Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti sino al 20/2/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 321/2021 r.g. vertente tra: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Costantino Spatafora ……………………………………………APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Colletti……………………………...................................APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 712/2021 emessa in data
26/3/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2/12/2014, adiva il Tribunale di Messina, deducendo Parte_2
che in data 11/1/2011, a seguito di violento alterco sul posto di lavoro con il suo superiore, aveva subito un malore a seguito del quale era stato ricoverato presso L'UTCI per “sindrome coronarica acuta da riflesso a stato ansioso reattivo”.
Nel riferire che l' non aveva riconosciuto il danno biologico da infortunio sul lavoro, insisteva CP_1 per l'accertamento di detto danno nella misura del 23% con conseguente liquidazione di una rendita.
Nella costituzione dell' assunta una prova testimoniale che accertava la verificazione CP_1 dell'alterco, veniva disposta una prima consulenza affidata alla dott.ssa che, Persona_1 riconoscendo l'evento quale infortunio sul lavoro, accertava un danno biologico pari al 11%. Con ordinanza del 20/5/2020 il giudice disponeva la rinnovazione della ctu, nominando il dott. Per_2 che escludeva la causa violenta, rilevando che, data l'esistenza di vari fattori di rischio specifici,
l'alterco aveva agito come elemento slatentizzante che aveva come tale solo contribuito a rendere affiorante l'evento infarto che comunque si sarebbe manifestato a prescindere dal contesto lavorativo.
Avverso la sentenza, con ricorso depositato il 20/5/2021, proponeva appello, Parte_2
insistendo per il rinnovo della ctu e per il riconoscimento del danno biologico del 23% subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro.
Rilevava le contraddizioni in cui il ctu era incorso, avendo da un lato attribuito all'alterco una incidenza per avere agito quale elemento slatentizzante e dall'altro per avere negato ad esso la natura di causa violenta. Richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte che aveva in più occasioni riconosciuto il carattere violento della causa nella natura stessa dell'infarto che si caratterizza per una rottura dell'equilibrio dell'organismo del lavoratore concentrata in una minima frazione temporale
(Cass. 14805/2000). Rilevava che la condizione morbosa preesistente non escludeva il rapporto di causalità tra lavoro ed evento.
Nella costituzione dell' che invocava la conferma della sentenza, questa Corte , con ordinanza CP_1 del 16/5/2023, riteneva necessario disporre una nuova ctu per verificare la riconducibilità dell'evento infarto all'alterco acuto avuto dal lo stesso giorno. Disposta la sostituzione del consulente Parte_2 nominato stante il mancato deposito della relazione con altro ctu, espletato l'incombente, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza in esito al deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Il ctu, nominato nel presente grado ha, innanzitutto accertato che risulta, in atto, Parte_2 affetto da: “postumi di infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del segmento ST, trattato con angioplastica e applicazione di stent”.
Ha, quindi, ricollegato causalmente detto infarto all'alterco che quello stesso giorno il periziando risulta avere avuto con il suo superiore, qualificandolo come conseguenza di infortunio sul lavoro indennizzabile. Ha invero premesso che occorre, a tal fine, ricercare nell'evento gli elementi medico legali che definiscono l'infortunio sul lavoro e che sono costituiti dalla accidentalità, dalla causa violenta, dall'occasione di lavoro e dal danno alla persona.
Ha dunque rilevato la ricorrenza di tali requisiti, chiarendo:
- che l'infarto del miocardio è di per sè un evento accidentale, non strettamente dipendente dall'attività lavorativa svolta che, certamente, non permette di prevederne concretamente l'accadimento;
- che, nel caso di specie, vi è stata anche l'occasione di lavoro, posto che l'evento si è verificato, come accertato dalle prove testimoniali e dalla documentazione sanitaria in atti, nel corso del turno lavorativo e per eventi correlabili con l'attività lavorativa;
- che ricorre pure la causa violenta, dovendosi intendere per tale quel fattore esteriore che possieda idoneità lesiva assoluta o relativa, capace di espletare la propria azione patogena in un lasso di tempo assai ristretto, non superiore ad un turno di lavoro. In tale nozione rientra, certamente, lo stress emotivo improvviso, dipendente da un evento eccezionale, ricollegabile al lavoro, ancorché le conseguenze lesive si determinino con il concorso di una situazione morbosa preesistente. Nel caso in oggetto il ctu ha pertanto puntualizzato che vi è stato uno stress emotivo improvviso, causato dal violento alterco verbale con il superiore, che ha costituito causa violenta dell'infarto miocardico sia pure in concorso con i fattori propri della situazione morbosa preesistente (ipertensione arteriosa ed ateromasia carotidea, definibili, in questo caso, concause di lesione);
- che vi è stato anche un danno alla persona, in quanto, anche se le condizioni cardiovascolari del erano già parzialmente compromesse dal quadro patologico cui si è sopra accennato, Parte_2
l'evento acuto ha comunque peggiorato lo stato preesistente. E ciò in quanto l'evento infartuale ha provocato un seppur minimo danneggiamento della struttura muscolare cardiaca, come dimostrato dall'accertamento strumentale immediatamente successivo all'evento infortunistico che ha messo in evidenza una F.E. pari al 50%.
Si tratta di considerazioni che appaiono a questa Corte sorrette da congrue ed argomentate considerazioni medico legali nonché da inequivoche risultanze documentali e che, come tali, vanno pienamente condivise.
Tali conclusioni resistono poi ai rilievi tecnici effettuati dal ctp dell' secondo cui: - lo sforzo, per CP_1
configurarsi come causa violenta, dovrebbe implicare un impiego improvviso ed abnorme di energia superiore a quella del così detto momento sciogliente ovvero del comune esercizio lavorativo che nella specie non vi sarebbe stato;
- che un litigio non è tra i compiti lavorativi abituali e non costituisce occasione di lavoro;
- che non sarebbe stata adeguatamente valutata la preesistente precaria situazione morbosa preesistente.
Il ctu ha invero adeguatamente risposto, con considerazioni che questo Collegio condivide, ribadendo che è indubbio che un alterco che comporti un abnorme stato emotivo abbia tutte le caratteristiche proprie di “causa violenta di salute”; che il litigio è intervenuto sul posto di lavoro e per motivazioni correlate con l'attività lavorativa;
che l'infarto miocardico è avvenuto in concomitanza con l'evento e che lo stato patologico a livello cardiaco anteriore, già accertato qualche anno prima, con adeguato trattamento terapeutico si era mantenuto stabile fino all'evento per cui è causa e che comunque ha avuto solo un ruolo di concausa nella genesi dell'infarto miocardico. Inoltre v'è da considerare che in circostanze similari solo il c.d. “rischio elettivo” sarebbe idoneo ad interrompere il nesso causale fra l'evento e l'attività lavorativa, tipologia di rischio che, alla luce di quanto emerso dagli atti, non appare nella specie configurabile.
Quanto ai postumi permanenti residuati vanno ancora una volta recepite le valutazioni del ctu che ha attribuito una percentuale dell'11%.
La domanda del va, dunque, accolta, con conseguente condanna dell' al pagamento Parte_2 CP_1 della prestazione dovuta e costituita dall'indennizzo con gli accessori di legge.
Anche in punto di regolamentazione delle spese la sentenza appellata va riformata con condanna del soccombente al pagamento delle stesse per il doppio grado. Le spese di consulenza tecnica CP_1
devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 712/2021 emessa in data Parte_2
26/3/2021 così provvede:
- dichiara che a causa dell'infortunio sul lavoro patito l'11/1/2011, ha subito Parte_2 postumi invalidanti nella misura dell' 11%,
- condanna l' a corrispondere il relativo indennizzo in capitale, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali del doppio grado liquidate in favore di CP_1
per compensi liquidate in euro 3400,00, per il primo grado e in euro 3700,00 per Parte_2
il presente, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in Messina, il 21/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa C. Zappalà) (Dott.ssa B. Catarsini)