Articolo 1 della Legge 25 luglio 1952, n. 1210
Articolo 2
Versione
8 ottobre 1952
Art. 1.
A carico del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 da stanziarsi in ragione di lire 1.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 per il completamento della ricostruzione e per la costruzione, il potenziamento e la attrezzatura degli edifici e stabilimenti pertinenti all'Amministrazione postelegrafonica.
Entrata in vigore il 8 ottobre 1952