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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – gop -
All'udienza del 26/03/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 931/2024 RG, promossa da:
(c.f. ) nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente a [...] B, nella persona del tutore sig.ra
[...]
(c.f. ) nata in [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Martinsicuro (TE), via Baracca n. 1 B, elettivamente domiciliato in Sant'Omero (TE), via D. Bramante
n. 4, nello studio dell'avv. Matteo Nardini, che lo rappresenta e difende come da mandato posto in allegato al presente atto
RICORRENTE
Contro
c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv.
Armando Gambino, giusta procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data Persona_1
22/03/2024, n. rep. 37875 – raccolta 7313, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, c.so San Giorgio n. 14/16 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione ratei pensione e indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti (legge n. 382/1970
e legge n. 508/1988).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/05/2024, , in persona del tutore Parte_1 [...]
ha evocato in giudizio l' deducendo: Parte_2 CP_1
- di aver inoltrato, in data 13/03/2017, domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado compiere gli atti quotidiani (L. 18/1980), nonché di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3 co. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104); - in data 8/06/2017 e in data 6/06/2017, veniva riconosciuto rispettivamente soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado compiere gli atti quotidiani (L. 18/1980) non soggetto a revisione, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3 co. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104);
- in data 26/06/2017, inoltrava domanda all' volta ad ottenere il riconoscimento dello status di CP_1 soggetto cieco assoluto (ex. L. 382/1970 e 508/1988);
- in data 8/11/2017, veniva riconosciuto soggetto cieco assoluto (ex L. 382/1970 e 508/1988);
- in data 22/03/2023, a mezzo del Patronato, presentava AP70 volto alla riscossione di quanto dovuto a titolo di prestazioni quale soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, nonché soggetto cieco assoluto;
tuttavia ad oggi, nonostante vari solleciti, non aveva ancora ricevuto i ratei pensionistici maturati e maturandi, dovuti a titolo di invalidità civile con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla domanda del 13/03/2017, nonché a titolo di cecità assoluta, con decorrenza dalla domanda del 26/06/2017 per come accertato dai verbali sanitari inviati dalla Commissione medica Competente;
- nessun effetto avevano sortito né la missiva inviata in data 5/01/2024 dal procuratore a mezzo p.e.c. sia alla sede provinciale che alla sede di Nereto, né i ricorsi amministrativi presentati in data CP_1 CP_1
5/01/2024.
Tanto premesso il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Accertare il requisito sanitario e la circostanza che il Sig. , a causa delle patologie altamente invalidanti e delle Parte_1 infermità fisiche tutte di cui è affetto, è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) e soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 4 legge 5 febbraio 1992 n. 104 comma 3 art. 3) con decorrenza dalla domanda del
13.03.2017 nonché soggetto cieco assoluto (ex. L. 382/70 e 508/88) con decorrenza dalla domanda del 26.06.2017;
- Conseguentemente condannare l' in persona del Presidente pro tempore, al pagamento dei ratei maturati e CP_1 maturandi oltre gli interessi legali.
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, della quale chiedeva il rigetto sulla base delle CP_1 seguenti argomentazioni:
- il ricorrente, in data 5/01/2024, aveva chiesto la liquidazione dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni per ciechi civili assoluti;
conseguentemente l'Agenzia di Nereto provvedeva a CP_1 liquidare la pensione di invalidità totale con indennità di accompagnamento (riconosciuta alla visita dell'8/06/2017);
- la liquidazione avveniva in data 29/05/2024, con un arretrato prodotto di euro 75.681,14; tuttavia, trattandosi di importo superiore a euro 10.000,00, la liquidazione era subordinata alla verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, nonché alla verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80 co. 4 D. Lgs. n. 50/2016; l'importo di euro 10 mila, peraltro, con la legge n. 205/2017 veniva ridotto a euro 5 mila, con decorrenza dal 1° marzo 2018; - la richiesta di sblocco dell'arretrato era avvenuta in data 29/05/2024, ma ad oggi era rimasta inesitata;
- attualmente il ricorrente sta percependo la pensione di invalidità totale con indennità di accompagnamento dal 20/06/2023.
Tanto premesso, l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla CP_1 liquidazione della pensione di inabilità civile dell'indennità di accompagnamento, con integrale compensazione delle spese di lite;
b) il rigetto, allo stato, della domanda di liquidazione delle prestazioni in favore di ciechi civili assoluti, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale;
quindi, è stata rinviata - per la discussione con termine per note - all'udienza del 26/03/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********
Con riguardo alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni per invalidi civili totali (100%), è documentato in atti che, su domanda del ricorrente in data 5/01/2024, il 29/05/2024
l' di Nereto ha provveduto a liquidare la pensione di invalidità totale con indennità di CP_2 accompagnamento (riconosciuta alla visita dell'8/06/2017), con un arretrato prodotto di euro 75.681,14
Tale somma era liquidabile previo espletamento delle verifiche previste dall'art. 48-bis del DPR n.
602/1973 e .dall'art. 80 co. 4 D. Lgs. n. 50/2016. Tuttavia, dalla documentazione in atti (Arte Web -
Arretrati telematici del 17/03/2025) risulta che la richiesta di sblocco dell'arretrato è rimasta ad oggi inesitata, con la seguente causale: “corrisposti solo gli arretrati successivi alla domanda di marzo 2023 (quindi aprile e maggio) in quanto la prima domanda è stata respinta, pertanto, la decorrenza, come da messaggio hermes, è dal mese successivo alla presentazione del nuovo modello amministrativo di pagamento”.
Ed invero, risulta agli atti che l' con nota del 6/10/2017, in merito domanda di pensione di CP_1 inabilità civile agli invalidi totali non ricoverati gratuitamente con pensione ed indennità di accompagnamento, ha comunicato al ricorrente che “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 13.03.2017, per il seguente motivo: manca attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerti la titolarità di redditi e di pensioni estere e di beni nel paese di origine. L'attestazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale ai sensi dell'art. 3 Legge 445/2000. Manca inoltre, attestazione della competente autorità consolare italiana che accerti la permanenza sul territorio italiano indicando eventuali allontanamenti dall'Italia”.
Tale provvedimento, soggetto a ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso (art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88), non risulta impugnato nei termini sopra indicati.
Tanto che, in data 30/10/2024, con effetto sulla rata di dicembre 2024, sono stati reincassati tutti gli arretrati dal 01/04/2017 (mese successivo al riconoscimento sanitario) al 31/03/2023 (mese di presentazione della nuova istanza amministrativa) e pari ad euro 73.226,46; ciò in quanto, come chiarito con Messaggio Hermes n. 15972 del 7/10/2013 dalla D.C. Assistenza e Invalidità Civile, in caso di reiezione ab origine dell'istanza dovrà essere presentata una nuova domanda al fine dell'erogazione della prestazione economica.
Ne consegue che, legittimamente, l' ha provveduto erogando soltanto la quota di arretrati CP_1 corrispondente ai mesi di aprile e maggio 2023 (successivi alla presentazione della nuova istanza).
Dunque, alcun provvedimento di liquidazione degli arretrati ulteriori rispetto a quelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2023 può essere oggi richiesto all' CP_1
Per quanto riguarda, invece, la liquidazione della pensione per la cecità assoluta (riconosciuta alla visita dell'8/11/2017), l' in via preliminare, eccepisce la prescrizione estintiva dei ratei maturati tra il CP_1
26/06/2017 (data della domanda amministrativa) e il 31/12/2018 (il primo atto interruttivo è del
5/01/2024). Nel merito, deduce che anche in questo caso la liquidazione non è stata disposta perché, secondo le regole interne all' , trattandosi di importo superiore a euro 10.000,00, deve essere CP_1 sbloccato da soggetti superiori al funzionario liquidatore.
In ogni caso, la prestazione è stata poi liquidata con il cedolino di dicembre 2024, depositato in atti.
La liquidazione della prestazione da parte dell' determina la declaratoria della cessazione del CP_1 contendere con riferimento a tale domanda.
Stante l'esito complessivo della vicenda giudiziaria, si reputa congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. n. 931/2024 così provvede:
- Rigetta il ricorso con riferimento alla domanda volta alla liquidazione degli arretrati dei benefici connessi all'invalidità civile totale e dell'indennità di accompagnamento;
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta alla liquidazione dei benefici connessi allo status di cieco assoluto;
- Compensa le spese di lite.
Teramo, lì 26/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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