Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
GIPPONI CECILIA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato CASTOLDI Parte_2 C.F._2
ANNA MARIA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 10/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.- Le parti concordano di confermare il godimento a favore del sig. della casa Pt_2
famigliare, sita in Corte Palasio (LO), via San Giorgio n. 2, in comproprietà tra i coniugi e per l'acquisto della quale le parti hanno contratto un mutuo con Unicredit S.p.A. (già Banca di pagina 1 di 4
versare integralmente i ratei mensili del predetto mutuo fino alla sua naturale estinzione e, comunque, a tenere indenne la sig.ra da qualsiasi spesa, costo, onere o pagamento Pt_1
che la stessa fosse costretta a versare in relazione al contratto di mutuo. La sig.ra Pt_1
rinuncia a richiedere qualunque corrispettivo al sig. per il godimento del predetto Pt_2 immobile, in considerazione dell'impegno del medesimo a corrispondere integralmente i ratei del mutuo.
2.- La figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia, concernenti la salute, educazione ed istruzione, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni della figlia.
3.- Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia : Per_1
a.- nella settimana in cui lo stesso osserva il turno di lavoro della mattina, 2 pomeriggi, indicativamente, il martedì e venerdì, dalle ore 14:30 sino alle ore 21:00, andandola a prendere e riportandola alla casa materna;
b.- nella settimana in cui il padre osserva il turno pomeridiano, lo stesso potrà sentire la figlia
- telefonicamente o a mezzo tablet - nella fascia oraria 19:00-20:00; Per_1
c.- il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato mattina, dalle ore 10:00, sino alla domenica sera alle ore 21:00.
Inoltre il padre avrà facoltà di sentire - telefonicamente e/o a mezzo tablet - la figlia Per_1
quando lo desidera, nella fascia oraria 19:00-20:00 e la madre dovrà avere cura di riattivare il tablet e/o il telefono di nelle fasce orarie sopra indicate. Per_1
Nel caso in cui, per ragioni legate alle necessità lavorative dell'azienda in cui presta la propria attività il padre, lo stesso sia chiamato a variare il proprio turno lavorativo, le parti dovranno rivedere il predetto regime di visita concordandole in relazione al turno che il padre è chiamato ad osservare, tenendo in debito conto lo schema sopra dettagliato.
Le vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, saranno ripartite - a metà - tra i genitori, avendo cura di alternare i periodi di anno in anno. Per le vacanze scolastiche estive, il padre avrà facoltà di tenere con sé almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in un periodo che le Per_1
parti dovranno concordare entro il 31.05. di ogni anno.
4.- Il padre verserà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento della figlia , Per_1
l'importo di € 150,00= mensili, per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli pagina 2 di 4 Indici ISTAT e da versarsi - in via anticipata - entro il giorno 16 di ogni mese, mediante bonifico bancario sulla postepay della madre, oltre alle spese per la refezione scolastica della figlia.
5.- L'assegno unico verrà percepito dalla madre nella misura del 100%.
6.- Il padre contribuirà, inoltre, per il 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui Per_1
integralmente ritrascritto.
7.- L'autovettura mod. Toyota XA3 targata DE275KT (DOC. 10), in comproprietà tra i coniugi ma già in uso esclusivo al sig. resterà nella sola disponibilità di costui che si farà Pt_2
carico di tutte le spese di assicurazione, bollo, revisione e gestione connesse alla vettura. La sig.ra si impegna a prestare il proprio assenso all'eventuale trasferimento di Pt_1
proprietà e/o rottamazione della stessa. Nel caso di vendita, la sig.ra rinuncerà a Pt_1
esigere il relativo controvalore, mentre nel caso di rottamazione, la medesima sarà esonerata da qualunque spesa che resterà pertanto a carico esclusivo del sig. Pt_2
8.- Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento.
9.- Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Camerun in data Parte_1 Parte_2
24.4.2003 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di Corte Palasio al n. 1, parte II, serie C, anno
2025) e dalla loro unione è nata la figlia il 16.5.2011. Per_1
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 654/2022, pubblicata il 19.09.2022, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Camerun in data 24.4.2003 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di Corte
[...]
Palasio al n. 1, parte II, serie C, anno 2025)
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corte Palasio (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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