Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 8746/2024 R.G.L., promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv. SICILIANO Parte_1
RUGGERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente–
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna l'INPS alla ricostruzione della posizione previdenziale del ricorrente, rivalutando per il coefficiente 1,25 i contributi relativi al periodo lavorativo compreso fra il 01/12/1989 e il 05/12/2014 (anni 17 e 6 settimane).
4.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U.,
CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SICILIANO RUGGERO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze della KELLER S.P.A. e di essere stato, in ragione delle mansioni meglio descritte in ricorso, quotidianamente esposto per un periodo ultradecennale all'inalazione di fibre di amianto presenti sul luogo di lavoro, convenne in giudizio l'INPS, per sentir dichiarare la propria esposizione qualificata alle fibre di amianto nel periodo compreso fra il 01/12/1989 e il
05/12/2014 e, conseguentemente, il proprio diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 e succ. mod. e dall'art. 47, comma 1°, l. n. 326/2003 per l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto.
Espose il ricorrente di avere regolarmente e tempestivamente presentato la domanda all' per ottenere la certificazione dell'esposizione qualificata CP_2
ultradecennale all'amianto, ma che l' rifiutava il riconoscimento, non CP_2
emergendo questa dai propri atti;
di avere successivamente, dopo anni, saputo dai propri colleghi di lavoro che la locale Corte d'Appello aveva riconosciuto l'esposizione qualificata ultradecennale all'amianto presso il medesimo stabilimento della KELLER S.P.A. presso il quale anch'egli aveva lavorato per il periodo richiesto.
L'INPS, ritualmente costituitasi, eccepì l'improponibilità dell'azione per carenza di domanda amministrativa, la prescrizione del diritto del ricorrente, la improponibilità del ricorso in relazione ad esposizione all'amianto successiva al
2003 e nel merito la sua infondatezza. Contestava l' che si potessero porre CP_1
a base degli accertamenti relativi all'esposizione all'amianto del ricorrente provvedimenti giudiziari formatisi tra diverse parti. La causa, istruita mediante assunzione di prove orali e documentalmente, anche mediante l'esame di sentenze e relazioni di CTU effettuate in giudizi di analogo tenore al presente, già allegate al ricorso e non specificamente contestate nel merito, è stata decisa a seguito dell'udienza all'uopo fissata, e sostituita con note scritte su richiesta delle parti.
Il ricorso va accolto.
Va, innanzitutto, rilevata l'infondatezza delle eccezioni di carattere preliminare sollevate dall'INPS.
Anzitutto, quanto all'eccezione di difetto di interesse ad agire, essa si fonda sull'erroneo presupposto che i lavoratori non possano agire che sulla scorta di una certificazione dell' di esposizione ultradecennale all'amianto, ove, invece, la CP_2
normativa prevede che essi richiedano la certificazione, ma non che essi non possano dimostrare in giudizio l'esposizione qualificata ultradecennale con altri mezzi, ove l' non abbia rilasciato la certificazione o abbia rifiutato il CP_2
riconoscimento dell'esposizione.
Infondata risulta dagli atti l'eccezione di inammissibilità per carenza della domanda amministrativa all' , atteso che in atti è presente il provvedimento CP_2
del 20/03/2009, in cui si fa riferimento alla domanda di riconoscimento CP_2
dell'esposizione qualificata all'amianto presentata dal ricorrente in data
14/02/2005, comunicando il suo mancato accoglimento.
Infondata appare anche l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, la Suprema Corte ha così affermato, in materia di decorrenza del termine di prescrizione decennale: “In ogni caso la giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinati - il diritto al trattamento pensionistico. È stato così innanzitutto chiarito: "E opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)". È stato, poi, precisato che "nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria" - Cass. 12685 del
19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass.
n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno
2014 - ed anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto "tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia" - cfr. Cass. n. 1629 del
3 febbraio 2012; id. Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012;
Cass. n. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. n. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass.
n. 27148 del 4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014 -. L'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità - "non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva" era stata già contenuta nelle decisioni di questa Corte n. 7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011. In senso analogo si è espressa Cass. n. 11399 del 6 luglio 2012 che ha valorizzato la circostanza che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione.
Nella sentenza n. 6382 del 24 aprile 2012, e con riguardo alla questione della decadenza
"generale" di cui all'art. 47, si è ancora più espressamente operata una distinzione tra il diritto per cui è causa ed il diritto a pensione così precisandosi: "La richiamata decisione di questa Corte
n. 12720/2009 appare non pertinente nel caso in esame perché, come già detto, nella presente controversia non si dibatte del diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta.
La sollevata questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 47 per violazione dell'art. 38 Cost. (.....) appare comunque manifestamente infondata in quanto il termine decadenziale appare congruo in ordine ad una piena ed effettiva tutela e garanzia dell'interesse costituzionalmente garantito del diritto a pensione, che - nel caso in esame - peraltro non viene affatto travolto in quanto tale dalla norma in discussione. Si tratta di benefici aggiuntivi che, richiesti in via amministrativa, andavano poi rivendicati entro un termine del tutto ragionevole, al Giudice, il che non è avvenuto per fatto addebitabile al ricorrente, il quale certamente così agendo non ha perso l'effettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli all'art. 38
Cost.". Va anche richiamata la pronuncia della Corte cost 26 febbraio 2010, n. 71 che, ribadendo che il diritto a pensione, come già affermato dalla precedente Corte cost. 22 luglio
1999, n. 345, è "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile", ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, osservando che "la norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 Cost., in quanto non incide sull'an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum, laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate".
La giurisprudenza di legittimità è, dunque, ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219-) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qua modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità,
"costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. Non si è, allora, in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale - , con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8,... non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" - così Corte cost.
20 novembre 2008, n. 376 -). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. Non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
Alla luce del suddetto orientamento (confermato dalla recentissima Cass. n. 17941 del 13 agosto 2014) non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha ritenuto, con una motivazione in fatto che non ha formato oggetto di specifica censura da parte dei ricorrenti (ancorché nella prospettiva della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti da Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7 aprile 2014), che detta consapevolezza fosse coincisa con il pensionamento (essendo già a tale data "nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva, in sussistenza delle medesime condizioni di esposizione all'amianto già accertate da questa Corte con sentenza n.
1169/2010 del 27/10/2010 ed altre successive"); era da tale momento che i lavoratori potevano agire in giudizio.” (Cfr. Cass., Sez. Lav., Ordinanza n.
2351/2015; n. 10887/2016; n. 18132/2016; n. 2852/2017).
Con la recente pronuncia della Cass., Sez. Lav., n. 35230/2022 la Corte ha ribadito il principio, precisando in linea generale che “La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione.”, chiarendo che nella fattispecie “I giudici del merito avrebbero dovuto - alla stregua della giurisprudenza di legittimità - accertare in fatto, sulla base degli atti di causa, quando fosse sorta nel ricorrente la consapevolezza dell'avvenuto assoggettamento all'amianto e con essa la possibilità di far valere il diritto alla rivalutazione contributiva.”.
Orbene, utilizzando i criteri richiamati dalla Suprema Corte per la decorrenza del termine di prescrizione decennale, esso non risulta decorso, atteso che il ricorrente ha dimostrato documentalmente di non aver potuto avere conoscenza della propria esposizione qualificata all'amianto presso la KELLER S.P.A. prima della pronuncia delle sentenze con cui la locale Corte d'Appello, nel 2017 e nel 2018,
l'ha riconosciuta ad alcuni colleghi che avevano mansioni analoghe alle proprie e lavoravano presso il medesimo stabilimento.
Infatti, quando egli presentò la domanda amministrativa all , il CP_2
14/02/2005, obbligatoriamente entro il 30/06/2005, la presenza di amianto presso il suo luogo di lavoro e le sue caratteristiche, tali da produrre l'esposizione qualificata dei lavoratori che svolgevano le medesime mansioni del ricorrente, non erano documentate, tanto da indurre l' , dopo qualche anno (a marzo 2009), CP_2
a rigettare la sua domanda amministrativa.
Tale accertamento dell' di non esposizione (vedi provvedimento del CP_2
20/03/2009) produceva inevitabilmente nel lavoratore la convinzione di non essere stato esposto in modo qualificato alla predetta sostanza nociva, convinzione che costituisce l'esatto contrario della consapevolezza della medesima esposizione qualificata ad amianto.
Vi è prova in atti che solo nel 2017 e nel 2018 la Corte d'Appello di Palermo - in riforma di sentenze di questo Tribunale – accoglieva la domanda di diversi colleghi del ricorrente di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto, a seguito delle prove testimoniali e delle CTU ambientali effettuate in grado di appello (vedi sentenze in atti, la prima, n. 471 del 28.06.2017), così per la prima volta accertando la presenza di amianto in azienda in concentrazioni tali da produrre l'esposizione qualificata dei lavoratori con le mansioni del ricorrente a fibre di amianto.
Risulta, quindi, provato in giudizio che il ricorrente solo dopo tale data potè avere consapevolezza della presenza di amianto in azienda, in misura tale da produrre la propria esposizione qualificata ultradecennale a fibre di amianto (nella sentenza citata di parla di esposizione dal 1980 di soggetti che lavoravano a taglio e molatura di materiali ferrosi contenenti amianto, come il ricorrente che aveva mansioni di saldatore).
Atteso che il ricorso è stato depositato nel 2024 la prescrizione decennale non è, pertanto, decorsa.
Giova, poi, in ogni caso, individuare nell'INPS l'unico soggetto dotato di legittimazione passiva nella presente controversia.
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'esposizione a rischio amianto in dipendenza della sua attività lavorativa alle dipendenze della KELLER S.P.A., al fine di ottenere i benefici contributivi previsti in materia dalla legge n. 257 del 1992
e successive modificazioni.
Orbene, premesso che deve ritenersi inammissibile una domanda giudiziale diretta esclusivamente all'accertamento di una mera situazione di fatto (nella specie, l'esposizione a polveri di amianto), la richiesta del ricorrente di accertare l'esposizione a rischio amianto è in realtà incidentale rispetto alla pretesa di ottenere i prescritti benefici previdenziali, consistenti nella sola rivalutazione contributiva ai fini del calcolo della pensione.
E poiché l'Inps è il solo tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo alla determinazione della misura della pensione, è questo l'unico soggetto legittimato passivo nella presente controversia, in ossequio al principio generale secondo cui la legittimazione alla causa è connessa alla titolarità del rapporto sostanziale;
è privo di legittimazione invece l' che nella materia svolge soltanto un compito CP_2 di accertamento di natura tecnica a supporto delle determinazioni che spetteranno, si ripete, esclusivamente all'Inps (Cass. 16256/2003, 9125/2002, 2677/2002 e
8937/2002).
Pertanto, dovendosi ritenere pacifico fra le parti che l'ente previdenziale detentore della posizione contributiva del ricorrente è l'INPS, la domanda è stata correttamente proposta esclusivamente nei confronti di quest'ultimo.
La contestazione dell'INPS dell'utilizzo a fini probatori di sentenze conclusive di giudizi nei quali esso era parte e che, quindi, fanno stato proprio nei suoi confronti
(ove passate in giudicato) e comunque lo obbligano in quanto provvisoriamente esecutive, appare ingiustificata, ciò a prescindere dalla circostanza che esse siano o meno idonee a fornire la prova dell'esposizione all'amianto del ricorrente. Le risultanze processuali di dette pronunce non sono state invece contestate dall' , sicché di esse ci si può avvalere a fini probatori. CP_1
Il testimone ascoltato in giudizio, ha Testimone_1
pienamente confermato l'esposizione del ricorrente all'amianto, pressoché per tutta la durata dell'orario lavorativo, nel periodo richiesto.
In particolare, ha dichiarato: “A.D.R.: Non parente, indifferente, ho altra causa pendente nei confronti dell'INPS per analoghe ragioni. Sono a conoscenza dei fatti perché anch'io ho lavorato per la KELLER dal 1991 fino al 2014, come operaio addetto al montaggio sottogruppi carrelli ferroviari Y25, mentre il ricorrente era capo squadra alle macchine utensili a controllo numerico;
svolgevamo le rispettive mansioni nello stesso capannone. A.D.R.:
Il ricorrente lavorava già presso la KELLER quando io venni assunto e vi ha lavorato fino al 2014 con le mansioni che ho sopra riferito. A.D.R.:
All'epoca in cui io vi lavoravo non sapevo che dalle lavorazioni che venivano svolte nel capannone ove lavoravamo sia io che il ricorrente si sprigionassero polveri di amianto, ho poi appreso che la polvere che io vedevo sollevarsi durante le lavorazioni fosse polvere di amianto. A.D.R.: Il capannone in cui noi lavoravamo era il K1 sito in Via Maltese. A.D.R.: I turni di lavoro normale erano di otto ore, ma a volte si doveva lavorare di più, in turni di dieci ore e anche il sabato e la domenica, per l'esigenza di terminare le lavorazioni. A.D.R.: Nel capannone lavoravano insieme nello stesso ambiente operai che facevano saldature, verniciatura, molatura, granigliatura e taglio di fiamma, insieme lavoravano anche elettricisti, montatori, magazzinieri del reparto, collaudatori dei carrelli e tecnici di reparto, cioè capo reparto come il ricorrente, capo officina e capi squadra addetti in linea e al magazzino. A.D.R.: Le lavorazioni erano dirette alla costruzione (e negli ultimi tempi anche manutenzione) di materiale rotabile per le Ferrovie, costruzione di alloggi prefabbricati, costruzione rimorchietti per l'Esercito. A.D.R.:
Nel nostro capannone facevamo carrelli ferroviari e alcune pareti divisorie di carri merci, sia come produzione che come montaggio. A.D.R.: I carrelli che noi costruivamo e montavamo avevano i ferodi dei freni che ho poi appreso contenevano amianto;
noi dovevamo spesso procedere alla molatura degli stessi per consentire di incastrarli nello zoccolo che li supportava, sicché nella lavorazione si sviluppava una polvere che solo dopo ho appreso essere di amianto e che noi soffiavamo via con un compressore, atteso che è normale che da lavorazioni come la molatura si sviluppino polveri. Questa lavorazione della molatura dei ferodi contenenti amianto veniva effettuata sia per la costruzione che per la manutenzione dei carriponti. A.D.R.: A volte per saldare dei pezzi facevamo un preriscaldamento tramite un forno, necessario per saldare parti in ferro più grosse – che hanno un tempo di riscaldamento maggiore – a parti in ferro più sottili;
dopo aver inserito nel forno le parti più grosse le tiravamo fuori e le saldavamo in linea negli appositi staffaggi alle parti più sottili. I guanti che utilizzavamo apparivano normali guanti in cuoio, per quanto io ne so. Dopo la saldatura il pezzo veniva posto in un forno più grande che serviva a rilassare le tensioni di saldatura, poi veniva tirato fuori e sottoposto a granigliatura e verniciatura e poi veniva passato al montaggio. Voglio precisare che noi operai svolgevamo spesso alternativamente tutte queste mansioni, perché ciascuno veniva impiegato ove necessario, a prescindere dalle mansioni normali cui eravamo assegnati. A.D.R.: La granigliatura avveniva tramite una macchina che spara micropalline metalliche che devono ripulire le lamiere. Questo tipo di lavorazione comportava pure lo sprigionarsi di polveri dal metallo e dallo stesso graniglio (micropalline metalliche sparate a pressione di 8-10 atmosfere). Ricordo anche che i condomini dei piani superiori lamentavano la presenza di queste polveri e forse vi furono anche delle denunce. A.D.R.: Il tetto del capannone era in Eternit quando sono entrato a lavorare, nel 1992 fu sostituito con un tetto coibentato di tipo più moderno: il lavoro di smontaggio e montaggio venne effettuato durante le lavorazioni: noi lavoravamo sotto mentre la ditta esterna lavorava per fare smontaggio e montaggio del nuovo soffitto. Il capannone del K1 era grande circa 50-60 metri ma aveva il soffitto basso in proporzione, che forse era di 7 metri. A.D.R.: Per l'acqua potabile ricordo che vi erano dei recipienti di raccolta che erano in Eternit e le tubature erano in ferro, non so se contenessero amianto. A.D.R.: Alla fine del turno di lavoro ciascuno di noi operai spazzava l'area di lavoro per pulirla dalle polveri che si sprigionavano dalle lavorazioni e che venivano nel corso del lavoro spazzate con il compressore.
Questi lavori comportavano che tutti coloro che si trovavano nel capannone inalassero le polveri contenenti amianto;
ciò pure quando venne impiegata successivamente una ditta di pulizie, perché questa comunque faceva la pulizia durante le lavorazioni. A.D.R.: In relazione alla costruzione e manutenzione dei carrelli
Y25 di cui ci occupavamo al K1 bisogna aggiungere che i ferodi in amianto dovevano sempre essere preliminarmente carteggiati per togliere la vernice che li rivestiva – sia i nuovi che quelli usati – sicché anche questa lavorazione, effettuata con il flex e con l'aria compressa per togliere la polvere che si era prodotta con la carteggiatura, produceva la dispersione e inalazione da parte degli operai presenti nel capannone di polveri di amianto. Anche dopo aver effettuato la verniciatura dei pezzi era necessario effettuare una smerigliatura, con le stesse modalità sopra descritte e conseguente disperzione e inalazione di polveri. Io e i miei colleghi Tes_2 non sapevamo all'epoca in cui lavoravamo che nel capannone e dalle lavorazioni che vi si effettuavano si sprigionava questa elevata quantità di amianto sotto forma di polveri, lo abbiamo saputo solo dopo che alcuni colleghi già in pensione hanno vinto dei giudizi per farsi riconoscere il trattamento per i lavoratori esposti all'amianto. Ciò è accaduto intorno al
2018. Inoltre circa cinque o sei anni fa è deceduto per tumore il collega che era capo Per_1 reparto e un paio di anni fa è deceduto sempre per tumore il collega anche altri di cui non Per_2
ricordo il nome sono mancati in tempi recenti per questo genere di patologia”.
Le sentenze e le consulenze tecniche prodotte in atti, come la residua documentazione afferente la società ex datrice di lavoro, ad avviso della giudicante, costituiscono prova dell'esposizione qualificata ed ultradecennale del ricorrente all'amianto.
Operate tali premesse, è possibile passare al merito delle pretese azionate in ricorso.
In tema di onere della prova gravante sul lavoratore che richiede il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 257/1992 è opportuno ricordare come la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. lav., 23 gennaio 2003, n. 99) abbia chiarito, in termini generali, che “Destinatari del beneficio previdenziale dell'art. 13 comma 8 l. 27 marzo 1992 n. 257 sono tutti i lavoratori subordinati i quali - indipendentemente dall'oggetto dell'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito un'esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre d'amianto. Presupposto per l'attribuzione di tale beneficio (moltiplicazione per il coefficiente di
1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione ad amianto gestita dall' non è la sola esposizione ultradecennale ad amianto, necessitando CP_2
altresì la prova, il cui onere ex art. 2697 c.c. fa carico a ciascun lavoratore interessato, di aver subito un'esposizione "qualificata" ossia un'esposizione a valori di concentrazione delle polveri di amianto pari (o superiori) a quelli indicati dagli art. 24 e 31 d.lgs. n. 277 del 1991”, precisando
(cfr. Cass. Sez. L sent. 16119 del 01/08/2005), però, che: “L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, ottavo comma, della legge 27 marzo 1992,n.257 ( nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 271 del 1993), presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel d.lgs. n. 277 del 1991; al fine del riconoscimento di tale beneficio, non e' necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora cio' non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità”.
In forza del condivisile orientamento sopra riportato, il lavoratore che chieda il riconoscimento dei benefici in questione, deve adempiere ad un duplice onere probatorio, dimostrando di essere stato esposto, per un periodo superiore al decennio ad un quantitativo di polveri di amianto, pari, se non superiore a quanto previsto dal D. Lgs. N. 277/1991.
Tale stringente onere probatorio deve, però, essere mitigato ogniqualvolta la prova concreta dell'esposizione ad una certa concentrazione di polveri di amianto diventi impossibile, a cagione del “tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro”.
In tali casi, a meno di non voler trasformare l'onere in questione in una diabolica probatio, è possibile (oltre che necessario) per chi vanti il suddetto diritto, ricorrere agli ordinari mezzi di prova, fra cui le prove testimoniali, documentali e non ultimo le presunzioni.
Nel caso di specie il complesso di prove orali e documentali raccolte in giudizio portano a ritenere fondata la pretesa azionata dal ricorrente.
Ed invero, oltre alle dichiarazioni rese dal testimone e sopra riportate, nella fattispecie - in cui si rivela assai difficoltoso e verosimilmente inconcludente disporre altra ulteriore CTU ambientale, atteso che la società datrice di lavoro del ricorrente è chiusa da tempo - assumono un preminente rilievo le risultanze della
C.T.U. espletata nel procedimento n. 1659/2014 della Corte d'Appello di Palermo, nel procedimento n. 928/2015 della Corte d'Appello di Palermo e nel procedimento n. 1070/2017 della Corte d'Appello di Palermo, con cui è stata riconosciuta l'esposizione qualificata a fibre di amianto per i lavoratori che operavano nello stabilimento KELLER S.P.A. di con mansioni Pt_2
metalmeccaniche, in particolare anche di saldatore, di operatore macchine, nel periodo dal 1982 (ed anche in precedenza) e sino alla chiusura e dismissione dello stabilimento: concludono i CTU in relazione a lavoratori con mansioni anche di saldatore che “Dalla disamina della documentazione in atti, comprensiva della prova testimoniale assunta , nonchè dalle ipotesi fatte e della stima di calcolo condotte si può con criterio di elevata probabilità ritenere che il ricorrente sia stato esposto, durante le sue normali mansioni di lavoro, nel periodo lavorativo preso ad oggetto di durata maggiore di 10 anni lavorativi , ad una concentrazione di fibre di amianto aerodisperse superiore a 0,1 fibre/cm3, limite previsto dalla norma per identificare la potenziale esposizione dei lavoratori al rischio amianto. Si ravvisano pertanto i presupposti tecnico giuridici per la fruizione dei benefici richiesti.”
E' stato in ogni caso precisato dalla Corte d'Appello, nelle sentenze in atti, che si condividono e richiamano che “Le conclusioni peritali, sebbene svolte senza la possibilità di accertamenti empirici diretti (considerato che a partire dalla metà degli anni novanta è iniziata una campagna di dismissione e sostituzione dei materiale coibente nonché una successiva chiusura e decadimento dei capannoni all'interno dei quali era svolta l'attività lavorativa) meritano di essere condivise, in quanto fondate su specifiche e concordanti presunzioni che consentono di ritenere dimostrata, sia pure in termini di probabilità (ma probabilità comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale) l'esposizione ad amianto. D'altronde se il tempo decorso dai fatti di causa, l'impossibilità di esaminare i diversi macchinari utilizzati dall'appellato, l'inevitabile modifica della condizione dei luoghi e delle produzioni (bonificate o dimesse), dovessero risolversi in elementi di prova da rimettere all'iniziativa istruttoria del lavoratore si determinerebbe un'ingiustificata negazione di giustizia.
Appare piuttosto logico il percorso motivazione seguito dagli ausiliari tecnici, i quali sono partiti dal dato incontestato del massiccio utilizzo, almeno fino ai primi anni '90, dell'amianto quale materiale isolante utilizzato per ridurre al minimo la dispersione di calore. La presenza dell'amianto all'interno dell'impianto di produzione deve, pertanto, considerarsi un dato acquisto alla comune esperienza, e le mansioni degli appellanti comportavano un duraturo e quotidiano contatto degli stessi con macchinari ed attrezzature entrambi rivestiti in amianto. Ragion per cui, in assenza di prova contraria, non vi è ragione per dubitare che il livello di esposizione al rischio di inalazione di polveri di amianto negli ambienti e nelle condizioni operative nelle quali gli appellanti sono stati impegnati, possa aver superato, per un periodo ultradecennale, il valore limite imposto dalla legge.
La mancanza di certezza delle risultanze peritale non è frutto di un errore dei periti ovvero di una negligenza di questi nell'esperimento dell'incarico, ma rappresenta, piuttosto, l'inevitabile conseguenza dell'impossibilità di esperire un rigoroso esperimento tecnico scientifico (per le mutate condizioni di tempo e di luogo) in ordine alla presenza di fibre di amianto aerodisperse.” (cfr. sent. n. 295/2018 della Corte d'Appello di Palermo Sezione Lavoro), come accertato con le deposizioni testimoniali e nelle citate relazioni di C.T.U. in atti
(per lavoratore che aveva svolto attività presso la KELLER sino al 2008).
Del pari, per lavoratore impiegato anche nella saldatura, la Corte d'Appello di
Palermo, Sezione Lavoro (vedi sentenza n. 471/2017 in atti) ha affermato: “ I testi hanno univocamente riferito che a causa dell'attività di molatura, granigliatura e simili si producevano ingenti quantità di polveri di materiali che rimanevano sospese nell'ambiente lavorativo con concentrazione “paragonabile alla nebbia”, tanto che talvolta, hanno precisato
“dovevamo uscire fuori dal capannone per potere respirare e fare areare l'ambiente”
La presenza di materiali ferrosi e a composizione di amianto in attività come quella svolta dall'industria Keller spa è stata confermata dai CC.TT.UU .
I CC.TT.UU., dopo avere descritto il massiccio uso di amianto nella industria del settore, hanno chiarito che “l'ambiente di lavoro vedeva sicuramente l'utilizzo di materiali caratterizzati da periodica usura dettata sia dalle caratteristiche proprie dell'ambiente confinato dei locali, che dalla severità dei cicli termici a cui tali materiali sono sottoposti e che costituiscono sorgente di liberazione di polveri contenenti amianto, esponendo gli addetti ad un non sottovalutabile rischio di inalazioni di fibre di amianto.
Tali potenziali esposizioni dei lavoratori avevano inoltre una sostanziale continuità nel tempo e nello spazio, considerata la frequenza degli interventi di manutenzione degli impianti dando luogo all''inalazione delle fibre di amianto disperse nell'aria causata da tali lavorazioni , le quali , per la loro microscopica grandezza, rimanevano in sospensione nell'aria anche numerose ore”. I CC.TT. hanno, quindi, esposto i criteri adottati per il calcolo della concentrazione delle polveri secondo una stima, improntata anche ai metodi utilizzati da in ambienti analoghi CP_3
a quello in cui ha operato il ricorrente, pervenendo alla conclusione che “si può con criterio di elevata probabilità ritenere che il ricorrente sia stato esposto, durante le sue normali mansioni di lavoro, nel periodo lavorativo preso ad oggetto di durata maggiore di 10 anni lavorativi, ad una concentrazione di fibre di amianto aerodisperse superiore a 0,1, fibre /cm 3, limite previsto dalla norma per identificare la potenziale esposizione dei lavoratori al rischio amianto”.”.
Parimenti, la Corte d'Appello (vedi sentenza n. 973/2019 in atti), pure con riferimento all'attività di un collega del ricorrente saldatore, ha accertato che “L'attività lavorativa degli appellanti (come confermato dai testi escussi e riscontrato dal ctu) si è svolta in ambienti dove era alta la presenza di amianto adoperato per la coibentazione termica, con conseguente rilascio, durante i normali periodi di lavoro, di fibre di amianto aerodisperse quale effetto del degrado dei materiali adoperati o degli interventi di riparazione sia dei macchinari quotidianamente utilizzati che del tetto di copertura dei capannoni.
In particolare, gli ausiliari tecnici - alla relazione dei quali espletata in questo grado del giudizio si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati – in merito all'accertamento della quantità di fibre di amianto cui sono stati esposti gli appellanti durante la loro vita lavorativa, hanno stimato che “il livello di esposizione al rischio di inalazione di polveri di amianto negli ambienti e nelle condizioni in cui ciascun ricorrente ha svolto le proprie mansioni presso lo stabilimento Keller di Palermo, ha verosimilmente superato i limiti imposti dalla legge”, cosicchè, proseguono gli ausiliari, è
“verosimile che i ricorrenti siano stati esposti, durante le loro mansioni svolte nell'intero periodo lavorativo della loro carriera, ad una concentrazione di fibre di amianto aerodisperse superiore a quella indicata dall'art.24, comma 3, del D.Lgs. 277/91”.
Le conclusioni dei due CTU, sebbene svolte senza la possibilità di accertamenti empirici diretti
(considerato che a partire dalla metà degli anni novanta è iniziata una campagna di dismissione e sostituzione dei materiale coibente nonché una successiva chiusura e decadimento dei capannoni all'interno dei quali era svolta l'attività lavorativa) meritano di essere condivise, in quanto fondate su specifiche e concordanti presunzioni che consentono di ritenere dimostrata, sia pure in termini di probabilità (ma probabilità comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale) l'esposizione ad amianto. D'altronde se il tempo decorso dai fatti di causa,
l'impossibilità di esaminare i diversi macchinari utilizzati dagli appellanti, l'inevitabile modifica delle condizioni dei luoghi e delle produzioni (bonificate o dimesse), dovessero risolversi in elementi di prova da rimettere all'iniziativa istruttoria del lavoratore si determinerebbe un'ingiustificata negazione di giustizia.
Appare piuttosto logico il percorso motivazionale seguito dai dottori (ingegnere, Persona_3
tecnico della sicurezza nei luoghi di lavoro) e (specialista in medicina legale e Persona_4
delle assicurazioni) – il cui elaborato si lascia preferire a quello redatto dai due ctu inizialmente nominati, perché fondato su di più accurato esame della certificazione agli atti ed una esaustiva valutazione dei presupposti normativi e fattuali operanti in materia - i quali sono partiti dal dato incontestato del massiccio utilizzo, almeno fino ai primi anni '90, dell'amianto quale materiale isolante utilizzato per ridurre al minimo la dispersione di calore.
La presenza dell'amianto all'interno dell'impianto di produzione deve considerarsi un dato acquisto alla comune esperienza, e le mansioni degli appellanti comportavano un duraturo e quotidiano contatto degli stessi con macchinari ed attrezzature entrambi rivestiti in amianto
Ragion per cui, in assenza di prova contraria, non vi è ragione per dubitare che il livello di esposizione al rischio d'inalazione di polveri di amianto negli ambienti e nelle condizioni operative nelle quali gli appellanti sono stati impegnati, possa aver superato, per un periodo ultradecennale, il valore limite imposto dalla legge.
La mancanza di certezza delle risultanze peritale non è frutto di un errore degli ausiliari tecnici ovvero di una negligenza di questi nell'esperimento dell'incarico, ma rappresenta, piuttosto,
l'inevitabile conseguenza dell'impossibilità di esperire un rigoroso esperimento tecnico scientifico
(per le mutate condizioni di tempo e di luogo) in ordine alla presenza di fibre di amianto aerodisperse.”.
A parere della decidente tali conclusioni vanno condivise, anche nella fattispecie, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni tecnico - scientifiche (v. relazioni di C.T.U. e sentenze citate, in atti). L'istruttoria testimoniale e documentale espletata consente di ritenere accertata l'esposizione ultradecennale del ricorrente all'inalazione di polveri di amianto in concentrazione superiore a quella di cui agli artt. 24 e 31, d.lgs. n. 277/1991.
Ed invero, proprio in relazione alle particolari condizioni dei lavoratori che svolgevano presso la KELLER S.P.A. le mansioni di saldatore e addetto alle macchine a controllo numerico, svolte dal ricorrente e riferite dal teste, con le modalità da questi dichiarate, essi erano esposti alle polveri di asbesto, che gioco forza si disperdono nell'aria per lo stress (calore, sfregamento ecc.) cui sono sottoposte le parti metalliche lavorate e contenenti amianto, per tutto il tempo di lavoro, in assenza di idonei mezzi di protezione. Per questa ragione, la prova fornita in relazione ad altri soggetti dalle sentenze e dalle consulenze in atti della presenza di amianto non bonificato nell'azienda datrice di lavoro esaminata dai
CTU è idonea a costituire prova dell'esposizione qualificata all'amianto anche del ricorrente, per il periodo di lavoro indicato.
Sulla base delle prove orali e della documentazione in atti, quindi, facendo applicazione del ricordato insegnamento della Cassazione (sent. n. 16119/2005), deve concludersi che l'espletamento da parte del ricorrente, durante il periodo di causa, delle mansioni di saldatore e di addetto alla macchina a controllo numerico, lo abbia esposto, per oltre un decennio, ad una concentrazione di fibre di amianto pari ed anzi superiore a quella prevista dal D.Lgs. N. 277/1991.
Le risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio sopra richiamate, associata alla documentazione di servizio versata in atti, alle sentenze e alle prove testimoniali assunte forniscono, infatti, un concordante quadro probatorio (seppur parzialmente fondato su ragionevoli presunzioni di carattere logico e tecnico) sufficiente a fondare le pretese attoree.
Infatti, il ricorrente risulta dai documenti avere lavorato con le mansioni di saldatore presso la KELLER S.P.A. nel periodo dal 01/12/1989 al 05/12/2014.
Va, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente ai benefici previsti dalla Legge
257/1992 e, per l'effetto, va condannato l'INPS alla ricostruzione della sua posizione previdenziale, rivalutando per il coefficiente 1,25 i contributi relativi al periodo lavorativo compreso tra il 01/12/1989 e il 05/12/2014 (anni 17 e 6 settimane).
Nella specie, infatti, vi è prova che al 2.10.2003 il ricorrente era già stato esposto all'amianto per oltre dieci anni – pur non potendo ottenerne certificazione dall' in assenza all'epoca di documentazione comprovante l'utilizzo CP_2
massiccio di amianto in azienda e le modalità di espletamento delle mansioni da parte del ricorrente, tale da comportare la predetta esposizione qualificata -, sicché non può dubitarsi della fondatezza della domanda.
Infatti, la formulazione della normativa sopra citata può, al più, portare a ritenere che il lavoratore per proporre la domanda di accertamento all , entro il CP_2
termine perentorio del 15.06.2005, dovesse già a quella data essere stato esposto all'amianto per oltre dieci anni, non potendosi richiedere la certificazione di un evento futuro. La normativa, invece, non esclude che debbano essere rivalutati tutti i periodi di esposizione all'amianto, anche ove successivi al 2003, laddove di fatto entro tale anno non sia stata effettuata la bonifica dei luoghi di lavoro dall'amianto. Essa, infatti, se così interpretata, non si sottrarrebbe a notevoli dubbi di legittimità costituzionale, lasciando privi di tutela i lavoratori per i periodi in cui vengono esposti alla sostanza vietata proprio dopo che essa è stata vietata e ne è stata prevista la rimozione e creando così una ingiustificata disparità di trattamento.
Nella fattispecie, dalle deposizioni testimoniali e da tutta la documentazione versata in atti non emerge che dopo il 2003 fosse stata effettuata una bonifica efficace dell'ambiente di lavoro e, soprattutto, che non venisse più lavorato amianto contenuto nel materiale rotabile ferroso alla cui manutenzione il ricorrente provvedeva, emergendo solo che venne effettuata negli anni 90 una bonifica in relazione ai soffitti in Eternit e alle tubature di acqua potabile
Il ricorso va, dunque, accolto, con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025.
La Giudice
Paola Marino