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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 179/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BERTOLA PIETRO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del consulente tecnico in fase di
ATP, anche in considerazione di un aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “Conclusioni diagnostiche:
POLIARTROSI AD ALTA INDCIENZA FUNZIONALE IN ESITI DI FRATTRURA DELL'ANCA SINSITRA;
DETERORAMENTO COGNITIVO SENILE CON INCONTIENZA SFINTERICA;
EMICOLECTOMIA SINISTRA
PER NEOPLASIA IN SOGGETTO CON DIVERTICOLOSI DEL COLON;
NOTEVOLE RIDUZIONE DEL VISUS
IN SOGGETTO OPERATA PER CATARATTA. Nel caso in esame il complesso patologico riscontrato compromette in misura notevole la funzione di vari apparati. Tali apparati organo funzionali patologicamente interessati sono coinvolti direttamente nell'espletamento lavorativo generico mostrando scarsa riserva funzionale. Riteniamo quindi di poter concludere che il complesso patologico riscontrato riduce permanentemente la capacità di lavoro della IG.ra in Parte_1 misura pari al 100%. La IG.ra si trova nell'impossibilità di svolgere i comuni atti della Parte_1 vita quotidiana senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a decorrere dal giugno del 2024 per la progressiva compromissione della funzionalità dell'apparato osteoarticolare e degli altri apparati rilevata durante la visita peritale. Da tale data la IG.ra è in situazione di Parte_1 gravità ai sensi della legge 104 art.3 comma 3.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi CP_1 alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti extra- sanitari deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto azionato, successiva alla domanda amministrativa e al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
04.01.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 da GIUGNO 2024 e condanna l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento oltre interessi o rivalutazione come per CP_1 legge, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo