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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.01.2024 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ORLANDI ANNA SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Cavour n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trovo, in data 04/06/2016, (atto n.
2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016); separati consensualmente con Sentenza n. 575/2024 pubbl. il 26/03/2024, RG n.
92/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“i. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Trovo il giorno 4 giugno 2016 fra i signori e ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trovo e dei Comuni di residenza (Milano
e Bereguardo) le dovute trascrizioni a margine dell'atto n. 2 Anno 2016 Parte I
Registro Atti di matrimonio del Comune di Trovo;
ii. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Pag. 1 di 4 iii. stabilire che la figlia minore (anni 12) venga affidata in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori che congiuntamente eserciteranno la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia presso di sé; iv. stabilire che il padre, signor potrà vedere la figlia Parte_2 Per_1
quando vorrà, compatibilmente con gli impegni della stessa e, in ogni caso, almeno un giorno la settimana dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre a un fine settimana ogni due dal venerdì sera ore 18.00 sino alle ore 21.00 della domenica;
15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alterni con l'altro genitore i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre - 1° gennaio, le vacanze pasquali, i ponti infrannuali;
v. stabilire che, per il mantenimento ordinario della figlia, il signor Parte_2 corrisponderà alla signora l'importo mensile di € 200,00 entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre ISTAT ed oltre il 50% delle spese extra mantenimento (mediche, scolastiche, ricreative) secondo quanto previsto dal Protocollo 2323/2016 in vigore presso il Tribunale di Pavia;
vi. prendere atto che l'Assegno Unico e Universale verrà interamente percepito dalla signora come avviene attualmente;
Parte_1
vii. prendere atto che i signori e reciprocamente si Parte_2 Parte_1 rilasciano il consenso al rinnovo dei documenti validi al fine dell'espatrio, anche per la figlia minore;
Per_1
viii. prendere atto che le spese del presente procedimento sono a carico delle parti ricorrenti, per metà ciascuno”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.01.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere
Pag. 2 di 4 cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con Sentenza n. 575/2024 pubbl. il 26/03/2024, RG n. 92/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va previsto in merito alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
da n Trovo, in data 04/06/2016, (atto n.
[...] Parte_2
2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.01.2024 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ORLANDI ANNA SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Cavour n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trovo, in data 04/06/2016, (atto n.
2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016); separati consensualmente con Sentenza n. 575/2024 pubbl. il 26/03/2024, RG n.
92/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“i. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Trovo il giorno 4 giugno 2016 fra i signori e ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trovo e dei Comuni di residenza (Milano
e Bereguardo) le dovute trascrizioni a margine dell'atto n. 2 Anno 2016 Parte I
Registro Atti di matrimonio del Comune di Trovo;
ii. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Pag. 1 di 4 iii. stabilire che la figlia minore (anni 12) venga affidata in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori che congiuntamente eserciteranno la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia presso di sé; iv. stabilire che il padre, signor potrà vedere la figlia Parte_2 Per_1
quando vorrà, compatibilmente con gli impegni della stessa e, in ogni caso, almeno un giorno la settimana dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre a un fine settimana ogni due dal venerdì sera ore 18.00 sino alle ore 21.00 della domenica;
15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alterni con l'altro genitore i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre - 1° gennaio, le vacanze pasquali, i ponti infrannuali;
v. stabilire che, per il mantenimento ordinario della figlia, il signor Parte_2 corrisponderà alla signora l'importo mensile di € 200,00 entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre ISTAT ed oltre il 50% delle spese extra mantenimento (mediche, scolastiche, ricreative) secondo quanto previsto dal Protocollo 2323/2016 in vigore presso il Tribunale di Pavia;
vi. prendere atto che l'Assegno Unico e Universale verrà interamente percepito dalla signora come avviene attualmente;
Parte_1
vii. prendere atto che i signori e reciprocamente si Parte_2 Parte_1 rilasciano il consenso al rinnovo dei documenti validi al fine dell'espatrio, anche per la figlia minore;
Per_1
viii. prendere atto che le spese del presente procedimento sono a carico delle parti ricorrenti, per metà ciascuno”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.01.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere
Pag. 2 di 4 cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con Sentenza n. 575/2024 pubbl. il 26/03/2024, RG n. 92/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va previsto in merito alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
da n Trovo, in data 04/06/2016, (atto n.
[...] Parte_2
2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4