Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 32/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Filippone
e
(c.f. , nata a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Minì
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/01/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 4/09/2005 in Polistena (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 46, part II, serie A anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli 13/12/2008), (13/10/2015) Per_1 Per_2
e (13/10/2015), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da Per_3 far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, unitamente all'arredamento che la compone, condotta in locazione, continuerà ad essere occupata dalla predetta sig.ra CP_1 che ivi vivrà unitamente ai figli
[...] Persona_4 Per_5
e
[...] Persona_6
3. I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago dei minori, oltre che compatibilmente alla volontà dei minori medesimi e, previa comunicazione alla madre In particolare, il padre potrà tenere con sé i Controparte_1 figli ogni fine settimana dal venerdì alla domenica sera. Durante le vacanze natalizie, il padre terrà i figli, ad anni alterni, dal giorno 23 al giorno 29 dicembre, oppure dal giorno 30 dicembre al giorno 06 gennaio. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane (anche non consecutive), da stabilire di comune accordo.
Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori sarà applicato il criterio dell'alternanza annuale.
Il padre potrà prendere i figli davanti all'uscio dell'abitazione dove risiedono con la madre e dovranno essere riaccompagnati con le stesse modalità previo avviso alla madre.
Il padre verserà a titolo di mantenimento concorsuale Parte_1 dei figli minori, la somma mensile pari ad € 900,00 (euro novecento/00), la cui corresponsione avverrà in unica soluzione entro ogni giorno quindici del mese, oppure in due soluzioni mensili la prima entro il giorno dieci e la seconda entro il giorno venti di ogni mese. L'importo dell'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'Indice Istat.
Inoltre, l'assegno unico, ad oggi percepito dalla signora Controparte_1 continuerà ad essere dalla stessa incassato ed utilizzato per i bisogni dei figli minori.
5. Il padre corrisponderà, altresì, le spese straordinarie Parte_1 sostenute per le esigenze dei figli minori, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, nella misura del
50%, purché previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate dalla madre Controparte_1
6. Il signor a partire dal 1^ gennaio 2025 provvederà al Parte_1 pagamento del canone di locazione relativo all'attuale abitazione presso cui sono collocati i figli minori unitamente alla madre di €. 450,00 ( €.
Quattrocentocinquanta/00)
7. L'eventuale sistemazione dei figli minori presso altra abitazione da locare dovrà essere preventivamente concordata con padre Parte_1
8. La signora rinuncia a percepire un assegno di Controparte_1 mantenimento per sé.
9. I costi relativi alle utenze (ad esempio luce, gas, servizio idrico, ecc.) dell'abitazione condotta dalla signora rimarranno ed Controparte_1 esclusivo carico di quest'ultima.
10. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussistono somme di denaro in comunione né beni mobili ed immobili, pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 4/09/2005 in Polistena
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 46, part II, serie
A anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli (13/12/2008), Per_1 Per_2
(13/10/2015) e (13/10/2015). Per_3
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, unitamente all'arredamento che la compone, condotta in locazione, continuerà ad essere occupata dalla predetta sig.ra CP_1 che ivi vivrà unitamente ai figli
[...] Persona_4 Per_5
e
[...] Persona_6
3. I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago dei minori, oltre che compatibilmente alla volontà dei minori medesimi e, previa comunicazione alla madre In particolare, il padre potrà tenere con sé i Controparte_1 figli ogni fine settimana dal venerdì alla domenica sera. Durante le vacanze natalizie, il padre terrà i figli, ad anni alterni, dal giorno 23 al giorno 29 dicembre, oppure dal giorno 30 dicembre al giorno 06 gennaio. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane (anche non consecutive), da stabilire di comune accordo.
Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori sarà applicato il criterio dell'alternanza annuale.
Il padre potrà prendere i figli davanti all'uscio dell'abitazione dove risiedono con la madre e dovranno essere riaccompagnati con le stesse modalità previo avviso alla madre.
Il padre verserà a titolo di mantenimento concorsuale Parte_1 dei figli minori, la somma mensile pari ad € 900,00 (euro novecento/00), la cui corresponsione avverrà in unica soluzione entro ogni giorno quindici del mese, oppure in due soluzioni mensili la prima entro il giorno dieci e la seconda entro il giorno venti di ogni mese. L'importo dell'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'Indice Istat.
Inoltre, l'assegno unico, ad oggi percepito dalla signora Controparte_1 continuerà ad essere dalla stessa incassato ed utilizzato per i bisogni dei figli minori.
5. Il padre corrisponderà, altresì, le spese straordinarie Parte_1 sostenute per le esigenze dei figli minori, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, nella misura del
50%, purché previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate dalla madre Controparte_1
6. Il signor a partire dal 1^ gennaio 2025 provvederà al Parte_1 pagamento del canone di locazione relativo all'attuale abitazione presso cui sono collocati i figli minori unitamente alla madre di €. 450,00 ( €.
Quattrocentocinquanta/00)
7. L'eventuale sistemazione dei figli minori presso altra abitazione da locare dovrà essere preventivamente concordata con padre Parte_1
8. La signora rinuncia a percepire un assegno di Controparte_1 mantenimento per sé.
9. I costi relativi alle utenze (ad esempio luce, gas, servizio idrico, ecc.) dell'abitazione condotta dalla signora rimarranno ed Controparte_1 esclusivo carico di quest'ultima.
10. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussistono somme di denaro in comunione né beni mobili ed immobili, pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola