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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/11/2024, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 832/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti P. L. Tomaselli e M. R. Battiato;
Appellante
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
avv.ti C. Magistro e E. Natoli;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1737/2023 del 27 aprile 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, annullava le ordinanze ingiunzione n. OI-000262145 e n. OI-000271345, dichiarando la decadenza dell dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge Pt_1 n. 689/1981, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103, comma
6 bis del d.l. n. 18/2020.
Premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 - sì come riformulato dal d.lgs. n.8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il Tribunale riteneva che il dies a quo del termine di decadenza coincidesse con l'entrata in vigore del decreto del
2016. Osservava che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell Pt_1
nell'accertamento di omissioni contributive automaticamente rilevabili.
Rilevava che, pur accordando un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'Istituto per procedere ad ulteriori attività di accertamento, il termine di decadenza – a fronte dei dati desumibili dalle ordinanze ingiunzione opposte – risultava comunque inutilmente decorso.
Appellava la citata sentenza l'ente previdenziale con atto del 6 ottobre 2023; resisteva al gravame l'appellato che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dei requisiti previsti dall'art. 434 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello l censura la sentenza per aver accolto Pt_1
l'eccezione di decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981, sul presupposto della tardiva spedizione dell'atto di contestazione rispetto al momento di consumazione dell'illecito amministrativo. Assume che la decisione sarebbe erronea e frutto di una incompleta disamina della normativa regolatrice della fattispecie.
2. Con il secondo motivo di gravame l eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 14 Pt_1
della legge n. 689/1981 nelle ipotesi regolate dall'art. 2, comma 1 bis della legge n.
638/1983, come riformato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016. Sostiene che, attesa la totale peculiarità della fattispecie in esame, la relativa disciplina costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei suoi minimi particolari, di talché non è consentita l'applicazione di regole e principi sanciti in generale dalla legge n.
689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento. Rileva che tale impostazione appare confermata dalle previsioni di cui agli artt. 12 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 8/2016, i quali rispettivamente stabiliscono che “i principi e le disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito” e che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981 “in quanto applicabili”.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del medesimo decreto, a mente del quale
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Premette che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, gli effetti della depenalizzazione si estendono anche agli illeciti commessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il limite del giudicato.
Rileva che la richiamata norma transitoria prescrive una dettagliata disciplina del procedimento – e della sua scansione temporale – cui l'amministrazione è tenuta ad uniformarsi appena ricevuti e/o restituiti gli atti dall'autorità penale. Evidenzia, quindi, che la citata procedura, pur ricalcando le previsioni di cui all'art. 14 della legge
689/1981 non prevede quale sanzione, in caso di inosservanza dei termini, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per decadenza e precisa che, in ogni caso, le norme sulla decadenza non sarebbero soggette ad interpretazione/applicazione estensiva.
Afferma di aver comunque proceduto tempestivamente, entro il termine ex art. 14 cit., alla contestazione dell'illecito amministrativo non appena ricevuti gli atti dall'autorità remittente. 4. Con il quarto motivo, in subordine, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, alla data di notifica della contestazione, il termine di 90 giorni fosse decorso. Rileva che detto termine, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, decorre dal momento in cui la P.A. titolare del potere di accertamento e contestazione completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentono la congrua determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore.
Sostiene, pertanto, di aver provveduto tempestivamente alla notificazione delle violazioni all'esito di un complesso procedimento accertativo.
Critica la decisione per aver ritenuto insussistenti elementi dai quali evincere la laboriosità dell'attività di verifica dell'omissione contributiva, lamentando la motivazione meramente apparente sul punto e ribadendo la complessità della procedura di verifica degli illeciti in questione.
5. Infine ripropone le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati.
6. Conclude chiedendo condannarsi l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
7. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., sollevata dall'appellato.
Invero, la norma su indicata richiede che l'appello contenga, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(Cass. civ. sez. III n. 9378/2024). Nel caso in esame tali requisiti sono stati assolti, atteso che l'appellante ha criticato in maniera chiara l'interpretazione del sistema normativo da parte del primo giudice ed ha lamentato l'omessa valutazione di alcuni dati di fatto.
8. Ciò posto, l'appello è infondato. 8.1. Deve, preliminarmente, osservarsi che la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall ai sensi dell'art. 3, comma Pt_1
6 del d.lgs. n. 8 del 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis d.l. n. 463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
8.2. Nel giudizio de quo, in particolare, si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”).
Rispetto a tali fattispecie il successivo art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, al primo comma, stabilisce che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”; al comma 4 dispone: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti ”.
Tale ultima norma ricalca esattamente la previsione dell'art. 14 della legge n.
689/1981, legge generale di depenalizzazione, richiamata dall'art. 6 del d.lgs. n.
8/2016, “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative”, quanto alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I, “in quanto applicabili”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall non vi sono ragioni per ritenere Pt_1
“inapplicabile” l'art. 14, inserito nella II sezione del capo I della legge 689/1981 e quindi espressamente richiamato dall'art. 6 cit., atteso che l'art. 9 d.lgs. 8/2016 detta un'identica disciplina dei termini di notificazione della contestazione, fissando quale dies a quo della loro decorrenza quello della “ricezione degli atti” trasmessi dall'autorità giudiziaria a seguito della sopravvenuta depenalizzazione dell'illecito già commesso e non prevede una deroga espressa alla sanzione della decadenza di cui alla norma generale.
Le due disposizioni normative, art. 14 legge 689/1981 e art. 9 comma 4 d.lgs.
8/2016, sono tra loro pienamente compatibili e si pongono in relazione di complementarità, per cui la norma generale integra quella speciale, laddove quest'ultima nulla dispone in ordine alle conseguenze del mancato rispetto dei termini di contestazione delle infrazioni. Ricostruito in questi termini il rapporto tra le due disposizioni normative, in virtù del richiamo espresso di cui all'art. 6 cit., ne consegue che deve ritenersi infondata l'allegata violazione del divieto di interpretazione analogica della previsione di decadenza.
Tale interpretazione (che, sebbene non univoca, è conforme a numerose pronunce della giurisprudenza di merito, tra cui Corte d'Appello di Torino
n.89/2023 e 188/2024; Corte d'Appello di Genova n. 215/2023; Corte d'Appello di Salerno n. 530/2023) trova poi conferma anche nei principi generali dell'ordinamento e in particolare nel principio di ragionevolezza, che è immanente nell'ordinamento giudiziario (declinato anche nei principi costituzionali di ragionevole durata del procedimento e diritto di difesa), non potendo ammettersi che il datore di lavoro rimanga assoggettato sine die all'eventualità della contestazione che dà inizio al procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità amministrativa, anche tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione dell'illecito, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non coincide con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria pervengono alla competente autorità amministrativa (cfr. Cass. sentenze n. 19897/2018 e n. 2526/2023).
Inoltre, l'interpretazione data trova ulteriore riscontro nella previsione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, che ha introdotto un'espressa deroga per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83 commesse “per i periodi dal 1° gennaio 2023”, per le quali “gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Se ne ricava che, quando il legislatore ha voluto derogare alla previsione generale dell'art. 14, lo ha fatto espressamente.
8.3. L limitandosi a riferire di aver “proceduto alla contestazione Pt_1
dell'illecito amministrativo, non appena restituiti gli atti dall'A.G. penale remittente”, non ha, tuttavia, fornito prova alcuna della pregressa pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini.
Pertanto, deve escludersi che l'Ente previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica dell'atto di accertamento non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
8.4. La Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi
e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione
(cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord.
27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
8.5. Anche a fronte delle “particolareggiate” difese spiegate, l'appellante non ha dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti del dies a quo del termine.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
9. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
10. Le spese del grado possono essere compensate, avendo la causa ad oggetto questione attinente a normativa nuova, diversamente decisa dalla giurisprudenza di merito, in assenza di pronunce del giudice di legittimità.
11. Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
compensa tra le parti le spese di lite;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art. 13 DPR n. 115 del
2022.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 ottobre 2024.
Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 832/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti P. L. Tomaselli e M. R. Battiato;
Appellante
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
avv.ti C. Magistro e E. Natoli;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1737/2023 del 27 aprile 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, annullava le ordinanze ingiunzione n. OI-000262145 e n. OI-000271345, dichiarando la decadenza dell dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge Pt_1 n. 689/1981, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103, comma
6 bis del d.l. n. 18/2020.
Premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 - sì come riformulato dal d.lgs. n.8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il Tribunale riteneva che il dies a quo del termine di decadenza coincidesse con l'entrata in vigore del decreto del
2016. Osservava che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell Pt_1
nell'accertamento di omissioni contributive automaticamente rilevabili.
Rilevava che, pur accordando un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'Istituto per procedere ad ulteriori attività di accertamento, il termine di decadenza – a fronte dei dati desumibili dalle ordinanze ingiunzione opposte – risultava comunque inutilmente decorso.
Appellava la citata sentenza l'ente previdenziale con atto del 6 ottobre 2023; resisteva al gravame l'appellato che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dei requisiti previsti dall'art. 434 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello l censura la sentenza per aver accolto Pt_1
l'eccezione di decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981, sul presupposto della tardiva spedizione dell'atto di contestazione rispetto al momento di consumazione dell'illecito amministrativo. Assume che la decisione sarebbe erronea e frutto di una incompleta disamina della normativa regolatrice della fattispecie.
2. Con il secondo motivo di gravame l eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 14 Pt_1
della legge n. 689/1981 nelle ipotesi regolate dall'art. 2, comma 1 bis della legge n.
638/1983, come riformato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016. Sostiene che, attesa la totale peculiarità della fattispecie in esame, la relativa disciplina costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei suoi minimi particolari, di talché non è consentita l'applicazione di regole e principi sanciti in generale dalla legge n.
689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento. Rileva che tale impostazione appare confermata dalle previsioni di cui agli artt. 12 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 8/2016, i quali rispettivamente stabiliscono che “i principi e le disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito” e che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981 “in quanto applicabili”.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del medesimo decreto, a mente del quale
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Premette che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, gli effetti della depenalizzazione si estendono anche agli illeciti commessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il limite del giudicato.
Rileva che la richiamata norma transitoria prescrive una dettagliata disciplina del procedimento – e della sua scansione temporale – cui l'amministrazione è tenuta ad uniformarsi appena ricevuti e/o restituiti gli atti dall'autorità penale. Evidenzia, quindi, che la citata procedura, pur ricalcando le previsioni di cui all'art. 14 della legge
689/1981 non prevede quale sanzione, in caso di inosservanza dei termini, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per decadenza e precisa che, in ogni caso, le norme sulla decadenza non sarebbero soggette ad interpretazione/applicazione estensiva.
Afferma di aver comunque proceduto tempestivamente, entro il termine ex art. 14 cit., alla contestazione dell'illecito amministrativo non appena ricevuti gli atti dall'autorità remittente. 4. Con il quarto motivo, in subordine, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, alla data di notifica della contestazione, il termine di 90 giorni fosse decorso. Rileva che detto termine, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, decorre dal momento in cui la P.A. titolare del potere di accertamento e contestazione completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentono la congrua determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore.
Sostiene, pertanto, di aver provveduto tempestivamente alla notificazione delle violazioni all'esito di un complesso procedimento accertativo.
Critica la decisione per aver ritenuto insussistenti elementi dai quali evincere la laboriosità dell'attività di verifica dell'omissione contributiva, lamentando la motivazione meramente apparente sul punto e ribadendo la complessità della procedura di verifica degli illeciti in questione.
5. Infine ripropone le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati.
6. Conclude chiedendo condannarsi l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
7. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., sollevata dall'appellato.
Invero, la norma su indicata richiede che l'appello contenga, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(Cass. civ. sez. III n. 9378/2024). Nel caso in esame tali requisiti sono stati assolti, atteso che l'appellante ha criticato in maniera chiara l'interpretazione del sistema normativo da parte del primo giudice ed ha lamentato l'omessa valutazione di alcuni dati di fatto.
8. Ciò posto, l'appello è infondato. 8.1. Deve, preliminarmente, osservarsi che la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall ai sensi dell'art. 3, comma Pt_1
6 del d.lgs. n. 8 del 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis d.l. n. 463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
8.2. Nel giudizio de quo, in particolare, si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”).
Rispetto a tali fattispecie il successivo art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, al primo comma, stabilisce che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”; al comma 4 dispone: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti ”.
Tale ultima norma ricalca esattamente la previsione dell'art. 14 della legge n.
689/1981, legge generale di depenalizzazione, richiamata dall'art. 6 del d.lgs. n.
8/2016, “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative”, quanto alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I, “in quanto applicabili”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall non vi sono ragioni per ritenere Pt_1
“inapplicabile” l'art. 14, inserito nella II sezione del capo I della legge 689/1981 e quindi espressamente richiamato dall'art. 6 cit., atteso che l'art. 9 d.lgs. 8/2016 detta un'identica disciplina dei termini di notificazione della contestazione, fissando quale dies a quo della loro decorrenza quello della “ricezione degli atti” trasmessi dall'autorità giudiziaria a seguito della sopravvenuta depenalizzazione dell'illecito già commesso e non prevede una deroga espressa alla sanzione della decadenza di cui alla norma generale.
Le due disposizioni normative, art. 14 legge 689/1981 e art. 9 comma 4 d.lgs.
8/2016, sono tra loro pienamente compatibili e si pongono in relazione di complementarità, per cui la norma generale integra quella speciale, laddove quest'ultima nulla dispone in ordine alle conseguenze del mancato rispetto dei termini di contestazione delle infrazioni. Ricostruito in questi termini il rapporto tra le due disposizioni normative, in virtù del richiamo espresso di cui all'art. 6 cit., ne consegue che deve ritenersi infondata l'allegata violazione del divieto di interpretazione analogica della previsione di decadenza.
Tale interpretazione (che, sebbene non univoca, è conforme a numerose pronunce della giurisprudenza di merito, tra cui Corte d'Appello di Torino
n.89/2023 e 188/2024; Corte d'Appello di Genova n. 215/2023; Corte d'Appello di Salerno n. 530/2023) trova poi conferma anche nei principi generali dell'ordinamento e in particolare nel principio di ragionevolezza, che è immanente nell'ordinamento giudiziario (declinato anche nei principi costituzionali di ragionevole durata del procedimento e diritto di difesa), non potendo ammettersi che il datore di lavoro rimanga assoggettato sine die all'eventualità della contestazione che dà inizio al procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità amministrativa, anche tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione dell'illecito, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non coincide con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria pervengono alla competente autorità amministrativa (cfr. Cass. sentenze n. 19897/2018 e n. 2526/2023).
Inoltre, l'interpretazione data trova ulteriore riscontro nella previsione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, che ha introdotto un'espressa deroga per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83 commesse “per i periodi dal 1° gennaio 2023”, per le quali “gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Se ne ricava che, quando il legislatore ha voluto derogare alla previsione generale dell'art. 14, lo ha fatto espressamente.
8.3. L limitandosi a riferire di aver “proceduto alla contestazione Pt_1
dell'illecito amministrativo, non appena restituiti gli atti dall'A.G. penale remittente”, non ha, tuttavia, fornito prova alcuna della pregressa pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini.
Pertanto, deve escludersi che l'Ente previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica dell'atto di accertamento non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
8.4. La Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi
e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione
(cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord.
27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
8.5. Anche a fronte delle “particolareggiate” difese spiegate, l'appellante non ha dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti del dies a quo del termine.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
9. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
10. Le spese del grado possono essere compensate, avendo la causa ad oggetto questione attinente a normativa nuova, diversamente decisa dalla giurisprudenza di merito, in assenza di pronunce del giudice di legittimità.
11. Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
compensa tra le parti le spese di lite;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art. 13 DPR n. 115 del
2022.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 ottobre 2024.
Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi