Decreto presidenziale 29 aprile 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2025, proposto da
Poma Nicolò, F.lli Sava S.r.l., Seminara Milena, Chiosco International Bar S.r.l., Seminara Salvatore, Giovanni di Mauro, CU GA, Termini Melina, Piacente Anna, Oasi di Cavalli PP SI Sas, G & D Ice Cream S.r.l.s., Eredi Viglianesi ST, MA FO, New Drink Sas di CU ST & C., Pom'Art S.a.s. di Poma Rosario, Liliane Conratte, Chiosco Marconi di TT PP & C. S.a.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Avallone, Andrea Scuderi e Carmelo Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
delle sentenze di questo Tribunale n. 2710 e n. 2712 in data 26 luglio 2024;
e per la declaratoria di nullità
dei seguenti atti: a) deliberazione di Giunta del Comune di Catania n. 279 in data 30 dicembre 2024; b) connessa proposta di deliberazione di Giunta n. 339 in data 23 dicembre 2024, avente il medesimo oggetto;
e, in subordine, per l’annullamento
degli atti appena indicati.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno proposto il presente gravame per l’esecuzione delle sentenze di questo Tribunale n. 2710 e n. 2712 in data 26 luglio 2024, sollecitando la declaratoria di nullità e inefficacia dei seguenti atti: a) deliberazione di Giunta del Comune di Catania n. 279 in data 30 dicembre 2024; b) connessa proposta di deliberazione di Giunta n. 339 in data 23 dicembre 2024, avente il medesimo oggetto.
Avverso gli atti appena indicati è stata anche proposto, in via subordinata, domanda di annullamento.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) i ricorrenti sono titolari di concessioni di suolo pubblico per chioschi di bibite nel Comune di Catania; b) nell’anno 2022 il Comune ha adottato una delibera che, sulla base della cosiddetta direttiva Bolkestein, mirava alla revoca delle concessioni di suolo pubblico in atto al fine di indire gare pubbliche per il rilascio dei relativi titoli; c) gli interessati hanno impugnato la delibera con ricorsi n. 1673/2022 e n. 1682/2024 e il Tribunale, con sentenze n. 2710 e n. 2712 del 26 luglio 2024, ha accolto i gravami, ritenendo che la direttiva Bolkestein non trovasse applicazione nelle fattispecie in esame; d) l’Amministrazione, tuttavia, ignorando la decisione del Tribunale, ha adottato la nuova delibera di Giunta n. 279 del 30 dicembre 2024 la quale fissa la scadenza delle concessioni in atto al 31 dicembre 2025, in attesa di una successiva disciplina; e) il provvedimento costituisce violazione del giudicato e contrasta, altresì, con la libertà di iniziativa economica e con la disciplina normativa vigente, la quale non contempla l’esperimento di selezioni pubbliche ai fini del rinnovo del titolo; f) il principio della scarsità della risorsa, necessario per l’applicazione della direttiva Bolkestein, non ricorre nel caso delle concessioni in esame; g) difetta, inoltre, il requisito dell’interesse transfrontaliero; h) i chioschi sono assimilabili a botteghe storiche e svolgono una particolare funzione sociale ed economica nell’ambito del tessuto urbano locale; i) solo il legislatore nazionale può disciplinare in modo uniforme le concessioni su suolo pubblico; l) la delibera n. 279 in data 30 dicembre 2024 contrasta, poi, con la precedente delibera n. 47/2024, con cui il Comune aveva già avviato il procedimento per il rinnovo automatico delle concessioni di cui si tratta sino all’anno 2032, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 214/2023; l) in base a tale disciplina, infatti, trova applicazione il rinnovo automatico se i Comuni non avviano procedimenti di diversa natura nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge; m) inoltre, le Linee Guida ministeriali contemplate dalla legge n. 214/2023 non sono ancora state adottate, sicché non può comunque procedersi al rilascio delle concessione mediante gare pubbliche.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio e con memoria Comune di Catania in data 22 aprile 2025 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) con le sentenze n. 2710/2024 e n. 2712/2024 il Tribunale ha stabilito che le concessioni su suolo pubblico non sono soggette alla direttiva Bolkestein sino all’adozione del Piano comunale dei posteggi; b) non è intervenuta alcuna elusione del giudicato, in quanto le concessioni erano stato prorogate in attesa della prevista pianificazione; c) la prossima adozione del Piano comunale determinerà, invero, la scarsità della risorsa (cioè del suolo pubblico), rendendo così applicabile la direttiva Bolkestein, come stabilito dalla legge n. 214/2023, la quale prevede la ricognizione annuale delle aree destinate al commercio e il rilascio delle concessioni tramite gare, con proroga delle concessioni esistenti sino al 31 dicembre 2025 in attesa dell’espletamento di tali procedure; d) il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione con la decisione n. 9104 del 19 ottobre 2023; e) i ricorrenti sostengono che, ai sensi dell’art. 11, quinto comma, della legge n. 214/2023, le concessioni dovrebbero essere prorogate sino al 31 dicembre 2032, ma tale previsione riguarda solo le concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, mentre i ricorrenti non hanno fornito prova che i loro titoli siano soggetti a tale disciplina.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione in relazione alla domanda principale, con la quale i ricorrenti hanno lamentato la violazione del giudicato.
Il Collegio osserva quanto segue.
Nelle sentenze n. 2710 e n. 2712 in data 26 luglio 2024 il Tribunale, oltre ad affermare che il Comune non aveva dato attuazione all’art. 9 del regolamento vigente per il commercio sulle aree pubbliche e che non sussisteva la scarsità della risorsa, ha precisato che difettava anche l’ulteriore requisito dell’interesse transfrontaliero, con conseguente inapplicabilità della direttiva Bolkestein.
L’impugnata delibera di Giunta n. 279 in data 30 dicembre 2024, però, richiama la relativa proposta n. 339 in data 23 dicembre 2024, in cui si afferma quanto segue: “ Ritenuto che è stato emanato il nuovo Decreto Concorrenza il 14 dicembre 2024 e, nelle more dell’emanazione dei relativi decreti attuativi, nonché l 'attivazione delle procedure amministrative occorrenti ad attivare le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei posteggi, si rende necessario prorogare tutte le concessione, su area mercatale e non mercatale, in corso di validità fino al 31 dicembre 2025 ”.
Il cosiddetto “decreto concorrenza” altro non è che la legge n. 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), la quale integra i precedenti interventi normativi in materia, inclusa la legge n. 214/2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), le cui disposizioni restano in vigore se non espressamente o tacitamente abrogate.
Segnatamente, l’art. 11 della legge n. 214/2023 dispone che sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
Quindi, il Tribunale ritiene che non sia intervenuta alcuna violazione del giudicato, perché le citate sentenze n. 2710 e n. 2712 del 26 luglio 2024 hanno soltanto affermato l’inapplicabilità della direttiva Bolkestein alla fattispecie in esame, mentre nel caso in questione il Comune è intervenuto al fine di dare attuazione, legittimamente o meno, alla disciplina contenuta nelle generali discipline annuali per il mercato e la concorrenza.
E’ vero, peraltro, che nell’impugnata delibera di Giunta, dopo la disposta proroga dei titoli sino al 31 dicembre 2025, è contenuta l’espressione “nelle more di adeguamento a future direttive governative e/o norme sopravvenute in materia di Bolkestein”.
Tale espressione, tuttavia, appare utilizzata in senso lato e in modo sostanzialmente improprio, intendendo il Comune fare generico riferimento ad eventuali nuove discipline in materia di concorrenza, di cui la direttiva Bolkestein, inapplicabile al caso di specie, costituisce soltanto un segmento, avendo liberalizzato - in particolare - il mercato dei servizi nell’ambito dell’Unione Europea.
Ciò appare confermato dalla circostanza che l’Amministrazione ha fatto applicazione, a torto o a ragione, del citato art. 11 della legge n. 214/2023, cioè di una previsione che non discende dalla direttiva Bolkestein (2006/123/CE) o dal successivo decreto legislativo n. 59/2010, ma, appunto, dalla generale disciplina annuale per il mercato e la concorrenza.
Pertanto, la domanda di ottemperanza in relazione alle sentenze del Tribunale n. 2710 e n. 2712 in data 26 luglio 2024 deve essere respinta.
Per l’esame della domanda impugnatoria va fissata la pubblica udienza in data 6 novembre 2025.
Il regolamento delle spese di lite relative alla presente fase è rinviato alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), pronunciando in via non definitiva sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) respinge la domanda di esecuzione delle sentenze del Tribunale n. 2710 e n. 2712 in data 26 luglio 2024; 2) rinvia alla decisione definitiva il regolamento delle spese di lite relative alla presente fase; 3) fissa per la decisione sulla domanda impugnatoria la pubblica udienza in data 6 novembre 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO