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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2828/2020 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Di Rella Luigi, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione
-ATTRICE-
E
(c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Melcarne Controparte_1 P.IVA_2
Francesca, giusta procura generale allegata in atti
-CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione di energia elettrica
Conclusioni delle parti (come da note conclusive richiamate all'udienza di p.c.)
- Attrice: “Insistendo nell'accoglimento delle domande spiegate nell'atto di citazione, che qui abbiansi per integralmente trascritte e riportate. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva, da distrarsi in favore dell'Avv. Di Rella Luigi per fattane anticipazione.”;
- Convenuta: “-Voglia il Tribunale adito: -rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., oltre che non provate in relazione al nesso di causalità e quantum;
-in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, spese generali ed oneri di legge.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.7.2020 la (d'ora innanzi Controparte_2 anche solo “ ”) ha convenuto in giudizio dinanzi codesto Tribunale per Pt_1 Controparte_3
ivi sentirla condannare all'eliminazione dei disservizi nella distribuzione dell'energia elettrica verificatisi nella fornitura erogata in favore dell'attrice, nonché al risarcimento del danno subito e subendo sino all'eliminazione del disservizio, oltre interessi legali e spese di lite.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, in estrema sintesi: i) di aver sottoscritto contratto di somministrazione di energia elettrica con la convenuta in relazione al compendio immobiliare di sua proprietà sito in Ruvo di Puglia e adibito a centro sportivo, composto da n. 13 spogliatoi e n. 7 campi di calcetto;
ii) che dal 7.2.2014 si erano verificate quasi quotidianamente repentine interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica, con conseguente non fruibilità dei servizi erogati dal centro sportivo, con particolare riguardo all'illuminazione a led a servizio dei campi di calcetto, che necessita di mezzora per tornare a regime;
iii) che l'attrice avrebbe subito pregiudizi economici, correlati al danneggiamento dell'autoclave, al mancato incasso dei corrispettivi delle partite interrotte, alla perdita di clientela e al pregiudizio all'immagine commerciale;
iv) che la convenuta sarebbe risultata inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali e nonostante le diffide, sarebbe rimasta inerte;
v) che la ha quindi introdotto Pt_1
ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in data 12.3.2018, all'esito del quale il nominato ctu ha accertato la natura ricorrente e non accidentale delle interruzioni di somministrazione e la sua addebitabilità alla linea di media tensione ed ha quantificato i danni diretti da danneggiamento nella misura di euro
500,00; vi) che, dunque, sussisterebbe la responsabilità contrattuale dell'attrice, che sarebbe tenuta ad eliminare le cause delle interruzioni e a risarcire i danni patrimoniali arrecati;
vii) che, oltre ai danni diretti, l'attrice avrebbe subito pregiudizi indiretti, quantificabili per i mancati incassi in euro
409,00 a settimana e per gli altri danni da liquidarsi in via equitativa.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1. Condannare la convenuta, generalizzata ut supra, a provvedere alla eliminazione, a propria cura e spese, dei disservizi nella distribuzione di energia elettrica presso l'immobile di proprietà dell'attrice eseguendo le necessarie modifiche alla linea di conduzione che si diparte dalla cabina di trasformazione denominata “Fenicia”
(identificativo Rel. 2-22492) sino al contatore presente presso l'immobile dell'attrice in modo da renderla compatibile con il contesto ambientale;
2. condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di lucro cessante, della somma di € 409,00 o altra somma ritenuta di giustizia, per ogni settimana decorsa e a decorrete dal 7.2.2014 e sino alla eliminazione dei disservizi.
3. condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di danno emergente, dell'ulteriore importo di € 500,00 4. condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di una soma pari alla percentuale del 20% o altra misura percentuale ritenuta di giustizia, della somma dovuta a titolo di risarcimento da lucro cessante, a titolo di risarcimento dei danni all'immagine e reputazione commerciale dell'attrice;
5. Condannare infine la convenuta a rimborsare all'attrice la somma di € 1.327,30 oltre IVA quale costo dell'espletata consulenza tecnica preventiva pagata in via anticipata dall'attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre
IVA, CAP del presente giudizio e del procedimento ex art. 696 bis cpc n. 1387/2018 RG Trib.
Trani.”
Con comparsa del 16.11.2020, si è costituita in giudizio , deducendo Controparte_1
preliminarmente la propria carenza di titolarità/legittimazione passiva in ordine alla domanda di condanna al facere, atteso che alcun contratto di somministrazione era stato stipulato con la convenuta, in qualità di mera distributrice, essendo lo stesso intercorso con la società venditrice dell'energia elettrica (la Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.). Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree, in quanto: i) il ctu in sede di ATP ha evidenziato che le interruzioni sono di tipo “aleatorio” e non riconducibili a problemi strutturali della linea e che la stessa è regolarmente manutenuta;
ii) che dunque non vi sarebbe alcun inadempimento della convenuta;
iii) che inoltre non vi sarebbe diritto ad alcun risarcimento, essendosi verificate in parte interruzioni transitorie, in parte interruzioni con riparazioni avvenute entro la tempistica imposta dalla delibera 646/2015
AEEG ed in parte interruzioni programmate per eseguire lavori di manutenzione o dovute a furto di conduttori da parte di terzi ignoti;
iv) che, inoltre, i pregiudizi lamentati dall'attrice avrebbero potuto esser evitati dotando il centro di un gruppo elettrogeno e di continuità, che consentisse di garantire l'alimentazione nelle ipotesi di interruzione, nonché dotandosi di diverso tipo di illuminazione, con conseguente non spettanza del risarcimento ex art. 1227 cod. civ.; v) che, inoltre, si contesterebbe “il quantum richiesto da parte avversa e le singole voci ed importi richiesti, nonché la sussistenza del nesso causale tra gli eventi ed i danni come assunti”, tenendo conto del concorso colposo del creditore e del difetto di prova.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “- Voglia il Tribunale adito: -accogliere
l'eccezione di difetto di titolarità e/o legittimità attiva della parte avversa per quanto concerne la domanda volta a ottenere la condanna della convenuta “a provvedere alla eliminazione, a propria cura e spese, dei disservizi nella distribuzione di energia elettrica eseguendo le necessarie modifiche alla linea aerea di conduzione che si diparte dalla cabina di trasformazione denominata
“Fenicia”
(identificativo Rel 2-22492) sino al contatore presente presso l'immobile dell'attrice in modo da renderla compatibile con il contesto ambientale”. -rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., oltre che non provate in relazione al nesso di causalità e quantum;
-in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, spese generali ed oneri di legge.”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali, testimoniali e di consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza resa all'udienza del 13.10.2023, è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accettata dall'attrice e rifiutata dalla Controparte_1
All'udienza del 6.3.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co,
c.p.c.-
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La domanda attorea è fondata soltanto in parte e va accolta nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
1. La legittimazione della convenuta. La qualificazione della domanda.
Giova anzitutto premettere, in rito e nel merito, che sussiste la legittimazione e la titolarità passiva della convenuta in quanto:
a) pur non avendo la stipulato formale contratto con l'attrice, che Controparte_1 intratteneva il rapporto con la società di vendita nell'ambito del servizio di maggior tutela (D.L.
73/07 e ss.mm e ii.), la convenuta appare nondimeno aver assunto obbligazioni aventi fonte nella legge, ex art. 1173 cod. civ., in virtù del suo stato di concessionario del servizio di distribuzione ai sensi dell'art. 9, D.lgs. n. 79/1999, obbligato ex lege a connettere e mantenere connessi alle proprie reti i soggetti che ne facciano richiesta, sia pure alle condizioni tecniche disciplinate dalla legge e dalle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas: con la conseguenza che, nei confronti dell'utente finale, il distributore, in qualità di proprietario e gestore degli impianti, è tenuto ad assicurare la capacità del sistema di soddisfare la richiesta di distribuzione di energia elettrica e, dunque, la regolarità della fornitura. L'allegata condotta inadempiente di indebita interruzione dell'energia elettrica per difetti dell'impianto di distribuzione, dunque, appare idonea ad essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale, da altra fonte ex art. 1173 cod. civ., con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile (artt. 1176 e 1218 cod. civ.) e del conseguente riparto dell'onere della prova: l'attore che ha agito per l'inadempimento ed il risarcimento del danno, come è noto, deve dar prova del titolo alla base della propria pretesa ed allegare l'avverso inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'insussistenza o la non imputabilità causale o colposa dell'inadempimento (v. Cass. S.U. sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
b) in ogni caso, anche a voler escludere la sussistenza di una responsabilità di tipo contrattuale, parimenti permarrebbe la legittimazione passiva della convenuta per i danni correlati a guasti o disservizi relativi alla distribuzione dell'energia – quale esercente un'attività pericolosa e quindi responsabile, ex artt. 2050 cod. civ. dei pregiudizi cagionati ai terzi e riconducibili rispettivamente alla, all'attività pericolosa, con oneri probatori ancor più gravosi per la convenuta, che andrebbe esente da responsabilità soltanto provando il fattore fortuito.
Trattasi, infatti, di ipotesi di una responsabilità per c.d. colpa presunta (v. Cass. n.
16170/2022) fondata sull'accertamento del nesso di causalità tra lo svolgimento dell'attività pericolosa (e cioè il fatto generatore dell'illecito individuato sulla base del criterio di imputazione:
Cass. Civ., SS. UU., 11 gennaio 2008, n. 581) e il danno-evento, il cui onere probatorio è rimesso in capo all'attore. E gravando, invece, sul convenuto la prova del caso fortuito - quale elemento eccezionale e oggettivamente imprevedibile, ravvisabile anche nel fatto del danneggiato o del terzo, idoneo, sul piano eziologico, a determinare da sé solo l'evento – o dell'assenza di responsabilità, all'uopo non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorrendo quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso.
2. Il merito. L'inadempimento/fatto illecito e il nesso di causalità.
L'applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce all'accoglimento della domanda attorea.
2.1. Innanzitutto, pacifico il rapporto di fornitura intercorrente tra l'attrice e il Servizio
Elettrico Nazionale, nell'ambito del servizio di maggior tutela, con fornitura a mezzo degli impianti di proprietà e in gestione ad , deve ritenersi che l'attrice – gravata dal relativo onere Controparte_1
– abbia dimostrato la sussistenza del danno-evento (id est: le reiterate interruzioni di energia elettrica, lesive dell'interesse giuridicamente rilevante alla corretta e continua erogazione dell'energia elettrica) e del nesso eziologico tra la condotta omissiva della convenuta (o tra l'attività pericolosa esercitata o la res custodita) e l'evento medesimo.
Sul punto, sia sufficiente rilevare che risulta anzitutto comprovato l'evento-dannoso, ravvisabile nelle plurime interruzioni del servizio di erogazione di energia elettrica e/o negli sbalzi di tensione verificatisi a partire dal febbraio 2014 e sino al 2017.
I predetti eventi sono emersi non soltanto dalla documentazione prodotta in atti da entrambe le parti (cfr., ad esempio, il report allegato da parte attrice riportante i dati delle anomalie evidenziate dal sistema di allarme, o quello della stessa , nella quale sono riportati i Controparte_1
dati relativi alle interruzioni di energia elettrica) e da quanto accertato dal ctu, ma altresì dall'istruttoria orale svolta, avendo i testi di parte attrice e , quali frequentatori CP_4 CP_5
abituali del centro sportivo, confermato le plurime interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica verificatesi tra il febbraio 2014 e l'ottobre 2017.
2.2. Quanto alla “causa” di tali interruzioni, la stessa deve essere individuata nell'inidoneità dell'impianto di distribuzione di proprietà della convenuta, come emerso dalla ctu espletata in corso di causa, le cui conclusioni risultano pienamente condivisibili, alla luce del coerente percorso motivazionale elaborato dall'ausiliario.
Al riguardo, sia sufficiente riportare i tratti salienti di quanto accertato ed osservato sul piano tecnico dal ctu, il quale, in estrema sintesi, ha esposto:
- che la struttura di titolarità dell'attrice è un centro sportivo ove “Vi trovano spazio n. 6 campi da calcetto, illuminati da fari agli ioduri metallici, distribuiti in n. 3 all'ingresso del centro e
n.3 posizionati nel retro, n. 16 locali spogliatoi ed altri piccoli locali necessari ai fini della pratica sportiva legata al gioco del calcetto, per la quale, specie durante le ore serali, è necessaria
l'illuminazione artificiale”;
- che le frequenti interruzioni nella alimentazione dell'energia elettrica lamentate dall'attrice hanno trovato riscontro nei report offerti dalle parti e che le stesse possono essere suddivise tra: 1) assenze di alimentazione per periodi brevissimi, che provocano inconvenienti nella illuminazione dei campi di calcetto, che si oscurano per il tempo necessario a vincere l'inerzia delle lampade(circa mezz'ora per ritornare a regime);
2. Assenze di alimentazione di qualche minuto, che oltre a provocare il precedente disagio, comporta assenza di alimentazione idrica e di illuminazione artificiale per il periodo di interruzione;
3. Assenze per periodi maggiori provocano inconvenienti all'intera attività; - che tale fenomeno, “si è manifestato nell'arco degli anni, con soluzioni di continuità e senza preferenze di tempo, tanto da poter stabilire che esso non è regolato da leggi, non si manifesta in relazione a raggiunti livelli di temperatura della rete (si presenta sia in inverno sia in estate), né si manifesta solo in particolari momenti della giornata. In buona sostanza è un fenomeno che si sviluppa con variabili di tipo aleatorio”, tanto che “non può essere considerato di natura accidentale, bensì (rispetto al tempo), di natura ricorrente”;
- che trattasi di interruzioni che incidono profondamente sulla continuità lavorativa del centro sportivo, come evincibile dalla relativa frequenza: nell'anno 2014 si sono avute ben 105 interruzioni;
nell'anno 2015 si sono avute 82 segnalazioni;
nell'anno 2016 sono state registrate n.176 segnalazioni;
nell'anno 2017, nel periodo gennaio-ottobre, sono state registrate trentasei segnalazioni: in totale, nel periodo oggetto di analisi, “sono state registrate dalla centralina ben 377 segnalazioni, delle quali ventidue in prima analisi attribuibili a problemi della sua stessa centralina, pertanto 355 attribuibili ad assenza di alimentazione della rete”;
- che, quanto all'individuazione della causa di quanto lamentato, escluse problematiche della linea interna e di quella interrata (“la assenza dell'alimentazione dell'intera struttura, esclude che la causa sia la linea interna, cioè quella che va dall'interruttore generale ai singoli utilizzatori, perché linee dedicate. La frequenza del fenomeno, d'altronde, esclude che la assenza della alimentazione sia da attribuire ad eventuali corti circuiti interessanti la linea interrata che va dal vano contatori al quadro generale”) “rimane come unica possibile responsabile la linea di proprietà edistribuzione esterna al centro sportivo”;
- che tale linea esterna, inoltre, non presenta problemi strutturali né vizi o problematiche tecniche relative alle apparecchiature della cabina di trasformazione, onde “Rimane pertanto, come unica responsabile, la linea esterna al centro sportivo” ed in particolare “ la linea a media tensione…aerea su pali con conduttori nudi”, le cui problematiche sono da imputarsi non già a difetti manutentivi, ma al contesto esterno nel quale è posizionata, essendo la linea aerea a conduttori nudi sensibile a fenomeni esterni quali contatti temporanei con animali, contatti temporanei con oggetti trasportati dal vento, scariche atmosferiche, momentanea perdita di isolamento per inquinamento, ai quali viceversa una linea a cavo aereo sarebbe insensibile.
Tanto chiarito, non vi è dubbio che tali eventi siano da ricollegare sul piano causale alla condotta della convenuta, sub specie di omessa individuazione della soluzione tecnica atta a risolvere la problematica e a garantire il corretto trasporto dell'energia elettrica, atteso che l'apposizione di un tipo di linea “a cavo aereo” avrebbe – verosimilmente, secondo quanto indicato dal ctu – posto al riparo la linea dalle verificatesi interruzioni.
2.3. In subordine, gli eventi interruttivi sono senza dubbio da correlare causalmente all'impianto di distribuzione all'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica e ciò tanto sul piano naturalistico – atteso che, elidendo l'attività pericolosa l'evento certamente non si sarebbe verificato – quanto su quello “giuridico”, rientrando l'interruzione di energia elettrica tra le conseguenze ordinarie e non inverosimili dell'attività medesima, secondo un calcolo di regolarità causale.
Né può ritenersi che la convenuta abbia dato prova di un evento costituente un fattore imprevedibile ed inevitabile, idoneo a rilevare quale causa sopravvenuta interruttiva del predetto nesso di causalità: ed infatti, non è emersa la prova (secondo il criterio civilistico della
“preponderanza dell'evidenza”) dell'intervento di una circostanza esterna che abbia cagionato l'interruzione dell'energia e che, soprattutto, possa ritenersi evento eccezionale e oggettivamente imprevedibile e tale da rendere irrilevante sul piano causale l'esercizio dell'attività pericolosa.
Né un fattore interruttivo può essere ravvisato nella condotta del danneggiato – in ragione della mancata dotazione di un proprio gruppo elettrogeno - trattandosi di elemento irrilevante sul piano del nesso con il danno/evento (l'interruzione dell'energia), assurgendo rilievo ipotetico, semmai, sul piano delle conseguenze risarcibili, ex art. 1227, comma 2, cod. civ. (su cui cfr. infra).
3. L'elemento psicologico.
Accertata dunque la sussistenza del nesso causale e passando all'esame dell'elemento psicologico, deve ritenersi che la non abbia dimostrato la non imputabilità Controparte_1
dell'inadempimento (art. 1218 cod. civ.), né abbia superato la presunzione di responsabilità stabilita dalla richiamata disposizione di cui all'art. 2050 c.c.-
La stessa, infatti, sul punto, ha allegato e dimostrato di aver correttamente manutenuto gli impianti. E tuttavia, si è detto che il fatto generatore del danno è da imputarsi non già ad un difetto manutentivo, bensì ad una scelta di tipo tecnico (effettuata a monte e poi, a valle, confermata negli anni, nonostante le diffide di parte attrice) in ordine alla tipologia della linea esterna di trasporto dell'energia. E il rimprovero che può esser mosso alla convenuta è senza dubbio individuabile nel non aver posto rimedio al pregiudizio (ripetutamente e costantemente) patito dall'attrice, ponendo in essere tutte le cautele ordinariamente esigibili ed atte ad evitare l'evento dannoso.
4. I danni risarcibili. Venendo, quindi, all'esame delle conseguenze risarcibili può ritenersi che l'attrice abbia dato prova parziale dei danni subiti, secondo i criteri di determinazione del danno di cui agli artt.
1223 e ss. cod. civ., richiamati anche in materia di fatto illecito dall'art. 2056 cod. civ.-
In particolare, l'attrice ha dato prova di aver subito un danno patrimoniale direttamente ed immediatamente ricollegabile all'evento dannoso, costituito dall'avaria/danneggiamento del gruppo autoclave con relative pompe di sollevamento necessario anche per l'alimentazione idrica, convenendosi sul punto con quanto osservato dal ctu, che ha ritenuto imputabile causalmente al danno evento soltanto tale vizio, ritenendo viceversa non dimostrabile il nesso con gli ulteriori guasti, riconducibili anche a “fenomeni di natura stocastica ed aleatoria, indipendenti dalle interruzioni” ed escludendo nello specifico la rottura della caldaia e delle lampade, attesa l'irrilevanza delle interruzioni sul loro funzionamento;
In ordine alla quantificazione del danno, può concordarsi con la valutazione compiuta dall'ausiliario il quale “considerando un coefficiente medio relativo alla anticipata vetustà della pompa” ha ritenuto congrua una liquidazione pari ad €. 500,00.
Parimenti deve ritenersi comprovato il pregiudizio relativo al mancato incasso del corrispettivo dovuto per l'utilizzo dei n. 6 campi di calcio (a 5, a sei, a sette e ad otto), ricollegabile causalmente all'evento in quanto, in occasione di ogni interruzione, le luci a led utilizzate per illuminare gli impianti necessitavano di tempo (circa mezzora) per ritornare a regime, ciò determinando di fatto l'interruzione del servizio sportivo offerto in vendita (cfr., sul punto, non soltanto quanto osservato dal ctu, ma anche quanto dichiarato dai testi di parte attrice, che hanno confermato gli eventi, i disagi arrecati, la mancata corresponsione del corrispettivo, ed il prezzo ordinariamente applicato).
In ordine alla quantificazione di tale pregiudizio, anche avvalendosi delle presunzioni e del potere equitativo ex art. 1226 cod. civ, tenuto conto della difficoltà nella prova specifica del numero di partite interrotte, può partirsi dal dato emerso dalla svolta ctu, che ha rimarcato la verificazione di n. 355 eventi interruttivi nel corso del periodo esaminato. Orbene, considerando che una gran parte degli stessi si è verificata in orari irrilevanti ai fini della concreta fruizione dell'attività sportiva (ad esempio di giorno, ad orari nei quali è utilizzata la luce solare, o di notte, ad impianto chiuso), può prendersi in considerazione circa 1/3 degli eventi medesimi, per n. 120, quali momenti in cui può ritenersi acclarato il pregiudizio economico correlato all'interruzione della fornitura e all'abbandono della struttura da parte dei clienti senza corrispondere la remunerazione dovuta. Tale numero deve esser moltiplicato per la somma che ad ogni evento può ritenersi persa, data dal prezzo medio di ciascun campo (circa euro 4,5) per il numero medio di giocatori (circa 12), moltiplicata per i campi a disposizione (n. 6), sicché si ottiene: 120*(4,5*12*6)= € 38.880,00.
Deve esser riconosciuto, applicando il meccanismo di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., anche il risarcimento del danno da mancato guadagno derivante dalla contrazione della clientela, attesa la prova della sussistenza di tale danno, evincibile sia da quanto dichiarato dai testi escussi (che hanno confermato la circostanza n. 10: “Vero che dall'ottobre 2017 in poi numerosi clienti abituali del centro sportivo dell'attrice non si sono recati più presso lo stesso preferendo recarsi preso altri centri sportivi”) sia sul piano presuntivo dalle circostanze dell'evento dannoso, atteso che può ritenersi altamente attendibile e credibile che, a fronte di ripetute interruzioni degli eventi sportivi, accompagnate da inutilizzabilità degli impianti doccia, parte dei clienti abituali o saltuari della struttura abbiano deciso di recarsi presso altri centri. Al riguardo, ritiene il Tribunale di poter quantificare equitativamente il danno, stimandolo in una misura prossima al 15% di quanto riconosciuto a titolo di danno emergente, tenendo conto del numero delle interruzioni, del periodo di valutazione, del luogo ove è sita l'attività (Ruvo di Puglia, costituente una piccola cittadina), per l'importo complessivo pari ad euro 5.500,00.
Non può essere riconosciuto, viceversa, il danno all'immagine stante la carenza di una specifica allegazione (prima che prova) del danno medesimo, avendolo peraltro la parte attrice
“sommato” con quello da perdita della clientela, pur costituendo due pregiudizi ontologicamente diversi, patrimoniale il secondo e non patrimoniale il primo, in ogni caso non costituente un danno
“in re ipsa” e necessitante di specifica allegazione e di prova, anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva,
l'esistenza (V. Cass. Civ. 26/07/2024, n.20871; Cass. n. 34026 del 2022; Cass. n. 19551 del
2023; Cass. n. 11446 del 2017).
In conclusione, deve essere riconosciuta in favore della a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno, la complessiva somma di euro 44.880,00.
Tale somma, costituente debito pecuniario c.d. “di valore”, deve essere rivalutata (anche d'ufficio: Cass. Civ. sez. I, 10/03/2021, n.6711) secondo gli indici Istat del costo della vita, dalla data di verificazione del danno (e cioè, di anno in anno, dal 2014 al 2017, dividendo la somma per quattro) e sino alla presente decisione.
Non sono dovuti, viceversa, in difetto di esplicita (tempestiva) domanda e in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., né gli interessi c.d. compensativi (Cass. n. 4938/2023) – comunque non dovuti in difetto di allegazione e prova del pregiudizio subito. Dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, viceversa, sono dovuti gli interessi legali, in ossequio al disposto dell'art. 1282 cod. civ.
5. L'eccepito concorso colposo del danneggiato.
Deve essere respinta, infine, l'eccezione di sussistenza di un concorso colposo del danneggiato per la mancata adozione delle cautele che avrebbero potuto consentire di evitare il danno, sub specie di mancata adozione di un gruppo elettrogeno e di continuità, che garantisse l'alimentazione nelle ipotesi di interruzione, nonché di omessa dotazione di un diverso tipo di illuminazione.
Al riguardo, infatti, sia sufficiente ricordare che il disposto dell'art. 1227, comma 2°, cod. civ, escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici personali o economici per il danneggiato (Cass. 24 aprile 2024 n. 11137; Cass. 5 agosto 2021, n. 22352; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3797; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25750; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24522).
Nel caso di specie non può ritenersi che la mancata adozione delle cautele anzidette rientri nel novero della condotta esigibile a carico del danneggiato, tenuto conto dell'esborso economico che avrebbe dovuto sostenere per dotarsi dei dispositivi menzionati: ed infatti, con riguardo al dispositivo elettrogeno e di continuità, lo stesso ctu ha rilevato che il costo del predetto intervento tecnico si sarebbe aggirato tra i 25.000,00 e i 30.000,00 euro (cfr. pag. 4 ctu); in merito, invece, all'impianto a “LED” ad uso dei campi di calcio, costituisce circostanza notoria che i proiettori
“LED”, oltre a garantire efficienza prestazionale, assicurano un consistente risparmio energetico rispetto alle lampade alogene, tanto da essere usate nella sostanziale totalità degli impianti sportivi.
Ne deriva, in sostanza, che le condotte richieste in capo al danneggiato per porre rimedio alle disfunzioni della linea elettrica, lungi dal costituire esigibili richieste di cooperazione in aderenza al parametro della buona fede, travalicano il limite dell'“apprezzabile sacrificio”, essendo dunque insuscettibili di rilievo ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
6. La domanda di condanna al facere specifico.
Occorre, infine, vagliare la domanda attorea di condanna dei convenuti alla “eliminazione,
a propria cura e spese, dei disservizi nella distribuzione di energia elettrica presso l'immobile di proprietà dell'attrice eseguendo le necessarie modifiche alla linea di conduzione che si diparte dalla cabina di trasformazione denominata “Fenicia” (identificativo Rel. 2-22492) sino al contatore presente presso l'immobile dell'attrice in modo da renderla compatibile con il contesto ambientale;
“realizzazione di tutti gli interventi e le opere necessarie idonei e necessari alla eliminazione della causa dei fenomeni di allagamento”
La domanda deve essere accolta.
Si è già detto dell'obbligo, gravante ex lege sul distributore, di connettere e mantenere gli utenti agli impianti di erogazione dell'energia elettrica, e di assicurare che il servizio di distribuzione di energia elettrica sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità, assicurando il rispetto dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (v. D.lgs. 79/1999, nonché la voluminosa normazione secondaria di emanazione dell' , ex art. 2, comma 12, lettera h della CP_6
legge n. 481/95).
Poiché nel caso di specie il Ctu ha individuato una possibile soluzione nell'utilizzo, in luogo della “linea a media tensione…aerea su pali con conduttori nudi”, di una linea a cavo aereo, risulta questa la soluzione tecnica da adottare al fine di risolvere la problematica manifestatasi, ovvero – in subordine e in difetto - altra soluzione che consenta di escludere la ricorrenza con la frequenza menzionata di interruzioni di energia elettrica.
7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/22), in relazione alle tabelle relative ai “procedimenti di istruzione preventiva” e ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro 26.000,00 ad euro 52.001,00 avuto riguardo al quantum effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa: v. art. 4 D.M. cit.), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi.
La convenuta deve esser altresì condannata al ristoro delle spese relative alla ctu svoltasi in sede di istruzione preventiva, il cui esborso è stato comprovato dalla parte attrice (cfr. doc. all. fasc. attrice), pari ad euro 1.511,79.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2828/2020, così provvede:
1- Accoglie parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di a Controparte_1 Controparte_2 titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro 44.880,00, oltre rivalutazione monetaria nei termini indicati in parte motiva ed interessi legali dalla sentenza;
2. Sempre in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta a porre in essere le opere tecniche necessarie sulla linea di media tensione che alimenta l'energia presso l'immobile di proprietà dell'attrice, in modo da renderla compatibile con il contesto ambientale e porre termine alle disfunzioni verificatesi, nei termini tecnici indicati dal ctu o in quegli altri attuabili compatibilmente con la normativa tecnica di rango secondario emanata dall'Autorità.
3. Condanna alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, Controparte_1
liquidate: i) per la fase di ATP, in euro 1.797,79 per esborsi (incluse spese di ctu) e in € 3.000,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge;
ii) per il presente giudizio in € 545,00 per esborsi ed € 7.500,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Di Rella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, il 17 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2828/2020 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Di Rella Luigi, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione
-ATTRICE-
E
(c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Melcarne Controparte_1 P.IVA_2
Francesca, giusta procura generale allegata in atti
-CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione di energia elettrica
Conclusioni delle parti (come da note conclusive richiamate all'udienza di p.c.)
- Attrice: “Insistendo nell'accoglimento delle domande spiegate nell'atto di citazione, che qui abbiansi per integralmente trascritte e riportate. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva, da distrarsi in favore dell'Avv. Di Rella Luigi per fattane anticipazione.”;
- Convenuta: “-Voglia il Tribunale adito: -rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., oltre che non provate in relazione al nesso di causalità e quantum;
-in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, spese generali ed oneri di legge.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.7.2020 la (d'ora innanzi Controparte_2 anche solo “ ”) ha convenuto in giudizio dinanzi codesto Tribunale per Pt_1 Controparte_3
ivi sentirla condannare all'eliminazione dei disservizi nella distribuzione dell'energia elettrica verificatisi nella fornitura erogata in favore dell'attrice, nonché al risarcimento del danno subito e subendo sino all'eliminazione del disservizio, oltre interessi legali e spese di lite.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, in estrema sintesi: i) di aver sottoscritto contratto di somministrazione di energia elettrica con la convenuta in relazione al compendio immobiliare di sua proprietà sito in Ruvo di Puglia e adibito a centro sportivo, composto da n. 13 spogliatoi e n. 7 campi di calcetto;
ii) che dal 7.2.2014 si erano verificate quasi quotidianamente repentine interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica, con conseguente non fruibilità dei servizi erogati dal centro sportivo, con particolare riguardo all'illuminazione a led a servizio dei campi di calcetto, che necessita di mezzora per tornare a regime;
iii) che l'attrice avrebbe subito pregiudizi economici, correlati al danneggiamento dell'autoclave, al mancato incasso dei corrispettivi delle partite interrotte, alla perdita di clientela e al pregiudizio all'immagine commerciale;
iv) che la convenuta sarebbe risultata inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali e nonostante le diffide, sarebbe rimasta inerte;
v) che la ha quindi introdotto Pt_1
ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in data 12.3.2018, all'esito del quale il nominato ctu ha accertato la natura ricorrente e non accidentale delle interruzioni di somministrazione e la sua addebitabilità alla linea di media tensione ed ha quantificato i danni diretti da danneggiamento nella misura di euro
500,00; vi) che, dunque, sussisterebbe la responsabilità contrattuale dell'attrice, che sarebbe tenuta ad eliminare le cause delle interruzioni e a risarcire i danni patrimoniali arrecati;
vii) che, oltre ai danni diretti, l'attrice avrebbe subito pregiudizi indiretti, quantificabili per i mancati incassi in euro
409,00 a settimana e per gli altri danni da liquidarsi in via equitativa.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1. Condannare la convenuta, generalizzata ut supra, a provvedere alla eliminazione, a propria cura e spese, dei disservizi nella distribuzione di energia elettrica presso l'immobile di proprietà dell'attrice eseguendo le necessarie modifiche alla linea di conduzione che si diparte dalla cabina di trasformazione denominata “Fenicia”
(identificativo Rel. 2-22492) sino al contatore presente presso l'immobile dell'attrice in modo da renderla compatibile con il contesto ambientale;
2. condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di lucro cessante, della somma di € 409,00 o altra somma ritenuta di giustizia, per ogni settimana decorsa e a decorrete dal 7.2.2014 e sino alla eliminazione dei disservizi.
3. condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di danno emergente, dell'ulteriore importo di € 500,00 4. condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di una soma pari alla percentuale del 20% o altra misura percentuale ritenuta di giustizia, della somma dovuta a titolo di risarcimento da lucro cessante, a titolo di risarcimento dei danni all'immagine e reputazione commerciale dell'attrice;
5. Condannare infine la convenuta a rimborsare all'attrice la somma di € 1.327,30 oltre IVA quale costo dell'espletata consulenza tecnica preventiva pagata in via anticipata dall'attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre
IVA, CAP del presente giudizio e del procedimento ex art. 696 bis cpc n. 1387/2018 RG Trib.
Trani.”
Con comparsa del 16.11.2020, si è costituita in giudizio , deducendo Controparte_1
preliminarmente la propria carenza di titolarità/legittimazione passiva in ordine alla domanda di condanna al facere, atteso che alcun contratto di somministrazione era stato stipulato con la convenuta, in qualità di mera distributrice, essendo lo stesso intercorso con la società venditrice dell'energia elettrica (la Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.). Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree, in quanto: i) il ctu in sede di ATP ha evidenziato che le interruzioni sono di tipo “aleatorio” e non riconducibili a problemi strutturali della linea e che la stessa è regolarmente manutenuta;
ii) che dunque non vi sarebbe alcun inadempimento della convenuta;
iii) che inoltre non vi sarebbe diritto ad alcun risarcimento, essendosi verificate in parte interruzioni transitorie, in parte interruzioni con riparazioni avvenute entro la tempistica imposta dalla delibera 646/2015
AEEG ed in parte interruzioni programmate per eseguire lavori di manutenzione o dovute a furto di conduttori da parte di terzi ignoti;
iv) che, inoltre, i pregiudizi lamentati dall'attrice avrebbero potuto esser evitati dotando il centro di un gruppo elettrogeno e di continuità, che consentisse di garantire l'alimentazione nelle ipotesi di interruzione, nonché dotandosi di diverso tipo di illuminazione, con conseguente non spettanza del risarcimento ex art. 1227 cod. civ.; v) che, inoltre, si contesterebbe “il quantum richiesto da parte avversa e le singole voci ed importi richiesti, nonché la sussistenza del nesso causale tra gli eventi ed i danni come assunti”, tenendo conto del concorso colposo del creditore e del difetto di prova.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “- Voglia il Tribunale adito: -accogliere
l'eccezione di difetto di titolarità e/o legittimità attiva della parte avversa per quanto concerne la domanda volta a ottenere la condanna della convenuta “a provvedere alla eliminazione, a propria cura e spese, dei disservizi nella distribuzione di energia elettrica eseguendo le necessarie modifiche alla linea aerea di conduzione che si diparte dalla cabina di trasformazione denominata
“Fenicia”
(identificativo Rel 2-22492) sino al contatore presente presso l'immobile dell'attrice in modo da renderla compatibile con il contesto ambientale”. -rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., oltre che non provate in relazione al nesso di causalità e quantum;
-in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, spese generali ed oneri di legge.”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali, testimoniali e di consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza resa all'udienza del 13.10.2023, è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accettata dall'attrice e rifiutata dalla Controparte_1
All'udienza del 6.3.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co,
c.p.c.-
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La domanda attorea è fondata soltanto in parte e va accolta nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
1. La legittimazione della convenuta. La qualificazione della domanda.
Giova anzitutto premettere, in rito e nel merito, che sussiste la legittimazione e la titolarità passiva della convenuta in quanto:
a) pur non avendo la stipulato formale contratto con l'attrice, che Controparte_1 intratteneva il rapporto con la società di vendita nell'ambito del servizio di maggior tutela (D.L.
73/07 e ss.mm e ii.), la convenuta appare nondimeno aver assunto obbligazioni aventi fonte nella legge, ex art. 1173 cod. civ., in virtù del suo stato di concessionario del servizio di distribuzione ai sensi dell'art. 9, D.lgs. n. 79/1999, obbligato ex lege a connettere e mantenere connessi alle proprie reti i soggetti che ne facciano richiesta, sia pure alle condizioni tecniche disciplinate dalla legge e dalle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas: con la conseguenza che, nei confronti dell'utente finale, il distributore, in qualità di proprietario e gestore degli impianti, è tenuto ad assicurare la capacità del sistema di soddisfare la richiesta di distribuzione di energia elettrica e, dunque, la regolarità della fornitura. L'allegata condotta inadempiente di indebita interruzione dell'energia elettrica per difetti dell'impianto di distribuzione, dunque, appare idonea ad essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale, da altra fonte ex art. 1173 cod. civ., con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile (artt. 1176 e 1218 cod. civ.) e del conseguente riparto dell'onere della prova: l'attore che ha agito per l'inadempimento ed il risarcimento del danno, come è noto, deve dar prova del titolo alla base della propria pretesa ed allegare l'avverso inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'insussistenza o la non imputabilità causale o colposa dell'inadempimento (v. Cass. S.U. sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
b) in ogni caso, anche a voler escludere la sussistenza di una responsabilità di tipo contrattuale, parimenti permarrebbe la legittimazione passiva della convenuta per i danni correlati a guasti o disservizi relativi alla distribuzione dell'energia – quale esercente un'attività pericolosa e quindi responsabile, ex artt. 2050 cod. civ. dei pregiudizi cagionati ai terzi e riconducibili rispettivamente alla, all'attività pericolosa, con oneri probatori ancor più gravosi per la convenuta, che andrebbe esente da responsabilità soltanto provando il fattore fortuito.
Trattasi, infatti, di ipotesi di una responsabilità per c.d. colpa presunta (v. Cass. n.
16170/2022) fondata sull'accertamento del nesso di causalità tra lo svolgimento dell'attività pericolosa (e cioè il fatto generatore dell'illecito individuato sulla base del criterio di imputazione:
Cass. Civ., SS. UU., 11 gennaio 2008, n. 581) e il danno-evento, il cui onere probatorio è rimesso in capo all'attore. E gravando, invece, sul convenuto la prova del caso fortuito - quale elemento eccezionale e oggettivamente imprevedibile, ravvisabile anche nel fatto del danneggiato o del terzo, idoneo, sul piano eziologico, a determinare da sé solo l'evento – o dell'assenza di responsabilità, all'uopo non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorrendo quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso.
2. Il merito. L'inadempimento/fatto illecito e il nesso di causalità.
L'applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce all'accoglimento della domanda attorea.
2.1. Innanzitutto, pacifico il rapporto di fornitura intercorrente tra l'attrice e il Servizio
Elettrico Nazionale, nell'ambito del servizio di maggior tutela, con fornitura a mezzo degli impianti di proprietà e in gestione ad , deve ritenersi che l'attrice – gravata dal relativo onere Controparte_1
– abbia dimostrato la sussistenza del danno-evento (id est: le reiterate interruzioni di energia elettrica, lesive dell'interesse giuridicamente rilevante alla corretta e continua erogazione dell'energia elettrica) e del nesso eziologico tra la condotta omissiva della convenuta (o tra l'attività pericolosa esercitata o la res custodita) e l'evento medesimo.
Sul punto, sia sufficiente rilevare che risulta anzitutto comprovato l'evento-dannoso, ravvisabile nelle plurime interruzioni del servizio di erogazione di energia elettrica e/o negli sbalzi di tensione verificatisi a partire dal febbraio 2014 e sino al 2017.
I predetti eventi sono emersi non soltanto dalla documentazione prodotta in atti da entrambe le parti (cfr., ad esempio, il report allegato da parte attrice riportante i dati delle anomalie evidenziate dal sistema di allarme, o quello della stessa , nella quale sono riportati i Controparte_1
dati relativi alle interruzioni di energia elettrica) e da quanto accertato dal ctu, ma altresì dall'istruttoria orale svolta, avendo i testi di parte attrice e , quali frequentatori CP_4 CP_5
abituali del centro sportivo, confermato le plurime interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica verificatesi tra il febbraio 2014 e l'ottobre 2017.
2.2. Quanto alla “causa” di tali interruzioni, la stessa deve essere individuata nell'inidoneità dell'impianto di distribuzione di proprietà della convenuta, come emerso dalla ctu espletata in corso di causa, le cui conclusioni risultano pienamente condivisibili, alla luce del coerente percorso motivazionale elaborato dall'ausiliario.
Al riguardo, sia sufficiente riportare i tratti salienti di quanto accertato ed osservato sul piano tecnico dal ctu, il quale, in estrema sintesi, ha esposto:
- che la struttura di titolarità dell'attrice è un centro sportivo ove “Vi trovano spazio n. 6 campi da calcetto, illuminati da fari agli ioduri metallici, distribuiti in n. 3 all'ingresso del centro e
n.3 posizionati nel retro, n. 16 locali spogliatoi ed altri piccoli locali necessari ai fini della pratica sportiva legata al gioco del calcetto, per la quale, specie durante le ore serali, è necessaria
l'illuminazione artificiale”;
- che le frequenti interruzioni nella alimentazione dell'energia elettrica lamentate dall'attrice hanno trovato riscontro nei report offerti dalle parti e che le stesse possono essere suddivise tra: 1) assenze di alimentazione per periodi brevissimi, che provocano inconvenienti nella illuminazione dei campi di calcetto, che si oscurano per il tempo necessario a vincere l'inerzia delle lampade(circa mezz'ora per ritornare a regime);
2. Assenze di alimentazione di qualche minuto, che oltre a provocare il precedente disagio, comporta assenza di alimentazione idrica e di illuminazione artificiale per il periodo di interruzione;
3. Assenze per periodi maggiori provocano inconvenienti all'intera attività; - che tale fenomeno, “si è manifestato nell'arco degli anni, con soluzioni di continuità e senza preferenze di tempo, tanto da poter stabilire che esso non è regolato da leggi, non si manifesta in relazione a raggiunti livelli di temperatura della rete (si presenta sia in inverno sia in estate), né si manifesta solo in particolari momenti della giornata. In buona sostanza è un fenomeno che si sviluppa con variabili di tipo aleatorio”, tanto che “non può essere considerato di natura accidentale, bensì (rispetto al tempo), di natura ricorrente”;
- che trattasi di interruzioni che incidono profondamente sulla continuità lavorativa del centro sportivo, come evincibile dalla relativa frequenza: nell'anno 2014 si sono avute ben 105 interruzioni;
nell'anno 2015 si sono avute 82 segnalazioni;
nell'anno 2016 sono state registrate n.176 segnalazioni;
nell'anno 2017, nel periodo gennaio-ottobre, sono state registrate trentasei segnalazioni: in totale, nel periodo oggetto di analisi, “sono state registrate dalla centralina ben 377 segnalazioni, delle quali ventidue in prima analisi attribuibili a problemi della sua stessa centralina, pertanto 355 attribuibili ad assenza di alimentazione della rete”;
- che, quanto all'individuazione della causa di quanto lamentato, escluse problematiche della linea interna e di quella interrata (“la assenza dell'alimentazione dell'intera struttura, esclude che la causa sia la linea interna, cioè quella che va dall'interruttore generale ai singoli utilizzatori, perché linee dedicate. La frequenza del fenomeno, d'altronde, esclude che la assenza della alimentazione sia da attribuire ad eventuali corti circuiti interessanti la linea interrata che va dal vano contatori al quadro generale”) “rimane come unica possibile responsabile la linea di proprietà edistribuzione esterna al centro sportivo”;
- che tale linea esterna, inoltre, non presenta problemi strutturali né vizi o problematiche tecniche relative alle apparecchiature della cabina di trasformazione, onde “Rimane pertanto, come unica responsabile, la linea esterna al centro sportivo” ed in particolare “ la linea a media tensione…aerea su pali con conduttori nudi”, le cui problematiche sono da imputarsi non già a difetti manutentivi, ma al contesto esterno nel quale è posizionata, essendo la linea aerea a conduttori nudi sensibile a fenomeni esterni quali contatti temporanei con animali, contatti temporanei con oggetti trasportati dal vento, scariche atmosferiche, momentanea perdita di isolamento per inquinamento, ai quali viceversa una linea a cavo aereo sarebbe insensibile.
Tanto chiarito, non vi è dubbio che tali eventi siano da ricollegare sul piano causale alla condotta della convenuta, sub specie di omessa individuazione della soluzione tecnica atta a risolvere la problematica e a garantire il corretto trasporto dell'energia elettrica, atteso che l'apposizione di un tipo di linea “a cavo aereo” avrebbe – verosimilmente, secondo quanto indicato dal ctu – posto al riparo la linea dalle verificatesi interruzioni.
2.3. In subordine, gli eventi interruttivi sono senza dubbio da correlare causalmente all'impianto di distribuzione all'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica e ciò tanto sul piano naturalistico – atteso che, elidendo l'attività pericolosa l'evento certamente non si sarebbe verificato – quanto su quello “giuridico”, rientrando l'interruzione di energia elettrica tra le conseguenze ordinarie e non inverosimili dell'attività medesima, secondo un calcolo di regolarità causale.
Né può ritenersi che la convenuta abbia dato prova di un evento costituente un fattore imprevedibile ed inevitabile, idoneo a rilevare quale causa sopravvenuta interruttiva del predetto nesso di causalità: ed infatti, non è emersa la prova (secondo il criterio civilistico della
“preponderanza dell'evidenza”) dell'intervento di una circostanza esterna che abbia cagionato l'interruzione dell'energia e che, soprattutto, possa ritenersi evento eccezionale e oggettivamente imprevedibile e tale da rendere irrilevante sul piano causale l'esercizio dell'attività pericolosa.
Né un fattore interruttivo può essere ravvisato nella condotta del danneggiato – in ragione della mancata dotazione di un proprio gruppo elettrogeno - trattandosi di elemento irrilevante sul piano del nesso con il danno/evento (l'interruzione dell'energia), assurgendo rilievo ipotetico, semmai, sul piano delle conseguenze risarcibili, ex art. 1227, comma 2, cod. civ. (su cui cfr. infra).
3. L'elemento psicologico.
Accertata dunque la sussistenza del nesso causale e passando all'esame dell'elemento psicologico, deve ritenersi che la non abbia dimostrato la non imputabilità Controparte_1
dell'inadempimento (art. 1218 cod. civ.), né abbia superato la presunzione di responsabilità stabilita dalla richiamata disposizione di cui all'art. 2050 c.c.-
La stessa, infatti, sul punto, ha allegato e dimostrato di aver correttamente manutenuto gli impianti. E tuttavia, si è detto che il fatto generatore del danno è da imputarsi non già ad un difetto manutentivo, bensì ad una scelta di tipo tecnico (effettuata a monte e poi, a valle, confermata negli anni, nonostante le diffide di parte attrice) in ordine alla tipologia della linea esterna di trasporto dell'energia. E il rimprovero che può esser mosso alla convenuta è senza dubbio individuabile nel non aver posto rimedio al pregiudizio (ripetutamente e costantemente) patito dall'attrice, ponendo in essere tutte le cautele ordinariamente esigibili ed atte ad evitare l'evento dannoso.
4. I danni risarcibili. Venendo, quindi, all'esame delle conseguenze risarcibili può ritenersi che l'attrice abbia dato prova parziale dei danni subiti, secondo i criteri di determinazione del danno di cui agli artt.
1223 e ss. cod. civ., richiamati anche in materia di fatto illecito dall'art. 2056 cod. civ.-
In particolare, l'attrice ha dato prova di aver subito un danno patrimoniale direttamente ed immediatamente ricollegabile all'evento dannoso, costituito dall'avaria/danneggiamento del gruppo autoclave con relative pompe di sollevamento necessario anche per l'alimentazione idrica, convenendosi sul punto con quanto osservato dal ctu, che ha ritenuto imputabile causalmente al danno evento soltanto tale vizio, ritenendo viceversa non dimostrabile il nesso con gli ulteriori guasti, riconducibili anche a “fenomeni di natura stocastica ed aleatoria, indipendenti dalle interruzioni” ed escludendo nello specifico la rottura della caldaia e delle lampade, attesa l'irrilevanza delle interruzioni sul loro funzionamento;
In ordine alla quantificazione del danno, può concordarsi con la valutazione compiuta dall'ausiliario il quale “considerando un coefficiente medio relativo alla anticipata vetustà della pompa” ha ritenuto congrua una liquidazione pari ad €. 500,00.
Parimenti deve ritenersi comprovato il pregiudizio relativo al mancato incasso del corrispettivo dovuto per l'utilizzo dei n. 6 campi di calcio (a 5, a sei, a sette e ad otto), ricollegabile causalmente all'evento in quanto, in occasione di ogni interruzione, le luci a led utilizzate per illuminare gli impianti necessitavano di tempo (circa mezzora) per ritornare a regime, ciò determinando di fatto l'interruzione del servizio sportivo offerto in vendita (cfr., sul punto, non soltanto quanto osservato dal ctu, ma anche quanto dichiarato dai testi di parte attrice, che hanno confermato gli eventi, i disagi arrecati, la mancata corresponsione del corrispettivo, ed il prezzo ordinariamente applicato).
In ordine alla quantificazione di tale pregiudizio, anche avvalendosi delle presunzioni e del potere equitativo ex art. 1226 cod. civ, tenuto conto della difficoltà nella prova specifica del numero di partite interrotte, può partirsi dal dato emerso dalla svolta ctu, che ha rimarcato la verificazione di n. 355 eventi interruttivi nel corso del periodo esaminato. Orbene, considerando che una gran parte degli stessi si è verificata in orari irrilevanti ai fini della concreta fruizione dell'attività sportiva (ad esempio di giorno, ad orari nei quali è utilizzata la luce solare, o di notte, ad impianto chiuso), può prendersi in considerazione circa 1/3 degli eventi medesimi, per n. 120, quali momenti in cui può ritenersi acclarato il pregiudizio economico correlato all'interruzione della fornitura e all'abbandono della struttura da parte dei clienti senza corrispondere la remunerazione dovuta. Tale numero deve esser moltiplicato per la somma che ad ogni evento può ritenersi persa, data dal prezzo medio di ciascun campo (circa euro 4,5) per il numero medio di giocatori (circa 12), moltiplicata per i campi a disposizione (n. 6), sicché si ottiene: 120*(4,5*12*6)= € 38.880,00.
Deve esser riconosciuto, applicando il meccanismo di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., anche il risarcimento del danno da mancato guadagno derivante dalla contrazione della clientela, attesa la prova della sussistenza di tale danno, evincibile sia da quanto dichiarato dai testi escussi (che hanno confermato la circostanza n. 10: “Vero che dall'ottobre 2017 in poi numerosi clienti abituali del centro sportivo dell'attrice non si sono recati più presso lo stesso preferendo recarsi preso altri centri sportivi”) sia sul piano presuntivo dalle circostanze dell'evento dannoso, atteso che può ritenersi altamente attendibile e credibile che, a fronte di ripetute interruzioni degli eventi sportivi, accompagnate da inutilizzabilità degli impianti doccia, parte dei clienti abituali o saltuari della struttura abbiano deciso di recarsi presso altri centri. Al riguardo, ritiene il Tribunale di poter quantificare equitativamente il danno, stimandolo in una misura prossima al 15% di quanto riconosciuto a titolo di danno emergente, tenendo conto del numero delle interruzioni, del periodo di valutazione, del luogo ove è sita l'attività (Ruvo di Puglia, costituente una piccola cittadina), per l'importo complessivo pari ad euro 5.500,00.
Non può essere riconosciuto, viceversa, il danno all'immagine stante la carenza di una specifica allegazione (prima che prova) del danno medesimo, avendolo peraltro la parte attrice
“sommato” con quello da perdita della clientela, pur costituendo due pregiudizi ontologicamente diversi, patrimoniale il secondo e non patrimoniale il primo, in ogni caso non costituente un danno
“in re ipsa” e necessitante di specifica allegazione e di prova, anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva,
l'esistenza (V. Cass. Civ. 26/07/2024, n.20871; Cass. n. 34026 del 2022; Cass. n. 19551 del
2023; Cass. n. 11446 del 2017).
In conclusione, deve essere riconosciuta in favore della a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno, la complessiva somma di euro 44.880,00.
Tale somma, costituente debito pecuniario c.d. “di valore”, deve essere rivalutata (anche d'ufficio: Cass. Civ. sez. I, 10/03/2021, n.6711) secondo gli indici Istat del costo della vita, dalla data di verificazione del danno (e cioè, di anno in anno, dal 2014 al 2017, dividendo la somma per quattro) e sino alla presente decisione.
Non sono dovuti, viceversa, in difetto di esplicita (tempestiva) domanda e in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., né gli interessi c.d. compensativi (Cass. n. 4938/2023) – comunque non dovuti in difetto di allegazione e prova del pregiudizio subito. Dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, viceversa, sono dovuti gli interessi legali, in ossequio al disposto dell'art. 1282 cod. civ.
5. L'eccepito concorso colposo del danneggiato.
Deve essere respinta, infine, l'eccezione di sussistenza di un concorso colposo del danneggiato per la mancata adozione delle cautele che avrebbero potuto consentire di evitare il danno, sub specie di mancata adozione di un gruppo elettrogeno e di continuità, che garantisse l'alimentazione nelle ipotesi di interruzione, nonché di omessa dotazione di un diverso tipo di illuminazione.
Al riguardo, infatti, sia sufficiente ricordare che il disposto dell'art. 1227, comma 2°, cod. civ, escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici personali o economici per il danneggiato (Cass. 24 aprile 2024 n. 11137; Cass. 5 agosto 2021, n. 22352; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3797; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25750; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24522).
Nel caso di specie non può ritenersi che la mancata adozione delle cautele anzidette rientri nel novero della condotta esigibile a carico del danneggiato, tenuto conto dell'esborso economico che avrebbe dovuto sostenere per dotarsi dei dispositivi menzionati: ed infatti, con riguardo al dispositivo elettrogeno e di continuità, lo stesso ctu ha rilevato che il costo del predetto intervento tecnico si sarebbe aggirato tra i 25.000,00 e i 30.000,00 euro (cfr. pag. 4 ctu); in merito, invece, all'impianto a “LED” ad uso dei campi di calcio, costituisce circostanza notoria che i proiettori
“LED”, oltre a garantire efficienza prestazionale, assicurano un consistente risparmio energetico rispetto alle lampade alogene, tanto da essere usate nella sostanziale totalità degli impianti sportivi.
Ne deriva, in sostanza, che le condotte richieste in capo al danneggiato per porre rimedio alle disfunzioni della linea elettrica, lungi dal costituire esigibili richieste di cooperazione in aderenza al parametro della buona fede, travalicano il limite dell'“apprezzabile sacrificio”, essendo dunque insuscettibili di rilievo ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
6. La domanda di condanna al facere specifico.
Occorre, infine, vagliare la domanda attorea di condanna dei convenuti alla “eliminazione,
a propria cura e spese, dei disservizi nella distribuzione di energia elettrica presso l'immobile di proprietà dell'attrice eseguendo le necessarie modifiche alla linea di conduzione che si diparte dalla cabina di trasformazione denominata “Fenicia” (identificativo Rel. 2-22492) sino al contatore presente presso l'immobile dell'attrice in modo da renderla compatibile con il contesto ambientale;
“realizzazione di tutti gli interventi e le opere necessarie idonei e necessari alla eliminazione della causa dei fenomeni di allagamento”
La domanda deve essere accolta.
Si è già detto dell'obbligo, gravante ex lege sul distributore, di connettere e mantenere gli utenti agli impianti di erogazione dell'energia elettrica, e di assicurare che il servizio di distribuzione di energia elettrica sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità, assicurando il rispetto dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (v. D.lgs. 79/1999, nonché la voluminosa normazione secondaria di emanazione dell' , ex art. 2, comma 12, lettera h della CP_6
legge n. 481/95).
Poiché nel caso di specie il Ctu ha individuato una possibile soluzione nell'utilizzo, in luogo della “linea a media tensione…aerea su pali con conduttori nudi”, di una linea a cavo aereo, risulta questa la soluzione tecnica da adottare al fine di risolvere la problematica manifestatasi, ovvero – in subordine e in difetto - altra soluzione che consenta di escludere la ricorrenza con la frequenza menzionata di interruzioni di energia elettrica.
7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/22), in relazione alle tabelle relative ai “procedimenti di istruzione preventiva” e ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro 26.000,00 ad euro 52.001,00 avuto riguardo al quantum effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa: v. art. 4 D.M. cit.), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi.
La convenuta deve esser altresì condannata al ristoro delle spese relative alla ctu svoltasi in sede di istruzione preventiva, il cui esborso è stato comprovato dalla parte attrice (cfr. doc. all. fasc. attrice), pari ad euro 1.511,79.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2828/2020, così provvede:
1- Accoglie parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di a Controparte_1 Controparte_2 titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro 44.880,00, oltre rivalutazione monetaria nei termini indicati in parte motiva ed interessi legali dalla sentenza;
2. Sempre in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta a porre in essere le opere tecniche necessarie sulla linea di media tensione che alimenta l'energia presso l'immobile di proprietà dell'attrice, in modo da renderla compatibile con il contesto ambientale e porre termine alle disfunzioni verificatesi, nei termini tecnici indicati dal ctu o in quegli altri attuabili compatibilmente con la normativa tecnica di rango secondario emanata dall'Autorità.
3. Condanna alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, Controparte_1
liquidate: i) per la fase di ATP, in euro 1.797,79 per esborsi (incluse spese di ctu) e in € 3.000,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge;
ii) per il presente giudizio in € 545,00 per esborsi ed € 7.500,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Di Rella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, il 17 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto