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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 4213/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Consuelo
Parte_1
Caleca.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
- convenuta contumace -
Il Cancelliere
All'esito dell'udienza del 7/07/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia della Controparte_1
.
[...]
In accoglimento del ricorso,
1 condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, la somma pari ad € 30.701,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dal dovuto sino al soddisfo.
Compensa di un terzo le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione dei restanti due terzi in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.080,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Pone a carico della convenuta le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/05/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di Controparte_1
avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, sebbene assunta in forza di contratto di lavoro autonomo e occasionale ex art. 61 c. 2, D. Lgs. n.
276/03, espletando mansioni di “operatore socio assistenziale”, per tutto il periodo dal novembre 2017 all'ottobre 2021, e osservando un orario di lavoro pari a circa 40 ore settimanali, con turni di sei ore che andavano dalle ore 08:00 alle 14:00, o dalle ore
14:00 alle 20:00, oppure infine dalle ore 20:00 alle 08:00 del mattino successivo, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, deduceva di avere percepito una retribuzione soltanto pari ad € 600,00 per l'anno 2017 e pari ad € 800,00 dall'anno 2018 in poi, dunque inferiore a quella spettante in base al CCNL di categoria e di non avere invece ricevuto alcunché a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, nonché a titolo di indennità per ferie e festività non godute, tredicesime mensilità e a titolo di
TFR, rimanendo creditrice per complessivi € 47.909,57.
Chiedeva, dunque, di “Dichiarare che la sig.ra ha lavorato in qualità di Parte_1
lavoratrice autonoma con contratto occasionale subordinato alle dipendenze della resistente, svolgendo mansioni di “operatore socio assistenziale” di cui al livello di impiegata C1 – ex 4° livello, dal mese di novembre 2017 al 05 di ottobre 2021, oltre che di addetta alle pulizie della struttura e degli anziani, nonché di cuoca. Condannare la resistente a pagare alla ricorrente, per le
2 causali di cui in premessa, la somma di €. 47.909,57, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare effettivamente dovuta in esito al presente giudizio e all'eventuale CTU. Il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”.
La società convenuta, seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, istruita mediante l'espletamento della prova per testi, è stata decisa.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia della convenuta, la quale sebbene ritualmente citata non si è costituita.
Nel merito, il ricorso va parzialmente accolto.
In ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro, dedotta dalla ricorrente, giova, anzitutto premettere i tratti distintivi essenziali della subordinazione vanno individuati nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, nell'attività di vigilanza e controllo esercitata da quest'ultimo sull'esecuzione della prestazione del lavoratore, nonché appunto nell'inserimento in via stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Assumono, poi, valore indiziario della subordinazione la continuità della prestazione, la percezione di un compenso in misura fissa e in modo costante,
l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, lo svolgimento della prestazione nell'azienda datoriale, l'utilizzazione di mezzi e strumenti appartenenti al datore di lavoro, nonché infine l'assenza di rischio di impresa per il lavoratore.
Orbene, nella specie, parte ricorrente ha dimostrato che il rapporto di lavoro intercorso con la convenuta (cfr. all. “n. 2 contratti” al ricorso) abbia in realtà assunto, nella sua concreta modalità di attuazione, almeno per un certo periodo, i tratti tipici di un rapporto di lavoro avente natura subordinata.
Ed invero, dall'istruttoria espletata e dai documenti in atti è emerso che la ricorrente, per il periodo dal settembre 2019 al settembre 2021, durante lo svolgimento dell'attività di operatrice socio-assistenziale dedotta in contratto, sia
3 stata sottoposta, per tutto il periodo oggetto di causa, al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare della convenuta, ed è stata, altresì, inserita in via stabile e continuativa nella compagine lavorativa aziendale.
In particolare, la teste in sede di escussione testimoniale ha Testimone_1
dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per circa 2 anni a Balestrate presso la casa di riposo della , e Controparte_1 ciò circa 5 -6 anni fa, non so essere più precisa.
Ricordo che quando arrivai lei lavorava già là da circa 2 anni.
Lavoravamo occupandoci di assistenza agli anziani, della loro igiene, della pulizia della struttura e di cucinare, osservano un orario lavorativo articolato su turni che andavano dalle 08.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 08.00, dal lunedì alla domenica. Preciso che il giorno successivo al turno che andava dalle 20.00 alle 08.00 era di riposo, capitava di lavorare nello stesso turno così come capitava di lavorare in turni diversi.
In struttura era quasi sempre presente la mattina il titolare che era il sig.
il quale stabiliva i turni suddetti e ci aveva indicato, al momento Per_1
dell'assunzione, i compiti da svolgere.
Preciso che eravamo tenuti a rispettare questi orari, mentre in caso di assenza eravamo tenuti a comunicarlo ma senza necessità di presentare certificato medico in caso di malattia;
il titolare in quelle occasioni ci sostituiva con altre colleghe modificano i turni stabiliti.
Non ho mai visto il rimproverare la ricorrente. Per_1
So, per sentito dire, che la ricorrente percepiva 800,00 euro al mese come retribuzione.
Ricordo che per circa 2/3 mesi, non ricordo di quale anno, ho interrotto il rapporto di lavoro con la convenuta a seguito di licenziamento per poi riprenderlo dopo una nuova assunzione” (cfr. verbale prova del 13/11/2024).
4 Da tali dichiarazioni emerge, dunque, che la teste possa riferire in ordine al periodo dalla fine del 2019 in poi, e ciò considerato che ha dichiarato di aver lavorato circa 5-6 anni fa prima della data della deposizione (novembre 2024) e di sapere che la ricorrente lavorava già per la convenuta da due anni (riferibili, secondo le allegazioni di cui al ricorso, al periodo da novembre 2017 in poi).
Non può, quindi, in primo luogo, ritenersi raggiunta la prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti per il periodo novembre
2017-settembre 2019, considerato che in relazione allo stesso la teste non poteva riferire, né ha riferito, sul concreto atteggiarsi del rapporto;
inoltre, non sono depositate in atti le buste paga riferite al detto periodo, mentre, per altro verso, il contratto relativo all'anno 2018, firmato dalle parti, in atti, non vale, di per sé solo, in assenza di altri elementi, a smentire le dette conclusioni, posto che in esso si fa riferimento a un rapporto senza vincolo di subordinazione;
lo stesso vale, poi, per il contratto di lavoro, in atti, relativo all'anno 2019, considerato che esso risulta peraltro non firmato dalle parti.
Per il restante periodo, invece, risulta accertato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa in favore della convenuta, presso la sede sita in Balestrate, come operatrice socio-assistenziale, addetta alla cura e all'assistenza dei soggetti anziani presenti nella detta struttura, occupandosi in particolare di affiancare tali soggetti nello svolgimento delle attività quotidiane, nonché della preparazione dei pasti, del mantenimento della loro igiene personale, e provvedendo, altresì, alla sistemazione e alla pulizia dei locali.
Le dichiarazioni testimoniali hanno, inoltre, comprovato che la ricorrente nello svolgimento delle dette mansioni era tenuta ad osservare le direttive impartite dal titolare, sig. , afferenti alle attività da svolgere o alla organizzazione dei turni, e Per_1
che la stessa doveva comunicare a quest'ultimo eventuali assenze dal luogo di lavoro, elementi questi ultimi tipici di un rapporto di lavoro subordinato.
5 Quanto all'orario di lavoro, deve rilevarsi come la succitata teste abbia riferito che la ricorrente osservava “un orario lavorativo articolato su turni che andavano dalle 08.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 08.00, dal lunedì alla domenica. Preciso che il giorno successivo al turno che andava dalle 20.00 alle 08.00 era di riposo, capitava di lavorare nello stesso turno così come capitava di lavorare in turni diversi”, mentre in ordine alla retribuzione percepita ha dichiarato che “la ricorrente percepiva 800,00 euro al mese come retribuzione”.
Il superiore accertamento può, peraltro, dirsi corroborato dalle buste paga in atti (cfr. all. “buste paga” al ricorso) relative al periodo dal 2019 al 2021, che attestano l'esistenza di un rapporto con la corresponsione di una retribuzione in modo costante, e dalla condotta processuale della parte convenuta, non comparsa per rendere l'interrogatorio formale, seppur regolarmente citata.
Al riguardo, l'art. 232 c.p.c. sancisce espressamente che “se la parte non si presenta
o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Sicché, valutati gli altri elementi di prova raccolti, emergenti dalle dichiarazioni testimoniali e dalle buste paga in atti, e che si riferiscono al periodo dal settembre
2019 al settembre 2021, e in considerazione della mancata presentazione senza giustificato motivo della parte convenuta al fine di rendere interrogatorio formale, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nello stesso.
Può dunque affermarsi che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa dal mese di settembre 2019 al settembre 2021, alle dipendenze della Controparte_1
, svolgendo mansioni di “Operatore socio assistenziale” e
[...]
osservando un orario di lavoro con turni che andavano dalle ore dalle ore 08:00 alle
6 14:00, dalle 14:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 08:00 del mattino, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, a fronte di una retribuzione di € 800,00.
Non possono trovare accoglimento, invece, oltre alle richieste relative al periodo antecedente al settembre 2019, anche quelle afferenti al pagamento del TFR, difettando la prova della avvenuta cessazione del rapporto (non avendo la teste riferito nulla sul punto, e non potendo assumere rilevanza probatoria il licenziamento in atti, trattandosi di un foglio privo di sottoscrizioni o timbri, così come non vi è prova dell'ultima busta paga riepilogativa delle spettanze di fine rapporto), nonché quelle afferenti all'indennità sostituiva delle ferie, in assenza di prova, che era onere della ricorrente fornire, circa l'avvenuta prestazione lavorativa nelle giornate dedicate ai giorni di ferie.
Passando alla quantificazione delle spettanze attoree, vanno condivise le risultanze della consulenza contabile (cfr. C.T.U. in atti), cui può senz'altro farsi riferimento in quanto correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, sebbene con riguardo al solo periodo per il quale è stato accertato il diritto creditorio della ricorrente.
In conclusione, la convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal settembre 2019 al settembre
2021, la somma pari ad euro 24.965,03 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria e straordinario, euro 2.512,71 a titolo di tredicesima mensilità , euro 3.223,9 a titolo di quattordicesima mensilità, per un totale di euro 30.701,64, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto sino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi, connessi alla misura dell'accoglimento del ricorso, per compensare di un terzo le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidate come in dispositivo, a carico della convenuta.
Infine, le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
7 Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 20/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
8
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 4213/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Consuelo
Parte_1
Caleca.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
- convenuta contumace -
Il Cancelliere
All'esito dell'udienza del 7/07/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia della Controparte_1
.
[...]
In accoglimento del ricorso,
1 condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, la somma pari ad € 30.701,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dal dovuto sino al soddisfo.
Compensa di un terzo le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione dei restanti due terzi in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.080,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Pone a carico della convenuta le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/05/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di Controparte_1
avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, sebbene assunta in forza di contratto di lavoro autonomo e occasionale ex art. 61 c. 2, D. Lgs. n.
276/03, espletando mansioni di “operatore socio assistenziale”, per tutto il periodo dal novembre 2017 all'ottobre 2021, e osservando un orario di lavoro pari a circa 40 ore settimanali, con turni di sei ore che andavano dalle ore 08:00 alle 14:00, o dalle ore
14:00 alle 20:00, oppure infine dalle ore 20:00 alle 08:00 del mattino successivo, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, deduceva di avere percepito una retribuzione soltanto pari ad € 600,00 per l'anno 2017 e pari ad € 800,00 dall'anno 2018 in poi, dunque inferiore a quella spettante in base al CCNL di categoria e di non avere invece ricevuto alcunché a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, nonché a titolo di indennità per ferie e festività non godute, tredicesime mensilità e a titolo di
TFR, rimanendo creditrice per complessivi € 47.909,57.
Chiedeva, dunque, di “Dichiarare che la sig.ra ha lavorato in qualità di Parte_1
lavoratrice autonoma con contratto occasionale subordinato alle dipendenze della resistente, svolgendo mansioni di “operatore socio assistenziale” di cui al livello di impiegata C1 – ex 4° livello, dal mese di novembre 2017 al 05 di ottobre 2021, oltre che di addetta alle pulizie della struttura e degli anziani, nonché di cuoca. Condannare la resistente a pagare alla ricorrente, per le
2 causali di cui in premessa, la somma di €. 47.909,57, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare effettivamente dovuta in esito al presente giudizio e all'eventuale CTU. Il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”.
La società convenuta, seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, istruita mediante l'espletamento della prova per testi, è stata decisa.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia della convenuta, la quale sebbene ritualmente citata non si è costituita.
Nel merito, il ricorso va parzialmente accolto.
In ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro, dedotta dalla ricorrente, giova, anzitutto premettere i tratti distintivi essenziali della subordinazione vanno individuati nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, nell'attività di vigilanza e controllo esercitata da quest'ultimo sull'esecuzione della prestazione del lavoratore, nonché appunto nell'inserimento in via stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Assumono, poi, valore indiziario della subordinazione la continuità della prestazione, la percezione di un compenso in misura fissa e in modo costante,
l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, lo svolgimento della prestazione nell'azienda datoriale, l'utilizzazione di mezzi e strumenti appartenenti al datore di lavoro, nonché infine l'assenza di rischio di impresa per il lavoratore.
Orbene, nella specie, parte ricorrente ha dimostrato che il rapporto di lavoro intercorso con la convenuta (cfr. all. “n. 2 contratti” al ricorso) abbia in realtà assunto, nella sua concreta modalità di attuazione, almeno per un certo periodo, i tratti tipici di un rapporto di lavoro avente natura subordinata.
Ed invero, dall'istruttoria espletata e dai documenti in atti è emerso che la ricorrente, per il periodo dal settembre 2019 al settembre 2021, durante lo svolgimento dell'attività di operatrice socio-assistenziale dedotta in contratto, sia
3 stata sottoposta, per tutto il periodo oggetto di causa, al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare della convenuta, ed è stata, altresì, inserita in via stabile e continuativa nella compagine lavorativa aziendale.
In particolare, la teste in sede di escussione testimoniale ha Testimone_1
dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per circa 2 anni a Balestrate presso la casa di riposo della , e Controparte_1 ciò circa 5 -6 anni fa, non so essere più precisa.
Ricordo che quando arrivai lei lavorava già là da circa 2 anni.
Lavoravamo occupandoci di assistenza agli anziani, della loro igiene, della pulizia della struttura e di cucinare, osservano un orario lavorativo articolato su turni che andavano dalle 08.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 08.00, dal lunedì alla domenica. Preciso che il giorno successivo al turno che andava dalle 20.00 alle 08.00 era di riposo, capitava di lavorare nello stesso turno così come capitava di lavorare in turni diversi.
In struttura era quasi sempre presente la mattina il titolare che era il sig.
il quale stabiliva i turni suddetti e ci aveva indicato, al momento Per_1
dell'assunzione, i compiti da svolgere.
Preciso che eravamo tenuti a rispettare questi orari, mentre in caso di assenza eravamo tenuti a comunicarlo ma senza necessità di presentare certificato medico in caso di malattia;
il titolare in quelle occasioni ci sostituiva con altre colleghe modificano i turni stabiliti.
Non ho mai visto il rimproverare la ricorrente. Per_1
So, per sentito dire, che la ricorrente percepiva 800,00 euro al mese come retribuzione.
Ricordo che per circa 2/3 mesi, non ricordo di quale anno, ho interrotto il rapporto di lavoro con la convenuta a seguito di licenziamento per poi riprenderlo dopo una nuova assunzione” (cfr. verbale prova del 13/11/2024).
4 Da tali dichiarazioni emerge, dunque, che la teste possa riferire in ordine al periodo dalla fine del 2019 in poi, e ciò considerato che ha dichiarato di aver lavorato circa 5-6 anni fa prima della data della deposizione (novembre 2024) e di sapere che la ricorrente lavorava già per la convenuta da due anni (riferibili, secondo le allegazioni di cui al ricorso, al periodo da novembre 2017 in poi).
Non può, quindi, in primo luogo, ritenersi raggiunta la prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti per il periodo novembre
2017-settembre 2019, considerato che in relazione allo stesso la teste non poteva riferire, né ha riferito, sul concreto atteggiarsi del rapporto;
inoltre, non sono depositate in atti le buste paga riferite al detto periodo, mentre, per altro verso, il contratto relativo all'anno 2018, firmato dalle parti, in atti, non vale, di per sé solo, in assenza di altri elementi, a smentire le dette conclusioni, posto che in esso si fa riferimento a un rapporto senza vincolo di subordinazione;
lo stesso vale, poi, per il contratto di lavoro, in atti, relativo all'anno 2019, considerato che esso risulta peraltro non firmato dalle parti.
Per il restante periodo, invece, risulta accertato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa in favore della convenuta, presso la sede sita in Balestrate, come operatrice socio-assistenziale, addetta alla cura e all'assistenza dei soggetti anziani presenti nella detta struttura, occupandosi in particolare di affiancare tali soggetti nello svolgimento delle attività quotidiane, nonché della preparazione dei pasti, del mantenimento della loro igiene personale, e provvedendo, altresì, alla sistemazione e alla pulizia dei locali.
Le dichiarazioni testimoniali hanno, inoltre, comprovato che la ricorrente nello svolgimento delle dette mansioni era tenuta ad osservare le direttive impartite dal titolare, sig. , afferenti alle attività da svolgere o alla organizzazione dei turni, e Per_1
che la stessa doveva comunicare a quest'ultimo eventuali assenze dal luogo di lavoro, elementi questi ultimi tipici di un rapporto di lavoro subordinato.
5 Quanto all'orario di lavoro, deve rilevarsi come la succitata teste abbia riferito che la ricorrente osservava “un orario lavorativo articolato su turni che andavano dalle 08.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 08.00, dal lunedì alla domenica. Preciso che il giorno successivo al turno che andava dalle 20.00 alle 08.00 era di riposo, capitava di lavorare nello stesso turno così come capitava di lavorare in turni diversi”, mentre in ordine alla retribuzione percepita ha dichiarato che “la ricorrente percepiva 800,00 euro al mese come retribuzione”.
Il superiore accertamento può, peraltro, dirsi corroborato dalle buste paga in atti (cfr. all. “buste paga” al ricorso) relative al periodo dal 2019 al 2021, che attestano l'esistenza di un rapporto con la corresponsione di una retribuzione in modo costante, e dalla condotta processuale della parte convenuta, non comparsa per rendere l'interrogatorio formale, seppur regolarmente citata.
Al riguardo, l'art. 232 c.p.c. sancisce espressamente che “se la parte non si presenta
o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Sicché, valutati gli altri elementi di prova raccolti, emergenti dalle dichiarazioni testimoniali e dalle buste paga in atti, e che si riferiscono al periodo dal settembre
2019 al settembre 2021, e in considerazione della mancata presentazione senza giustificato motivo della parte convenuta al fine di rendere interrogatorio formale, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nello stesso.
Può dunque affermarsi che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa dal mese di settembre 2019 al settembre 2021, alle dipendenze della Controparte_1
, svolgendo mansioni di “Operatore socio assistenziale” e
[...]
osservando un orario di lavoro con turni che andavano dalle ore dalle ore 08:00 alle
6 14:00, dalle 14:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 08:00 del mattino, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, a fronte di una retribuzione di € 800,00.
Non possono trovare accoglimento, invece, oltre alle richieste relative al periodo antecedente al settembre 2019, anche quelle afferenti al pagamento del TFR, difettando la prova della avvenuta cessazione del rapporto (non avendo la teste riferito nulla sul punto, e non potendo assumere rilevanza probatoria il licenziamento in atti, trattandosi di un foglio privo di sottoscrizioni o timbri, così come non vi è prova dell'ultima busta paga riepilogativa delle spettanze di fine rapporto), nonché quelle afferenti all'indennità sostituiva delle ferie, in assenza di prova, che era onere della ricorrente fornire, circa l'avvenuta prestazione lavorativa nelle giornate dedicate ai giorni di ferie.
Passando alla quantificazione delle spettanze attoree, vanno condivise le risultanze della consulenza contabile (cfr. C.T.U. in atti), cui può senz'altro farsi riferimento in quanto correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, sebbene con riguardo al solo periodo per il quale è stato accertato il diritto creditorio della ricorrente.
In conclusione, la convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal settembre 2019 al settembre
2021, la somma pari ad euro 24.965,03 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria e straordinario, euro 2.512,71 a titolo di tredicesima mensilità , euro 3.223,9 a titolo di quattordicesima mensilità, per un totale di euro 30.701,64, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto sino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi, connessi alla misura dell'accoglimento del ricorso, per compensare di un terzo le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidate come in dispositivo, a carico della convenuta.
Infine, le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
7 Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 20/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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