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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 17.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4259 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Maria Del Prete ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.06.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione d'inabilità civile, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 05.06.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato l'11.06.2024, ossia nel
1 rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura dei chiarimenti alla consulenza tecnica disposti nella presente fase di opposizione emerge in particolare che: “… Dall'analisi del fascicolo sanitario emerge che il ricorrente fu riconosciuto invalido 100% in quanto affetto da un complesso morboso tra cui particolare rilevanza assumeva un disturbo bipolare con
“marcata” depressione, per il quale era in cura presso l'UOSM 29 di Napoli e successivamente di Capua. Venivano altresì riscontrate in tale epoca patologie cardiaca e pneumologica con il rilievo di una “dispnea per sforzi moderati” a causa di una BPCO, all'epoca in trattamento con ossigenoterapia al bisogno. CP_ Tale ultima condizione veniva rilevata anche dall' nella visita di revisione del 2019 ove veniva confermata l'invalidità 100%.
Nella successiva visita di revisione del 18-10-2022 veniva riscontrato alla visita medica oltre che un quadro psicopatologico clinicamente attenuato con “…discrete condizioni generali.
Vigile, orientato, collaborante, mnesico…” anche “..non edemi declivi…Saturazione
Ossigeno 98% e deambulazione nella norma, quadro clinico che ha portato quindi al riconoscimento di una invalidità nella misura dell' 80%.
Nell'esame clinico eseguito in occasione dell'ATP emergeva un quadro clinico sostanzialmente sovrapponibile ove il ricorrente appariva in particolare non più abbisognevole di ossigenoterapia, in buon compenso emodinamico ed in follow-up clinico farmacologico per la patologia psichiatrica.
Si conferma, pertanto, il giudizio già espresso nella relazione di consulenza tecnica
d'ufficio” (cfr. conclusioni ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del requisito sanitario in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata
(né specificamente contestata) ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti,
2 CP_ mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già provvisoriamente liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
a) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
b) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
S.M.C.V., 18.04.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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