.2023 è stata pubblicata in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 475 cpc, modificato per effetto dell'art. 3 comma 34 del d.lgs. 149/2022, con effetto a decorrere dal 28.02.2023.
Nella sua nuova formulazione la norma stabilisce testualmente:
“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio
o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti”.
L'art. 35 comma 8 del D.Lgs. 149/2022, che contiene la disciplina transitoria del nuovo art. 475 cpc, non lascia adito a dubbi circa il venir meno dell'obbligo della formula esecutiva in relazione ai precetti notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
Si legge infatti testualmente nella citata norma:
“si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023 le disposizioni di cui all'art. 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) secondo cui:
b) l'articolo 475 e' sostituito dal seguente:
«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). - Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti»;
c) l'articolo 476 e' abrogato;
d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;
e) all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale».”
Nel caso di specie, considerato che la sentenza è stata pubblicata in data 14.07.2023 ed il precetto notificato in data 08.09.2023, non sussistono dubbi in ordine alla regolarità del precetto notificato in forza di sentenza in copia attestata conforme all'originale e priva invece della sacramentale formula pagina 3 di 5 esecutiva.
Quanto infine ai restanti motivi di opposizione, compendiati nella dedotta carenza di legittimazione passiva del , essi attengono al merito della pretesa ed a fatti antecedenti alla formazione del Parte_1 titolo esecutivo.
Tanto ciò vero che lo stesso opponente chiarisce che in base a detti motivi è stato presentato gravame avverso la sentenza posta a fondamento del precetto.
Ebbene è noto che “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante, Cass. civ., sent. n. 27159/2006;
Cass. civ., sent. n. 8331/2001).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”
(Cass. civ., sent. n. 3277/2015), ed ancora che nel medesimo giudizio possono essere eccepiti solo
“fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso” essendo inibita al giudice dell'opposizione all'esecuzione qualsiasi valutazione in merito a fatti e circostanze anteriori già deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo (vd. Cass. civ., sent. n. 29786/2017 con specifico riferimento al decreto ingiuntivo).
Ebbene, l'opponente non ha dedotto fatti estintivi e/o modificativi diversi e successivi all'emissione del decreto ingiuntivo ed alla sua esecutività, quanto, piuttosto, doglianze identiche a quelle già formulate pagina 4 di 5 in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di appello deducibili (e già dedotte) esclusivamente nel corso del processo di cognizione in cui il titolo è stato emesso, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione in questa sede proposta.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione per cui il titolo azionato non risulterebbe esecutivo perché ancora sub judice e non passato in giudicato.
E' noto infatti che l'art. 282 cpc conferisce efficacia provvisoriamente esecutiva alle statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado.
Il capo della sentenza messa in esecuzione attiene al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e dunque, in assenza di sospensione concessa dal giudice dell'impugnazione (art. 283 cpc) essa è senz'altro esecutiva.
Per mera completezza espositiva va poi osservato che non vi è perenzione del precetto, come dedotto parte opposta, in quanto in pendenza di opposizione, il termine di efficacia del precetto rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 (art. 481, co. 2 c.p.c.).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di riferimento (€ 1.101-5.200) e della effettiva attività processuale espletata, nei valori minimi stante l'assenza di questioni complesse.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) Condanna l'opponente a pagare le spese di lite in favore dell'opposto Parte_1
SE NA, che liquida in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, cpa ed iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Napoli, 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 20396/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Scialdoni, pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO
Avv. NAPPI SEVERINO (C.F. ), procuratore di se stesso, pec: P.IVA_1
Email_2
-Opposto–
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 06.10.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il precetto notificato dall'avv. NA SE per il pagamento di euro 4.204,76, a titolo di pagina 1 di 5 compensi professionali, spese ed accessori liquidate in suo favore, quale procuratore di Pt_2
, nel decreto ingiuntivo n. 798/2020 del Tribunale di Napoli e nella successiva sentenza n.
[...]
7321/2023 del medesimo Tribunale, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta da
[...]
avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 798/2020, e condannato l'opponente al rimborso Parte_1 delle spese di lite in favore di , come ivi liquidate, con attribuzione in favore dell'Avv. Parte_2
SE NA.
L'opponente ha contestato la regolarità formale del titolo esecutivo sotteso al precetto, ed in particolare della sentenza n. 7321/2023 del Tribunale di Napoli, per la mancata apposizione della formula esecutiva. Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al credito azionato, in ragione dell'avvenuta proposizione di gravame avverso la sentenza sottesa al precetto, di cui ha trascritto integralmente i motivi, lamentando la mancata formazione del giudicato sulla pronuncia e, dunque, l'assenza di un valido titolo esecutivo.
Si è costituito l'avv. NA resistendo alla domanda ed eccependo in via preliminare la nullità della citazione per violazione del termine a comparire sancito dall'art. 164, co. 1 c.p.c. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per irregolarità del titolo esecutivo, stante la riformulazione dell'art. 475 c.p.c. ad opera della cosiddetta Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) che aveva abrogato la formula esecutiva evidenziando, in ogni caso, che il precetto opposto era perento.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dei motivi di cui al proposto atto di appello, ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della sanatoria della citazione ai sensi dell'art. 164 cpc, all'udienza del 18.09.2025 la causa è stata riservata in decisione, sulla scorta degli scritti conclusionali già depositati ai sensi dell'art. 189 cpc, applicabile ratione temporis.
***
In limine va osservato che l'avv. Luigi Scialdoni ha depositato in data 02.09.2025 una dichiarazione con cui afferma di voler rinunziare al mandato.
Premesso che non risulta che un atto di rinunzia sia stato previamente comunicato dal difensore al proprio assistito, non può che trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 85 cpc, secondo cui la rinunzia non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
In mancanza di tale sostituzione, dunque, l'avv. Scialdoni continua a ricoprire il mandato difensivo nell'interesse del . Parte_1
Per quel che concerne l'eccezione inerente l'improcedibilità dell'esecuzione minacciata attraverso la pagina 2 di 5 notifica del precetto, per non essere la sentenza posta a base dell'atto corredata dalla formula esecutiva, valgono le seguenti considerazioni.
La sentenza del Tribunale di Napoli, n. 7321/2023 del 14.07.2023 è stata pubblicata in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 475 cpc, modificato per effetto dell'art. 3 comma 34 del d.lgs. 149/2022, con effetto a decorrere dal 28.02.2023.
Nella sua nuova formulazione la norma stabilisce testualmente:
“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio
o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti”.
L'art. 35 comma 8 del D.Lgs. 149/2022, che contiene la disciplina transitoria del nuovo art. 475 cpc, non lascia adito a dubbi circa il venir meno dell'obbligo della formula esecutiva in relazione ai precetti notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
Si legge infatti testualmente nella citata norma:
“si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023 le disposizioni di cui all'art. 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) secondo cui:
b) l'articolo 475 e' sostituito dal seguente:
«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). - Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti»;
c) l'articolo 476 e' abrogato;
d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;
e) all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale».”
Nel caso di specie, considerato che la sentenza è stata pubblicata in data 14.07.2023 ed il precetto notificato in data 08.09.2023, non sussistono dubbi in ordine alla regolarità del precetto notificato in forza di sentenza in copia attestata conforme all'originale e priva invece della sacramentale formula pagina 3 di 5 esecutiva.
Quanto infine ai restanti motivi di opposizione, compendiati nella dedotta carenza di legittimazione passiva del , essi attengono al merito della pretesa ed a fatti antecedenti alla formazione del Parte_1 titolo esecutivo.
Tanto ciò vero che lo stesso opponente chiarisce che in base a detti motivi è stato presentato gravame avverso la sentenza posta a fondamento del precetto.
Ebbene è noto che “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante, Cass. civ., sent. n. 27159/2006;
Cass. civ., sent. n. 8331/2001).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”
(Cass. civ., sent. n. 3277/2015), ed ancora che nel medesimo giudizio possono essere eccepiti solo
“fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso” essendo inibita al giudice dell'opposizione all'esecuzione qualsiasi valutazione in merito a fatti e circostanze anteriori già deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo (vd. Cass. civ., sent. n. 29786/2017 con specifico riferimento al decreto ingiuntivo).
Ebbene, l'opponente non ha dedotto fatti estintivi e/o modificativi diversi e successivi all'emissione del decreto ingiuntivo ed alla sua esecutività, quanto, piuttosto, doglianze identiche a quelle già formulate pagina 4 di 5 in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di appello deducibili (e già dedotte) esclusivamente nel corso del processo di cognizione in cui il titolo è stato emesso, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione in questa sede proposta.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione per cui il titolo azionato non risulterebbe esecutivo perché ancora sub judice e non passato in giudicato.
E' noto infatti che l'art. 282 cpc conferisce efficacia provvisoriamente esecutiva alle statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado.
Il capo della sentenza messa in esecuzione attiene al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e dunque, in assenza di sospensione concessa dal giudice dell'impugnazione (art. 283 cpc) essa è senz'altro esecutiva.
Per mera completezza espositiva va poi osservato che non vi è perenzione del precetto, come dedotto parte opposta, in quanto in pendenza di opposizione, il termine di efficacia del precetto rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 (art. 481, co. 2 c.p.c.).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di riferimento (€ 1.101-5.200) e della effettiva attività processuale espletata, nei valori minimi stante l'assenza di questioni complesse.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) Condanna l'opponente a pagare le spese di lite in favore dell'opposto Parte_1
SE NA, che liquida in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, cpa ed iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Napoli, 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
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