Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4788/2024
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso in data 23.12.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ARIANNA Parte_1 C.F._1
CREMONA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con gli Avv.ti MARIA TERESA CP_1 C.F._2
DORIA e BEATRICE BERTACCA,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 08.05.2025 e qui di seguito riportate per esteso:
“1. affido condiviso della figlia minore, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento e fissazione della residenza della stessa in Parabiago, via Saverio Altamura, 13, presso la mamma Pt_1
, ove pertanto abiterà in via prevalente. Le decisioni di maggiore interesse della minore
[...] Per_1
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa dovranno 1
2. assegnazione della casa familiare di Parabiago, via Saverio Altamura, 13, in comproprietà tra Pt_1
e alla prima con tutti gli arredi ivi esistenti e le relative pertinenze e porre a carico delle parti pro CP_1
quota (al 50%) le spese per il mutuo per l'abitazione familiare, con l'accordo di non farvi entrare eventuali compagni e a condizione che il sig. lasci l'abitazione familiare entro la fine del mese di settembre CP_1
2025; le parti concordano, altresì che il sig. continuerà a pagare la propria quota di mutuo sino CP_1
alla vendita dell'immobile e che il predetto immobile verrà messo in vendita con affidamento del relativo incarico ad un'agenzia immobiliare entro dicembre 2028, con ripartizione al 50% dei proventi;
3. il padre terrà con sé la figlia e, quanto alla regolamentazione dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come a seguire: starà con il papà a fine settimana alternati dal venerdì Per_1
all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19:00 circa con accompagnamento a casa della mamma.
Nel caso in cui il sig. abbia in programma per il weekend gite fuoriporta o, comunque, attività CP_1
con la bambina che impediscano di rispettare l'orario concordato, previo accordo tra le parti e con congruo preavviso, l'orario di rientro di potrà essere posticipato alle ore 21:00; durante la settimana Per_1
starà con il papà secondo il seguente calendario: Per_1
a. nella settimana che precede il week end di competenza materna, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino all'accompagnamento a scuola al mattino successivo;
b. nella settimana che precede il week end di competenza paterna il martedì dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il giorno successivo e quindi dal venerdì alla domenica nei termini sopra indicati.
Laddove i genitori necessitassero di ricorrere, nel giorno di propria competenza, ad una baby sitter si faranno personalmente carico della relativa spesa, fornendo il nominativo all'altro genitore che in caso di necessità cercherà di ricorrere alla medesima persona così da dare stabilità e continuità alla bambina;
ogni genitore potrà (non è né un obbligo né un dovere, ma una facoltà) video chiamare o telefonare (a sua scelta) quando è con l'altro una volta al giorno con orari compatibili con le sue esigenza di vita Per_1
quotidiane e che vengono convenuti come segue: 19:00-20:30. Il tutto fermo restando il rispetto dei desideri e delle esigenze di di sentire telefonicamente il papà o la mamma;
Per_1
i ponti e le festività scolastiche seguiranno il regolare calendario in essere con le modalità sopra indicate;
l'intero periodo delle vacanze di Natale verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori in modo tale da permettere ad di trascorrere con l'uno e quindi con l'altro genitore rispettivamente la vigilia o il Per_1
2 giorno di Natale ad anni alterni;
e così se, a titolo esemplificativo, sta con la mamma il 24 Per_1
dicembre, dal 25 dicembre prima di pranzo si recherà dal papà ove rimarrà sino al 31 mattina, quando verrà riaccompagnata a casa dalla mamma con cui trascorrerà i giorni successivi sino al 6 gennaio compreso.
Durante le vacanze di Natale il genitore che non è con potrà sentirla una/due volte al giorno Per_1
telefonicamente secondo le modalità sopra indicate (una/due volte al giorno). In caso di disaccordo Per_1
starà con la mamma dal 25 al 31 dicembre negli anni pari e con il papà negli anni dispari;
le festività pasquali verranno suddivise tra i genitori ad anni alterni in modo tale da coprire l'intero arco delle vacanze scolastiche: quindi starà con un genitore dal primo giorno di vacanza sino alla Per_1
Domenica di Pasqua negli anni pari e con il papà negli anni dispari;
durante le vacanze estive trascorrerà con ogni genitore due settimane non consecutive da Per_1
concordarsi entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
durante le vacanze estive potrà sempre Per_1
sentire l'altro genitore una/due volte al giorno telefonicamente secondo le modalità sopra indicate;
le parti avranno altresì la possibilità di organizzare, oltre alle ferie comandate, una settimana in più di vacanza con o senza durante l'anno, avvisando con opportuno anticipo (non meno di un mese) l'altro Per_1
genitore così che possa organizzarsi;
i genitori dovranno tempestivamente comunicare il luogo di destinazione delle vacanze ed i relativi recapiti;
laddove i genitori abbiano la necessità di richiedere entrambi le ferie nel mese di agosto e vi sia disaccordo tra gli stessi si conviene sin d'ora che stia con la mamma negli anni pari dal 1 al 15 agosto e Per_1
con il papà dal 16 al 31 agosto, con alternanza dall'anno successivo.
Dalla fine della scuola fino alla ripresa a settembre, starà con i genitori mantenendo la Per_1
regolamentazione giù in essere (come da periodo scolastico) con la precisazione che quando non andrà ai campi estivi (il cui costo sarà sostenuto al 50% da ciascun genitore) la mamma ovvero il papà si occuperà della sua integrale gestione nel giorno di propria competenza come da calendario;
trascorrerà – a prescindere dal calendario – con la mamma il giorno della festa della mamma e Per_1
con il papà – a prescindere dal calendario in essere – il giorno della festa del papà. Altrettanto verrà fatto in occasione del giorno del compleanno della mamma e del papà; trascorrerà il giorno del proprio compleanno (1 novembre, festività) in alternanza con il papà o Per_1
la mamma a pranzo e cena (un anno con il papà a pranzo, l'anno dopo a cena;
un anno con la mamma a pranzo, un anno a cena);
3 il tutto fatto salvo ogni migliore e diverso accordo tra i genitori nell'interesse di in ottica Per_1
collaborativa;
4. quanto ai rapporti economici, fino all'estinzione del finanziamento per i mobili (agosto 2026) il padre contribuirà al mantenimento ordinario di mediante la corresponsione della complessiva somma Per_1
di euro 200,00 al mese da versarsi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT Pt_1
(prima rivalutazione ad un anno dal deposito del presente ricorso). L'importo come sopra determinato dovrà essere corrisposto direttamente all'odierna ricorrente, mediante bonifico bancario da eseguirsi presso la Banca ING IBAN [...]CC0011923229; dal mese successivo all'estinzione del finanziamento per i mobili il Sig. verserà la somma di € 250,00 mensili;
CP_1
5. inoltre, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, tra cui le rette scolastiche, le attività sportive e ricreative, le spese mediche non coperte da SSN, previo accordo e documentate, come di seguito meglio indicate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture privaste;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività scolastiche rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corse di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy -scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6. l'assegno unico o l'equivalente continuerà ad essere percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
7. entrambi i genitori terranno reciprocamente un contegno di rispetto e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
8. i genitori presteranno sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nata l'[...]) e hanno intrattenuto fino al giugno Per_1
2023 una convivenza more uxorio nell'immobile sito in Parabiago, Via Saverio Altamura 13, di cui sono comproprietarie, per l'acquisto del quale hanno sottoscritto in data 18.12.2019 un contratto di mutuo avente durata trentennale e rata mensile dell'importo di € 589,101.
A mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio, per quello che qui rileva, la ricorrente ha chiesto disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori, il suo Per_1
collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare (ferma restando la ripartizione pro quota al 50% delle spese relative al mutuo della stessa) e la quantificazione nell'importo mensile di € 300,00 del contributo paterno al mantenimento 1 V. docc. 6 e 7 di parte ricorrente 5 ordinario indiretto della figlia, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna e l'autorizzazione a percepire l'intero importo dell'Assegno Unico.
Costituendosi in giudizio in data 03.04.2025, tra l'altro, il resistente ha dedotto l'incompatibilità del piano genitoriale prospettato dalla con gli impegni lavorativi Pt_1
di quest'ultima e con quelli di Sul presupposto della propria maggiore flessibilità Per_1
lavorativa e della possibilità di contare sul supporto dei genitori, ha chiesto, in via principale, disporre l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso sé, Per_1
la conseguente assegnazione della casa familiare alla sua persona e la contribuzione materna al mantenimento ordinario indiretto di nella misura di € 200,00 mensili, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, ha domandato l'affido condiviso di l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, il collocamento alternato dei Per_1
genitori nella stessa e il mantenimento esclusivamente diretto di da parte di Per_1
ciascun genitore.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 08.05.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente precisate innanzi integralmente richiamate.
L'accordo perfezionatosi tra le parti per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale rispetto alla figlia minorenne non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettato, appare conforme al superiore interesse morale e materiale della minore e idoneo a garantire il suo diritto a una crescita sana ed equilibrata (e, comunque, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti (innanzi integralmente riportate) e DISPONE in conformità;
2) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio l'08.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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