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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
NI SA RL, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2395/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ag.entrate - NE - Milano - Via Giuseppe Grezar 14 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 353/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15
e pubblicata il 03/02/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200032294115000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200032294115000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200032294115000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato: si riportano alle deduzioni del verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento n° 06820200032294115000, notificata, mediante pec in data 25.11.2021,
Resistente_1 proponeva ricorso, evocando in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE per eccepire:
- la nullità delle notificazione della cartella di pagamento perché proveniente da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
- l'illegittimità parziale della stessa limitatamente ai ruoli n° 2020/251400 (riferito ad VA 2014) e n°
2020/551067 (riferito ad RA 2015), per intervenuta decadenza ex art. 25 D.p.r. n° 602/1973.
L'Agenzia delle Entrate NE, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II° di Milano, insisteva per la conferma della cartella impugnata. La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Milano, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, annullava la cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate NE proponeva appello eccependo:
- la nullità della sentenza per contrasto di giudicati in quanto il contribuente, avverso la medesima cartella di pagamento, aveva instaurato due distinti giudizi, l'uno contro l'ente di riscossione per cui è causa, l'altro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II° di Milano: quest'ultimo giudizio si concludeva con il rigetto del ricorso, basato su motivi solo in parte analoghi a quelli formulati nei confronti dell'agente della riscossione;
- la violazione del principio del ne bis in idem;
- l'omessa integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale II° di Milano, nonostante l'apposita istanza formulata;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata accertata la decadenza ex art. 25 cit, in quanto i due ruoli si riferivano a dichiarazioni VA ed RA presentate tardivamente nel 2017 e, pertanto, considerata anche la proroga dei termini per l'emergenza sanitaria Covid, la notificazione della cartella di pagamento risultava tempestiva.
Con controdeduzioni parte appellata chiedeva l'estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata della lite, ai sensi della legge n° 197/2022, con versamento della prima rata.
Con memoria difensiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II° di Milano si opponeva all'estinzione del giudizio, dovendosi procedere alla sospensione, in attesa dell'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, da intendersi con l'avvenuto integrale corresponsione di tutte le rate. Chiedeva, pertanto, la sospensione del giudizio.
Il contribuente, con nota di deposito, produceva la prova del pagamento della terza rata di cui al piano rateale relativo alla definizione agevolata (ultima rata scadenza 30.11.2027).
L'Agenzia delle Entrate – NE non svolgeva ulteriore attività difensiva.
Con ordinanza del 15.4.2024, questa Corte, in applicazione dell'art. 1, comma 236, L. n° 197/2022, dichiarava la sospensione del giudizio in attesa del perfezionamento della definizione e verifica dell'integrale pagamento delle somme dovute.
Con successiva istanza, Resistente_1 chiedeva l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 12 bis D.L. n° 84/2025 convertito in Legge n° 108/2025, norma di interpretazione autentica secondo cui: “il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - NE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
All'udienza del 4.2.2026 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II° di Milano aderiva alla richiesta di estinzione formulata dal contribuente, mentre l'Agenzia delle Entrate NE si rimetteva alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto del sopra richiamato art. 12 bis -secondo cui l'estinzione del giudizio, a seguito della adesione alla definizione agevolata delle liti, deve essere dichiarata ad avvenuto versamento della prima rata/unica rata delle somme dovute- e rilevato che l'odierno appellato, in data 22.3.2023, ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex lege n° 197/2022, accolta dall'Agenzia Entrate
NE, con documento n° AT-06890202301873999180 del 28.7.2023 ed ha regolarmente versato la prima rata, nonché le successive due (cfr. fascicolo resistente appello), deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti del comma 236 dell'art. 1 Legge n° 197/2022.
Nulla per le spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 19^, definitivamente pronunciando, ai sensi e per gli effetti del comma 236 dell'art. 1 Legge n° 197/2022, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese.
Il Giudice Estensore Il Presidente
UI LA BO NI OV
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
NI SA RL, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2395/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ag.entrate - NE - Milano - Via Giuseppe Grezar 14 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 353/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15
e pubblicata il 03/02/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200032294115000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200032294115000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200032294115000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato: si riportano alle deduzioni del verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento n° 06820200032294115000, notificata, mediante pec in data 25.11.2021,
Resistente_1 proponeva ricorso, evocando in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE per eccepire:
- la nullità delle notificazione della cartella di pagamento perché proveniente da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
- l'illegittimità parziale della stessa limitatamente ai ruoli n° 2020/251400 (riferito ad VA 2014) e n°
2020/551067 (riferito ad RA 2015), per intervenuta decadenza ex art. 25 D.p.r. n° 602/1973.
L'Agenzia delle Entrate NE, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II° di Milano, insisteva per la conferma della cartella impugnata. La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Milano, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, annullava la cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate NE proponeva appello eccependo:
- la nullità della sentenza per contrasto di giudicati in quanto il contribuente, avverso la medesima cartella di pagamento, aveva instaurato due distinti giudizi, l'uno contro l'ente di riscossione per cui è causa, l'altro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II° di Milano: quest'ultimo giudizio si concludeva con il rigetto del ricorso, basato su motivi solo in parte analoghi a quelli formulati nei confronti dell'agente della riscossione;
- la violazione del principio del ne bis in idem;
- l'omessa integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale II° di Milano, nonostante l'apposita istanza formulata;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata accertata la decadenza ex art. 25 cit, in quanto i due ruoli si riferivano a dichiarazioni VA ed RA presentate tardivamente nel 2017 e, pertanto, considerata anche la proroga dei termini per l'emergenza sanitaria Covid, la notificazione della cartella di pagamento risultava tempestiva.
Con controdeduzioni parte appellata chiedeva l'estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata della lite, ai sensi della legge n° 197/2022, con versamento della prima rata.
Con memoria difensiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II° di Milano si opponeva all'estinzione del giudizio, dovendosi procedere alla sospensione, in attesa dell'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, da intendersi con l'avvenuto integrale corresponsione di tutte le rate. Chiedeva, pertanto, la sospensione del giudizio.
Il contribuente, con nota di deposito, produceva la prova del pagamento della terza rata di cui al piano rateale relativo alla definizione agevolata (ultima rata scadenza 30.11.2027).
L'Agenzia delle Entrate – NE non svolgeva ulteriore attività difensiva.
Con ordinanza del 15.4.2024, questa Corte, in applicazione dell'art. 1, comma 236, L. n° 197/2022, dichiarava la sospensione del giudizio in attesa del perfezionamento della definizione e verifica dell'integrale pagamento delle somme dovute.
Con successiva istanza, Resistente_1 chiedeva l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 12 bis D.L. n° 84/2025 convertito in Legge n° 108/2025, norma di interpretazione autentica secondo cui: “il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - NE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
All'udienza del 4.2.2026 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II° di Milano aderiva alla richiesta di estinzione formulata dal contribuente, mentre l'Agenzia delle Entrate NE si rimetteva alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto del sopra richiamato art. 12 bis -secondo cui l'estinzione del giudizio, a seguito della adesione alla definizione agevolata delle liti, deve essere dichiarata ad avvenuto versamento della prima rata/unica rata delle somme dovute- e rilevato che l'odierno appellato, in data 22.3.2023, ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex lege n° 197/2022, accolta dall'Agenzia Entrate
NE, con documento n° AT-06890202301873999180 del 28.7.2023 ed ha regolarmente versato la prima rata, nonché le successive due (cfr. fascicolo resistente appello), deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti del comma 236 dell'art. 1 Legge n° 197/2022.
Nulla per le spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 19^, definitivamente pronunciando, ai sensi e per gli effetti del comma 236 dell'art. 1 Legge n° 197/2022, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese.
Il Giudice Estensore Il Presidente
UI LA BO NI OV