Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 4708/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTELLO PANNO VERONICA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in in Pieve Emanuele (MI), via dei Pini n. 4/I nei confronti di
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. DE PALO VITO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
Via Manuzio, 13 con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
Per_ 2) Disporre l'affidamento congiunto delle figlie e , con collocamento Per_1
prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Casorate Primo, alla via Don
Pompeo Magnoni n.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e
Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione di
Per_
e saranno quindi assunte di comune accordo tra i genitori;
Per_1
3) Assegnare provvisoriamente la casa familiare, sita in Casorate Primo, in via Don
Pompeo Magnoni n. 4, di proprietà comune di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, alla moglie, quale genitore collocatario. La sig.ra sosterrà tutti gli Pt_1
oneri relativi alle utenze domestiche oltre alle spese condominiali ordinarie, escluse le straordinarie che resteranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%;
4) Disporre il diritto di visita del sig. come segue: CP_1
a. Due weekend al mese alternati, dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica sera, con riaccompagnamento nell'abitazione materna dopo cena e comunque entro le ore
21.00 nel periodo scolastico;
b. Un giorno infrasettimanale che, attualmente previsto per il giovedì dopo la scuola, verrà – occorrendo una variazione – concordato tra i coniugi con congruo anticipo e nel prevalente interesse delle minori, con impegno di entrambi i genitori a tener conto anche dei desiderata delle stesse.
In caso di difficoltà e/o imprevisti, le parti si impegnano ad avvisare l'altro genitore non appena possibile attraverso messaggi WhatsApp. Resta ferma la facoltà del padre Per_ di vedere e quando lo desideri così come quando siano le minori a Per_1
desiderarlo, ciò comunque nel pieno rispetto degli impegni delle figlie e della madre e facendo in ogni caso precedere la visita da un preavviso da comunicarsi almeno il giorno prima;
Per_ 5) Disporre che e trascorreranno le festività come segue, secondo il Per_1 principio dell'alternanza attuale e salva la possibilità per i genitori di concordare diverse modalità di gestione delle vacanze, tenuto conto dei desiderata delle minori:
a. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 ore 18 ovvero dal 30 ore
18 di dicembre al 6 gennaio ore 21.00 ad anni alterni. Si da atto che per le festività
2024, le minori trascorreranno con il papà il secondo periodo;
b. Durante le festività pasquali, Pasqua con un genitore e ANNG con l'altro;
Pag. 2 di 5 Per_ c. Durante le vacanze estive, e trascorreranno le stesse per due settimane, Per_1
anche non necessariamente consecutive, con il padre e per due con la madre, secondo gli specifici accordi che verranno in merito assunti entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
6) Disporre che in occasione di ricorrenze quali compleanni, comunioni, cresime ed altri eventi particolari che riguardano le bambine, le stesse avranno il diritto di trascorrere il proprio tempo e condividere l'avvenimento con ciascun genitore, insieme o anche separatamente;
7) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
Per_ mantenimento in favore delle figlie e , una somma mensile pari ad € Per_1
554,40, entro il giorno 10 di ogni mese, sulla carta PostePay Evolution con codice
IBAN [...]. Detto importo verrà rivalutato, come da previsioni di legge, annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie verranno sostenute da ciascun coniuge nella misura del 50%, secondo le modalità di decisione e rimborso previste dal protocollo del Tribunale di
Milano che qui si intende integralmente richiamato;
8) Disporre che la sig.ra sia beneficiaria al 100% dell'importo relativo Pt_1 all'assegno unico;
9) Disporre che le parti provvedano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle rate mensili del mutuo relativo alla casa coniugale, tramite versamenti sul conto cointestato n. 46087575 attivo presso entro il termine necessario a CP_2 garantire la puntualità dell'adempimento nei confronti dell'istituto di credito.
I coniugi si impegnano a vendere l'attuale casa coniugale, con l'annesso box ed i beni mobili a quel momento presenti, entro e comunque non prima del mese di gennaio 2026 al prezzo che, concordemente ritenuto congruo, sia compreso tra un minimo di 170.000
€ ed un massimo di 185.000 €. Fermo il termine finale anzidetto, le parti saranno comunque libere di attivarsi con anticipo per porre in essere, previo comune accordo, atti prodromici all'atto traslativo (proposte di vendita, contratto preliminare, ecc.).
Resta inteso e pattuito che con il ricavato della vendita verrà estinto il contratto di mutuo a suo tempo stipulato ed il residuo verrà diviso al 50% tra i coniugi.
Pag. 3 di 5 10) Disporre che le parti sin da ora si prestino reciproco consenso ed assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti valido per l'espatrio anche per le minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, in sede d'udienza hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso e sopra indicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti sono state depositate le copie del decreto con il quale questo Tribunale in data
07.06.2023 ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
TREZZANO SUL NAVIGLIO il 01/09/2017, da e da Parte_1
(atto n. 16, parte II, serie A, del registro degli Controparte_1 atti di matrimonio dell'anno 2017) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Pavia il giorno 08/05/2025.
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Il Presidente est.
Dott.ssa Marina GR