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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 827 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
SENTENZA nella causa civile n. 827/2024 R.G. promossa in sede di appello nell'interesse di
elettivamente domiciliato in Bergamo, via Torquato Parte_1
Tasso n.67, presso lo studio degli Avv. Andrea Lodi e Avv. Nunzia Coppola Lodi che lo rappresentano e difendono in forza di procura agli atti;
Parte appellante nei confronti di elettivamente domiciliata in Torino, Via Cassini n. 43, Parte_2 presso lo studio degli Avv. Paolo Pilone e Ylenia Lauria che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura agli atti;
Parte appellata avverso la sentenza n. 1248/2024 del Tribunale di Torino, pubblicata il 26.02.2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 11801/2021 R.G. Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc.
, che ha dichiarato di non voler presentare Controparte_1 conclusioni nella presente causa.
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI
Parte appellante: ( cfr. note scritte 14.6.25)
“Voglia la Corte d'appello adita:
- a conferma della sentenza di primo grado, reincaricare i Servizi Territoriali di competenza a riprendere in carico e così effettuare ogni Parte_3 opportuno intervento, riferendo al Giudice Tutelare in caso di opposizione ed ostacoli come già denunciati nelle relazioni e nei documenti agli atti.
In riforma della sentenza:
- disporre che , ferme le altre modalità di frequentazione del padre, Pt_3 sia da lui portata a Vertova una sola volta al mese, da concordare entro gli ultimi 5 giorni del mese precedente alla visita e salvo diverso accordo tra loro per un'ulteriore visita;
- ridurre a € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, indicate nel protocollo adottato dal Tribunale di Torino, il contributo paterno al mantenimento della figlia;
Pt_3 Parte
- dichiarare insussistente il diritto della signora ad un assegno divorzile o, in subordine, limitarlo nel tempo al fine di consentirle di reperire un'attività lavorativa o, in estremo subordine, ridurlo ad un importo minimo.
- revocare la condanna alle spese legali di primo grado, condannando la Parte sig.ra alla rifusione delle spese legali del giudizio, a causa del suo comportamento omissivo in causa, o, in subordine, perlomeno compensarle interamente inter partes, ordinando alla stessa la restituzione di quelle ricevute in esito alla condanna di primo grado di ” Pt_1
Parte appellata: “Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza, mandando comunque assolta parte appellata da ogni domanda.”
Per il Procuratore Generale: non intende presentare le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi contraevano matrimonio in Vertova (BG) in data Parte_5
21.05.2005. Dalla loro unione era nata il [...] attualmente Pt_3 figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto portatrice di handicap.
I coniugi si separavano legalmente in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 9.3.2020. Con ricorso depositato il 3.6.2021, il signor chiedeva al Tribunale Pt_1 di Torino: di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile;
di disporre quale contributo al mantenimento della figlia la somma di 300,00 euro e il pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
di dichiarare nulla dovuto a titolo di contributo divorzile alla sigra Pt_2
Si costituiva la signora hiedendo di disporre che il signor Pt_2 Pt_1 corrispondesse alla moglie l'assegno mensile di 1.000,00 euro di cui 600,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed euro Pt_3
400,00 a titolo di contributo divorzile e di mantenere a carico di entrambe le parti l'obbligo di concorrere nella misura del 50 % ciascuno per le spese straordinarie.
Con sentenza parziale n. 3204/22 del 20.7.2022 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile tra i signori rimetteva Parte_5 la causa in istruttoria.
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 1248/2024 dep. 26.02.2024 definitivamente pronunciando disponeva che: restasse collocata Pt_3 presso la madre;
che il padre potesse vedere e tenere Parte_1 con sé la figlia salvo diverso e miglior accordo tra le parti, a week end alternati, dalla tarda mattina di sabato alla sera di domenica recandosi lui a prelevarla e riportarla a Torino, nonché una settimana durante le vacanze natalizie alternando la settimana con il Natale e quella con il Capodanno, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua, due settimane anche consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e che, in mancanza di accordo, corrisponderanno ad anni alterni alle prime due ovvero alle ultime due settimane del mese di agosto;
confermava la presa in carico da parte dei Servizi territoriali per ogni opportuno intervento fino a quando ritenuto opportuno nell'interesse di Pt_3 disponeva che corrispondesse alla signora titolo Parte_1 Pt_2 di contributo al mantenimento della figlia, assegno di euro 600 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; disponeva che a decorrere dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza (fermo per il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale con la rivalutazione ISTAT maturata), corrispondesse a entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno Parte_2 periodico di € 400, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
compensava nella misura della metà le spese di lite e dichiara tenuto e condanna a rifondere a a Parte_1 Parte_2 restante parte di dette spese che liquida, nella quota di € 1.980,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Limitatamente ai motivi di gravame dedotti, il Tribunale motivava la propria decisione in punto contributo di mantenimento per la figlia sulla base delle condizioni economiche dei coniugi.
Il Tribunale riconosceva, poi, un assegno divorzile nella misura di € 400 alla sigra tenuto conto dello squilibrio patrimoniale significativo tra le Pt_2 parti.
Le spese di lite venivano compensate nella misura della metà, stante la convergenza delle domande svolte dalle parti in punto collocamento e regime di visita padre-figlia, dovendosi porre la restante parte a carico del ricorrente, soccombente sulle questioni economiche.
Il signor ha proposto tempestivamente appello chiedendo di Pt_1 ridurre il contributo paterno al mantenimento della figlia a 300,00 Pt_3 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da protocollo;
chiede, altresì, revocarsi l'assegno mensile di 400 € dovuto per la moglie o, in subordine, limitarlo nel tempo al fine di consentirle di reperire un'attività lavorativa e, comunque, ridurlo ad un importo minimo. Chiede, infine, di condannare la signora lla rifusione delle spese legali del doppio grado di giudizio a Pt_2 causa del suo comportamento omissivo in causa, o in subordine di compensarle inter-partes.
Si è costituita la signora hiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Pt_2 integrale della sentenza impugnata, precisando che ha una Pt_3 disabilità del 100%, che comporta la necessità di assistenza continua. L'appellata ha, poi, evidenziato di non avere mai potuto dedicarsi ad attività lavorativa esterna, essendosi da sempre occupata della casa e della famiglia.
* * * In sede di precisazione delle conclusioni l'appellante ha modificato le stesse introducendo una domanda del tutto nuova: “ disporre che , ferme le Pt_3 altre modalità di frequentazione del padre, sia da lui portata a Vertova una sola volta al mese, da concordare entro gli ultimi 5 giorni del mese precedente alla visita e salvo diverso accordo tra loro per un'ulteriore visita “
Si tratta di domanda inammissibile in quanto mutatio EL ( si veda sul punto Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34039): si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in tale fase il contraddittorio.
Con il primo motivo di appello il sig si duole dell'errata Pt_1 quantificazione del contributo paterno per il mantenimento di , Pt_3 risultando la stessa titolare di una pensione di invalidità e di un'indennità di accompagnamento dell'ammontare complessivo di 1.200,00 euro versati sul conto corrente vincolato all'Amministratore di sostegno. Chiede, dunque, di dimezzare il proprio contributo per la figlia.
Il padre sostiene che tutte le spese inerenti alla disabilità di sono Pt_3 coperte dal servizio sanitario nazionale e le restanti spese sono a carico di entrambi i genitori. Siffatto motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo giudice da' atto di un miglioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi;
la vendita dell'immobile dove viveva la madre deceduta della sigra la vendita di un box auto ( per il corrispettivo di € 84.000 Pt_2
e 15.000) sono servite ad acquistare e far ristrutturare ( in modo da renderla agevole per la figlia) la casa precedentemente condotta in locazione.
Parimenti la sigra documenta di avere acquistato una autovettura Pt_2 sempre al fine di poter trasportare adeguatamente la figlia Pt_3
Tuttavia la figlia non autosufficiente vive quasi integralmente con la madre, la quale deve farsi carico di una assistenza h24 che implica spese elevate;
per tale ragione appare opportuno mantenere il contributo paterno nell'entità già stabilita in primo grado.
Sul punto correttamente l'impugnata sentenza evidenzia che dalla documentazione in atti emerge una situazione economico- patrimoniale migliorata anche per il sig. ( cfr. redditi da lavoro dipendente Pt_1 annui lordi incrementati), situazione che non rispecchia – neppure a parere della Corte – le reali disponibilità dell'appellante ( cfr. accrediti per dividendi e somme investite).
Tranchant appare comunque la circostanza che la figlia viva Pt_3 collocata presso la madre che ne ha l'integrale carico assistenziale.
Per tali motivi il contributo dovuto per il mantenimento della figlia Pt_3 deve essere integralmente confermato. Con il secondo motivo il afferma la mancanza di requisiti per il Pt_1 riconoscimento del contributo divorzile a favore della signora Pt_2 sostenendo di aver dovuto restituire numerosi prestiti (nella somma di 12.000,00 euro -cfr. estratto di c/c prodotto a doc. 18-; 11.000,00 euro - cfr. estratto di c/c prodotto a doc.19; gli arretrati al proprio difensore per i Parte contenziosi civili e penali con la signora per la somma di 13.428,57) e di aver acquistato una nuova autovettura (22.600,00 euro oltre ad IVA per legge di 4.972,00
Inoltre – afferma ancora il _ il Tribunale ha omesso di esaminare Pt_1 Parte il contributo dato dalla signora al nucleo familiare, presupponendolo nella mera nascita della figlia e dalla sua attività di casalinga. In realtà – asserisce l'appellante - la signora veva vissuto nella casa coniugale Pt_2 senza costi (canone locativo e spese condominiali) insieme al figlio Per_1
.
[...]
La Corte tralascia le ulteriori argomentazioni contenute nell'appello ( ingiusto dover continuare a pagare per tutta la vita la somma di 400,00 euro nei confronti di una persona, sposata in seconde nozze e che aveva quindi conosciuto quando lei stessa era già in dovere di provvedere a sé ed al figlio già adulto, che lo aveva combattuto in sede civile e in sede penale…
) in quanto irrilevanti ed ultronee.
L'appellante lamenta ancora che il motivo per il quale la signora on Pt_2 lavora è che non voleva farlo, in quanto anche nei periodi in cui non si era dovuta occupare di non aveva voluto reperire un'occupazione. Pt_3
Anche tale motivo di appello è infondato.
La Sentenza delle Sezioni Unite n.18287/2018 ha confermato che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
E' stato, inoltre, rilevato che, in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa, adeguato a compensare coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio.
Con l'ordinanza n. 18506 dell'8 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha introdotto un'importante novità nella determinazione dell'assegno divorzile, evidenziando il ruolo delle rinunce professionali fatte da un coniuge per il benessere della famiglia. Oltre alla funzione assistenziale, compensativa e perequativa già riconosciuta all'assegno, la Corte ha affermato che il contributo fornito da un coniuge, anche attraverso la rinuncia alla propria carriera, deve essere debitamente valorizzato.
Ebbene nel caso in esame le condizioni di salute gravi della figlia e Pt_3 la necessità della sua assistenza con impossibilità per la madre di intraprendere una attività lavorativa, unitamente alla durata dell'unione e allo squilibrio patrimoniale tra le parti, rendono sussistenti i requisiti per l'assegno divorzile a favore della sigra Pt_2
Anche il terzo motivo relativo alle spese di lite è infondato.
Il primo giudice ha correttamente compensato le spese del primo grado nella misura della metà stante la convergenza delle domande svolte dalle parti in punto collocamento e regime di visita padre-figlia, dichiarando soccombente il ugli aspetti economici. Pt_1
L'appellante soccombente, va condannato al pagamento delle spese sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra spese che Parte_2 vengono liquidate in € 3.966 secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.001-26.000,01 (in base al petitum= 700x24 cioè 16.800), pari a euro € 3.966 (ossia conteggiando le fasi studio 1134,00 introduttiva 921,00 e decisoria 1911,00), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuto l'appellante, sig. a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
PQM
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1248/2024 del Tribunale di Torino pubblicata in data 26.02.2024; dichiara inammissibile la domanda inerente le modalità di frequentazione della figlia Pt_3
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante, sig. a rimborsare alla Parte_1 sig.ra e spese di lite del presente grado, spese che vengono Parte_2 liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.001-26.000,01 (in base al petitum= 700x24 cioè 16.800), pari a euro € 3.966 (ossia conteggiando le fasi studio 1134,00 introduttiva 921,00 e decisoria 1911,00), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara inoltre tenuto l'appellante, sig. a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino in data 21 novembre 2025
IL Consigliere estensore
Dott.ssa Roberta COLLIDA'
Il Presidente
Dott.ssa Carmela MASCARELLO