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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 1172\2023 R.G. e vertente
TRA
con sede in S. PP IA (NA), in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Caserta, alla piazza Matteotti n. 67,
presso lo studio dell'avv. Francesco Picazio, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, con sede in;
Controparte_1 CP_1
APPELLATA-contumace
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1723\2023 del 18\4\2023;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13\2\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 2338\2021, reso in data 8\10\2021 (notificato il 20\10\2021), il Tribunale di
Salerno ingiungeva all' (di seguito, per Controparte_1
brevità, solo ) di corrispondere alla società la somma di € Pt_2 Parte_1
29.639,06, oltre interessi e spese, a titolo di interessi moratori ex Dlgs n. 231\2002 maturati per i giorni di ritardo nei pagamenti effettuati per avvenute forniture di materiali sanitari, come risultanti dalle fatture n. 17Y del 4\4\2019 per € 11.447,36 e n. 40Y del 6\11\2019 per €
18.191,70.
L' proponeva opposizione (cfr. atto notificato il 19\11\201) avverso il provvedimento Pt_2
monitorio, eccependo: l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo nonché di quelli ai sensi dell'art. 633 e ss cpc;
la mancanza del contratto scritto;
l'erroneo calcolo degli interessi come richiesti.
L'amministrazione sanitaria, quindi, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
con vittoria di spese e di compensi professionali.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta società Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite e condanna
[...]
dell'opponente per lite temeraria.
All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Salerno accoglieva l'opposizione e,
revocato il decreto ingiuntivo, condannava la società opposta al pagamento delle spese di lite
2 (cfr. sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc n. 1723\2023 del 18\4\2023, non notificata).
In particolare, il primo giudice, dopo una premessa sulla posizione delle parti e i poteri del giudice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, accertava l'assenza di un contratto avente la necessaria forma scritta ad substantiam – pur se non consacrato in un unico documento - anche nei rapporti conclusi iure privatorum dalla PA, contratto scritto che non è
ricavabile aliunde, né sanabile successivamente, né provato dalla non contestazione:
irrilevanti a tal fine, per il Tribunale, dovevano considerarsi le fatture, le delibere del commissario straordinario e del direttore generale dell' inerenti all'aggiudicazione Pt_2
dei servizi di fornitura dei prodotti medicali. Peraltro, il giudice di prime cure, in ragione della
Parte condotta dell' che aveva pagato la sorta capitale delle prestazioni di fornitura in assenza della dovuta copertura contrattuale, disponeva la trasmissione di copia della sentenza alla competente sezione territoriale della Corte di Conti, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta statuizione, con atto regolarmente notificato in data 10\11\2023, la
[...]
proponeva appello, per i seguenti motivi: Parte_1
- Violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 16 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440,
Parte non operante nel caso di specie, dovendosi l' considerarsi quale ente pubblico economico,
sottoposto alle regole del diritto privato, questione non delibata dal primo giudice;
- Violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 16-17 del r.d. 18 novembre 1923 n.
2440, nonché del n. 13 dell'art. 1350 cc in relazione alla più recente interpretazione giurisprudenziale, non richiedendo il rapporto di fornitura in oggetto necessariamente un contratto scritto, ma essendo sufficiente anche il semplice verbale di aggiudicazione definitiva degli appalti con la PA in cui la scelta el contraente avviene con asta pubblica o licitazione privata;
- Debenza degli interessi di mora ex Dlgs n. 231\2002, sia per la non contestazione sulla esistenza del rapporto e l'esecuzione delle forniture, sia perché detti interessi trovano la loro
3 fonte nella legge e non nel contratto, comunque dimostrato dalla copiosa documentazione allegata. Per l'appellante, l' sarebbe venuta meno agli obblighi comunitari, che Pt_2
impongono il rispetto degli obblighi di pagamento tempestivo delle transazioni commerciali,
continuando ad eluderli con escamotages processuali che costituiscono un abuso del processo;
- Violazione dell'art. 2697 cc e del diritto di difesa in tema di istruttoria, per la mancata ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell' . Pt_2
Quindi, l'appellante così concludeva: in via preliminare dichiarare la provvisoria
esecutorietà del d.i.nr.2338/2021 per i motivi espressi;
in via principale, rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2338/2021 spiegata da , e per l'effetto, CP_2
confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare ex art 96 cpc per i motivi CP_2
addotti. Con vittoria delle competenze di lite del presente giudizio e del procedimento, con
distrazione all'Avv. Francesco Picazio>.
Rimaneva, di contro, contumace l' , non costituitasi, benchè regolarmente evocata in Pt_2
giudizio (cfr. notifica dell'atto di appello via pec del 10\11\2023).
Successivamente, la causa era rinviata all'udienza del 13\02\2025per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13\2\2025, la causa era riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 18\2\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A.Qualificazione delle Controparte_3
Con il primo motivo di appello la lamentava la violazione e falsa Parte_1
applicazione del disposto degli artt. 16 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, a suo dire, non
4 Parte operante nel caso di specie, dovendosi l' considerarsi quale ente pubblico economico,
sottoposto alle regole del diritto privato, questione non delibata dal primo giudice.
Il motivo è privo di pregio.
Invero, va ribadito quanto affermato in maniera espressa dal Tribunale (pag. 4 della sentenza appellata), ossia che la natura di ente pubblico economico acquisita dall' Parte_3
ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs
[...]
n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il
raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la
previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle
relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore
conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di
fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il
mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del
contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1,
c.c., per violazione di norma imperativa> (cfr. Cass. n. 24640 del 2\12\2016).
Ragion per cui l' deve essere considerarsi, ai fini che qui interessano, una Pubblica Pt_2
Amministrazione.
B. Assenza contratto scritto.
Con il secondo motivo la società appellante denunciava la violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 16-17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, nonché del n. 13 dell'art. 1350
cc in relazione alla più recente interpretazione giurisprudenziale, la quale non richiede per il rapporto di fornitura in oggetto necessariamente un contratto scritto, essendo sufficiente anche il semplice verbale di aggiudicazione definitiva degli appalti con la PA in cui la scelta del contraente avviene con asta pubblica o licitazione privata.
5 Ritiene la Corte che il motivo sia infondato, difettando la titolarità del diritto azionato dall'appellante e, quindi, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Va sottolineato, infatti, che sia gli atti ed i provvedimenti amministrativi, sia i contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione, ex artt. 16 e 17 del regio decreto n. 2440 del 1923,
devono essere redatti per iscritto a pena di nullità: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02; Cass. del 10/01/2019, n. 453). La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti,
ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo
(cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
La ragione sottostante all'obbligo di forma prescritto dalla legge per i contratti con la pubblica amministrazione si rinviene nella esigenza di garantire l'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, e nell'interesse collettivo, agevolando l'espletamento della funzione di controllo alla quale la P.A. è soggetta (cfr. Cass. del 4/11/2013, n. 24679).
Queste finalità presuppongono pure che, per identificare, con la dovuta precisione, il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione, l'intera
6 vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto, che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr. Cass. n. 7913/02;
Cass. n. 15488/01; Cass. n. 7297/09) a meno che la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza (cfr. Cass. n. 7478\2020).
Comunque, anche la giurisprudenza meno restrittiva (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 9775\2022),
che per la valida stipulazione dei contratti con la PA, anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, esige la forma solenne per la proposta e l'accettazione in ossequio ai principi di cui all'art. 17 r.d. n. 2440\1923.
Né, infine, la forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr. Cass. n. 5234/04).
In presenza di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, nullo, non
è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde
elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02;
Cass. n. 25999/18).
Nel caso in questione, il contratto in forma di fornitura tra la società appellante e l' , Pt_2
riveste forma scritta a pena di nullità, in ossequio ai principi generali in tema di contratti con
7 i soggetti pubblici sopra richiamati e il relativo onere di allegazione ricade, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte attrice (la che aziona la pretesa, la quale si fonda Parte_1
su un contratto per cui è prescritta la forma scritta quale elemento essenziale e costitutivo.
In conclusione, alla luce delle osservazioni fin qui esposte, l'appello va rigettato, con assorbimento degli ulteriori motivi formulati dalla società appellante.
C. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio rimangono a carico dell'appellante soccombente, stante la contumacia dell' . Pt_2
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1.RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata n. 1723\2023,
emessa dal Tribunale di Salerno in data 18\4\2023;
2. per le spese dell'appellato contumace;
CP_5
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte
8 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti- -Dott. Aldo Gubitosi-
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