Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 3
Il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia tale modalità formale non può considerarsi essenziale ed ogni ricorso successivo, anche se proposto con atto a sè stante, si converte in ricorso incidentale. La sua ammissibilità resta, in ogni caso, condizionata, al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso (emergente dal combinato disposto degli artt. 370, primo comma, e 369, primo comma, cod. proc. civ.); che decorre termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale.
La disposizione dell'art. 2051 cod. civ. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che ricorra, e sia provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la "res" che taluno abbia in custodia ed il danno da essa arrecato. Tale nesso va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito; ipotesi da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra "res" e danno.
In tema di infortuni in occasione di lavoro, l'accertamento della dinamica del sinistro, dei relativi antecedenti causali e della condotta dello stesso infortunato involge questioni di fatto, come tali rimesse al giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso dell'Inail avverso la decisione di merito che aveva rigettato la domanda dell'Istituto al rimborso della somma dallo stesso erogata a favore di un dipendente di una società appaltatrice dei lavori di pavimentazione di un tratto autostradale, il quale, nell'eseguire detti lavori, si era appoggiato al corrimano del guardrail, e, a causa dell'improvviso sfilamento di esso, era caduto al suolo da notevole altezza, riportando lesioni personali. A fondamento del rigetto della domanda dell'Inail, la corte di merito aveva posto la ritenuta assenza di nesso causale tra l'"eventuale sfilamento del corrimano" ed il lavoro cui era addetto il dipendente infortunatosi, nonché il rilievo che "l'autostrada non è luogo soggetto a transito"; la S.C. ha osservato che tale percorso argomentativo aveva trascurato la circostanza che il predetto si trovava "in loco" non già come occasionale passante, ma come dipendente della ditta cui era stata appaltata la manutenzione del tratta autostradale, da considerare, pertanto, nella occasione, un cantiere, con conseguente obbligo del datore di lavoro, a norma dell'art. 2087 cod. civ., di adottare le misure necessarie a tutelare la integrità fisica del prestatore di lavoro.)
Commentari • 6
- 1. Buca visibile e prevedibile, il Comune non risarcisce?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 gennaio 2024
- 2. Infortunio sul lavoro: per ottenere il “danno differenziale” è valido il fatto accertato in sede civileDaniela Sodo · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2022
- 3. La responsabilità civile della P.A. nella custodia del demanio stradaleNicola Ulisse · https://www.filodiritto.com/ · 18 luglio 2008
- 4. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2008
- 5. Manutenzione delle strade e responsabilità della p.a. ex art. 2051 c.c.Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
INAIL, in persona del dirigente generale Dott. Pasquale Acconcia, elett. dom. in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv. Luigi La Peccerella e Marcello Britti che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente -
IN AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Varsavia n. 10, presso l'avv. Vittore Piras, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Armando Maggi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro autostrade - Concessioni e Costruzioni TO s.p.a., in persona del legale rappresentante dott. Francesco Frezza, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso l'avv, Antonio Bernardini, che la rappresenta e difende giusta deleghe in atti;
- controricorrente -
nonché ITALGIUNTI s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore dr. Augusto Cavaliere, elett. dom. in Roma, via s. Fabiano n. 19, presso lo studio dell'avv. Giovanni Gaddi che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Fulvio Forgione, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricolmante incidentale - nonché I.N.A.I.L., in persona del dirigente generale Dott. Pasquale Acconcia, elett. dom. in Roma, via IV Novembre n. 11, presso gli avv. Luigi La Peccerella e Marcello Britti che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 371 del 23 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Uditi l'avv. La Peccerella, per l'I.n.a.i.l., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di detto Istituto, e l'avv. Bernardini, per la società TO, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'I.n.a.i.l. e l'inammissibilità degli altri ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 dicembre 1988 il sig. LA ZA - dipendente della società IU, cui la società TO aveva appaltato i lavori di pavimentazione di un tratto autostradale - si appoggiò al corrimano del guardrail e, a causa dell'improvviso sfilamento di esso, cadde al suolo da un'altezza di circa sei metri riportando lesioni personali.
Con atto di citazione del 4 maggio 1989 il ZA, tanto premesso, convenne in giudizio la società TO e ne chiese la condanna al risarcimento del danno conseguente.
Nel resistere, la convenuta chiese ed ottenne di chiamare in giudizio la IU, la quale, resistendo a sua volta, chiese ed ottenne di chiamare in giudizio l'Inail. Quest'ultimo affermò che la responsabilità dell'infortunio ricadeva sulle società TO ed IU, nei confronti delle quali avanzò domanda di rimborso, rispettivamente ex artt. 1916 c.c. e 10 ed 11 t.u. n. 1124 del 1965, della somma di lire 58.242.684 da esso erogata a favore dell'infortunato.
Con sentenza del 22 luglio 1997 l'adito Tribunale di Genova rigettò ogni domanda e compensò le spese di lite.
Con la pronuncia, ora gravata, la Corte di Appello ha respinto, previa riunione, le impugnazioni separatamente proposte dal ZA e dall'Inail, ed ha posto a carico degli appellanti in solido le spese del giudizio.
La Corte è pervenuta a tale decisione osservando che il corrimano del guardrail aveva semplice funzione di collegamento tra i montanti verticali della struttura e non già di sostegno o di appoggio, e che ad esso, non destinato a reggere il peso di persone, il ZA non avrebbe dovuto appoggiarsi;
ha aggiunto che non v'era nesso causale tra i lavori di pavimentazione, cui il ZA era addetto, e l'eventuale sfilamento del corrimano, che l'autostrada non è soggetta a transito pedonale, e che la funzione del guardrail è quella di opporre resistenza agli automezzi, che vi urtino contro, e non quella di proteggere i pedoni da cadute nel terreno sottostante.
Avverso tale decisione, notificata al ZA ed all'I.n.a.i.l, rispettivamente il 19 e 28 luglio 2000, quest'ultimo ha per primo proposto ricorso, affidato a due motivi e tempestivamente notificato (tenuto conto della sospensione feriale) il 9-14 ottobre 2000. Nei rispettivi rituali controricorsi le società TO ed IU hanno chiesto il rigetto di detto ricorso Separato ricorso, affidato a tre motivi e notificato il 3-5 aprile 2001, ha proposto anche il ZA, il quale afferma preliminarmente la tempestività del proprio ricorso per essere nulla la notifica della sentenza impugnata effettuata al proprio difensore domiciliatario avv. Palermo essendo stato questi sospeso dall'Ordine professionale. A tale ricorso gli intimati resistono con separati controricorsi, e la sola IU ha altresì congiuntamente proposto ricorso incidentale basato su tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I tre ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti ( art. 335 c.p.c. ) perché investono la medesima sentenza.
2. Il ricorso del ZA è inammissibile per tardività. Deve preliminarmente darsi atto della validità della notificazione al predetto tanto della sentenza impugnata (19 luglio 2000) quanto del ricorso dell'I.n.a.i.l. (9 ottobre 2000): a tali date, infatti, doveva ritenersi ormai cessata la sospensione dall'albo professionale - addotta dal ZA a sostegno della eccezione di nullità della notificazione della sola sentenza - dell'avv. Palermo (uno dei due difensori domiciliatari dello stesso ZA nel giudizio di appello), essendo stata essa disposta per la durata di un anno a decorrere dal 13 novembre 1998, come risulta dalla certificazione allegata al ricorso in esame e posta a fondamento dell'eccezione stessa.
Ne segue che il ricorso in questione, notificato il 3-5 aprile 2001, è intempestivo con riferimento tanto al ricorso dell'I.n.a.i.l., e ciò ai sensi degli artt. 333, 369 e 370 c.p.c., quanto, ed ai sensi invece dell'art. 325 secondo comma c.p.c., alla notificazione della sentenza, essendo la notifica di esso avvenuta ben oltre i termini rispettivi di 40 e 60 giorni.
Deve soltanto aggiungersi che nessuna eccezione è stata sollevata dal ZA avverso la validità della notificazione del ricorso dell'I.n.a.i.l.: che, a norma dell'art. 333 citato ed al fine di assicurare l'unità del processo di impugnazione, imponeva al predetto di proporre, a pena di decadenza, impugnazione in via incidentale nello stesso processo (tra le altre, Cass. n. 8906/99). Detto ricorso risulta notificato al ZA nel domicilio eletto in Genova e presso i procuratori costituiti avv. Palermo e Canigiani.
Orbene, essendo sufficiente, in caso di più procuratori domiciliatari, la consegna di una sola copia del ricorso nell'unico domicilio eletto, ad essi comune, quand'anche - come il ZA afferma, erratamente per quanto già detto, ma con riferimento alla diversa notifica della sentenza impugnata, avvenuta nello stesso domicilio ma nei confronti del solo avv. Palermo - la sospensione fosse stata ancora in atto a tale data, la notificazione, eseguita anche nei confronti del condifensore, sarebbe stata egualmente valida.
Anche l'IU - ricorrente incidentale nel solo ricorso proposto dal ZA: il ricorso di detta società risulta notificato il 9 - 11 maggio 2001 - avrebbe dovuto proporre tale impugnazione, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., dopo la notificazione ad essa del ricorso dell'I.n.a.i.l. (11-14 ottobre 2000), con la conseguenza che anch'essa è inammissibile e che l'inammissibilità del ricorso del ZA la rende comunque inefficace (art. 334 secondo comma c.p.c.).
3. Con il primo motivo del proprio ricorso l'I.n.a.i.l. deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. nonché vizi di motivazione, ed afferma che r essendosi il danno verificato a carico di un lavoratore impegnato in lavori di pavimentazione di un tratto circoscritto di autostrada, la società concessionaria avrebbe dovuto esercitare la vigilanza ed il controllo necessari a rimuovere, in quel tratto, situazioni di pericolo;
era pertanto applicabile l'art. 2051 c.c. e, comunque, la società aveva violato il generale principio di neminem laedere, data la oggettiva non visibilità e la subiettiva non prevedibilità del pericolo;
aggiunge che, seppure l'autostrada non è di norma destinata al traffico pedonale, i giudici del merito avrebbero dovuto considerare che non è infrequente ne' improbabile che conducenti e passeggeri siano costretti a scendere dal veicolo, sicché la situazione di pericolo determinata da un corrimano apparentemente idoneo a proteggere anche i pedoni, ma non fissato ai montanti, può trasformarsi in causa di prevedibile danno. Con il secondo motivo il ricorrente allega, sempre con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2087 c.c., 10 ed 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, 4, 10, 26 lett. b) e 27 d.p.r. 27.4.1955 n. 547 nonché vizi di motivazione, e sostiene che l'IU, datore di lavoro del ZA, omise di predisporre, come invece avrebbe dovuto, tutte le cautele, ivi compreso un idoneo parapetto, atte a prevenire il pericolo di cadute dall'alto.
4. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi investono la duplice domanda - l'una, avente natura risarcitoria, avanzata ai sensi dell'art. 1916 c.c. contro la società TO quale terzo responsabile dell'infortunio subito dal ZA, e l'altra, di regresso, proposta ex artt. 10 ed 11 d.p.r. n. 1124/65 contro il datore di lavoro dell'infortunato - ritualmente proposta in primo grado dall'odierno ricorrente a seguito delle prestazioni erogate al ZA e respinta in entrambi ì gradi del giudizio di merito.
Mentre, in rito, nulla obietta la società TO avverso tali censure, la controricorrente società IU afferma invece la propria totale estraneità al primo motivo del ricorso giacché esso investe l'azione surrogatoria nei confronti della società TO, la quale - precisa - non ha ritualmente avanzato domanda di manleva nei riguardi di essa IU;
relativamente all'azione di regresso, oggetto del secondo motivo di ricorso, afferma invece l'incompetenza del giudice ordinario perché la controversia apparteneva alla competenza funzionale dell'ex pretore del lavoro, si duole che i giudici del merito non si siano pronunciati sulla relativa eccezione, ed aggiunge che l'appello dell'I.n.a.i.l. non investiva anche tale domanda.
Osserva la Corte che la impugnata decisione di rigetto nel merito di entrambe le domande ha comportato l'assorbimento della questione se la società TO avesse o non agito in manleva nei confronti della IU.
Tale questione non può pertanto essere esaminata in questa sede, e l'esame dovrà invece essere effettuato, in caso di accoglimento del primo motivo del ricorso, da parte del giudice del rinvio. Il mancato accoglimento, da parte dei giudici del merito, dell'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario relativamente all'azione di regresso dell'I.n.a.i.l., avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso incidentale dell'IU, che tale eccezione aveva proposto, talché, in difetto di esso, la questione non può essere qui esaminata : quando infatti la sentenza impugnata abbia, come nella specie, risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte, che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale;
infatti, non essendo il giudizio di legittimità assoggettato alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c. (che consente alla parte vittoriosa di riproporre in appello,
pur senza avanzare impugnazione incidentale, le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado), ne consegue che l'onere dell'impugnazione gravate sull'intimato vada riferito non solo alla soccombenza pratica ma anche a quella teorica (Cass. nn. 8537/01 e 2796/00). Deve, infine, escludersi che sul rigetto della domanda di regresso si sia formato il giudicato interno per effetto dell'asserita mancanza di appello sul punto, giacché dalle conclusioni, trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata, risulta al contrario che l'I.n.a.i.l. chiese la condanna non solo della società TO ma anche della IU.
5. Nel merito, entrambi ì motivi di ricorso appaiono fondati. L'accertamento della dinamica di un infortunio, dei relativi antecedenti causali e della condotta dello stesso infortunato involge questioni di fatto, come tali rimesse al giudice del merito, la decisione del quale non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. Diversamente da quanto preteso dai controricorrenti, i quali affermano che le censure sono inammissibilmente rivolte al riesame del fatto, la motivazione della impugnata sentenza non può ritenersi immune dai vizi motivazionali e giuridici denunciati dal ricorrente.
L'affermata assenza di nesso causale "tra l'eventuale sfilamento del corrimano ed il lavoro, cui era addetto il ZA", e l'ulteriore rilievo "che l'autostrada non è luogo soggetto al transito pedonale" trascurano invero di considerare che il predetto si trovava in loco non certo come un occasionale passante, sebbene come dipendente della ditta cui era stata appaltata la manutenzione del tratto autostradale, da considerare, pertanto, un cantiere. Di qui l'obbligo del datore di lavoro, a norma dell'art. 2087 e. e., di adottare, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, le misure necessarie a tutelare, per quel che qui rileva, l'integrità fisica del prestatore di lavoro (obbligo che, peraltro, non comprende anche quello di impedire comportamenti anomali od imprevedibili): misure specificate nelle norme, asseritamente violate, del d.p.r. n. 547/55, per la prevenzione appunto degli infortuni, l'inosservanza delle quali integra la colpa (Cass. sez. lav. n. 7052/01 e Cass. sez. 4^ pen.
8.5.01. Pelliccioni). Su tali punti la sentenza impugnata tace del tutto, avendo essa respinto la domanda di regresso (nonché quella di surrogazione) dell'Inail quale mera conseguenza del rigetto della domanda del ZA, senza tener conto dei diversi presupposti dell'azione di regresso.
È vero che - come la controricorrente IU osserva in adesione alla sentenza n. 6229/96 delle Sezioni Unite di questa C.S. - tale azione non è proponibile ove l'istituto non deduca e non provi l'esistenza di un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, commesso dal datore di lavoro o dai dipendenti, di cui questi debba rispondere a norma dell'art. 2049 c.c., e, tuttavia, tale profilo, proprio perché non esaminato dalla sentenza impugnata, non può esserlo in questa sede, nella quale è sufficiente osservare che il ZA riportò lesioni alla persona e che l'azione di regresso dell'Inail è esercitatale autonomamente senza dover necessariamente attendere l'instaurazione o l'esito del procedimento penale per il fatto da cui è derivato l'infortunio (Cass. n. 9601/01). Se, pertanto, è fondato il secondo motivo del ricorso, lo è parimenti il primo.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, peraltro non univoco, con riguardo ai danni subiti da utenti di autostrade non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. proprietaria dell'autostrada ovvero del concessionario della medesima, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 12314/98). La questione ha dato luogo ad un contrasto, portato all'esame delle Sezioni Unite e peraltro non risolto (Cass. n. 10893/01), ed essa non si ripropone tuttavia nella specie in considerazione della già rilevata circostanza che l'evento dannoso ebbe a verificarsi in un tratto autostradale temporaneamente divenuto cantiere, relativamente al quale non sussisteva conseguentemente quella impossibilità di vigilanza e controllo, che è alla base dell'indirizzo sopra richiamato.
Se, pertanto, a ragione il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 2051 c.c. norma che, come la più recente giurisprudenza di questa C.S., ma non senza contrasti, ha evidenziato (Cass. nn. 12019/01, 5031/98, 584/01, 10641/02), configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva -, ne segue che, perché tale responsabilità possa in concreto ricorrere, è sufficiente che sussista, e sia provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res, che taluno abbia in custodia, ed il danno da essa arrecato, nesso causale che deve tuttavia essere escluso nel caso in cui l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito, ipotesi, questa, che, per costante giurisprudenza (Cass. nn. 269/96, 5031/98, 2331/01, 10641/02), ricorre anche nel caso in cui lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra res e danno. Anche sotto tale aspetto, la motivazione della sentenza impugnata si appalesa carente e anche erronea nella parte in cui ha del tutto trascurato di porre a fondamento della decisione, compresa la valutazione della prova, il citato art. 2051 c.c.; l'accoglimento della censura basata su tale noma comporta l'assorbimento si quella, subordinata, fondata sull'art. 2043 c.c. Accolti pertanto, nei sensi di cui sopra, entrambi i motivi, le parti vanno rimesse dinanzi ad altra sezione della stessa Corte territoriale la quale riesaminerà il materiale probatorio, quanto all'azione di surrogazione, con riferimento all'art. 2051 c.c. e, nel caso in cui la riterrà fondata, esaminerà se la società TO abbia agito in manleva nei confronti della IU;
quanto, invece, all'azione di regresso, ne esaminerà i profili di proponibilità, non presi in considerazione dalla decisione impugnata, e, in caso affermativo, accerterà se il datore di lavoro abbia applicato le misure di prevenzione, cui era tenuto, e se l'evento dannoso sia riferibile alla eventuale violazione di esse.
6. La presente decisione definisce il giudizio nei soli confronti del ZA;
nei rapporti tra lo stesso e le altre parti appare equo compensare per intero le spese del giudizio di cassazione. Al regolamento delle spese nei rapporti tra Inail, Autostrada ed IU provvedere invece il giudice del rinvio all'esito del relativo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili i ricorsi del ZA e della IU, accoglie il ricorso dell'Inail, compensa le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra il ZA e le altre parti, cassa in relazione alle censure accolte la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione tra le altre parti, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 14 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003