Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6033/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6033/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Responsabilità ex artt.2049,2050,2051”, vertente:
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione dall'avv. Attilio Mignone (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via A. Scarlatti n°201.
-parte attrice- CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, sig , nato in [...] il [...], con sede Controparte_2 in Nardò, alla via Lamarmora, 130, (P.IVA elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Nardò, alla Via Alessandro Volta n. 53, presso lo studio dell'Avv. Domenico Tommaso Valente (C.F.: ) dal C.F._3 quale è rappresentata e difesa giusta delega a margine dell'atto di costituzione
-parte convenuta- E con sede in 00139 Roma alla Via Po n. 20 Partita Controparte_3
IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_2 CP_4 in virtù dei poteri conferitigli, giusta procura notarile del
[...]
05/06/2020( Rep n. 83120) per atto Notaio Dott. di Bracciano, Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Noviello (C.F. C.F._4 in forza di procura in calce all'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Napoli Piazza Medaglie d'Oro n. 15.
-terza chiamata-
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.12.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2021, la sig.ra
[...] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la Pt_1 [...]
, chiedendone la condanna al pagamento di Euro Controparte_5
32.315,75 a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni personali asseritamente riportate in data 22 luglio 2020, alle ore 8:00, all'interno del bagno privato presente nella stanza della convenuta struttura, dove asseriva essere scivolata su di un gradino posto proprio all'ingresso e sprovvisto di qualsivoglia dispositivo antisdrucciolo. A supporto della dispiegata azione esponeva che la era Controparte_1 una società ricettiva che gestiva l'albergo “Piccadilly Suites and Rooms”, ubicato in Nardò (Le), fraz. Santa Maria al Bagno, alla via Lamarmora n°130; che presso la menzionata struttura alberghiera, unitamente al di lei marito sig. , soggiornava nell'Albergo nel periodo compreso tra il 18 Persona_2 ed il 25 luglio 2020 (come da fattura albergo del 24/7/2020. doc. 2 -). Più precisamente, deduceva che durante tale soggiorno e, per l'esattezza, il 22 luglio 2020, alle ore 8:00 del mattino circa, all'interno della stanza nella quale era ospitata, all'atto di entrare nel bagno privato presente nella stanza, scivolava su di un gradino posto proprio all'ingresso del bagno e sprovvisto di qualsivoglia dispositivo antisdrucciolo, cadendo rovinosamente;
che in seguito alla caduta, si recava presso il pronto soccorso del nosocomio Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli (LE), ove veniva sottoposta a specifici esami strumentali, all'esito dei quali veniva diagnosticata una “frattura di Colles del polso sinistro”, con una prima prognosi di 10 giorni (doc.
3 - referto pronto soccorso del 22/7/2020); che in data 24 luglio, dopo un giorno di degenza, la sig.ra ed il marito decidevano di lasciare la Struttura Ricettiva, al fine di Pt_1 tornare a Casoria (luogo di residenza), per consultare un ortopedico di fiducia;
che all'esito del consulto, il 28 luglio 2020 l'attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico in day hospital per la riduzione della suddetta frattura presso la sita in Roma alla via Aurelia n°559. Controparte_6
In particolare, precisava che le veniva praticato un intervento di “Osteosintesi con fili di Kirschner” e applicata una protezione in gesso, con una prognosi di 30 giorni (docc. 4 e 5 - cartella clinica e scheda di dimissioni). Recatasi nuovamente in data 17 settembre 2020 presso la Controparte_6 per la programmata visita di controllo, all'esito il Prof. - Parte_2 medico operante - le prescriveva un primo ciclo di terapie per la riabilitazione dell'articolazione operata (doc.
6 - referto del 17/9/2020). Al termine del n. 6033/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 19 N. 6033/2021 R.G.A.C.
primo ciclo di terapie riabilitative, durato all'incirca tre mesi, seguiva nuovo esame radiologico, al fine di verificare gli eventuali progressi della terapia riabilitativa. Deduceva ancora l'attrice che in data 15 dicembre 2020 veniva sottoposta al suddetto esame presso la struttura di Casavatore (NA), all'esito CP_7 del quale il radiologo Prof. diagnosticava: “Diffuso grado di Persona_3 rarefazione porotica delle componenti scheletriche esaminate. Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale di radio con frammento distale dorsalizzato. Distacco della stiloide ulnare” (doc.
7 - referto del 15/12/2020). Seguiva nuovo ciclo di terapie per la riabilitazione dell'articolazione lesionata e, infine, il 28 gennaio 2021, il dott. accertava l'avvenuta Persona_4 guarigione, riscontrando una “pregressa frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e dell'ulna a sinistra con riduzione incompleta e deficit motorio e sensitivo con postumi da valutare in sede medico-legale” (doc.
8 - referto del 28/1/2021) Lamentava ancora che in data 11 febbraio 2021, sottoposta a visita medico- legale, a cura del dott. , il polso sinistro risultava “ispessito Persona_5
e dolente con tumefazione ulnare che altera il profilo del polso. Funzionalmente il flesso estensione della mano è limitata di oltre ½ rispetto al controlato, ridotta appare la forza prensile, ”; pertanto sulla scorta delle perizia medico legale menzionata, rivendicava di aver riportato in seguito all'evento per cui è causa, “postumi invalidanti di danno biologico in misura del 9-10%, con una I.T.P. di quarantacinque giorni da valutarsi al 75%, una I.T.P. di trenta giorni da valutarsi al 50% e una I.T.P. di trenta giorni da valutarsi al 25%” (doc.
9 - referto medico-legale dell'11/2/2021). La parte attrice attribuiva la responsabilità dell'infortunio occorso esclusivamente in capo alla Ricettiva, in quanto l'evento CP_8 cagionante le lamentate lesioni si era verificato a causa della presenza, all'interno della stanza nella quale la stessa soggiornava, di un gradino posto all'ingresso del bagno privato, non segnalato in alcun modo né, tantomeno, provvisto dei necessari dispositivi antisdrucciolo. Pertanto, rilevava sussistente la responsabilità di cui all'art. 2051 Cod. civ., in capo alla convenuta. All'uopo argomentava che la presenza del gradino e il fatto che lo stesso non fosse segnalato e, infine, la circostanza che sullo stesso non fosse apposto nessun dispositivo antisdrucciolo nonostante, la pavimentazione del bagno possa presentare numerose insidie, comportavano l' esclusione del “caso fortuito” e la conseguente completa responsabilità dell' nel ristoro di tutti i danni subiti, che quantificava pari ad almeno Pt_3
€ 32.315,75, oltre le spese mediche sostenute, pari ad € 5.250,07 (fatture e ricevute fiscali doc. 12). A tali importi, inoltre, riteneva l'attrice doversi aggiungere il cd. “danno da vacanza rovinata”, per aver dovuto rinunciare non solo a quattro degli otto giorni di ferie programmati presso la Struttura Ricettiva, ma anche per aver subito indubbie limitazioni per l'intero mese di agosto, vista l'applicazione della protezione in gesso sino al mese di settembre 2020.
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In subordine, inquadrava la responsabilità della ex art. Controparte_9
2043 Cod. civ. per non aver la convenuta adottato tutte le misure idonee e necessarie a prevenire un fatto assolutamente ordinario per la funzione dei luoghi oggetto di causa. Lamentando vane le richieste di risarcimento bonario inviate alla
[...]
(doc. 10 - messa in mora del 10/9/2020), nonché il tentativo di CP_1 negoziazione assistita (doc. 11 - invito a negoziazione assistita del 19/4/2021), citava la convenuta struttura in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 5.10.2021 e concludeva: -accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2051 e 2059 Cod. civ. della per il Controparte_1 sinistro occorso il 22 luglio 2020 alla sig.ra e, per l'effetto -condannare la Parte_1 all'integrale risarcimento in favore della sig.ra dei danni Controparte_1 Parte_1 biologici, morali ed esistenziali subiti dall'attrice che si quantificano in € 32.315,75, oltre rivalutazione ed interessi legali sino all'eventuale soddisfo, o nella misura superiore o inferiore che dovesse risultare all'esito della CTU medico-legale e, comunque, nella misura che l'Adito Giudice riterrà di giustizia;
condannare la all'integrale Controparte_1 risarcimento in favore della sig.ra delle spese mediche sostenute dalla stessa Parte_1
e pari ad € 5.250,07, oltre rivalutazione ed interessi legali sino all'eventuale soddisfo;
- condannare la all'integrale risarcimento in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1 del danno da vacanza rovinata, nella misura che l'Adito Giudice stabilirà in via
[...] equitativa;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 Cod. civ. della per il sinistro occorso il 22 luglio 2020 alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
e, per l'effetto - condannare la all'integrale risarcimento in favore
[...] Controparte_1 della sig.ra dei danni biologici, morali ed esistenziali subiti dall'attrice che si Parte_1 quantificano in € 32.315,75, oltre rivalutazione ed interessi legali sino all'eventuale soddisfo, o nella misura superiore o inferiore che dovesse risultare all'esito della CTU medico-legale e, comunque, nella misura che l'Adito Giudice riterrà di giustizia;
- condannare la all'integrale risarcimento in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1 delle spese mediche sostenute dalla stessa e pari ad € 5.250,07, oltre rivalutazione ed
[...] interessi legali sino all'eventuale soddisfo;
8) condannare la all'integrale Controparte_1 risarcimento in favore della sig.ra del danno da vacanza rovinata, nella Parte_1 misura che l'Adito Giudice stabilirà in via equitativa;
-in ogni caso, condannare la
al pagamento di tutte le spese di lite in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 comprensive di onorari, rimborso delle spese forfettario del 15%, CPA ed IVA, direttamente in favore del difensore antistatario. Con Comparsa di costituzione e risposta del 18 agosto 2021, si costituiva in giudizio la , impugnando e contestando l'ex adverso. Controparte_1
Preliminarmente, la convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Napoli Nord, per essere la competenza territoriale, del Tribunale di Lecce. Sul punto contestava che il mero soggiorno presso una struttura alberghiera, di per sé, ove non accompagnata da precisazioni circa la sua natura, non è sufficiente a radicare la competenza presso il foro del
“consumatore”, pertanto eccepiva che nella specie stante la mancata n. 6033/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 19 N. 6033/2021 R.G.A.C.
indicazione sulla natura del soggiorno presso la struttura di proprietà della società trattandosi di onere a carico dell'attrice, ne Controparte_1 derivava una declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore, tenuto conto del valore del giudizio, del Tribunale civile di Lecce. Nel merito resisteva ad ogni addebito di responsabilità, argomentando che avuto riguardo alla prospettazione dei fatti resa nel libello introduttivo, gli stessi potessero inquadrarsi, sul piano giuridico, nella disciplina della responsabilità contrattuale derivante dalle cose in custodia, ex art. 2051 c.c., salvo il caso fortuito, ovvero la responsabilità dello stesso danneggiato. Nella specie opponeva che la domanda formulata da fosse Parte_1 temeraria, tesa unicamente, strumentalizzando un mero rapporto di fatto con la struttura alberghiera di proprietà della società ad Controparte_1 ottenere un ingiusto arricchimento, in assenza di qualunque requisito previsto dalla legge. Contestava all'uopo insussistente nella specie alcuna situazione di pericolo occulto o insidia che poteva aver causato il sinistro dedotto in citazione dall'attrice. Di contro, rilevava l'accidentalità della caduta della sig.ra e, comunque, Pt_1 la riconducibilità all' esclusiva e grave disattenzione della stessa attrice. Segnatamente riteneva la parte convenuta che considerando il periodo di soggiorno dal 18 e 25 luglio del 2020, ove la sig.ra avesse prestato la Pt_1 dovuta attenzione allo stato dei luoghi a lei non estranei avrebbe potuto, senza alcuna difficoltà accorgersi della presenza del gradino. Evocava dunque la ricorrenza della concorsualità di cui all'art. 1227, comma 1), c.c riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2) della Costituzione. Contestava altresì, il quantum della domanda avanzata dall'attrice, che rilevava sproporzionata e sfornita di valida prova. Contestava il periodo di durata della malattia, come indicato in citazione, la sussistenza dei pretesi postumi, soprattutto con riferimento all' esosa percentuale richiesta. In ogni caso, rivendicava essere onere di parte attrice fornire rigorosa prova non soltanto del pregiudizio effettivamente sofferto ma altresì della riconducibilità dello stesso al sinistro per cui è causa. Dispiegava in ogni caso chiamata in causa in manleva, ex art. 106 c.p.c., della con sede legale in Roma, alla via Po, in virtù di Controparte_10 polizza RCT n° 41 20710HJ, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, con contestuale richiesta di differimento della prima udienza. Concludeva: -Preliminarmente fissarsi, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_10
Roma alla via Po, 20. Ancora preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale civile di Lecce, secondo le ordinarie norme processuali in tema di competenza territoriale. Nel merito, - rigettare la domanda attorea
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perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e comunque, in caso di accoglimento, ridurla nei limiti del giusto e del dovuto; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuta a Controparte_10 garantire e manlevare la società tenendola indenne da quanto, a Controparte_1 qualsiasi titolo, sarà tenuta a pagare in favore dell'attrice e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_10 pagamento di tale somma, oltre spese e competenze di lite; - Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite. Rilevata la ritualità della comparsa di costituzione, depositata nei termini di cui all'art. 166 c.p.c.; visti gli artt. 106 e 269 c.p.c., veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e differita la prima udienza alla data del 17.2.2022. Si costituiva in giudizio impugnando e Controparte_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto introduttivo, poiché infondata in fatto e diritto. Preliminarmente eccepiva l'infondatezza della domanda attorea per erronea ricostruzione fattuale, all'uopo contestava che la IG.ra era Parte_1 caduta, all'interno del bagno, per sua esclusiva colpa poiché, la stessa aveva dichiarato alla reception della convenuta struttura alle ore 09.00 che “aveva messo male il piede e nel cadere aveva sbattuto il polso contro la doccia”. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda per mancanza di responsabilità ex art. 2051 c.c. sottolineando che la struttura turistica convenuta, alla luce del sopralluogo effettuato dal fiduciario incaricato dalla compagnia, aveva adoperato tutte le accortezze necessarie per evitare la produzione di eventi dannosi ai propri clienti. Perveniva dunque ad effettuare un excursus cronologico onde suffragare la tesi difensiva e pertanto esponeva che all'esito della caduta, in data 23/07/2020, in via cautelativa, l'assicurata denunciava l'avvenuto incidente all'interno della struttura e in data 27/07/20, la compagnia assicurativa nominava quale tecnico fiduciario lo studio “Mperizie S.r.l,” (nella persona dell'avv. Schettini) alla quale veniva affidato l'incarico di effettuare il sopralluogo presso la struttura alberghiera. Contestava dunque la terza chiamata che in data 29/09/20 dall'accertamento peritale era emerso con chiarezza la mancanza assoluta di responsabilità dell'assicurata struttura, poiché l'avv. Schettini a seguito del sopralluogo aveva rilevato e relazionato che la struttura era in buono stato di manutenzione e pulizia. La pavimentazione del bagno in gres ruvido di colore chiaro, così come il piatto doccia (rivestito con la stessa pavimentazione presente in tutto il bagno), la cabina doccia in alluminio, non riscontrando alcuna anomalia presente sul luogo. Soprattutto evidenziava la terza chiamata non esservi gradini all'interno del bagno, giacché che l'avv. Schettini che aveva effettuato il sopralluogo presso la struttura alberghiera, non aveva rilevato la presenza di alcun gradino, perché, non vi era stata alcuna segnalazione al riguardo.
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A ciò aggiungeva che la IG.ra oltre ad aver dichiarato alla Parte_1 reception, in presenza della IG.ra e , di essere Parte_4 Parte_5 caduta per responsabilità propria, confermava tale circostanza anche al P.S., dal momento che dal referto di pronto soccorso risultava indicato “incidente domestico”. Dunque, riteneva emergere in maniera molto evidente che fosse trattato di caso fortuito e che parte attrice fosse scivolata per sua esclusiva responsabilità, così da escludere la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia sotto il profilo dell'art. 2051 c.c. A ciò si aggiungeva, inoltre, che verificatosi l'evento in data 22/07/20, ovvero dopo 5 giorni di soggiorno, laddove ravvisabile la presenza di un gradino all'ingresso della stanza da bagno, l'attrice avrebbe dovuto conoscere bene lo stato dei luoghi, per cui, avrebbe dovuto prestare ancora più attenzione. In sintesi, riteneva che il comportamento tenuto dall' attrice fosse idoneo ad interrompere il nesso causale e l'imputabilità dell'occorso alla convenuta sotto ogni profilo di responsabilità. Eccepiva da ultimo l'infondatezza della domanda attrice sulla richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata, sottolineando che la presente controversia, avente ad oggetto rapporti giuridici relativi ad un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., non poter essere decisa secondo le norme di diritto, essendo precluso ex lege il ricorso al giudizio secondo equità, in virtù di quanto disposto dal nuovo comma 2 dell'art. 113 cpc, come modificato dall'art. 1 del DL n. 18 dell'8 Febbraio 2003 (convertito con legge del 7 Aprile 2003 n. 63). Contestava altresì il quantum debeatur, in particolare, quanto al richiesto rimborso delle spese mediche di oltre € 5.250,07, eccepiva che all'atto del ricovero presso la struttura ospedaliera di Gallipoli, l'attrice aveva rifiutato lo stesso per sottoporsi ad intervento chirurgico presso la propria residenza, dunque deliberatamente scelto di sottoporsi a questo tipo di intervento (definito “di bassa complessità” -doc. 12 fascicolo di parte attrice) presso una struttura privata in regime di “intramoenia” , di Roma Controparte_6 affrontando costi e degenze onde poi, illegittimamente, chiedere il rimborso. Concludeva: -In via preliminare, si chiede che, alla luce di quanto dedotto dalle difese dei convenuti, la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Nel merito rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto con condanna alle spese, diritti ed onorari oltre IVA e CA oltre alla lite temeraria ex art. 96 cpc;
-in subordine accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo della sig.ra ex art. 1227 Parte_1
c.c., co II°, e, per l'effetto, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e diritto. - in via ulteriormente gradata, accertare il concorso del fatto colposo del sig. ex art. Parte_1
1227 c.c., co I°; - sempre in via gradata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, liquidare il quantum secondo giustizia, escludendo del tutto il rimborso delle spese mediche per i motivi su esposti. Con riserva di indicare e articolare i mezzi istruttori. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, IVA, CPA e spese generali al 15 % come per legge.
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Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art 183 c.p.c, la presente controversia veniva rinviata all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 19.12.2022 Ritenuta ammissibile la prova testi come articolata nelle memorie di parte e l'interrogatorio formale così come avanzato dalla chiamata in causa compagnia assicurativa, veniva fissata all'uopo l'udienza istruttoria del 28.9.23.. Alla data da ultimo indicato veniva deferito l'interrogatorio formale della parte attrice. Compariva e veniva escusso altresì il teste di parte attrice
. Rinviato il giudizio in prosieguo prova, in data 19.02.2024 Persona_2 compariva e veniva escussa la teste di parte conventa e la Parte_4 residua teste di parte attrice . Testimone_1
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.2.2024, veniva nominato quale ausiliario il dott. (iscritto all'albo dei CTU tenuto presso Persona_6 questo Tribunale) e rinviata la causa, per il conferimento del relativo incarico, all'udienza del 14.3.2024. Espletate le operazioni peritali, disposta la trattazione scritta della presente controversia, depositata la relazione tecnica in data 7.5.2024, la causa veniva da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza cartolare del 16.12.24, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2.In via pregiudiziale di rito occorre affrontare la questione di competenza sottoposta al contraddittorio tra le parti. Dall'approfondita lettura dell'atto introduttivo del giudizio e della memoria deduttiva depositata questa giudice ritiene di dover, in effetti, affermare la propria competenza per territorio a trattare la controversia per cui è causa in virtù del foro del Consumatore ex art. 33 Cod. Consumo;
il “foro del consumatore” prevale non solo sul foro convenzionale, che spesso include clausole di deroga alla competenza territoriale, ma anche sui criteri di competenza territoriale previsti dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Per “foro del consumatore” si intende il luogo di residenza o domicilio del consumatore al momento in cui è presentata la domanda giudiziale, e non quello inerente il momento della stipulazione del contratto. Emerge invero sin dall'atto introduttivo del giudizio che parte attrice, di professione insegnante al momento dei fatti, non svolgesse al momento dei fatti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e che si trovasse presso la struttura convenuta esclusivamente per trascorrere le proprie vacanze estive. Va pertanto applicato il principio secondo cui, in tema di competenza per territorio, il foro della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), D. Lgs. n. 206/2005, che è speciale ed esclusivo.
3.Preliminarmente va dichiarata altresì la legittimazione delle parti in lite, incontestata e documentalmente provata.
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4. Sul merito .La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare Nel caso di specie, gli elementi essenziali della pretesa attorea sono da qualificare come richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. Rispetto alla domanda di risarcimento spiegata dall'attrice, giova precisare che la qualità di “custode” prescinde dalla titolarità della proprietà della cosa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere - dovere di intervenire sulla cosa. Il requisito del potere - dovere di intervento qui non opera come fondamento di una presunzione di colpa, che, come detto, non è nella struttura della norma, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode” (Cass. civ. sez. III, 09/02/2004, n. 2422). È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo. La giurisprudenza ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr. Cass. nn. 4480/2001 e 5814/1998). Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in essa sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 10556/1998) sia la colpa del danneggiato (Cass. n. 5578/2003), purché intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 4237/1990).
Riguardo, in particolare, al comportamento colposo del danneggiato si è affermato che “allorché peraltro la cosa svolge solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere determinata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
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suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. n. 584/2001) In altri termini il fatto che una persona agisce come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo, dunque la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass., 22.3.2011, n. 6550). Orbene con riguardo alla pretesa avanzata dall'attrice, va osservato che in punto di diritto, la struttura alberghiera instaura con l'utente un rapporto contrattuale, il contratto di albergo, che non può in sé considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile, né nella legislazione speciale. Esso è, invece, un contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori che conosce una ampia diffusione nella pratica sociale. Tra cliente ed hotel si instaura, infatti, un rapporto contrattuale (contratto d'albergo), dal quale scaturiscono gli obblighi di protezione e sicurezza verso i propri ospiti a carico dell'albergatore, di guisa che risaltano le responsabilità dell'albergatore verso i clienti, dal momento che, svolgendo la funzione di custode della struttura ricettiva, ha l'obbligo di garantirne la sicurezza all'interno. Sicché, l'albergatore è tenuto a risarcire l'ospite che, per effetto di una caduta, risulta danneggiato, qualora si dimostri che l'albergatore non ha provveduto ad adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare il danno. Tale principio è, infatti, coerente con l'art. 2051 c.c., secondo il quale, il proprietario o il custode di una “cosa” è responsabile per i danni procurati a terzi dalle cose che ha in custodia, a meno che non dimostri che l'evento dannoso sia conseguenza del caso fortuito. Invero, in virtù del contratto di albergo e per il principio secondo il quale la responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo, il danneggiato dovrà dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. E ciò indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa. Molto spesso, infatti, le cadute all'interno di una doccia dell'hotel sono determinate dall'assenza di presidi di sicurezza ed antiscivolo, che determina per ciò stesso la responsabilità dell'hotel. Più nello specifico, per stabilire se il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni si deve valutare se lo stesso ha contribuito, anche n. 6033/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 19 N. 6033/2021 R.G.A.C.
involontariamente, ad aumentare il rischio del suo verificarsi, per distrazione, sbadataggine o altro. Non solo, anche la conformazione del luogo dove si è caduti va considerata, al fine di valutare se sono stati osservati tutti gli obblighi previsti dalla legge in tema di sicurezza. Stante quanto precede, si può concludere che la valutazione del risarcimento dei danni da caduta in hotel va fatta in relazione alle circostanze della caduta, se conseguenza ad esempio di un'insidia non visibile e imprevedibile. Ed invero in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità cod. civ., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Venendo al merito della domanda l'azione di responsabilità promossa dall'attrice si fonda sul rapporto di custodia con il bene in oggetto – risultando dedotta la presenza di uno scalino un gradino posto proprio all'ingresso del bagno e sprovvisto di qualsivoglia dispositivo antisdrucciolo;
la parte attrice ha invero provato l'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile l'evento lesivo occorso. Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660). Su tale responsabilità può quindi influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
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Sul piano degli elementi probatori, oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492). Nella fattispecie in esame non vi sono motivi per disattendere le conclusioni peritali. La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott. – unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, su Persona_6 cui ci si soffermerà a breve - consente di ritenere dimostrata, in primo luogo, l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico (la caduta sul gradino del bagno del bagno) e le lesioni riportate dalla , Pt_1 ovvero la frattura di del polso sinistro; nonché, in secondo luogo, la Per_7 sussistenza del nesso di causalità giuridica intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati del processo patologico. Ed invero sulla base dell'istruttoria espletata, l'accertata frattura d ed i danni- conseguenza derivati risultano eziologicamente riconducibili alla caduta determinata dalla caduta sul gradino di accesso alla stanza da bagno. È quindi emersa da parte del convenuto l'assenza di qualsiasi cautela o misura idonea ad evitare il probabile verificarsi del sinistro oggetto di causa. Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali descrivono con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva il sinistro. In particolare, quanto alla dinamica, i testi escussi, da ritenersi attendibili, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti, e per avere fornito una plausibile giustificazione della sua presenza sui luoghi di causa - confermavano il verificarsi dell'evento dannoso secondo le modalità allegate da parte attrice in citazione. Quanto alla dinamica, il teste , da ritenersi attendibile per Persona_2 avere reso una dichiarazione sufficientemente circostanziata, logica e coerente, e per avere fornito una plausibile giustificazione della sua presenza sui luoghi di causa - confermava il verificarsi dell'evento secondo le modalità
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allegate da parte attrice in citazione. Segnatamente, dichiarava: “….ero presente quando mia moglie è caduta, mia moglie si è alzata per andare in bagno e nel momento in cui è andata in bagno è inciampata sul gradino di accesso al bagno;
preciso che si trattava di un gradino in “ascesa”; non vi erano avvisi;
siamo arrivati il pomeriggio del 18 luglio, mia moglie è caduta il 20 luglio;
era già andata in bagno prima dell'accaduto; era mattina presto;
in camera in quel momento la luce era spenta, il gradino del bagno aveva la stessa colorazione del pavimento del bagno;
non vi erano dispositivi antiscivolo sul gradino…” (verbale udienza del 28.9.23). Sul punto corre obbligo evidenziare che, nella obiettiva condizione di pericolo proveniente da una superficie ascesa, il custode è tenuto ad osservare la necessaria prudenza e vigilanza prendendo le opportune precauzioni per evitare che dalla pericolosità della res inerte possano derivare danni ai terzi;
ciò in accordo con l'insegnamento della Suprema Corte” (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/09/2013, n.20055). Il corredo probatorio, complessivamente considerato e confortato dalle dichiarazioni testimoniali, consente ragionevolmente di affermare che le lesioni personali riportate dall'attrice siano eziologicamente ascrivibili alla caduta determinata dalla connotazione del pavimento della stanza da bagno situata all'interno della struttura convenuta. In definitiva, quindi, può affermarsi che il convenuto sia responsabile, quale custode dell'area in cui si verificava il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla Pt_1
Può, però, d'altro canto, riconoscersi la sussistenza di un concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento. Tanto si opina sia perché, come è emerso dalle deposizioni dei testi, risulta che nel bagno ci fosse al momento del sinistro una normale illuminazione, circostanza che poteva mettere l'attrice in condizione di avvedersi della presenza del gradino. Peraltro, per come emerso dalle deposizioni testimoniali che dal fascicolo fotografico in atti il gradino non era dotato di dispositivi antiscivolo. Bisogna, inoltre, aggiungere che la pavimentazione del gradino pur essendo uguale a quella del bagno consentiva la visione del gradino stesso, il quale, pur se non adeguatamente segnalato, per come emerge dalla visione degli allegati fotografici prodotti, recava una soglia frontale di colore nero, sicuramente visibile, ma non ad un osservatore distratto. Sotto altro profilo mette conto evidenziare che la struttura recettiva non ha provato il caso fortuito o comunque che il comportamento della vittima abbia escluso del tutto il nesso causale. Conseguentemente, se da una parte non può ritenersi completamente reciso il nesso di causa fra la cosa e il danno, posto che la condotta della danneggiata non si sovrappone alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva del danno, (vedasi, sul punto, Cass n. 25028/2019), dall'altra si ritiene che la condotta della abbia concorso, anche in Pt_1 maniera piuttosto significativa, ex art. 1227 c.c., alla causazione dell'evento,
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(vedasi, in tali termini, Cass. n. 9315/2019 e 17873/2020, secondo cui “in applicazione dell'art. 1227 co 1 cc, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno”). Alla luce dei sopra richiamati elementi in fatto, nonché tenuto conto dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, un concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento nella misura del 50% con conseguente riduzione, in pari misura, della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno. Sulla base delle argomentazioni esposte merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità psico-fisica. 5. Quanto alla stima dei danni, occorre precisare che il danno non patrimoniale, quale pregiudizio di carattere non economico, può sussistere – oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge ed in caso di esistenza di una fattispecie di reato – anche nell'ipotesi di lesione di un valore essenziale della persona, costituzionalmente rilevante e quindi tutelato (v. per tutte Cass. SSUU 26972/08). Tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati rientra certamente il diritto alla salute ex art 32 cost. la cui lesione può generare un pregiudizio alla persona risarcibile consistente, nel caso di specie, nella menomazione peggiorativa dello stato di integrità fisica della vittima in grado di esplicare un'incidenza negativa sulla sua sfera dinamico-relazionale. Sul punto possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del n. 6033/2021 r.g.a.c. Pagina 14 di 19 N. 6033/2021 R.G.A.C.
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d. Ordinanza Decalogo). Va precisato inoltre che, perché possa configurarsi il diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, è necessario che la lesione del bene giuridico sia seria e il pregiudizio conseguente non sia di ridotta rilevanza, assumendo carattere di gravità. Orbene, tale danno è risarcibile anche in concreto atteso che da tale lesione, avente il carattere della gravità necessario ai fini risarcitori, conseguono postumi permanenti valutabili pecuniariamente con il parametro tabellare ed esprimenti l'insieme delle compromissioni dinamico relazionali della vita del soggetto danneggiato ordinariamente derivanti da una tale lesione fisica;
trattasi infatti di postumi aventi una rilevanza tale da tradursi in una modificazione in pejus delle funzioni vitali, delle relazioni, delle abitudini di vita con compromissione peggiorativa nello svolgimento delle attività realizzatrici della persona precedentemente svolte. Tanto premesso, può, quindi, procedersi alla quantificazione del danno lamentato da parte attrice. Sul punto il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto, il perito incaricato dal Tribunale, dott. il quale con un'analisi, Persona_6 logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice ha affermato che: “Esiste nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla signora
[...]
e l'evento dedotto nell'atto di citazione e riferito dall'istante (caduta accidente del Pt_1
22/07/20). La signora riportò: “frattura scomposta di del polso Parte_1 Per_7 sinistro”. Pertanto, dall'evento lesivo di che trattasi sono residuati postumi permanentemente menomativi della preesistente validità psico-fisica così quantificabili: • Inabilità temporanea totale di venti giorni (ITT 20 gg.); • Inabilità temporanea parziale di trenta giorni valutabile al 50 % (ITP 30 gg al 50%). • Inabilità temporanea parziale di trenta giorni valutabile al 25 % (ITP 30 gg al 25%). • spese mediche sostenute documentate: € 5.250,07(cinquemila duecentocinquanta, Sono residuati inoltre postumi produttivi di un esclusivo danno biologico alla persona inteso come danno alla salute, alterazione della integrità psicofisica e degli aspetti dinamico-relazionali, non essendovi alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica e/o generica della paziente che viene determinata nella misura complessiva del 7% (Danno Biologico sette per cento), non sono documentate spese sanitarie sostenute. In futuro a causa dei postumi permanenti potrebbero rendersi necessarie cure aggiuntive. Tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'evento traumatico tali esiti si possono ritenere stabilizzati, non sono
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suscettibili di miglioramento, non determinano rischio di sopramortalità. (pag. 13 e 14 relazione peritale) . Passando alla liquidazione del danno da invalidità permanente, ai fini della quantificazione di tale danno ritiene questo giudicante che esso vada determinato secondo le tabelle del danno biologico di lieve entità ex art. 139 d.lgs. 2005/209, trattandosi di lesioni micro-permanenti (in base all'ultimo aggiornamento ministeriale). Tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (64 anni) i danni vanno in definitiva così liquidati: 7% di danno biologico euro 9.197,34 , ITT 20 gg 1.104,80; 30 gg ITP al 50% euro 828,60 ;30gg ITP al 25% euro 414,30, per un totale danno biologico temporaneo pari ad euro 2.347,70. L'importo complessivo, comprensivo di tutte le dette voci di danno non patrimoniale, calcolato all'attualità è pertanto pari ad €. 15.393,00, già comprensiva della voce di danno morale sulla sola invalidità permanente al 33% cui va ad aggiungersi la somma per le spese mediche accertate (5.250,07euro) per un totale di euro 20,643,07. Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico. Non spetta, invece, ulteriore voce di danno morale alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Invero la S. C. con sentenza n. 17209/2015 ha stabilito che in caso di lesioni micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni. Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, ciò non sia avvenuto posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza. 6. Non va riconosciuta invece la voce di danno da “vacanza rovinata”. Il c.d. “danno da vacanza rovinata” trovava fino ad un recente passato la propria fonte normativa negli artt. 2059 c.c. (rubricato “danni non patrimoniali”), 93 c. cons. (“mancato o inesatto adempimento”, ora abrogato in quanto ricompreso nel Codice del Turismo) e nell'interpretazione dell'art. 5 della Direttiva n. 90/314/CEE secondo cui il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso. Oggi, l'art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il "danno da vacanza rovinata" come "un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza"(art.47).
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Dunque, il danno da vacanza rovinata consiste nella perdita di un'occasione di relax. Trattasi di voce di danno non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale, che, invece, si traduce in una perdita economica. Il contratto di viaggio tutto compreso (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l'interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali. Per quanto riguarda l'onere probatorio il legislatore del Codice del Turismo ha senz'altro voluto agevolare il consumatore indirizzando la più recente giurisprudenza verso una ricostruzione del concetto di danno da vacanza rovinata quale danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, ove la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore che per un verso non possono formare oggetto di prova diretta, per altro verso possono desumersi dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero. D'altronde la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare la fonte del suo diritto -in questo caso il contratto- e allegare la circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte;
il debitore convenuto deve, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa dimostrando l'esatto adempimento delle proprie prestazioni (Cass. SU 13533/01, Cass. 2387/04, Cass. 982/02). Nel caso di specie, esaminata la prova documentale offerta dagli attori, sarebbe stato onere fornire la prova dell'inadempimento delle prestazioni offerte dalla struttura strettamente inerenti al pacchetto acquistato, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale;
prova che non può dirsi raggiunta dall'istruttoria espletata. In definitiva, tenuto conto della riduzione del ristoro per l'acclarato concorso di colpa al 50%, sulla base delle considerazioni finora svolte, la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a a titolo Parte_1 di risarcimento danni non patrimoniali, l'importo complessivo di €10.321,535. 7. Sulla somma sopra determinata, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (22.07.2020) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di
€ 10.321,535 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. 8. Il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi esclusivamente a carico della compagnia assicurativa terza chiamata , in virtù CP_10 della polizza RCT n° 41 20710HJ, operativa al momento del sinistro, pertanto n. 6033/2021 r.g.a.c. Pagina 17 di 19 N. 6033/2021 R.G.A.C.
tenuta a manlevare la convenuta da tutto quanto quest'ultimo è tenuto a versare a parte attrice. 9. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione all'effettivo valore della controversia, individuato in base al decisum - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri medi). Considerato tuttavia l'accoglimento parziale della domanda attorea per aver accertato la sussistenza di un concorso di colpa dell'attrice, unitamente al rigetto della eccezione della incompetenza territoriale, ritiene la scrivente giudicante che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra attore e convenuto nei limiti della metà di guisa che la parte convenuta va condannata alla refusione delle spese di lite nei limiti di cui a seguire. Vanno altresì poste a carico della compagnia assicuratrice terza chiamata le spese legali sostenute dalla parte convenuta e ciò in ragione dell'accoglimento della domanda di manleva. Vanno infine definitivamente poste a carico della società terza chiamata le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6033/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna , al Controparte_1 pagamento, in favore di , per le causali e nei limiti di cui in motivazione, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 10.321,535, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
• Compensa nella misura della metà le spese di lite nei rapporti tra attore e convenuto e condanna in persona del suo legale rappresentante, al pagamento, Controparte_1 in favore di , delle spese processuali che si liquidano in € 250,00 per esborsi Parte_1 ed € 2.538,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
• accoglie la domanda formulata dalla nei confronti di Controparte_1 CP_10
e, per l'effetto, dichiara quest'ultima tenuta a manlevare il primo da quanto pagato -
[...] per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite - per effetto della presente pronuncia;
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso, in Controparte_10 favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
n. 6033/2021 r.g.a.c. Pagina 18 di 19 N. 6033/2021 R.G.A.C.
• pone definitivamente a carico della società terza chiamata e spese di CTU, CP_3 già liquidate con separato decreto. Così deciso in Aversa, 09/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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