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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 151 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Nomentana n.63, presso lo studio dell'Avv.to Jacopo
Baldi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, del 22.03.2024 per atto notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Terni, via Persona_1
Bramante n. 13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2025 parte ricorrente premetteva: - di aver ricevuto dall' , in data 19.11.2024, comunicazione di CP_1 rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n. 044-800007075468, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, con la quale l'Ente le contestava la percezione di somme indebite pari ad € 3.803,02; - di aver proposto in data 3.12.2024 ricorso amministrativo al competente Comitato
Provinciale INPS rimasto privo di esito.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata dall' in CP_1
fatto ed in diritto non avendo mai sforato i limiti reddituali, nè tantomeno agito con dolo nei confronti dell'Ente e, pertanto, conveniva davanti al Giudice del CP_ Lavoro di Terni l' chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza CP_ dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 19.11.24, in quanto, illegittima e infondata e per l'effetto condannare CP_ l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
CP_ L' in particolare, depositando la relazione di reparto, ha dedotto che:
“Dalla ricostituzione della pensione, effettuata inserendo i redditi dell'anno
2022 della ricorrente, si è generato un credito corrispondente al debito oggetto del ricorso. Pertanto, si è proceduto alla relativa compensazione”.
In sostanza, l' ha allegato e dimostrato che vi è stata una prima CP_2
ricostituzione a livello centrale della prestazione dalla quale sarebbe emerso il superamento dei redditi per godere della prestazione in essere, da qui la richiesta impugnata;
quindi, a livello periferico, la sede ha effettuato una seconda ricostituzione inserendo i redditi effettivi e verificando che non vi era stato superamento dei redditi.
Pertanto, a livello contabile, per poter annullare la richiesta, all'esito della suddetta ricostituzione è emerso un credito meramente contabile (in quanto le somme erano in realtà state percepite ed erano quelle originariamente richieste) utilizzato ai fini della compensazione e conseguente annullamento dell'indebito per cui è causa.
Il procuratore di parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, ha aderito alla richiesta di controparte di pronuncia di cessata materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite da distrarsi.
Sulle conclusioni indicate la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta eliminazione dell'indebito da parte dell' in autotutela CP_1
mediante generazione di un credito corrispondente al debito oggetto del ricorso, stante l'intervenuta ricostituzione corretta della prestazione, e relativa compensazione con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla ricorrente che nulla deve all' per le ragioni per cui è causa, consente di CP_1
dichiarare cessata la materia del contendere.
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, tale declaratoria, non formando oggetto di una eccezione in senso stretto, può rilevarsi anche d'ufficio, senza che vi sia accordo fra le parti in merito a tale pronuncia, quando emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.8903 del 04/05/2016).
Come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100
c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione Civile,
Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc".
Peraltro, l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000,
n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. Iav., 27 aprile 2000, n. 5393 già citata).
Orbene con l'intervenuto annullamento in corso di giudizio del provvedimento impugnato (richiesta ripetizione somme indebitamente percepite) da parte dell'Ente emittente - convenuto è venuto meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia.
Va ricordato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Orbene, resta comunque da valutare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente nella misura in cui il procuratore della stessa ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Emerge dalla documentazione versata in atti dall' che l'indebito è CP_1 stato generato da un errore commesso proprio dall' nella ricostituzione CP_2
della prestazione spettante alla ricorrente e nella verifica dei redditi complessivi facenti capo all'odierna istante, senza che alcuna condotta dolosa o colposa possa essere imputata alla stessa.
Pertanto, l'Istituto previdenziale, il quale ha costretto parte ricorrente a presentare ricorso per l'annullamento del titolo illegittimo adottato deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale
(n.1 udienza cartolare), nonchè dell'effettiva attività defensionale espletata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1
lite liquidate in euro 750,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lì, 4 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 151 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Nomentana n.63, presso lo studio dell'Avv.to Jacopo
Baldi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, del 22.03.2024 per atto notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Terni, via Persona_1
Bramante n. 13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2025 parte ricorrente premetteva: - di aver ricevuto dall' , in data 19.11.2024, comunicazione di CP_1 rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n. 044-800007075468, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, con la quale l'Ente le contestava la percezione di somme indebite pari ad € 3.803,02; - di aver proposto in data 3.12.2024 ricorso amministrativo al competente Comitato
Provinciale INPS rimasto privo di esito.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata dall' in CP_1
fatto ed in diritto non avendo mai sforato i limiti reddituali, nè tantomeno agito con dolo nei confronti dell'Ente e, pertanto, conveniva davanti al Giudice del CP_ Lavoro di Terni l' chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza CP_ dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 19.11.24, in quanto, illegittima e infondata e per l'effetto condannare CP_ l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
CP_ L' in particolare, depositando la relazione di reparto, ha dedotto che:
“Dalla ricostituzione della pensione, effettuata inserendo i redditi dell'anno
2022 della ricorrente, si è generato un credito corrispondente al debito oggetto del ricorso. Pertanto, si è proceduto alla relativa compensazione”.
In sostanza, l' ha allegato e dimostrato che vi è stata una prima CP_2
ricostituzione a livello centrale della prestazione dalla quale sarebbe emerso il superamento dei redditi per godere della prestazione in essere, da qui la richiesta impugnata;
quindi, a livello periferico, la sede ha effettuato una seconda ricostituzione inserendo i redditi effettivi e verificando che non vi era stato superamento dei redditi.
Pertanto, a livello contabile, per poter annullare la richiesta, all'esito della suddetta ricostituzione è emerso un credito meramente contabile (in quanto le somme erano in realtà state percepite ed erano quelle originariamente richieste) utilizzato ai fini della compensazione e conseguente annullamento dell'indebito per cui è causa.
Il procuratore di parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, ha aderito alla richiesta di controparte di pronuncia di cessata materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite da distrarsi.
Sulle conclusioni indicate la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta eliminazione dell'indebito da parte dell' in autotutela CP_1
mediante generazione di un credito corrispondente al debito oggetto del ricorso, stante l'intervenuta ricostituzione corretta della prestazione, e relativa compensazione con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla ricorrente che nulla deve all' per le ragioni per cui è causa, consente di CP_1
dichiarare cessata la materia del contendere.
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, tale declaratoria, non formando oggetto di una eccezione in senso stretto, può rilevarsi anche d'ufficio, senza che vi sia accordo fra le parti in merito a tale pronuncia, quando emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.8903 del 04/05/2016).
Come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100
c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione Civile,
Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc".
Peraltro, l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000,
n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. Iav., 27 aprile 2000, n. 5393 già citata).
Orbene con l'intervenuto annullamento in corso di giudizio del provvedimento impugnato (richiesta ripetizione somme indebitamente percepite) da parte dell'Ente emittente - convenuto è venuto meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia.
Va ricordato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Orbene, resta comunque da valutare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente nella misura in cui il procuratore della stessa ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Emerge dalla documentazione versata in atti dall' che l'indebito è CP_1 stato generato da un errore commesso proprio dall' nella ricostituzione CP_2
della prestazione spettante alla ricorrente e nella verifica dei redditi complessivi facenti capo all'odierna istante, senza che alcuna condotta dolosa o colposa possa essere imputata alla stessa.
Pertanto, l'Istituto previdenziale, il quale ha costretto parte ricorrente a presentare ricorso per l'annullamento del titolo illegittimo adottato deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale
(n.1 udienza cartolare), nonchè dell'effettiva attività defensionale espletata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1
lite liquidate in euro 750,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lì, 4 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri