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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 60/2025 r.g. v.g. avente ad oggetto:
divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
a domanda congiunta di
, rappresentato e difeso dall'avv. TARANTINO Parte_1
ENZO, come da mandato in atti;
E
, rappresentata e difesa dall'avv. TARANTINO ENZO, Controparte_1
come da mandato in atti;
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1
Con ricorso depositato congiuntamente il 09/01/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/12/1984 in Avetrana
(TA); che dalla loro unione erano nati i figli nata a [...] il Per_1
14.08.1984 maggiorenne e coniugata;
nata a [...] il [...], Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
nata a [...] il Parte_2
17.08.2006, maggiorenne;
e che il Tribunale di Taranto con decreto n. 7341/2019
del 23.04.2019 aveva omologato la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Va rilevato che con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del
25/02/2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto n. 7341/2019 del 23.04.2019.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
2 dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate per l'udienza a trattazione scritta del 25.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La
piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 09/01/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
29/12/1984 nel Comune di Avetrana (TA) da , nato Parte_1
a AVETRANA (TA) il 25/06/1947, e , nata a Controparte_1
AVETRANA (TA) il 20/09/1966, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Avetrana dell'anno 1984, parte II, serie A, numero 43;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinate secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e delle successive note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 25.02.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3 3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28/02/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
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