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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3816/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/09/2023 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 34122 TRIESTE con l'Avv. PONTECORVO FERNANDO presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]12 56021 CASCINA con l'Avv. RIZZI MARINA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bolzano il giorno 04/04/2018 (atto n. 135, P. 1, anno 2018). In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 474 bis 12 c.p.c. la signora ha chiesto al Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione dal marito , disporre l'affidamento condiviso con residenza Parte_2 prevalente presso di sé della figlia e disciplinare il regime di visite per il padre, assegnare a Per_1 sé la casa coniugale e porre a carico del signor un assegno di mantenimento nella misura di € Parte_2
650,00 mensili. A fondamento della propria domanda, ha dedotto che il fallimento del rapporto coniugale è da addebitarsi al marito, che, a partire dal periodo della pandemia da Covid19, si è allontanato dalla famiglia, rientrando raramente in casa e vedendo poco la figlia.
Il signor si è costituito in giudizio, contestando la veridicità delle allegazioni Parte_2 della ricorrente e chiedendo la dichiarazione della separazione personale, prospettando altresì una diversa regolamentazione delle visite alla figlia, senza che sia posto a suo carico alcun assegno di mantenimento della figlia.
All'udienza del 09/01/2024 le parti hanno illustrato al Giudice la propria situazione, soprattutto con riferimento alla propria situazione abitativa e lavorativa;
con l'ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva si è quindi disposto che i coniugi possano vivere separati, si è dato un calendario delle visite del padre ad assegnata la casa coniugale alla signora e posto Per_1 Pt_1
a carico del signor un assegno di mantenimento di € 375,00 mensili. Dopo l'udienza del Parte_2
03/07/2024 è stato ulteriormente modificato il calendario delle visite e dei pernottamenti della minore.
All'udienza del 02/04/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni che seguono:
“
1. I coniugi e sono autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto;
Parte_1 Parte_2
2. La comune figlia (nata a [...] in data [...]) è affidata ad entrambi i genitori in Per_1 affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Trieste via Mandria nr. 9/1, presso la quale avrà anche la sua residenza anagrafica;
3. la figlia starà con il padre a weekend alternati, precisamente dal venerdì all'uscita di scuola Per_1 fino al martedì mattina quando il padre provvederà a riaccompagnarla a scuola;
tutte le vacanze scolastiche verranno divise, salvo diversi accordi tra le parti, come di seguito indicato:
Vacanze di Natale: la minore trascorrerà la prima settimana presso il padre e la seconda presso la madre
e l'anno successivo si alterneranno;
Vacanze di Pasqua e ponte festivo 25 aprile: la minore trascorrerà le vacanze di Pasqua con la madre e il ponte per la festa della Liberazione (25 aprile) con il padre (data del suo compleanno);
Vacanze estive (15.6 al 5.9): in tale periodo le modalità di affido resteranno quelle ordinarie e le parti si impegnano a concordare entro il 30 aprile di ciascun anno le due settimane consecutive ciascuno in cui i ricorrenti trascorreranno le proprie ferie estive con la figlia, il padre avrà poi il diritto di trascorrere un'ulteriore settimana nel periodo estivo con la figlia oltre le due consecutive di cui sopra.
I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia (in punto scuola, formazione, salute) di comune accordo mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con il quale il figlio si trova, salvo il dovere di mantenere sempre puntualmente informato
l'altro genitore. Nei periodi che la minore trascorrerà con il padre, dietro semplice richiesta di quest'ultimo, la madre provvederà a consegnare al sig. la carta di identità della figlia. Parte_2
Le parti si impegnano sin d'ora reciprocamente a dare il proprio consenso affinché la figlia possa essere ritirata presso la scuola o altro istituto musicale, scolastico, sportivo da persona di fiducia dal genitore presso il quale la minore risulterà in quel momento collocata.
5. Il signor è tenuto a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Parte_2 figlia, quanto stabilito dall'ordinanza dd. 12.03.24 fino all'udienza dd. 02.04.25 e successivamente, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, la somma di euro 340,00 mensile, tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'Istat per il Comune di Trieste (da apportarsi la prima volta con effetti da aprile 2025 con base febbraio 2024) e deve essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal vigente Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Trieste a cui le parti integralmente si riportano;
le parti specificano sin d'ora che i costi relativi alle rette scolastiche presso l'istituto privato frequentato dalla figlia vengono intese quali spese straordinarie per le quali ciascun genitore Per_1 si obbliga al pagamento del 50%
6. Eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno universale unico) spettanti per la figlia Per_1 potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per la figlia potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Le conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi possono pertanto essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Bolzano il 04/04/2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bolzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 14 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/09/2023 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 34122 TRIESTE con l'Avv. PONTECORVO FERNANDO presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]12 56021 CASCINA con l'Avv. RIZZI MARINA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bolzano il giorno 04/04/2018 (atto n. 135, P. 1, anno 2018). In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 474 bis 12 c.p.c. la signora ha chiesto al Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione dal marito , disporre l'affidamento condiviso con residenza Parte_2 prevalente presso di sé della figlia e disciplinare il regime di visite per il padre, assegnare a Per_1 sé la casa coniugale e porre a carico del signor un assegno di mantenimento nella misura di € Parte_2
650,00 mensili. A fondamento della propria domanda, ha dedotto che il fallimento del rapporto coniugale è da addebitarsi al marito, che, a partire dal periodo della pandemia da Covid19, si è allontanato dalla famiglia, rientrando raramente in casa e vedendo poco la figlia.
Il signor si è costituito in giudizio, contestando la veridicità delle allegazioni Parte_2 della ricorrente e chiedendo la dichiarazione della separazione personale, prospettando altresì una diversa regolamentazione delle visite alla figlia, senza che sia posto a suo carico alcun assegno di mantenimento della figlia.
All'udienza del 09/01/2024 le parti hanno illustrato al Giudice la propria situazione, soprattutto con riferimento alla propria situazione abitativa e lavorativa;
con l'ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva si è quindi disposto che i coniugi possano vivere separati, si è dato un calendario delle visite del padre ad assegnata la casa coniugale alla signora e posto Per_1 Pt_1
a carico del signor un assegno di mantenimento di € 375,00 mensili. Dopo l'udienza del Parte_2
03/07/2024 è stato ulteriormente modificato il calendario delle visite e dei pernottamenti della minore.
All'udienza del 02/04/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni che seguono:
“
1. I coniugi e sono autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto;
Parte_1 Parte_2
2. La comune figlia (nata a [...] in data [...]) è affidata ad entrambi i genitori in Per_1 affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Trieste via Mandria nr. 9/1, presso la quale avrà anche la sua residenza anagrafica;
3. la figlia starà con il padre a weekend alternati, precisamente dal venerdì all'uscita di scuola Per_1 fino al martedì mattina quando il padre provvederà a riaccompagnarla a scuola;
tutte le vacanze scolastiche verranno divise, salvo diversi accordi tra le parti, come di seguito indicato:
Vacanze di Natale: la minore trascorrerà la prima settimana presso il padre e la seconda presso la madre
e l'anno successivo si alterneranno;
Vacanze di Pasqua e ponte festivo 25 aprile: la minore trascorrerà le vacanze di Pasqua con la madre e il ponte per la festa della Liberazione (25 aprile) con il padre (data del suo compleanno);
Vacanze estive (15.6 al 5.9): in tale periodo le modalità di affido resteranno quelle ordinarie e le parti si impegnano a concordare entro il 30 aprile di ciascun anno le due settimane consecutive ciascuno in cui i ricorrenti trascorreranno le proprie ferie estive con la figlia, il padre avrà poi il diritto di trascorrere un'ulteriore settimana nel periodo estivo con la figlia oltre le due consecutive di cui sopra.
I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia (in punto scuola, formazione, salute) di comune accordo mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con il quale il figlio si trova, salvo il dovere di mantenere sempre puntualmente informato
l'altro genitore. Nei periodi che la minore trascorrerà con il padre, dietro semplice richiesta di quest'ultimo, la madre provvederà a consegnare al sig. la carta di identità della figlia. Parte_2
Le parti si impegnano sin d'ora reciprocamente a dare il proprio consenso affinché la figlia possa essere ritirata presso la scuola o altro istituto musicale, scolastico, sportivo da persona di fiducia dal genitore presso il quale la minore risulterà in quel momento collocata.
5. Il signor è tenuto a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Parte_2 figlia, quanto stabilito dall'ordinanza dd. 12.03.24 fino all'udienza dd. 02.04.25 e successivamente, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, la somma di euro 340,00 mensile, tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'Istat per il Comune di Trieste (da apportarsi la prima volta con effetti da aprile 2025 con base febbraio 2024) e deve essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal vigente Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Trieste a cui le parti integralmente si riportano;
le parti specificano sin d'ora che i costi relativi alle rette scolastiche presso l'istituto privato frequentato dalla figlia vengono intese quali spese straordinarie per le quali ciascun genitore Per_1 si obbliga al pagamento del 50%
6. Eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno universale unico) spettanti per la figlia Per_1 potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per la figlia potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Le conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi possono pertanto essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Bolzano il 04/04/2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bolzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 14 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli