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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3218 / 2023 avente ad oggetto Obbligo contributivo del datore di lavoro promosso da: , nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1
nella via Alessandria,n.253, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
SELENIA RAGUSA , con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GALEANO MANLIO e dall'avv. UGO NUCCIARONE, con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 15/12/2023, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione – previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n.597 2023 0000941309
1 notificato in data 30/11/2023 per pagamento di €.949,07 a titolo di contributi, e sanzioni da versare alla Gestione Commercianti periodo dal 02/2016 a 01/2017.
L'opponente, eccepisce la decadenza dell'ente previdenziale di agire in esecuzione ex art. 25
D.Lgs 26/02/1999 n. 46, l'omessa comunicazione dell'avviso di mora, la maturata prescrizione e nel merito l'inesistenza del debito per avvenuta adesione alla c.d. “rottamazione quater” e chiede l'annullamento dell'avviso di addebito.
Si è costituito l rilevando infondato il ricorso essendo stato l' avviso di addebito CP_1
formato nel rispetto del termine di decadenza, e comunque in caso di decadenza chiede accertarsi dovuti i contributi come richiesti, trattandosi di avviso di addebito emesso dopo la revoca della rateizzazione del pagamento dei contributi;
rileva inoltre che nessuna prescrizione
è maturata e che la somma è dovuta perchè riconosciuta al memento dell'adesione al pagamento rateizzato.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 16 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) ,sulla scorta delle note scritte dei difensori delle parti , decisa da Codesto Giudice mediante la presente sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta in parte.
1) E' circostanza pacifica tra le parti che nel 2016 e 2017 la ricorrente ha usufruito del regime agevolato dei contributi ex lege 208/2015, concesso su istanza della medesima;
- che a febbraio 2021 il regime agevolato è stato revocato per difetto dei presupposti ( mancata presentazione del Modello Unico e/o del quadro LM sezione II) con conseguente rideterminazione della contribuzione a regime ordinario e il recupero delle differenze a decorrere dal 2021 (comunicazione di revoca notificata con raccomandata A/R consegnata il
12/02/2021- all.2 e all.2a memoria di costituzione ). CP_1
- che a maggio 2021 la ricorrente ha chiesto e ottenuto il pagamento rateale della somma dovuta
(di complessive €.2.090,63) mediante n.24 rate di €.92,28 ciascuna (all.7 e all. 7a memoria
). CP_1
- che in data 12 -10 -2023 l' ha revocato la rateizzazione per omesso versamento di oltre CP_1 due rate e avendo pagato le altre con ritardo e ha trasmesso le rimanenti rate all' CP_2
per recuperare il dovuto (all.8 e all. 8a memoria ).
[...] CP_1
.
2 -risulta in atti che avviso di addebito impugnato (all.1 ricorso , all.1 memoria di costituzione ) CP_1 riguarda il pagamento della somma di €. 949,07 a titolo di contributi, e sanzioni da versare alla
Gestione Commercianti ,e precisamente
- complessive €.41,05 per contributo fisso 2021 e sanzioni tardivo versamento rate nn.1-2-3-
(codici 8097).
- complessive €.908,02 per contributi IVS fissi e sanzioni dal 7/2016 al 9/2016- dal 10/2016 al
12/2016-dal 10/2017 al 12/2017 (codici 8094-8095).
2)L'eccezione di decadenza per i contributi IVS fissi e sanzioni anno 2016 è fondata .
- L'eccezione di decadenza dell' dalla pretesa contributiva ai sensi dell'art 25 D.Lgs CP_1
n.46/1999 si configura come un'opposizione agli atti esecutivi e pertanto deve essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell' avviso di addebito, (art. 617 cpc).
Nella fattispecie questo termine è rispettato essendo stato l'avviso notificato in data
30/11/2023 e il ricorso depositato in data 15/12/2023.
La legge (art. 25 comma 1 D.Lgs n.46/1999) dispone che l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale deve avvenire a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore , entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito,tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici,entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, ovvero per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Per i contributi IVS e sanzioni 2016(codici 8094 e 8095) , risulta che l' a seguito della CP_1
revoca del regime agevolato nel febbraio 2021 ha chiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi in regime ordinario e concesso a maggio 2021 la rateizzazione del pagamento. Risulta in atti che i contributi e sanzioni portati nell'avviso di addebito in oggetto sono contributi ulteriori (pag.5 note depositate il 6/12/2024) accertati nel 2021 ma richiesti con l'avviso di addebito formato in data 24/10/023 e quindi oltre il termine perentorio di decadenza di cui alla lett.a art.25 D.Lgs. 46/1999 (cioè oltre il 31 dicembre 2022).
CP_ L' pertanto, non è legittimato ad agire in esecuzione tramite l'avviso di addebito per il pagamento dei contributi e sanzioni anno 2016 per intervenuta decadenza.
3 3)L'eccezione di decadenza per i contributi fissi 2021 e sanzioni tardivo versamento è
infondata.
L' avviso di addebito è stato formato il 24/10/2023 e quindi entro il termine decadenziale annuale , come sopra prescritto decorrente dalla data di revoca della rateizzazione .
CP_ L' pertanto, limitatamente al pagamento dei contributi fissi 2021 e sanzioni (codice
8097) di importo complessivo di €.41,05 è legittimato ad agire in esecuzione tramite l'avviso di addebito in oggetto.
4) Accertamento del credito per i contributi e sanzioni dal 7/2016 al 9/2016- dal 10/2016 al
12/2016-dal 10/2017 al 12/2017.
- Ritenuto che la decadenza, effettivamente intervenuta, non è di natura sostanziale, ossia non preclude l'esame del merito della pretesa azionata, così come richiesto dall'ente impositore che ha insistito che trattasi di crediti dovuti .
- In proposito la Corte di Cassazione ( ordinanza n.5792/2015) ha affermato che « un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito».
Nella fattispecie, l' non ha allegato alcuna nota di rettifica relativa ai contributi IVS CP_1 fissi e sanzioni 2016 di cui all'avviso di addebito e neppure relativa documentazione esplicativa, avendo emesso direttamente l'avviso senza una comunicazione bonaria per la somma ulteriore da pagare , della quale difetta del tutto la causa giustificativa , genericamente indicata come “ulteriore contribuzione in origine non computata nella contribuzione IVS fissa”
(pag.5 note difensive dep.il 6/12/2024).
L' pertanto non ha fornito prova sufficiente sul periodo di riferimento, sui criteri di CP_1
quantificazione non avendo allegato alcun documento esplicativo.
Di conseguenza la domanda di accertamento va rigettata perché i contributi e accessori non risultano provati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, ma compensate per un terzo stante la reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
4 - accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto
- annulla l'avviso di addebito per i contributi e sanzioni anno 2016.
- rigetta per il resto l'opposizione e quindi conferma l'avviso di addebito per i contributi e sanzioni anno 2021.
- rigetta la domanda di accertamento.
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in €. 21,50 per CP_1 esborsi, €.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente all'avv. Ragusa Selenia ,difensore antistatario (già operata la compensazione di un terzo).
Ragusa, 7 gennaio 2025
Il Giudice onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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