Sentenza 8 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2004, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO CASTORINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSESSORATO PER LA SANITÀ DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domicilia in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6390/00 del Tribunale di PALERMO, depositata il 17/07/01 - R.G.N. 1324/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/03 dal Consigliere Dott. COLETTI Gabriella;
Udito l'Avvocato CASTORINA;
Udito l'Avocato D'AMATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, confermando le statuizioni del locale Pretore, ha accertato, con la sentenza impugnata presso questa Corte, l'inesistenza del diritto dell'odierna parte ricorrente al rimborso, a carico dell'Assessorato alla sanità della Regione Sicilia, delle spese sostenute per sottoporsi, presso struttura privata non convenzionata col Servizio sanitario pubblico, a trattamento di litotrissia extracorporea ad onde d'urto, finalizzato alla cura della calcolosi dalla quale era alletta.
Il giudice d'appello, interpretando le norme regionali che disciplinano la materia, ha ritenuto che esse escludono l'assistenza indiretta quando il servizio pubblico dispone di tecniche terapeutiche idonee al conseguimento della guarigione del paziente, senza trovare controindicazioni nelle particolari condizioni di quest'ultimo e senza che rilevi la loro caratterizzazione in senso tradizionale, rispetto ad altre tecniche che, sebbene scientificamente più avanzate, consentono, tuttavia, di ottenere identici risultati cimici.
La parte privata affida il suo ricorso - ritualmente notificato all'Assessorato suddetto presso l'Avvocatura generale dello Stato - a due motivi.
Il primo censura vizi di motivazione, sul rilievo: a) dell'omessa valutatone del certificato medico recante la prescrizione di trattamento con ESWL, nonché dei pareri pro ventate resi dal prof. G. Carmignani della Clinica urologica dell'Università di Genova e dal prof. M. Gattucci dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma;
b) della mancata ammissione di consulenza tecnica, pur ripetutamente sollecitata, per accertare la compatibilità di un intervento chirurgico con le condizioni cliniche del soggetto assistito.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14bis della legge della Regione Sicilia 3 giugno 1975, n. 27, nonché
dell'art. 32 Cost., sul rilievo che un'esegesi costituzionalmente orientata della norma regionale di previsione del diritto all'assistenza indiretta porta ad intendere il requisito, ivi posto, del "modo adeguato" nel senso che tale diritto sussiste quante volte attraverso la tecnica terapeutica non ottenibile dal Servizio pubblico il risultato della guarigione presenti più sicuri presidi di stabilità e sia conseguibile in modo meno traumatico per il paziente, riuscendo ad evitare gli inconvenienti tipici di un intervento chirurgico di tipo tradizionale.
Queste utilità addizionali, infatti, non rappresentano aspetti voluttuari o comodità indifferenti rispetto al fine primario del recupero di buone condizioni di salute, ma costituiscono "completamento esaustivo della tutela dovuta", sì da porsi come presidio indefettibile del bene protetto dal precetto fondamentale di cui all'art. 32 Cost.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le esposte censure non hanno fondamento.
Logicamente pregiudiziale è l'esame del secondo motivo di ricorso, che pone la questione interpretativa dei limiti in cui le nonne regionali consentono l'accesso all'assistenza indiretta. La disciplina della Regione Sicilia in materia di assistenza sanitaria indiretta, applicabile nella specie ratione temporis, prevede "casi eccezionali" in cui "per comprovate esigenze diagnostica-terapeutiche che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempo adeguati nei luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale", "l'Assessore regionale per la sanità ... può assumere, a carico del Fondo regionale ospedaliero, la spesa necessaria per il ricovero ... presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, in atto esistenti nel territorio nazionale" (art. 14 bis della legge 3 giugno 1975 n. 27, come aggiunto dalla successiva legge 23 luglio 1977, n. 66). L'accertamento delle suddette condizioni legittimanti questa forma di ricovero era rimessa (art. 14 ter della citata legge n. 27 del 1975) ad un'apposita Commissione, sulla base del cui parere favorevole veniva, poi, rilasciata all'utente la "lettera contenente l'impegno della Regione di assumere a proprio carico la spesa del ricovero", risultante dal preventivo prodotto dall'utente stesso (art. 14 quater).
La legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3 ha parzialmente modificato la disciplina ora illustrata, relativa ai suddetti "casi eccezionali", senza, tuttavia, incidere sulla configurazione dei medesimi e semplicemente disponendo, da una parte, il trasferimento all'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito delle "competenze inerenti all'istruttoria, alla liquidazione ed al pagamento delle provvidenze relative a prestazioni sanitarie fruite nel territorio nazionale e disciplinate dagli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive integrazioni e modifiche" (art. 2, primo comma) e, dall'altra parte (art. 2, comma quarto), che "con decreto dell'assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, sono fissati i limiti massimi di rimborso, determinati in relazione alle patologie riscontrate, alle terapie praticate ed al reddito dell'assistito".
Orbene, le Sezioni unite della Corte, esaminando queste disposizioni con sentenza 2 aprile 2002, n. 4647, hanno ritenuto che esse consentano l'ammissione all'assistenza indiretta con esclusivo riguardo a casi in cui siano richiesti "idonei e tempestivi interventi curativi non ottenibili presso le strutture pubbliche o convenzionate, con la conseguenza che il difetto di intervento anche della struttura privata non convenzionata si porrebbe come fonte di pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione" (così testualmente la sentenza appena menzionata, nella parte recante i "motivi della decisione").
Esplicitando il risultato ermeneutico in tali termini attinto, è agevole constatare che, alla stregua di esso: a) la condizione fondamentale del diritto all'assistenza indiretta sta nella non ottenibilità dal servizio pubblico di interventi curativi idonei e tempestivi;
b) a prescindere dal requisito temporale, che non è qui in discussione, quello dell'idoneità dell'intervento curativo offerto da tale servizio deve ritenersi sussistente, con effetto preclusivo del ricorso all'assistenza privata, quante volte la sua fruizione non comporti pericolo di vita ovvero rischio di aggravamento della malattia o di imperfetta guarigione. Ne resta smentita la tesi di fondo sostenuta dal ricorrente, ossia che l'accesso all'assistenza indiretta debba ritenersi consentito quante volte solo le strutture private non convenzionate dispongano di metodiche che consentano di affrontare la malattia secondo modalità più umane e meno traumatiche.
La nozione di indispensabilità del trattamento di cui trattasi deve, invece, commisurarsi ai riferiti parametri del rischio di morte, di aggravamento della malattia o di incompletezza del processo di guarigione, la cui assenza non legittima il rifiuto delle tecniche terapeutiche in atto presso il servizio pubblico ed il conseguente onere del medesimo per il rimborso della spesa sostenuta presso strutture private.
L'adeguatezza del trattamento offerto dal Servizio pubblico, con conseguente preclusione dell'assistenza indiretta, è, pertanto, da commisurare esclusivamente al risultato terapeutico della guarigione, non anche ai modi in cui esso viene ottenuto.
Non v'è luogo a discostarsi da questo orientamento.
Esso è del tutto consono al "diritto vivente" che, nel bilanciamento del diritto individuale assoluto e dei limiti di tutelabilità dell'interesse collettivo alla salute, assicura la prevalenza del primo, non come strumento di indiscriminata traslazione sul Servizio pubblico dei costi delle esigenze terapeutiche comunque soddisfatte al di fuori dell'organizzazione che l'ordinamento appresta a precipuo scopo di presidio del bene protetto dalla norma fondamentale di cui all'art. 32, ma come rimedio per i casi eccezionali in cui l'organizzazione stessa si dimostri strutturalmente inadeguata a tale scopo e, quindi, senza escluderne la possibilità di limitazioni con leggi, regolamenti o atti amministrativi di carattere generale, a fini di necessario contemperamento con altri interessi anch'essi costituzionalmente protetti (Cass., sez. un., 8 agosto 2001, n. 10964; Id., 10 maggio 2001, n. 194; Id., 29 novembre 1999, n. 837;
Id., 10 marzo 1999, n. 117; Id., 19 febbraio 1999, n. 85; Id., 26 settembre 1997, n. 4977 ecc.).
Del resto, anche la Corte costituzionale si è ripetutamente richiamata ad identici principi e, pur quando ha emesso decisioni caducatorie di norme che non consentivano di assumere a carico del servizio sanitario nazionale la spesa per prestazioni di alta specializzazione ottenibili soltanto presso strutture private non convenzionate, a tanto non si è affatto determinata postulando che il diritto alla salute possa ritenersi esaustivamente tutelato solo attraverso le tecnologie più avanzate, ancorché distinguibili da quelle tradizionali esclusivamente per modalità operative, ma non per più sicura affidabilità di risultati, bensì presupponendo l'"indispensabilità" delle prestazioni considerate, intesa come idoneità delle medesime a produrre effetti diagnostici o terapeutici più certi e completi di quelli riferibili alle metodiche in uso presso il servizio pubblico.
In questo senso si è espressa quella stessa sentenza 27 ottobre 1988, n. 992 che il ricorrente cita in modo incompleto, trascurando il pur espresso rilievo attribuito all'elemento dell'indispensabilità.
E, tuttavia, di segno conforme sono anche ulteriori decisioni che pongono in luce come il diritto alla salute, considerato nella dimensione - che viene in rilievo nel caso di specie - di pretesa dei trattamenti sanitari necessari per la sua tutela (dimensione rispetto alla quale è priva di ogni pertinenza la nutrita giurisprudenza costituzionale, ricordata del ricorrente, in tema di diritto alla salute assunto come fondamento della risarcibilità del cosiddetto danno biologico) è un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che ne da il legislatore ordinario (statale e regionale) attraverso il bilanciamento con gli altri interessi protetti e che, quindi, legittimamente si realizza con la gradualità imposta, fra l'altro, dalle disponibilità di risorse organizzative e finanziarie (v. Corte cost. 16 ottobre 1990, n. 455; Id., 31 gennaio 1991, n. 40; Id., n. 247 del 1992; Id. 17 luglio 1998, n. 267). Quanto al preteso vizio di motivazione, denunciato col primo motivo di ricorso, la Corte osserva, in primo luogo, che il certificato medico recante la prescrizione del trattamento di litotrissia non esibisce alcun elemento che possa farne predicare la qualità di "punto decisivo", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. 1 termini in cui parte ricorrente riferisce il contenuto del documento: a) non riguardano in alcun modo l'aspetto comparativo fra la tecnica chirurgica tradizionale e siffatto trattamento, ne' esplicitano alcuna motivazione della preferenza accordata al secondo, sicché risultano assolutamente irrilevanti rispetto all'ipotesi, avanzata dall'assistito, di individuabilità nella più moderna terapia di caratteri tali da assicurare una più compiuta tutela del diritto alla salute;
b) dimostrano, per contro, come la menzione della "necessità", che il ricorrente assume trascurata dal giudice a quo, appaia chiaramente correlata non al trattamento con ESWL, bensì all'esigenza terapeutica di non procrastinare una condizione morbosa suscettibile di aggravamento e di complicazioni.
Nè decisività può riconoscersi ai richiamati pareri pro veritate. Di essi, infatti, non si riporta, neanche per sommi capi, l'iter argomentativo, in contrasto col consolidato principio secondo il quale la parte che denunci con ricorso per Cassazione la mancata o inadeguata valutatone, da parte del giudice di merito, di prove documentali ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento il cui omesso o inadeguato esame è censurato, al fine di rendere possibile al giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi (v., fra le tante conformi, 26 settembre 2002, n. 13953; Id., 26 luglio 2002, n. 11052; Id., 4 luglio 2002, n. 9712; Id., 28 novembre 2001, n. 15124; Id., 11 novembre 2001, n. 11963; Id., 1 agosto 2001, n. 10484; Id., 13 luglio 2001, n. 9554; Id., 22 febbraio 2001, n. 2602; Id., 2 novembre 1998, n. 10913 ecc.). La lacunosa trama del motivo di ricorso in esame si percepisce ulteriormente con riguardo alla doglianza di mancata ammissione di consulenza tecnica intesa ad accertare "se, in relazione alle particolari condizioni del caso clinico del paziente, sussistevano controindicazioni alla sottoposizione del ricorrente al trattamento chirurgico" (così il ricorso a pag. 4).
Invero il ricorrente tace del tutto su queste "particolari condizioni", non ne indica le caratteristiche, non specifica in quali stati morbosi si concretino, omette di precisare in quali termini ed in quale atto processuale abbia svolto le relative allegazioni, ne', infine, richiama le eventuali prove acquisite al riguardo. Il ricorso, cioè, disvela, anche in questa parte, una inadeguata rispondenza alla regola, di cui all'art. 366 cod. proc. civ., che, nel prescrivere, sotto pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti di causa, consente bensì che essa sia "sommaria", ma esclusivamente nel senso di negare la necessità di una pedissequa narrazione della vicenda litigiosa, non anche dell'indicazione dei dati e degli elementi il cui apprezzamento è strettamente funzionale alla valutazione da parte del giudice di legittimità dell'effettiva sussistenza del vizio denunciato.
L'inosservanza di siffatta prescrizione non consente, nella specie, alla Corte di stabilire se lo strumento della consulenza tecnica fosse stato sollecitato, davanti al giudice del merito, in modo coerente con la sua specifica funzione che è esclusivamente quella di aiutare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, non già di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, con la conseguenza della legittimità della sua negazione qualora la parte tenda surrettiziamente a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 31 luglio 2002, n. 11359; Id., 7 marzo Q, 2001, n. 3343; Id., 16 marzo 1996, n. 2205). La Corte ritiene, pertanto, che l'esaminato motivo di ricorso non possa conseguire il risultato di infirmare l'apprezzamento del giudice a qua circa la non riconoscibilità, nel caso di specie, di "controindicazioni, nascenti dalle particolari condizioni del paziente, all'utilizzo della metodica disponibile presso il S.S.N" (così la sentenza impugnata, a pag. 4), poiché, in sostanza, si risolve nella contrapposizione ad esso di un diverso apprezzamento, così da risultare estraneo al paradigma del controllo di logicità del giudizio ottenibile dal giudice di legittimità. In conclusione, il ricorso -conformemente a quanto da questa Corte già deciso con sentenza n. 16455 del 3 novembre 2003- deve essere rigettato.
La Corte, stante la natura assistenziale della controversia e considerate le peculiarità delle questioni dibattute, ritiene che difettino le condizioni alle quali l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 42, c.ll, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, nella specie inapplicabile ratione temporis) subordina la possibilità di condanna dell'assistito soccombente al rimborso di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2004