Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
LIRE 1500 9 4 / CANCELLERIA EPUBBLICA 0 0 DE PO TALIANO 0476064 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RIAPERTURA SEL SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTO LEGITTI MAZIONE DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CURATOR Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 8212/99 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 2011 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep.313 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 26/0 6/00 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente 138 S ENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio NORI ELEZIO, elettivamente (dat Sig. IL SOLE 24 ORE-- domiciliato in ROMA VIA per diritti L. 24 GEN 2001 LUCREZIO CARO 62, presso l'avvocato CICCOTTI F.. CANCELLIERE rappresentato e difeso dall'avvocato PALATELLA LIRE 3000 GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
CG575673 QUARTO MICHELE, in proprio e nella qualità di Curatore del FALLIMENTO CRUST Sas di NORI ELEZIO C.. CG575648 elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTA PINCIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 6, presso l'avvocato PLACIDI GIOVANNI BATTISTA, che lo Richiesta copia studio rappresenta e difende unitamente all'avvocato IPPOLITO 2000 dal Sig. CCCOTT per diritti L. 606 ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso;
1389 11. 10.5.01 IL CANCELLIERE -1- - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 12/99 del Tribunale di VICENZA, Richiesta copia studic depositata il 19/02/99; dal Sig. PLACID per diritti L.
6. udita la relazione della causa svolta nella pubblica il 10.5 IL CANCELLIERE udienza del 26/06/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
LIRE 1500 CANCEL udito per il ricorrente, l'Avvocato Sabina Ciccotti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
_ 0842634 udito per il resistente, l'Avvocato Ippolito, che ha LIRE 1500 chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 0842635 l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. LIRE 1500 CANCELLERIA 0842629 __ LIRE 1500 CANCELLERIA -2- 0842630 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 19.2.1999 il Tribunale di Vicenza, sulla istanza di Quarto Michele, curatore del fallimento della società Crust S.a.s., di RI ZI e C., con sede in Trissino, e del socio accomandatario RI ZI, dichiarato con sentenza 20.11.1997, ne 22.12.1995 e chiuso con decreto era risultata ordinò la riapertura in quanto prossima all'incasso la somma di £. 72.604.150, per effetto del riparto dell'attivo del fallimento di IC BA, giudicando alla istanza legittimato il curatore, in quanto creditore del compenso maturato nel corso della procedura e solo in parte riscosso. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione RI ZI con tre motivi illustrati da memoria;
ha resistito con controricorso Quarto Michele. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 121 L.F.e e la insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, per avere ritenuto legittimato a chiedere la riapertura del fallimento il fosse un creditore del fallito, curatore, come se 3 omettendo di considerare che egli è organo della procedura;
nonché per averlo, contraddittoriamente curatore dellacon la premessa, poi nominato procedura;
mentre con il secondo denunzia la violazione dell'art. 28 L.F., in forza del quale è inibita la nomina di curatore a chi riveste la diqualità di creditore, sicché, finendo, а causa siffatto difetto di legittimazione, per essere la sentenza di riapertura del fallimento emessa di ufficio, verrebbe anche per tale verso а risultare illegittima. Entrambi i motivi sono infondati. Dispone che legittimati a richiedere la l'art. 121 L. F. fallimento ricorrendo le riapertura del condizioni di legge - siano il debitore, che offra la garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi, ovvero qualunque creditore, ove risulti che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento. Ciò posto, gratuito appare l'assunto, secondo cui non sarebbe mai legittimato il curatore, in quanto organo della procedura;
se in tale sua veste, peraltro dismessa con la chiusura del fallimento, è innegabile che gli sia inibita l'attivazione di siffatto procedimento 4 come è inibito al tribunale di provvedervi di ufficio - dal momento che la riapertura avviene per la tutela di specifici interessi privati, non altrettanto può dirsi con riguardo alla sua posizione di titolare di ragioni di credito nei confronti del fallito, per i compensi e le spese rimasti in tutto ○ in parte insoddisfatti. Se di essi non par dubbio che debba farsi carico il causa alla procedura fallito, che dette instaurata, non potendo l'onere legittimamente relativo che gravare sul suo patrimonio, secondo il principio generale fissato nell'art. 95 c.p.c. tant'è che nell'ordine delle ripartizioni quei 5 costi finiscono per precedere gli altri creditori non ragionevole escludere dal novero dei creditori il curatore, in nome del munus a suo tempo svolto, operando egli, nel momento in cui propone la riapertura della procedura, a proprio titolo, per conseguire il soddisfo delle pretese maturate, e non quale organo di un procedimento, a vantaggio della massa dei creditori e quale ausiliare del giudice. Né la doglianza ha maggiore credito laddove prospetta la contraddittorietà del provvedimento impugnato, nel punto in cui, riaprendo il fallimento, ha nominato curatore colui che aveva attivato la procedura, giacché siffatta nomina, che discende dalla legge, in relazione al carattere unitario del procedimento rispetto al fallimento originariamente dichiarato, non si manifesta affatto contraria alla predetta legittimazione, la quale esaurisce la sua portata nel momento in cui giova ad attivare la riapertura, lasciando a quest'ultima la funzione di ricollocare il curatore "richiamato" in quella posizione di organo che aveva assunto sino alla chiusura del fallimento. Diversamente opinando ogni curatore, che sin dai primi atti maturi, per il fatto di averli compiuti, il diritto al compenso, perderebbe il titolo alla carica per sopravvenuta incompatibilità, trovandosi a gestire procedura e attività da cui ricava ragioni di credito in proprio. laAncor meno può dedursi dall'art. 28 L. F. nullità della sentenza impugnata, a causa della rinnovata nomina di curatore di chi aveva già assunto quel ruolo e per esso aveva conservato ragioni creditorie, e ciò in quanto detta norma trova deroga proprio nell'art. 121 L.F., attraverso una considerazione di quel vecchio ruolo, che prevale sulla sopravvenuta qualità di creditore. 6 Peraltro la censura è volta a contrastare la legittimazione all'istanza e non a conseguire l'invalidazione della nomina, sicché il secondo motivo finisce per costituire una argomentazione di sostegno del primo, disatteso;
al di là del fatto che le questioni afferenti alla nomina prospettano un problema di idoneità а svolgere il ruolo di sostituzione, opportunità della curatore о di valutazione del giudice di sottratto alla legittimità, non incidendo sulla correttezza della decisione impugnata di riaprire il fallimento. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 121 e 118 n. 3 L.F., nonché l'omessa motivazione su punti della controversia. Contesta che possadecisivi essere considerata nuova attività la circostanza dell'assegnazione in proprio favore, in occasione del riparto parziale, di una somma da parte del fallimento di IC BA, in cui egli risultava creditore, e ciò perché il suo credito già era stato insinuato nello stato passivo di quel fallimento ed era quindi certo, liquido ed esigibile ed era stato, oltretutto, già soddisfatto in parte, per via del precedente riparto parziale, tanto da escludere di potere essere considerato di incerta realizzazione. Sicché, avendo all'epoca, nonostante quella pendenza, deciso per la chiusura della procedura, la valutazione compiuta a riguardo dal tribunale aveva comportato la rinunzia al credito;
e il tribunale, decidendo per la riapertura del fallimento, senza valutare gli aspetti prospettati, aveva violato l'art. 360 n. 5 c.p.c., incorrendo in vizio di motivazione. Ha poi considerato violati gli artt. 121 e 118 L.F., sotto l'ulteriore profilo che la chiusura del fallimento avrebbe dovuto supporre l'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare le spese ed il compenso della curatela ai sensi degli artt. 113 n. 117 L.F., mentre la disposta riapertura finiva 4 e per far gravare sul fallito tali oneri, che altrimenti, se il fallimento si fosse chiuso, assorbiti dalle risorse sarebbero rimasti fallimentari. Escluso qualunque rilievo al dedotto vizio motivazionale, trattandosi di gravame proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. ed avendo il tribunale, con il riferimento ad un "prossimo incasso" di somme rinvenienti da altro fallimento, considerato nuove attività quelle per le quali ha disposto la 8 riapertura, sicché non è dato ravvisare nel provvedimento impugnato l'ipotesi della del tutto omessa о apparente motivazione, tale da impedire l'identificazione della ratio decidendi;
e rilevato che del tutto ingiustificata è la denunzia di violazione di legge, riferita all'art. 118 n. 3 L.F., dal momento che la pregressa chiusura del fallimento fu compiuta proprio ai sensi di quella norma, va rilevato, con riguardo alle somme acquisende, che nessun ostacolo trova la riapertura disposta nel fatto che il credito del fallito - per il quale è stata riattivata la procedura fosse - già stato insinuato nell'altro fallimento e fosse liquido ed esigibile. A giustificare la riapertura è stata, infatti, la certezza della sua riscossione e cioè la garanzia dell'utilità del provvedimento per i creditori, sopravvenuta con la conoscenza del "prossimo incasso", a nulla rilevando che il tribunale, chiudendo a suo tempo la procedura, avesse ritenuto che quelle somme non fossero riscuotibili О non 10 fossero in tempo così ravvicinato da giustificare la pendenza, come a nulla rileva il fatto che parte del credito fosse stato acquisito prima della chiusura, non escludendo tale circostanza che il residuo fosse 9 invece di incerta acquisibilità né equivalendo a rinunzia ad esso. siQuanto poi alla finale doglianza, con cui deduce il danno per il fallito della mancata contabilizzazione e dell'omesso accantonamento di quanto necessario a coprire le spese del curatore, prima della pregressa chiusura, posto che in tal modo veniva l'onere relativo a riflettersi su di lui, anziché restare assorbito dalla massa attiva fallimentare, è sufficiente a disattenderla il rilievo che oggetto di essa è il vecchio decreto di chiusura e non la sentenza di riapertura, al di là che, ipotizzando una del merito della censura, distinta dalle risorse massa fallimentare sopravvenute, omette di considerare che il fallimento comporta il totale spossessamento delle attività del fallito, presenti e future esclusi i beni previsti dall'art. 46 L.F. - e che nessun titolo egli ha acché la procedura si sviluppi in modo da lasciare estranee ad essa alcune risorse, a proprio vantaggio, pur quando giovino a soddisfare le passività. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in £.2.220.20°, di cui £.
2.000.000 per onorari.
P.Q.M.
10 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in £.
2.220.200 di cui £.
2.000.000 per onorari. Roma 26.6.2000. Il Relatore Susly Il Presidente full DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE бного Oggi, 24 GEN. 2001 Meria Di Nuzzo IL CANCELLIERE Mancy Di Nuzzo 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE BOMA 2 Registara 6 MAR. 2001 10846 veteen 10.00 (lire M 2 O R T S R ) 7 % A 0 0 1 A M 0 0 . R DELLE T 0 N 3 E 11