CA
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.614 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1232/2021 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 4.11.2021
e pubblicata il 5.11.2021, e vertente tra
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Malta presso il cui studio in Villa d'Agri di Marsicovetere, alla Via Nitti n.29, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Di Chicco presso il cui studio in
Lavello, alla Via Giordano Bruno n.3/A, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 4.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 28.2.2025 ed il 3.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.1232/2021 emessa il 4.11.2021 e pubblicata il 5.11.2021 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, decidendo sulle domande avanzate dalla Parte_1
con atto di citazione notificato il 5.8.2014 nei confronti della
[...] Controparte_1
nonché sulla domanda spiegata in via riconvenzionale dalla società convenuta con la comparsa
[...]
di costituzione depositata il 24.12.2014, domande tutte vertenti su un contratto di mutuo ed un contratto di appalto stipulati tra le parti il 18.9.2010, rigettava interamente le domande azionate dall'attrice e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la
[...]
al pagamento, in favore della controparte, della somma di € Parte_1 195.000,00, oltre interessi legali dal 24.12.2014 e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 9.12.2021 la Parte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza affinchè, in riforma della decisione del primo giudice ed in accoglimento delle domande avanzate in primo grado, fosse dichiarata la nullità del contratto di appalto per violazione e falsa applicazione delle norme di legge in quanto eseguito in assenza di concessione edilizia, fosse dichiarata la nullità del contratto di appalto per indeterminatezza dell'oggetto, fosse dichiarata la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art.1418 c.c. e dell'art.3 co.8 della legge n.136/2010 ovvero, in via subordinata, fosse dichiarata la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della nonché la Controparte_1
conseguente risoluzione del contratto di appalto, previa declaratoria di interdipendenza tra i due contratti. Pertanto, la conveniva dinanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Potenza la affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1
provvisoria della sentenza impugnata e previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, fossero accolte le domande azionate in primo grado e ribadite nell'atto di gravame.
Con comparsa depositata in cancelleria il 2.5.2022 si costituiva in giudizio la società
[...]
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., la quale, in via CP_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame, concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza depositata il 10.5.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, istanza avanzata dalla parte appellante, e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 17.2.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.3.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 28.2.2025 ed il 3.3.2025, con provvedimento emesso il 4.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Non è valutabile in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., come formulata dalla parte appellata con la comparsa di costituzione depositata in data
2.5.2022. Invero, come reso manifesto dal combinato disposto degli artt.348 ter co.1 e 350 c.p.c., la pag. 2 declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità che il gravame sia accolto è provvedimento che la Corte può assumere alla prima udienza di trattazione sulla base di una valutazione discrezionale. Superata la fase della prima udienza di trattazione senza che la Corte abbia assunto l'ordinanza di inammissibilità ex art.348 ter c.p.c., è preclusa nel prosieguo del giudizio di impugnazione e, a maggior ragione, nella fase decisoria l'applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
*
Nel merito, l'appello proposto dalla è infondato. Parte_1
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione la ha Parte_1
lamentato che il Tribunale di Potenza abbia erroneamente respinto la domanda di nullità del contratto di appalto in riferimento alla mancanza del permesso di costruire. Ha sostenuto l'appellante che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di appalto diretto alla costruzione di un'opera edilizia sia nullo ab origine per illiceità dell'oggetto ove sia stato stipulato senza il preventivo rilascio della concessione edilizia e che l'indirizzo giurisprudenziale evocato dal primo giudice nella sentenza impugnata a supporto della decisione non sia compatibile con la fattispecie concreta che connota la presente controversia, giacchè nella vicenda negoziale scrutinata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.3913/2009 le parti contraenti avevano inteso posporre l'efficacia/validità del contratto di appalto al preventivo rilascio della concessione edilizia, previsione questa non contemplata nel contratto di appalto stipulato tra la e la Parte_1 Parte_2
Pertanto, emergendo dagli atti processuali che alla data del 18.9.2010, a cui risaliva la stipulazione del contratto di appalto tra le parti, non fosse stato ancora rilasciato il permesso di costruire, ad avviso dell'appellante il contratto di appalto stesso sarebbe dovuto essere dichiarato nullo.
1.1 Il motivo di gravame è privo di fondamento.
La società appellante ha insistito nel rimarcare che al momento della stipulazione del contratto di appalto tra le parti il permesso di costruire non fosse stato rilasciato, ma non ha allegato, né comprovato che siffatto provvedimento amministrativo non sia mai stato rilasciato nel corso dei lavori e neppure all'epoca della ultimazione dei lavori medesimi.
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante, il Tribunale di Potenza ha ancorato la propria decisione agli enunciati di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale, in tema di appalto di costruzione o di ristrutturazione di edificio di proprietà del committente, la circostanza che la concessione edilizia sia rilasciata dopo la stipula del contratto e persino dopo l'inizio dei lavori, non è causa di nullità del contratto, se comunque la stessa sia stata pag. 3 ottenuta prima della ultimazione dei lavori medesimi e, quindi, prima della realizzazione dell'opera, atteso che il momento storico rilevante per la verifica della nullità del negozio, per difetto di un elemento essenziale della fattispecie quale la concessione edilizia, è quello del trasferimento dei diritti reali su edifici o loro parti, effetto che nell'appalto di edificio su terreno di proprietà del committente si realizza, per l'appunto, con il completamento dell'opera in virtù di accessione, ex art. 934 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.11883 del 07/05/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10173 del 27/04/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3913 del 18/02/2009).
In applicazione dell'illustrato principio di diritto, alla doglianza della società appellante si sarebbe potuta riconoscere consistenza e pregnanza esclusivamente ove fosse stato puntualmente allegato ed adeguatamente dimostrato che il permesso di costruire, pacificamente insussistente alla data
(18.9.2010) di stipulazione del contratto di appalto, non fosse stato rilasciato nel corso di esecuzione dei lavori concessi in appalto e, comunque, prima della ultimazione dei lavori medesimi.
Tale onere di allegazione e di dimostrazione non è stato assolto dalla Parte_1
[...]
Peraltro, dall'incarto processuale emerge che, stipulato in data 18.9.2010 il contratto di appalto, la consegna dei lavori alla società appaltatrice, non sia avvenuta né entro il Controparte_1
termine di tredici mesi dalla suindicata data, come pattuito in contratto, né successivamente al termine fissato in quanto il lotto interessato dall'intervento edilizio non è pervenuto, nel suindicato termine ed in epoca posteriore, in tutta la sua estensione nella disponibilità della
[...]
, di tal ché è ragionevole opinare che i lavori non siano stati mai Parte_1 iniziati da parte della società appaltatrice, e, quindi, che l'opera appaltata Controparte_1
non sia stata mai ultimata da detta società.
Conferma in tal senso si trae dagli stessi contenuti dell'atto di appello, giacché alle pagine 9 e 10 la società appellante ha espressamente ammesso che in data 9.12.2016 il permesso a costruire n.53 è stato rilasciato ed i lavori edilizi programmati sono stati iniziati a cura di altra impresa.
Orbene, l'illiceità del contratto di appalto opera solo ove i lavori siano, di fatto, eseguiti in carenza di concessione edilizia e non anche per il solo fatto che quest'ultima sia rilasciata dopo la data della stipulazione ma, pur sempre, prima della realizzazione dell'opera. In altre parole, la nullità del contratto di appalto ex artt. 1346 e 1418 c.c. per illiceità dell'oggetto è configurabile non già per il solo fatto che il contratto sia stato perfezionato in difetto del preventivo rilascio della concessione edilizia, ma anche perchè esso è stato pure eseguito (e, dunque, l'opera concessa in appalto è stata realizzata) nella perdurante carenza della concessione edilizia.
Come si evince dalla Legge 28 Febbraio 1985, n.47, art. 17, (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), il momento pag. 4 storico rilevante per la verifica della nullità del negozio, in difetto di un elemento essenziale della fattispecie quale la concessione edilizia, è quello del trasferimento dei diritti reali su edifici o loro parti, effetto che nella compravendita si produce, ex art. 1376 c.c., con il consenso espresso dalle parti nel contratto definitivo e nell'appalto di edificio su terreno di proprietà del committente con il completamento dell'opera, in virtù di accessione (art. 934 c.c.).
Pertanto, come resta estraneo all'ambito sanzionatorio il contratto ad efficacia meramente obbligatoria – si pensi al contratto preliminare di compravendita di appartamento non munito di concessione autorizzativa e tuttavia non inficiato di nullità (v. Cass., sez. 3, 24 Novembre 2007, n.
24460, Cass., sez. 2, 6 Agosto 2001, n. 10831; Cass., sez. 3, 22 Maggio 2008, n. 13225) - così non incorre nella medesima invalidità il contratto d'appalto avente ad oggetto la creazione di un nuovo bene che sia rimasto ineseguito prima dell'ottenimento della concessione o autorizzazione amministrativa.
Nella specie, non essendo i lavori concessi in appalto mai iniziati e, quindi, non essendo stata l'opera mai realizzata, non è configurabile la nullità del contratto di appalto stipulato in data
18.9.2010 per illiceità dell'oggetto, pur difettando il permesso a costruire al momento della conclusione del contratto stesso.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione la ha Parte_1
lamentato che il Tribunale di Potenza abbia erroneamente respinto la domanda di nullità del contratto di appalto per indeterminatezza dell'oggetto.
Ha sostenuto l'appellante che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, i contenuti del contratto di appalto del 18.9.2010 e quelli delle testimonianze rese dall'Arch. , da Persona_1
e da valgano a comprovare l'assenza di un progetto esecutivo CP_2 Controparte_3
definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari, con la conseguenza che l'oggetto dell'appalto fosse indeterminato ed il contratto fosse nullo.
2.1 Il motivo di gravame è infondato.
In disparte la considerazione – già di per sé dirimente – che nella sentenza impugnata il Tribunale di
Potenza ha esposto le risultanze documentali e gli esiti delle prove testimoniali valorizzati in chiave di riscontro dell'esistenza di un progetto completo, espressamente richiamato nel contratto di appalto, risultanze ed esiti che non hanno meritato, da parte dell'appellante, nessuna specifica critica o argomentazione a confutazione della efficacia probatoria ad essi assegnata dal primo giudice, è opportuno osservare che nel caso di specie si verte in materia di contratto di appalto privato.
Orbene, in un appalto privato la necessità di un progetto esecutivo non è definita da una legge pag. 5 specifica, come per gli appalti pubblici, ma è una scelta contrattuale tra le parti. Pertanto, la sua adozione dipende dalle esigenze del committente e dalle specifiche dell'appalto, potendo essere sostituito o integrato da altri livelli di progettazione o specifiche tecniche.
Del resto, se per giurisprudenza consolidata la stipulazione del contratto di appalto privato non richiede la forma scritta "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia" (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n.16530 del 05/08/2016; Cass. Sez. 1,
Sentenza n.22616 del 26/10/2009; Cass. sez. II 06 giugno 2003 n. 9077), deve in via logica concludersi che non sia necessario, ai fini della validità del contratto, che il perfezionamento del negozio presupponga un livello di progettazione che definisca in dettaglio l'opera da realizzare, ma
è sufficiente che proposta ed accettazione abbiano ad oggetto una ben precisa opera di cui sia possibile conoscere, anche attraverso un progetto di massima, le caratteristiche essenziali.
Diversamente opinando, il contratto non potrebbe essere mai concluso anche "per facta concludentia", giacché il consenso consapevole dell'appaltatore alla assunzione dell'obbligazione dell'esecuzione di lavori dovrebbe esprimersi sulla base di un progetto esecutivo completo da richiamare espressamente in un contesto negoziale preventivamente perfezionato in forma scritta o verbale, contesto che difetta nell'ipotesi di comportamenti concludenti.
Del tutto priva di fondamento è, poi, la doglianza che il Tribunale di Potenza non abbia accolto l'istanza di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio attraverso la quale, secondo le intenzioni della , si “desse conto dello stato in cui Parte_1
versava la questione amministrativa intrattenuta tra il e la coop.va Controparte_4 Pt_1
, in funzione della natura descrittiva del lotto/particelle assegnate a tale compagine, nonché
[...]
sul se e quando l'indicata richiedente avesse predisposto il progetto esecutivo, ai fini del rilascio del titolo edilizio per la realizzazione delle opere ivi riportate” (v. pag.10 dell'atto di appello).
È necessario rimarcare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione.
In altre parole, le parti non vantano nessun diritto – previsto da norma processuale e tutelato dalla
Costituzione – a che il giudice accolga una richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio da esse avanzata.
La nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo (v. Cass.Sez.
pag. 6 2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002). Ne consegue che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, nessuna espressa motivazione il giudice debba rendere ove decida di non avvalersi di siffatto potere, ben potendo l'eventuale diniego essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dallo stesso giudice.
Con ancora maggiore fermezza va significato che la consulenza tecnica d'ufficio può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III, 26 febbraio 2003
n.2887).
Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre o per accertare fatti costitutivi della pretesa azionata, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 18 gennaio
2013; Cass., 19 aprile 2011, n. 8989; ancora per la non ammissibilità di c.t.u. c.d. "esplorative", cfr.
Cass., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass., 19 ottobre 2009, n. 22115; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130).
Nel caso in esame, alla stregua di quanto ammesso dalla stessa appellante alla pagina 10 dell'atto di impugnazione, la consulenza d'ufficio avrebbe dovuto sostanzialmente accertare lo stato in cui
“versava la questione amministrativa intrattenuta tra il Comune di e la coop.va CP_4 Pt_1
” e, inoltre, avrebbe dovuto verificare se tra quella documentazione fosse eventualmente
[...] reperibile un progetto qualificabile come “esecutivo” predisposto ai fini del rilascio della concessione edilizia e quando un siffatto progetto fosse stato effettivamente depositato.
In sostanza, ad avviso dell'appellante, in primo grado l'ausiliare avrebbe dovuto svolgere un'indagine esplorativa negli uffici del per rinvenire nella documentazione ivi Controparte_4
custodita eventuali riscontri alla tesi perorata in giudizio dalla Parte_1
pag. 7 . Pt_1
È evidente l'uso strumentale e contra legem che l'attrice in primo grado pretendeva di assegnare ad un ausilio tecnico riservato al potere discrezionale del giudice, giacchè attraverso la consulenza d'ufficio la auspicava che fossero raccolte prove che Parte_1 Parte_1
essa stessa evidentemente non era stata in grado di acquisire e produrre in giudizio e, quindi, mirava ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente su di essa per la dimostrazione dei fatti posti a base della pretesa azionata.
Ma vi è di più.
Invocando la consulenza d'ufficio per l'accertamento dello stato in cui “versava la questione amministrativa intrattenuta tra il e la coop.va la Controparte_4 Parte_1 [...]
pretendeva che l'ausiliare del giudice esprimesse valutazioni Parte_1 squisitamente giuridiche su un procedimento amministrativo, valutazioni che all'evidenza sono precluse al C.t.u. il quale è chiamato alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico.
In conclusione, il motivo di gravame è infondato e correttamente il primo giudice non ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nei termini sollecitati dalla
[...]
. Parte_1
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione la ha Parte_1
lamentato che il Tribunale di Potenza abbia erroneamente respinto la domanda di nullità del contratto di mutuo per deviazione della causa in concreto dallo schema legale.
Ha sostenuto l'appellante che l'obbligo assunto dalla società di finanziare Controparte_1 la per l'acquisto del terreno e, per l'effetto, di Parte_1 corrispondere la residua somma di € 230.808,00 direttamente al Comune di abbia costituito CP_4
il presupposto e/o la condizione perchè le parti si determinassero alla stipulazione del coevo contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato composto da trenta alloggi da assegnare ai soci della cooperativa. Di conseguenza, l'inadempimento del predetto obbligo, ad avviso dell'appellante, sarebbe dovuto qualificarsi come grave ed avrebbe dovuto considerarsi produttivo di effetti sul contratto di appalto, teleologicamente collegato a quello di mutuo, comportando la risoluzione di entrambi i contratti.
3.1 Il motivo di gravame è infondato.
Innanzitutto, è contraddittorio che la società appellante, nell'impugnare la decisione del primo giudice di rigettare la domanda di nullità del contratto di mutuo, svolga argomentazioni incentrate sull'inadempimento di obbligazioni contrattuali, cioè argomentazioni che sono funzionali pag. 8 all'accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto, non certo a fondare una domanda di nullità del contratto stesso.
Pertanto, preso atto che non sono stati articolati specifici motivi di gravame avverso le ragioni spese dal Tribunale di Potenza a supporto della decisione riguardante la infondatezza della domanda di nullità del contratto di mutuo, deve inferirsi che la decisione del primo giudice e, ovviamente, le ragioni che la sostengono siano divenute irrevocabili ed in questa sede non possano più costituire oggetto di controversia.
In secondo luogo, nella parte motiva della sentenza impugnata (v. pag.4) il Tribunale di Potenza ha spiegato che il contratto di mutuo stipulato tra le parti prevedeva “testualmente che l'erogazione della somma sia subordinata alla condizione sospensiva della prestazione di una polizza fideiussoria quale garanzia della restituzione da parte del mutuatario, odierno attore”, vale a dire da parte della , e che “non essendo tale garanzia stata Parte_1
prestata, parte mutuante, odierna convenuta ( , ha quindi legittimamente Controparte_1 omesso di versare la somma direttamente nelle Casse del Comune come d'accordo, alla stregua di un contratto a favore di terzo”.
In altre parole, il primo giudice ha riconosciuto che la non avesse Controparte_1
adempiuto alla propria obbligazione di corrispondere al la somma oggetto del Controparte_4
mutuo, ma ha precisato che detta obbligazione non fosse mai divenuta esigibile a causa del mancato verificarsi della condizione sospensiva a cui l'adempimento dell'obbligazione medesima era stato subordinato per volontà degli stessi contraenti, condizione sospensiva costituita dalla prestazione di una polizza fideiussoria da parte della . Parte_1
Orbene, nell'articolazione del motivo di impugnazione la società appellante non ha specificamente contestato che nel contratto di mutuo stipulato il 18.9.2010 fosse stato dai contraenti previsto che l'obbligazione di corrispondere al la somma oggetto del mutuo fosse Controparte_4
sospensivamente condizionata alla preventiva prestazione di una polizza fideiussoria da parte della né ha specificamente contestato che detta polizza Parte_1
fideiussoria non sia mai stata prestata e, quindi, che la condizione sospensiva non si fosse verificata.
Ne consegue che le suddette circostanze accertate in sentenza dal primo giudice non possano più essere messe in discussione e, quindi, che il mancato versamento al da parte Controparte_4
della società della somma di € 230.808,00 e, comunque, della somma Controparte_1
oggetto di mutuo non possa assurgere a dignità di inadempimento contrattuale e meno che mai a consistenza di “grave inadempimento” legittimante la risoluzione del contratto, e ciò per l'evidente ragione che, non essendosi verificata la condizione sospensiva espressamente prevista in contratto dalle parti, quell'obbligazione di versamento non è mai divenuta esigibile e, a rigore, non si è mai pag. 9 configurato alcun inadempimento contrattuale.
Pertanto, pur a voler considerare tra loro teleologicamente collegati il contratto di mutuo e quello di appalto stipulati il 18.9.2010, non ricorrendo i presupposti di legge perchè potesse pronunciarsi la risoluzione del contratto di mutuo, giammai avrebbe avuto ragion d'essere la risoluzione del contratto di appalto per le ragioni allegate dall'appellante nell'atto di impugnazione.
***
In conclusione, l'appello va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna della Parte_1
in quanto soccombente, al pagamento, in favore della società
[...] Controparte_1
delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al
[...]
Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (€ 195.000,00; scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00), applicando i compensi nei valori medi tariffari.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 4.3.2025 e il difensore di parte appellata ha depositato il 5.5.2025 la comparsa conclusionale ed il 23.5.2025 la memoria di replica.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
pag. 10 o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 18.12.2021 e l'appello proposto dalla è stato riconosciuto infondato Parte_1
ed è stato respinto integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1232/2021 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
4.11.2021 e pubblicata il 5.11.2021, proposto dalla , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data il 9.12.2021 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, Controparte_1
difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data il 9.12.2021 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.1232/2021 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 4.11.2021 e pubblicata il 5.11.2021;
- Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 14.317,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
pag. 11 Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante, la
, in persona del legale rappresentante p.t., sia tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, il giorno 9.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
pag. 12