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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nelle cause riunite RGL n. 1635/2024 - 9992/2024 – 10073/2024 promosse da assistita dall'avv. DOMENICO CALDERONE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O assistito dall'avv. TOMMASO PARISI CP_1
-PARTE CONVENUTA-
E
assistita dall'avv. TERESA Controparte_2
CANFORA
-PARTE CONVENUTA nei proc. RGL 9992/2024 – 10073/2024 -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. Con un primo ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 (RGL 1635/2024) la ricorrente ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione agli avvisi CP_1 di addebito n. 41020220002276171000 e 41020230006566080000 aventi ad oggetto la pretesa dell' alla percezione di contributi per la gestione commercianti CP_1 relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, sostenendone l'illegittimità in quanto, in quegli anni, non esercitava più alcuna attività commerciale.
2. Con un successivo ricorso depositato il 4 dicembre 2024 (RGL 9992/2024), riunito al primo all'udienza del 18 dicembre 2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' e opponendosi CP_1 Controparte_2
1 all'intimazione di pagamento n. 1102024903211491000, notificatale il 25 ottobre 2024, con cui le veniva richiesto di pagare entro 5 giorni l'importo di € 3.329,06 di cui all'avviso di addebito n. 41020220011494600000 relativo a contributi per la gestione commercianti per l'anno 2021, sostenendone l'illegittimità in quanto, nell'anno 2021, non esercitava più alcuna attività commerciale.
3. Con ulteriore ricorso depositato il 6 dicembre 2024 (RGL 10073/2024), riunito al primo all'udienza del 14 maggio 2025, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' e proponendo opposizione CP_1 Controparte_2 all'intimazione di pagamento n. 11020249034198386000 notificatale il 29 ottobre 2024 con cui le veniva richiesto di pagare entro 5 giorni l'importo di € 1.534,41 di cui all'avviso di addebito n. 41020180016521120000 relativo a contributi alla gestione commercianti per gli anni 2017 e 2018, ancora una volta sostenendone l'illegittimità in quanto, in tali anni, non esercitava più alcuna attività commerciale e chiedendo comunque l'accertamento della prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 12 marzo 2019.
4. All'udienza del 14 maggio 2025 parte ricorrente ha rinunciato alle domande formulate nel ricorso introduttivo dei proc. RGL 10073/24 e 9992/2024 e a quella relativa all'AVA n. 41020220002276171000, così determinando la cessazione della materia del contendere al riguardo.
5. La presente decisione ha dunque ad oggetto soltanto la domanda relativa all'AVA n. 41020230006566080000 con il quale l' ha richiesto alla ricorrente CP_1 il pagamento di € 4.559,10 a titolo di contributi alla gestione commercianti per gli anni 2021 e 2022, domanda che ha ad oggetto l'accertamento della infondatezza della pretesa ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito, in quanto la ricorrente non ha esercitato attività commerciale negli anni in questione.
6. L' ha chiesto il rigetto di tale domanda, evidenziando che, ancora alla CP_1 data del 29 luglio 2024, nella visura camerale storica dell'impresa individuale della ricorrente non risultava alcuna formale cessazione della attività commerciale.
7. In base agli elementi acquisiti nel corso del giudizio, la domanda può ritenersi fondata e va pertanto accolta.
8. L'analisi dei documenti in atti (in particolare la visura camerale della ricorrente prodotta dall' l'estratto dei trasferimenti di azienda che hanno CP_1 interessato la ricorrente e la visura camerale relativa a Controparte_3 depositati dalla ricorrente rispettivamente il 29 novembre 2024 e il 16 aprile 2025) consente di accertare che la ricorrente il 10 febbraio 2016 ha iniziato un'attività di impresa qualificata come bar caffetteria è situata a Torino in via Berthollet 35/A, che le era stata concessa in affitto/comodato stipulato con atto del 30 ottobre 2015; che la scadenza dell'affitto/comodato era prevista al 30 ottobre 2017, ma esso è verosimilmente cessato in precedenza in concomitanza con la vendita dell'azienda da parte del in favore di terzi in data 2 CP_3 dicembre 2016. 9. Alla luce di quanto sopra, l'attività imprenditoriale della ricorrente descritta nella visura camerale deve ritenersi cessata a dicembre 2016 o al più tardi,
2 ipotizzando che il compratore sia subentrato nel contratto di affitto/comodato, alla scadenza di quest'ultimo, il 30 ottobre 2017.
10. In atti, d'altronde, non vi è alcun elemento – che era comunque compito dell' fornire, in quando creditore onera della prova circa l'esistenza del CP_1 credito - per ritenere che l'attività imprenditoriale della ricorrente sia proseguita in altro luogo oltre tale data, ed in particolare negli anni 2021 e 2022 di cui si discute.
11. Vi sono indizi in senso contrario, anzi, quale il provvedimento del giudice del registro delle imprese del giugno 2018 di cessazione d'ufficio dell'indirizzo pec della ricorrente (depositato dalla stessa in data 29 novembre 2024) e le informazioni pervenute dall' in data 16 ottobre 2024, Controparte_2 secondo cui la ricorrente non ha presentato dichiarazioni fiscali negli anni 2020 e 2021 e, per l'anno 2022, è risultata titolare di redditi di lavoro dipendente a tempo determinato.
12. In tale contesto, il fatto che la ricorrente, effettivamente, a luglio 2024 non risultasse ancora aver comunicato la cessazione dell'attività di impresa alla Camera di Commercio non può che essere addebitato ad una negligente gestione degli aspetti formali relativi alla sua esperienza imprenditoriale, ma non appare idoneo a dimostrare una continuazione dell'attività d'impresa nel periodo oggetto di causa.
13. Per tali ragioni la pretesa fatta valere dall'Istituto con l'avviso di addebito n. 41020230006566080000 non può ritenersi fondata e l'avviso di addebito va dunque annullato. 14. La reciproca soccombenza che deriva dalla contestuale fondatezza della tesi di merito fatta valere dalla ricorrente in tutte le domande, anche quelle oggetto di rinuncia, e delle eccezioni preliminari svolte dalle parti convenute in relazione a queste ultime appaiono idonee ragioni per una compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla l'avviso di addebito n. 41020230006566080000
- dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle altre domande
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite Torino, 14 maggio 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nelle cause riunite RGL n. 1635/2024 - 9992/2024 – 10073/2024 promosse da assistita dall'avv. DOMENICO CALDERONE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O assistito dall'avv. TOMMASO PARISI CP_1
-PARTE CONVENUTA-
E
assistita dall'avv. TERESA Controparte_2
CANFORA
-PARTE CONVENUTA nei proc. RGL 9992/2024 – 10073/2024 -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. Con un primo ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 (RGL 1635/2024) la ricorrente ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione agli avvisi CP_1 di addebito n. 41020220002276171000 e 41020230006566080000 aventi ad oggetto la pretesa dell' alla percezione di contributi per la gestione commercianti CP_1 relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, sostenendone l'illegittimità in quanto, in quegli anni, non esercitava più alcuna attività commerciale.
2. Con un successivo ricorso depositato il 4 dicembre 2024 (RGL 9992/2024), riunito al primo all'udienza del 18 dicembre 2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' e opponendosi CP_1 Controparte_2
1 all'intimazione di pagamento n. 1102024903211491000, notificatale il 25 ottobre 2024, con cui le veniva richiesto di pagare entro 5 giorni l'importo di € 3.329,06 di cui all'avviso di addebito n. 41020220011494600000 relativo a contributi per la gestione commercianti per l'anno 2021, sostenendone l'illegittimità in quanto, nell'anno 2021, non esercitava più alcuna attività commerciale.
3. Con ulteriore ricorso depositato il 6 dicembre 2024 (RGL 10073/2024), riunito al primo all'udienza del 14 maggio 2025, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' e proponendo opposizione CP_1 Controparte_2 all'intimazione di pagamento n. 11020249034198386000 notificatale il 29 ottobre 2024 con cui le veniva richiesto di pagare entro 5 giorni l'importo di € 1.534,41 di cui all'avviso di addebito n. 41020180016521120000 relativo a contributi alla gestione commercianti per gli anni 2017 e 2018, ancora una volta sostenendone l'illegittimità in quanto, in tali anni, non esercitava più alcuna attività commerciale e chiedendo comunque l'accertamento della prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 12 marzo 2019.
4. All'udienza del 14 maggio 2025 parte ricorrente ha rinunciato alle domande formulate nel ricorso introduttivo dei proc. RGL 10073/24 e 9992/2024 e a quella relativa all'AVA n. 41020220002276171000, così determinando la cessazione della materia del contendere al riguardo.
5. La presente decisione ha dunque ad oggetto soltanto la domanda relativa all'AVA n. 41020230006566080000 con il quale l' ha richiesto alla ricorrente CP_1 il pagamento di € 4.559,10 a titolo di contributi alla gestione commercianti per gli anni 2021 e 2022, domanda che ha ad oggetto l'accertamento della infondatezza della pretesa ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito, in quanto la ricorrente non ha esercitato attività commerciale negli anni in questione.
6. L' ha chiesto il rigetto di tale domanda, evidenziando che, ancora alla CP_1 data del 29 luglio 2024, nella visura camerale storica dell'impresa individuale della ricorrente non risultava alcuna formale cessazione della attività commerciale.
7. In base agli elementi acquisiti nel corso del giudizio, la domanda può ritenersi fondata e va pertanto accolta.
8. L'analisi dei documenti in atti (in particolare la visura camerale della ricorrente prodotta dall' l'estratto dei trasferimenti di azienda che hanno CP_1 interessato la ricorrente e la visura camerale relativa a Controparte_3 depositati dalla ricorrente rispettivamente il 29 novembre 2024 e il 16 aprile 2025) consente di accertare che la ricorrente il 10 febbraio 2016 ha iniziato un'attività di impresa qualificata come bar caffetteria è situata a Torino in via Berthollet 35/A, che le era stata concessa in affitto/comodato stipulato con atto del 30 ottobre 2015; che la scadenza dell'affitto/comodato era prevista al 30 ottobre 2017, ma esso è verosimilmente cessato in precedenza in concomitanza con la vendita dell'azienda da parte del in favore di terzi in data 2 CP_3 dicembre 2016. 9. Alla luce di quanto sopra, l'attività imprenditoriale della ricorrente descritta nella visura camerale deve ritenersi cessata a dicembre 2016 o al più tardi,
2 ipotizzando che il compratore sia subentrato nel contratto di affitto/comodato, alla scadenza di quest'ultimo, il 30 ottobre 2017.
10. In atti, d'altronde, non vi è alcun elemento – che era comunque compito dell' fornire, in quando creditore onera della prova circa l'esistenza del CP_1 credito - per ritenere che l'attività imprenditoriale della ricorrente sia proseguita in altro luogo oltre tale data, ed in particolare negli anni 2021 e 2022 di cui si discute.
11. Vi sono indizi in senso contrario, anzi, quale il provvedimento del giudice del registro delle imprese del giugno 2018 di cessazione d'ufficio dell'indirizzo pec della ricorrente (depositato dalla stessa in data 29 novembre 2024) e le informazioni pervenute dall' in data 16 ottobre 2024, Controparte_2 secondo cui la ricorrente non ha presentato dichiarazioni fiscali negli anni 2020 e 2021 e, per l'anno 2022, è risultata titolare di redditi di lavoro dipendente a tempo determinato.
12. In tale contesto, il fatto che la ricorrente, effettivamente, a luglio 2024 non risultasse ancora aver comunicato la cessazione dell'attività di impresa alla Camera di Commercio non può che essere addebitato ad una negligente gestione degli aspetti formali relativi alla sua esperienza imprenditoriale, ma non appare idoneo a dimostrare una continuazione dell'attività d'impresa nel periodo oggetto di causa.
13. Per tali ragioni la pretesa fatta valere dall'Istituto con l'avviso di addebito n. 41020230006566080000 non può ritenersi fondata e l'avviso di addebito va dunque annullato. 14. La reciproca soccombenza che deriva dalla contestuale fondatezza della tesi di merito fatta valere dalla ricorrente in tutte le domande, anche quelle oggetto di rinuncia, e delle eccezioni preliminari svolte dalle parti convenute in relazione a queste ultime appaiono idonee ragioni per una compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla l'avviso di addebito n. 41020230006566080000
- dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle altre domande
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite Torino, 14 maggio 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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