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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/07/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2024
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 787/2024
All'udienza del 17 luglio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
per parte attrice, in sostituzione avv. FUSCO, l'avv. BARBARA VERONI
per parte convenuta, in sostituzione avv. GALLAI, l'avv. MONICA BARTOLOMEI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Fusco, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE - contro
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Gallai, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec il 25.3.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 proponendo opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo del Controparte_1
Tribunale di Civitavecchia n. 801/2013. L'attrice ha dedotto di aver ricevuto nel febbraio del 2024, in qualità di debitrice esecutata nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi promossa davanti al Tribunale di Benevento da per la somma di € 9.809,20, la notifica Controparte_1 dell'avviso della facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c., entro il termine di 40 giorni, dinanzi al Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, al fine di accertare l'eventuale abusività delle clausole del contratto da cui scaturiva il credito fatto valere in via monitoria.
Sulla scorta di tale premessa, l'attrice ha lamentato la nullità della notifica del precetto e dell'atto di pignoramento, ha eccepito la prescrizione del debito e ha chiesto alla “di CP_1 produrre in giudizio tutta la documentazione inerente i vari rapporti contrattuali per cui vi è causa, avvisandola che la mancata produzione costituisce violazione dell' art. 1284 c.c. in materia di applicazione dei tassi ultralegali”.
L'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Revocare o comunque dichiarare prescritto il credito derivante dal decreto ingiuntivo801-2023 notificato in data 17.19-2013
pagina 2 di 5 ed il successivo atto di esecuzione (pignoramento) per mancanza di notifica ex art. 1264 comma 1 e dunque il credito risulta essere prescritto;
2) In subordine, previo accertamento della natura del contratto , disporre verifica ex art 216 c.p.c. , al fine di disporre l'accertamento circa la notifica dell'atto di pignoramento notificato e del contratto di finanziamento in relazione agli interessi applicati e conseguentemente condannare la al risarcimento in favore della Controparte_1 comparente della somma che si indica prudenzialmente in quella che sarà ritenuta di giustizia, che qualora l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo”.
Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario, oltre ad un risarcimento per danno dovuta alla presente , che gli ha causato non poche preoccupazioni”.
Con comparsa depositata il 4.6.2024, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità ovvero la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome proposto non per far valere l'abusività delle clausole del contratto di finanziamento da cui promanava l'ingiunzione di pagamento, bensì circostanze del tutto estranee, in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione, S.U., n. 9479/2023. In ogni caso, ha contestato la genericità e l'infondatezza delle doglianze sollevate ex adverso.
La convenuta ha concluso chiedendo al Tribunale “respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione: In via preliminare: Accertata l'irritualità e la nullità dell'atto di citazione in opposizione tardiva al Decreto ingiuntivo n. 801/2013, emesso dall'intestato Tribunale in data 17.09.2013, da parte della debitrice , in quanto formulato in violazione del dettato di cui all'art. 650 cpc Parte_1
e del provvedimento del Giudice del 30.01.2024, laddove precisa che l'opposizione tardiva è stata disposta solo “al fine di accertare l'eventuale abusività delle clausole”, di cui al contratto di finanziamento e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della presente causa, atteso che la stessa è stata promossa sulla base di fatti e circostanze diverse da quelle autorizzate dal Giudice e, quindi,
l'estinzione della medesima. In ipotesi e nel merito: Respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e confermare l'opposto decreto”.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Secondo i noti principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9479 del 06/04/2023, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande pagina 3 di 5 Sezione) del 17/05/2022, in ipotesi di procedura esecutiva intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, avente ad oggetto un credito derivante da un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il debitore esecutato – in difetto di motivazione del titolo con riferimento al profilo dell'abusività delle clausole – deve essere informato della facoltà di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. al fine di far accertare l'eventuale abusività delle clausole del contratto.
Le Sezioni Unite hanno difatti ritenuto, sulla base di un'interpretazione conforme del comma 1 dell'art. 650 c.p.c., che “l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore", la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo della cui rituale notificazione è stato destinatario”.
Le Sezioni Unite hanno peraltro osservato che il rimedio dell'opposizione tardiva “consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale.
Inoltre, in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, tale soluzione permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”.
L'effetto ascrivibile all'introduzione del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, nella peculiare ipotesi contemplata dalla Corte di Cassazione con la più volte richiamata decisione n.
9479/2023, non è “rimettere in termini” l'ingiunto al fine di far valere qualsivoglia circostanza modificativa, impeditiva o estintiva del credito, quantunque a suo tempo non sollevata entro l'ordinario termine ex art. 641 c.p.c., bensì esclusivamente consentirgli di eccepire l'eventuale abusività delle clausole del contratto consumeristico fonte di quel credito.
Per ogni altro profilo non attinente al controllo sull'abusività delle clausole contrattuali, resta ferma l'autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo non opposto, anche per quanto concerne tutte le ragioni e i fatti che ne rappresentano il fondamento e integrano il suo presupposto logico e giuridico.
Tanto premesso, nel caso di specie è palese che le eccezioni sollevate dall'opponente, peraltro totalmente generiche e indeterminate, esorbitino dal ristretto perimetro entro il quale il diritto unionale impone la deroga alla regola del giudicato, riguardando questioni, quali la prescrizione del debito ovvero la prospettata violazione dell'art. 1284 c.c. in tema di interessi ultra-legali, non ricondotte né riconducibili al novero delle clausole abusive di cui agli artt. 33 ss. cod. consumo.
Anche a seguito della produzione in giudizio da parte della convenuta del contratto di credito al consumo alla base dell'ingiunzione di pagamento (all. ), alcuno sforzo è stato Parte_2 compiuto dall'opponente al fine di individuare le clausole abusive eventualmente presenti nel regolamento contrattuale e dimostrare in quale misura esse abbiano inciso sull'an o sul quantum del pagina 4 di 5 credito ingiunto. Né da un controllo officioso si rinvengono nelle clausole contrattuali in questione dei profili di abusività idonei a giustificare la revoca, anche solo parziale, del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve quindi essere respinta, dovendo intendersi assorbita ogni altra difesa ed eccezione sollevata dalla parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri ex DM 55/14, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dall'attrice;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. (se dovuta) come per legge;
Così deciso ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 17/07/2025, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 787/2024
All'udienza del 17 luglio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
per parte attrice, in sostituzione avv. FUSCO, l'avv. BARBARA VERONI
per parte convenuta, in sostituzione avv. GALLAI, l'avv. MONICA BARTOLOMEI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Fusco, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE - contro
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Gallai, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec il 25.3.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 proponendo opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo del Controparte_1
Tribunale di Civitavecchia n. 801/2013. L'attrice ha dedotto di aver ricevuto nel febbraio del 2024, in qualità di debitrice esecutata nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi promossa davanti al Tribunale di Benevento da per la somma di € 9.809,20, la notifica Controparte_1 dell'avviso della facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c., entro il termine di 40 giorni, dinanzi al Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, al fine di accertare l'eventuale abusività delle clausole del contratto da cui scaturiva il credito fatto valere in via monitoria.
Sulla scorta di tale premessa, l'attrice ha lamentato la nullità della notifica del precetto e dell'atto di pignoramento, ha eccepito la prescrizione del debito e ha chiesto alla “di CP_1 produrre in giudizio tutta la documentazione inerente i vari rapporti contrattuali per cui vi è causa, avvisandola che la mancata produzione costituisce violazione dell' art. 1284 c.c. in materia di applicazione dei tassi ultralegali”.
L'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Revocare o comunque dichiarare prescritto il credito derivante dal decreto ingiuntivo801-2023 notificato in data 17.19-2013
pagina 2 di 5 ed il successivo atto di esecuzione (pignoramento) per mancanza di notifica ex art. 1264 comma 1 e dunque il credito risulta essere prescritto;
2) In subordine, previo accertamento della natura del contratto , disporre verifica ex art 216 c.p.c. , al fine di disporre l'accertamento circa la notifica dell'atto di pignoramento notificato e del contratto di finanziamento in relazione agli interessi applicati e conseguentemente condannare la al risarcimento in favore della Controparte_1 comparente della somma che si indica prudenzialmente in quella che sarà ritenuta di giustizia, che qualora l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo”.
Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario, oltre ad un risarcimento per danno dovuta alla presente , che gli ha causato non poche preoccupazioni”.
Con comparsa depositata il 4.6.2024, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità ovvero la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome proposto non per far valere l'abusività delle clausole del contratto di finanziamento da cui promanava l'ingiunzione di pagamento, bensì circostanze del tutto estranee, in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione, S.U., n. 9479/2023. In ogni caso, ha contestato la genericità e l'infondatezza delle doglianze sollevate ex adverso.
La convenuta ha concluso chiedendo al Tribunale “respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione: In via preliminare: Accertata l'irritualità e la nullità dell'atto di citazione in opposizione tardiva al Decreto ingiuntivo n. 801/2013, emesso dall'intestato Tribunale in data 17.09.2013, da parte della debitrice , in quanto formulato in violazione del dettato di cui all'art. 650 cpc Parte_1
e del provvedimento del Giudice del 30.01.2024, laddove precisa che l'opposizione tardiva è stata disposta solo “al fine di accertare l'eventuale abusività delle clausole”, di cui al contratto di finanziamento e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della presente causa, atteso che la stessa è stata promossa sulla base di fatti e circostanze diverse da quelle autorizzate dal Giudice e, quindi,
l'estinzione della medesima. In ipotesi e nel merito: Respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e confermare l'opposto decreto”.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Secondo i noti principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9479 del 06/04/2023, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande pagina 3 di 5 Sezione) del 17/05/2022, in ipotesi di procedura esecutiva intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, avente ad oggetto un credito derivante da un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il debitore esecutato – in difetto di motivazione del titolo con riferimento al profilo dell'abusività delle clausole – deve essere informato della facoltà di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. al fine di far accertare l'eventuale abusività delle clausole del contratto.
Le Sezioni Unite hanno difatti ritenuto, sulla base di un'interpretazione conforme del comma 1 dell'art. 650 c.p.c., che “l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore", la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo della cui rituale notificazione è stato destinatario”.
Le Sezioni Unite hanno peraltro osservato che il rimedio dell'opposizione tardiva “consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale.
Inoltre, in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, tale soluzione permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”.
L'effetto ascrivibile all'introduzione del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, nella peculiare ipotesi contemplata dalla Corte di Cassazione con la più volte richiamata decisione n.
9479/2023, non è “rimettere in termini” l'ingiunto al fine di far valere qualsivoglia circostanza modificativa, impeditiva o estintiva del credito, quantunque a suo tempo non sollevata entro l'ordinario termine ex art. 641 c.p.c., bensì esclusivamente consentirgli di eccepire l'eventuale abusività delle clausole del contratto consumeristico fonte di quel credito.
Per ogni altro profilo non attinente al controllo sull'abusività delle clausole contrattuali, resta ferma l'autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo non opposto, anche per quanto concerne tutte le ragioni e i fatti che ne rappresentano il fondamento e integrano il suo presupposto logico e giuridico.
Tanto premesso, nel caso di specie è palese che le eccezioni sollevate dall'opponente, peraltro totalmente generiche e indeterminate, esorbitino dal ristretto perimetro entro il quale il diritto unionale impone la deroga alla regola del giudicato, riguardando questioni, quali la prescrizione del debito ovvero la prospettata violazione dell'art. 1284 c.c. in tema di interessi ultra-legali, non ricondotte né riconducibili al novero delle clausole abusive di cui agli artt. 33 ss. cod. consumo.
Anche a seguito della produzione in giudizio da parte della convenuta del contratto di credito al consumo alla base dell'ingiunzione di pagamento (all. ), alcuno sforzo è stato Parte_2 compiuto dall'opponente al fine di individuare le clausole abusive eventualmente presenti nel regolamento contrattuale e dimostrare in quale misura esse abbiano inciso sull'an o sul quantum del pagina 4 di 5 credito ingiunto. Né da un controllo officioso si rinvengono nelle clausole contrattuali in questione dei profili di abusività idonei a giustificare la revoca, anche solo parziale, del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve quindi essere respinta, dovendo intendersi assorbita ogni altra difesa ed eccezione sollevata dalla parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri ex DM 55/14, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dall'attrice;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. (se dovuta) come per legge;
Così deciso ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 17/07/2025, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
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