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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/01/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4347 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra
CF. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter Buscema ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Mazzini
n.13- 00195 Roma;
appellante e
CF ; Controparte_1 C.F._2
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 953/2023 resa dal Tribunale di Tivoli a definizione del proc. n. 1582/23 – artt 337 e ss c.c..
* * *
Con ricorso depositato il 20.7.2023 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Tivoli aveva così deciso:
Affida la figlia minore (n. il 19.5.2018 dalla loro relazione more uxorio) ad Per_1 entrambi i genitori … dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre nell'abitazione famigliare sita in Guidonia Montecelio, via delle Molette n. 38, con assegnazione della casa alla resistente;
assegna al ricorrente, per il rilascio della casa familiare termine di tre mesi dal deposito della presente decisione;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori e ferma la necessità di
1 valorizzare le esigenze e la volontà della minore con le seguenti modalità … ; dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della figlia minore l'assegno di euro 150 oltre Istat come per legge dal momento della domanda;
dispone che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore, come indicate in parte motiva, per la quota del 50%; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
A sostegno della proposta impugnazione, l'appellante ha dedotto: il pressoché paritetico collocamento della minore fra i due suoi genitori, con esclusione della possibilità di pronunciare l'assegnazione all'uno piuttosto che all'altro della casa familiare, loro concessa in comodato dai suoi genitori che già avevano fatto richiesta di suo rilascio;
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno perequativo posto a suo carico per il mantenimento della bambina. Pertanto, egli ha così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis,
- Affidare la Minore ad entrambi i Genitori;
Persona_2
- Confermare l'affidamento paritetico della Minore presso ciascun Genitore secondo la calendarizzazione proposta dal Tribunale Ordinario di Tivoli;
- Revocare l'assegno perequativo di 150 euro posto a carico del Sig. Parte_1
- Revocare l'assegnazione della Casa Familiare in favore della Sig.ra CP_1
- Accogliere l'istanza di sospensiva formulata contestualmente al presente Reclamo;
Con Vittoria di Spese del presente Reclamo.
Con ordinanza pronunciata il 14.11.23 nel sub procedimento aperto dietro istanza dello stesso ricorrente, con costituzione in esso in opposizione da parte della sig.ra la Corte CP_1
si è così pronunciata in punto di inibitoria:
“riunitasi in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza svoltasi in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per decidere sull'istanza avanzata dall'appellante sig.
[...]
nei confronti della convenuta sig.ra al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 953/23 con la quale il Tribunale di Tivoli Roma ha disposto: l'affido condiviso della figlia minore (n. il Per_1
19.5.2018) ad entrambi essi suoi genitori, il suo collocamento presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima dell'abitazione familiare sita in Guidonia Montecelio, via delle Molette n. 38 piano secondo, stabilito il calendario degli incontri della figlia con il padre, posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al suo mantenimento con assegno mensile di € 150,oo ed onere di rimborso del 50% delle spese straordinarie;
in particolare, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale aveva errato nel disporre l'assegnazione del suddetto immobile alla sua ex compagna sia perché il primo giudice aveva disposto un collocamento paritetico della bambina presso l'uno e l'altro genitore, sia perché tutti loro avevano convissuto con i suoi genitori che li avevano ospitati nel proprio appartamento, in tal modo essendosi concretizzata la loro illecita estromissione dallo stabile, l'anziana madre essendo per altro invalida al 90%;
2 costituitasi in giudizio, la sig.ra a chiesto rigettarsi l'istanza; CP_1
* * * osservato che, stando alla sommaria deliberazione consentita in questa sede e tenuto conto della presunzione di legittimità che assiste le sentenze di primo grado, in quanto esecutive per legge, non si ravvisa la ricorrenza dei “fondati motivi” di cui all'art 283 c.p.c. da intendersi, quindi, come assoluta ed immediata evidenza dell'incongruenza dell'impugnata sentenza;
d'altro canto - e ciò vale ad escludere anche la ricorrenza del periculum (per altro avendo il ricorrente prospettato danno grave ed irreparabile non per sé, bensì per i propri genitori, soggetti estranei al presente giudizio) - il Tribunale ha ben illustrato nella motivazione della sentenza impugnata le ragioni per le quali ha scelto di adottare il collocamento prevalente della bambina presso la madre e, come replicato dall'odierna resistente, all'udienza del 4.7.23 era stato lo stesso sig. ad affermare: “la casa al secondo piano era Parte_1 stata oggetto di un comodato verbale d'uso da mio padre a me e alla resistente, avevamo il progetto di avere una bambina, il progetto è stato concretizzato anche grazie a questo appartamento”, il quale nel suo ricorso aveva altresì precisato “Nel mese di gennaio il ricorrente si è allontanato dalla dimora familiare trasferendosi al piano inferiore ciò gli permetteva di stare vicino sia alla figlia che ai genitori che abitavano al piano terreno …”, affermazioni che, oggettivamente, appaiono contrastare la sua odierna tesi circa la convivenza del nucleo familiare con i suoi genitori nell'unico alloggio per mero spirito di ospitalità di questi ultimi.
P.Q.M.
respinge l'istanza di inibitoria e conferma il rinvio della causa all'udienza del 23.1.25 ore 10,oo per la comparizione delle parti”.
Con decreto del 2.10.23 la Presidente di questa Sezione aveva fissato per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 23.1.2025, assegnando termine per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto stesso, a cura del reclamante, entro il 22.1.2024, ed assegnando alla parte appellata termine sino al 21.10.2024 per le proprie deduzioni e per il deposito di documenti.
Con decreto del 5.12.24 l'udienza del 23.1.25 è stata “cartolarizzata” ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., senza che alcuna parte abbia depositato note sostitutive della trattazione in presenza della stessa.
In data 27.12.2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Ciò posto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per inosservanza, da parte del ricorrente, del termine del 22.1.2024, assegnato dal Presidente di questa Sezione con decreto del 2.10.2023 per la notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del decreto stesso, oltre che per omessa formulazione di istanza di assegnazione di nuovo termine, prima della scadenza di quello originariamente assegnato alla parte.
Al riguardo, va rilevato che all'orientamento giurisprudenziale in passato più volte ribadito dalla Corte di legittimità, secondo cui nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, la omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato con il decreto di
3 fissazione dell'udienza di comparizione determina l'improcedibilità del gravame, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio, la sua inosservanza comporta la decadenza dall'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza di un'istanza di proroga presentata prima della scadenza (cfr. Cass., Sez. 3, luglio 2013, n. 17202; 15 dicembre 2011, n. 27086;
17 maggio 2010, n. 11992), in tempi più recenti si è sostituito un nuovo indirizzo, secondo il quale nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con il rito camerale, il gravame deve considerarsi ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2414; Cass. 19 luglio 2016, n. 14731; Cass., 7 ottobre 2014, n. 21111; Cass. 11 settembre 2014, n.
19203; Cass., 22 luglio 2014, n. 16677).
Ritiene, tuttavia, questa Corte che tale più recente indirizzo non possa essere seguito nel peculiare caso in esame, caratterizzato da una pluralità di comportamenti inattivi della parte appellante, specificamente consistiti: nella omessa notifica del ricorso introduttivo entro il termine all'uopo assegnato dal Presidente di Sezione;
nella mancata formulazione di istanza di rinnovo del suddetto termine, prima del relativo spirare;
nel mancato deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, entro il termine assegnato dal Presidente di Sezione con decreto del 5.12.24.
Va poi evidenziato che la parte appellata non si è costituita in giudizio.
L'appello deve essere, dunque, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese, difettando la costituzione della parte convenuta.
Alla dichiarazione di improcedibilità consegue il raddoppio del contributo unificato, salve ragioni di esenzione dal suo versamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
953/23 del Tribunale di Tivoli, pubb. il 12.7.23, così dispone:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla per le spese della presente fase del giudizio;
4 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo, salve ragioni di esenzione dal suo versamento.
Così deciso in Roma, 24.1.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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