Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5578
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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Il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia tale modalità formale non può considerarsi essenziale ed ogni ricorso successivo, anche se proposto con atto a sè stante, si converte in ricorso incidentale. La sua ammissibilità resta, in ogni caso, condizionata, al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso (emergente dal combinato disposto degli artt. 370, primo comma, e 369, primo comma, cod. proc. civ.); che decorre termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale.

La disposizione dell'art. 2051 cod. civ. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che ricorra, e sia provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la "res" che taluno abbia in custodia ed il danno da essa arrecato. Tale nesso va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito; ipotesi da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra "res" e danno.

In tema di infortuni in occasione di lavoro, l'accertamento della dinamica del sinistro, dei relativi antecedenti causali e della condotta dello stesso infortunato involge questioni di fatto, come tali rimesse al giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso dell'Inail avverso la decisione di merito che aveva rigettato la domanda dell'Istituto al rimborso della somma dallo stesso erogata a favore di un dipendente di una società appaltatrice dei lavori di pavimentazione di un tratto autostradale, il quale, nell'eseguire detti lavori, si era appoggiato al corrimano del guardrail, e, a causa dell'improvviso sfilamento di esso, era caduto al suolo da notevole altezza, riportando lesioni personali. A fondamento del rigetto della domanda dell'Inail, la corte di merito aveva posto la ritenuta assenza di nesso causale tra l'"eventuale sfilamento del corrimano" ed il lavoro cui era addetto il dipendente infortunatosi, nonché il rilievo che "l'autostrada non è luogo soggetto a transito"; la S.C. ha osservato che tale percorso argomentativo aveva trascurato la circostanza che il predetto si trovava "in loco" non già come occasionale passante, ma come dipendente della ditta cui era stata appaltata la manutenzione del tratta autostradale, da considerare, pertanto, nella occasione, un cantiere, con conseguente obbligo del datore di lavoro, a norma dell'art. 2087 cod. civ., di adottare le misure necessarie a tutelare la integrità fisica del prestatore di lavoro.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5578
Data del deposito : 9 aprile 2003

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