Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1038/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1038/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizion di esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi il primo dall'avv. Rita Perchiazzi e la seconda dall'avv. Angelo
Benedetto, procuratore domiciliatario;
- Ricorrenti -
Conclusioni: Come da note ricorso introduttivo.
Rilevato che e presentavano ricorso congiunto teso e modificare Parte_1 Parte_2 le condizioni regolanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
(5.12.2012), regolamentate dal provvedimento reso nel verbale di udienza Persona_1 avente n. 8710/2019 del 10.06.20219 alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore
[...]
, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno di comune Persona_2 accordo la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria rilevanza potranno essere assunte disgiuntamente.
2. Il minore è collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, sita in Lecce al viale della Libertà n. 163/C.
3. Tenuto conto della distanza fra i luoghi di dimora abituale, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: - una settimana dal venerdì dall'uscita da scuola (dalle ore 11,00 in periodo non scolastico) fino alle ore 19,00 della domenica sera; - la settimana successiva, il venerdì dall'uscita da scuola
(dalle ore 11,00 in periodo non scolastico) fino alle ore 11,00 del sabato mattina; - durante le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
solo per il primo anno, in considerazione di quanto indicato sub 4), il padre trascorrerà con il figlio dall'1 al 2 gennaio ed il 6 gennaio 2025; - durante le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà, ad anni alterni, il sabato e la domenica con un genitore, il lunedì dell'Angelo e il martedì con l'altro; - durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni consecutivi, da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- il minore trascorrerà le altre festività (25/04, 01/05, 02/06,
01/11, 08/12) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Il minore trascorrerà la festa del papà ed il suo compleanno con il padre (ovvero quantomeno metà giornata), la festa della mamma ed il suo compleanno con la madre. - I genitori si impegnano a trascorrere insieme il compleanno del figlio e gli altri eventi più importanti della sua vita, e a scegliere di comune
Eventuali viaggi anche all'estero con il figlio, dovranno essere concordati dai genitori almeno un mese prima della partenza. - Resta ferma la facoltà dei genitori di modificare la frequentazione o singoli giorni di visita, in considerazione delle rispettive esigenze di lavoro, ovvero, in caso di impedimento di entrambi, di ricorrere all'ausilio di una baby sitter che sarà individuata di comune accordo e con spese a carico del genitore con il quale è prevista la frequentazione. - I genitori si impegnano, in ogni caso, a garantire quotidianamente la comunicazione ed il dialogo del figlio con l'altro genitore.
4. Le parti hanno già rivelato a l'esistenza dei fratelli unilaterali, figli del SI , e concordano che, sentito un Per_1 Pt_1 professionista scelto di comune accordo, il minore potrà iniziare a frequentare l'abitazione del padre sita a Taranto ed incontrare i fratelli ed sin dal prossimo mese di Per_3 Per_4 Part febbraio.
5. Il SI si impegnerà a versare, in favore della SIa a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di €. 550,00 mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima.
6. Le parti si impegnano a far fronte alle spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del 50% ciascuno.
Rinviano a tal fine al protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce del 21/05/18 e si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie preesistenti sono: piscina, controlli ortopedici e relativi viaggi.
7. Le parti si danno reciprocamente atto di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile anche a titolo di mantenimento pregresso o spese straordinarie sostenute fino a questo momento:
Ritenuto che l'accordo, come integrato, riporta delle condizioni favorevoli ad una serena crescita del figlio e rispettose del principio della bigenitorialità;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre in conformità dello stesso;
P.Q.M.
Dispone in conformità dell'accordo tra le parti, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese.
Lecce, 27.06.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE