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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/01/2024, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 944/2022 RG. alla udienza del 11/01/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Bargoni Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso, da Controparte_1
Avvocatura dello Stato
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2022, Parte_1 chiedeva di accertare il proprio diritto, quale ATA collaboratore scolastico, ad avere, quale risarcimento del danno, l'attribuzione del punteggio giuridico di anzianità di servizio maturato per il lavoro svolto dal
30/9/2020 al 30/6/2021 a favore del ed il punteggio del lavoro svolto CP_2 dal 9/3/2020 al 31/3/2020 presso l' di S. Benedetto del Tronto Parte_2 nonché l'obbligo dell'ente convenuto all'annullamento del provvedimento del 15/6/2021prot.6925-33.1.b e del Parte_3
15/6/2021 prot. n.9484/C2c , e del 15/6/2021prot. Parte_4
Pa n.9519/C2c centro;
chiedeva altresì di accertare l'obbligo del alla rettifica del CP_2 punteggio dell'anzianità di servizio della ricorrente con l'inclusione nel punteggio degli anni lavorati dal 09/03/2020 al 31/03/2020 e dal 30/9/2020 al 5/6/2021, quale ATA collaboratore scolastico Provincia di A.P. -FM. con ogni conseguenza di legge e di condannare il al risarcimento del CP_2 danno ex art.2043 cc per le dimissioni dal lavoro privato della ricorrente del 1/10/2020 effettuate per lavorare nella scuola con affidamento sul comportamento della P.A. e sulla stabilità del lavoro poi recesso dal CP_2 da liquidare in via equitativa.
Esponeva la ricorrente (inserita nelle graduatorie terza fascia per le province di Ap-Fm per il triennio corrente ATA CS) di aver prestato servizio presso l' di San benedetto del Tronto primo contratto dal Parte_2
9/3/20 al 31/3/2020 e successivamente presso l di San Parte_3
Benedetto del Tronto dal 30/9/2020 fino al 05/6/2021;
di essersi dimessa (a seguito del contratto del 30/9/2020 con la scuola) in data 1/10/2020 dal lavoro privato a tempo indeterminato
2 presso la corso Sempione, 88 di Milano, con sede operativa CP_3
a San Benedetto del Tronto;
che in data 15/6/2021 l' decretava che tale servizio Parte_5 doveva essere considerato di fatto e non di diritto valido ai fini economici e non giuridici visto il decreto prot.9484/C2C del 15/6/2021 emesso dal dirigente dell' di rettifica del punteggio della Parte_6 ricorrente da punti 9,33 a punti 8,33 per il periodo lavorato intermedio dal
9/3/20 al 31/3/20 prot. 9519/C2c che tale servizio doveva Parte_2 essere considerato di fatto e non di diritto valido ai fini economici e non giuridici;
di aver fatto notare con E mail (all'ISC di appartenenza) del
1/6/2021 l'errore nell'aggiornamento del punteggio ATA Terza fascia per il triennio 2021/2023 complessivo di 9,33 sul cs collaboratore scolastico invece del dovuto 8,33
che la colpa di tale errore ricadeva sulla scuola di prima assunzione che non aveva svolto correttamente la verifica nell'anno scolastico 2019/2020 ; Parte_4
di aver perso l'opportunità medio tempore di lavorare con riconoscimento giuridico presso il di A.P. Organizzazione_1 ove il 25 febbraio 2021 con il punteggio di 8,33 era stata assunta Pt_7
con punti 8,33;
[...]
che l'Isc correggeva il proprio errore in sede di autotutela;
CP_4
che nell'atto di assunzione del 9/3/2020, primo contratto, il controllo di veridicità non era stato effettuato;
Ciò posto in fatto, la ricorrente rassegnava le conclusioni in atti.
3 L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e, contestato il fondamento della domanda, ne chiedeva il rigetto.
Dall'esame degli atti emerge che la ricorrente, in sede di compilazione della domanda, indicava - nella sezione d Titoli Culturali,
Sezione D1 – Titoli di studio:
a) un Attestato di qualifica professionale rilasciato in data 14 gennaio 2003 dall'Agenzia Formativa Pubblica Provinciale – sede di
Teramo - ai sensi dell'art. 14 della legge 845/1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici;
b) un Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici, rilasciato il 2 settembre 2009 sulla base di un accertamento effettuato dal C.I.O. di Noceto;
e nella parte relativa alle “Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e sociosanitari rilasciati dalle Regioni, indicava la qualifica di “Assistente familiare”, rilasciato il 15 settembre 2010 dal
[...]
– Sede di San Benedetto del Tronto. Organizzazione_2
per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico alla ricorrente venivano attribuiti punti 9,33, di cui punti 8,33 per il titolo di accesso (il diploma di licenza del Liceo Linguistico) e punti 1,00 per il diploma di
4 qualifica rilasciato al termine di un corso socioassistenziale e socio- sanitario di “Assistente familiare.
In virtù di tale punteggio, la ricorrente veniva individuata destinataria di plurime proposte di assunzione con contratto a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
In particolare, nell'anno scolastico 2019/2020 un con contratto a tempo determinato (supplenza breve e saltuaria), dal 9.3.2020 al
31.3.2020 (per complessivi 23 giorni) presso l Organizzazione_3 di San Benedetto del Tronto e per l'anno scolastico 2020/2021 un contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni (5.6.2021) per
36 ore settimanali di servizio sempre nel profilo di collaboratore scolastico a copertura di un posto presso l di San Org_4 Organizzazione_5
Benedetto del Tronto;
Ciò premesso in fatto, il ricorso è infondato e pertanto non meritevole di accoglimento.
Innanzitutto va premesso che la ricorrente non contesta nel merito che il punteggio di 9,33 sia stato conseguenza dell'erronea attribuzione di punti 1 per il diploma di qualifica rilasciato al termine di un corso socioassistenziale e socio-sanitario di “Assistente familiare” né contesta la circostanza che per tale titolo non lo spettasse il punteggio attribuitole.
Riferisce infatti la ricorrente di essere stata lei stessa a far notare con e-mail (all'ISC di appartenenza) del 1/6/2021 l'errore nell'aggiornamento del punteggio ATA Terza fascia per il triennio
5 2021/2023 complessivo di 9,33 sul cs collaboratore scolastico invece del Per_ dovuto .
Ciò posto in fatto, dunque, è del tutto evidente che i contratti con i quali la stessa è stata assunta, a cagione di quel punteggio che non le spettava, sono contratti affetti da nullità.
La ricorrente ha ottenuto gli incarichi di cui oggi chiede il punteggio per effetto di un'ammissione viziata da errore nell'attribuzione del punteggio.
La sopravvenuta declaratoria di non spettanza del punteggio in virtù del quale la ricorrente era stata individuata come destinataria di contratti di assunzione ha come effetto quello della perdita di efficacia – ai fini giuridici e di anzianità – dei servizi prestati (e non ovviamente ai fini economici, avendo la ricorrente, di fatto, reso la prestazione).
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, “Le disfunzioni del procedimento amministrativo di formazione del contratto, che incidono sulla corretta individuazione degli aventi diritto alla stipulazione dello stesso, travolgono automaticamente il contratto, per venir meno del presupposto relativo, e ne importano la nullità (per contrasto con norma imperativa) o l'inesistenza (per mancanza di individuazione della parte stipulante) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28456 del
28/11/2008, Rv. 605901 - 01).
6 Con pronuncia ancor più recente ed inequivocabile, la Suprema
Corte ha osservato che “Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum" (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 32263 del 05/11/2021 Rv. 662696 -
01).
Quanto alla richiesta di risarcimento si rileva che all'atto dell'allegazione del titolo ritenuto poi non idoneo, la ricorrente allegava una copia in cui non venivano indicati né la durata del corso frequentato, né le materie comprese nel piano di studi, né la modalità di svolgimento e le finalità del corso, elementi questi – come correttamente osservato dall'amministrazione resistente - necessari per stabilire se il titolo fosse o meno valutabile come idoneo all'attribuzione del punto aggiuntivo.
Innanzitutto la legge non indica un termine specifico entro il quale i controlli debbano essere effettuati, limitandosi il comma 5 dell'art. 7 del
D.M. 30 agosto 2017 n. 640 a prevedere che i controlli, all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato, siano effettuati tempestivamente.
Nel caso di specie è stato dunque necessario operare controlli che
- ovviamente - non potevano essere che successivi all'allegazione del titolo, controlli resi peraltro ancora più difficoltosi dai numerosi problemi sorti per l'emergenza COVID, i quali avevano serie ripercussioni in ordine allo svolgimento di tutte le attività scolastiche e quindi anche di quelle amministrative.
7 Tale situazione ha ovviamente coinvolto tutti gli uffici pubblici, tanto quelli che effettuavano richieste di accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni inserite nelle loro domande di inserimento nelle graduatorie concorsuali sia quelli che avrebbero dovuto rispondere a tali richieste.
Non può infatti sottacersi che l'emergenza pandemica abbia determinato rallentamenti delle attività pubbliche, tra le quali sicuramente rientrano i controlli in questione.
Appare dunque che il comportamento concretamente tenuto dall sia stato improntato al pieno rispetto della legge. Non essendo Org_3 stati posti in essere illeciti di alcun tipo, non esiste il diritto al risarcimento del danno invocato dalla ricorrente.
Stante la novità della questione e la recentissima pronuncia della
Corte di Cassazione, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese interamente compensate.
Ascoli Piceno, l'11.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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