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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11691/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
22/10/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CARIOLI LAURA, presso il cui studio - sito in CORSO SEMPIONE, 178, LEGNANO
- è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. , nato il [...] in [...]_2 C.F._2
AN (MI), assistito e difeso dall'avv. PROVERBIO PIERPAOLO, presso il cui studio - sito in
VIA DON CATTANEO, 2, LEGNANO - è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: nato il [...], e nata il [...] Per_1 Per_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.10.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 21/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal
Tribunale di Milano n.188/2020 del 23.1.2020; in particolare, dando atto delle mutate circostanze, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate: Per_
1) I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che assumeranno Per_2 insieme le decisioni più rilevanti relative a salute, istruzione ed educazione della prole. Le parti si impegnano a collaborare fattivamente nella gestione della prole, ed a comunicarsi e condividere le informazioni rilevanti inerenti i figli minori;
Per_
2) e restano collocati presso la madre con la quale continueranno a vivere;
Per_2
3) Le parti danno atto che, al momento, essendo il SI. rientrato nella casa familiare, Parte_2 la SI.ra è uscita con la prole, domiciliandosi a Rescaldina, ove occupano a titolo di Parte_1 comodato gratuito un immobile sito in via Roma, 4.
Le parti convengono che madre e figli mantengano la residenza anagrafica a Lainate che resta in centro di interessi della prole, e di definire separatamente la questione della casa in comproprietà.
4) Per espresso accordo delle parti, da maggio 2025 tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa familiare di Lainate, via Labriola, 10, nessuna esclusa, ivi comprese quelle condominiali, di utenze, tari, ecc restano a totale carico del SI. che se le accolla. Parte_2
5) il SI. si impegna a versare, alla madre collocataria l'importo mensile di euro 500,00 Parte_2
(cinquecento/00), per 12 mesi l'anno a titolo di concorso al mantenimento della prole. Detto importo dovrà pervenire puntualmente, alla SI.ra , in sarà annualmente rivalutato in base agli Parte_1 indici Istat, costo vita (prossima rivalutazione luglio 2026). Il SI. versa, invece, alla Parte_2 SI.ra , all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico istantaneo, Parte_1
l'importo di euro 2500,00 (duemilacinquecento) relativo alle rate non ancora pagate del 20 maggio 2025
(per giugno), 20 giugno (per luglio), 20 luglio (per agosto), 20 agosto (per settembre) e 20 settembre (per ottobre). La sottoscrizione del presente ricorso costituisce quietanza del detto versamento.
6) in aggiunta al mantenimento di cui al punto 4) che precede, il SI. concorrerà al Parte_2 pagamento del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, a giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte cui le parti rimandano per ogni aspetto. I genitori sosterranno altresì al 50% i costi delle ricariche telefonica del cellulare dei due figli. Per il rimborso al genitore anticipatario valgono i criteri del Protocollo sopra richiamato;
7) le parti convengono che l'AUU sia percepito per intero (100%) dalla madre collocataria, compresi eventuali arretrati, e che sempre la madre percepisca integralmente ogni e qualsivoglia altro benefit relativo alla prole, in quanto necessario per coprire gli oneri a suo carico;
8) quanto agli incontri del padre coi due figli minori, le parti convengono il seguente calendario modulato sulla base dei turni lavorativi del SI. che ha tre turni di cui uno mattutino, uno pomeridiano Pt_2 ed uno serale), ferma la necessità di privilegiare sempre il benessere psico-fisico della prole: -. nel corso della settimana, il padre terrà i figli con sé due pomeriggi, il martedì e giovedì, con prelievo all'uscita da scuola nella settimana in cui effettua il turno serale, ovvero alla casa dei nonni paterni nel pomeriggio nella settimana in cui effettua il turno mattutino, e riconsegna alla casa materna la sera del medesimo giorno dopo cena, per le ore 21,00. Il padre non terrà con sé i figli nei giorni infrasettimanali nella settimana in cui effettua il turno dalle 14 alle 22. Per_ Il padre si impegna ad accompagnare e riprendere lui al calcio e ad atletica MA essendo questo un importante momento di condivisione padre/figli.
-. Nel fine settimana: il padre terrà i figli con sé a w.e. alterni con la madre, con prelievo il sabato, alle
12,00, presso la casa materna, e riconsegna, sempre alla casa materna, la domenica sera, dopo cena, per le 21,00 quando effettua il lunedì il primo turno lavorativo, ovvero direttamente a scuola il lunedì mattina, quando egli effettua il lunedì il secondo turno (pomeridiano) e quello notturno.
Il padre si impegna a garantire l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli quando sono presso di sé, ed a non lasciarli mai da soli (nei tempi di permanenza dei figli da sé, potrà avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni);
-. Nelle festività natalizie, i bambini il giorno di Natale pranzeranno con mamma e. poi. il padre li preleverà. dalla casa materna. per le ore 17,00. cenerà con loro. e li riaccompagnerà alla casa materna per le 22,00 del 25/12.
-. Nelle vacanze Pasquali i minori staranno il giorno di Pasqua a pranzo con la mamma ed a cena con papà, con le stesse modalità ed i medesimi orari previsti per Natale.
In estate il padre trascorrerà una settimana di vacanza coi figli, in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
Il padre dovrà comunicare, alla madre, prima della partenza coi figli (almeno una settimana prima)
l'esatto luogo in cui si reca in vacanza con loro (indirizzo, nome struttura ecc) e garantire sempre la loro reperibilità telefonica alla madre durante la vacanza. Altrettanto farà la madre. La madre consegnerà al padre carta di identità e codice foscale dei figli prima della partenza, e detti documenti dovranno esserle resi, dal SI. al rientro dalle ferie coi figli. Pt_2
Il calendario di cui sopra potrà essere modificato dalle parti sulla base di liberi anticipati accordi tra di essi.
9) I genitori convengono che. in caso di loro impossibilità ad occuparsi dei figli nei tempi di permanenza da sé, prima di rivolgersi a baby sitter, chiederanno disponibilità all'altro genitore, ai nonni paterni ed ai parenti materni.
10) Spese legali integralmente compensate.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Milano n. 188/2020 del 23.1.2020:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Catteno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
22/10/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CARIOLI LAURA, presso il cui studio - sito in CORSO SEMPIONE, 178, LEGNANO
- è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. , nato il [...] in [...]_2 C.F._2
AN (MI), assistito e difeso dall'avv. PROVERBIO PIERPAOLO, presso il cui studio - sito in
VIA DON CATTANEO, 2, LEGNANO - è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: nato il [...], e nata il [...] Per_1 Per_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.10.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 21/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal
Tribunale di Milano n.188/2020 del 23.1.2020; in particolare, dando atto delle mutate circostanze, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate: Per_
1) I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che assumeranno Per_2 insieme le decisioni più rilevanti relative a salute, istruzione ed educazione della prole. Le parti si impegnano a collaborare fattivamente nella gestione della prole, ed a comunicarsi e condividere le informazioni rilevanti inerenti i figli minori;
Per_
2) e restano collocati presso la madre con la quale continueranno a vivere;
Per_2
3) Le parti danno atto che, al momento, essendo il SI. rientrato nella casa familiare, Parte_2 la SI.ra è uscita con la prole, domiciliandosi a Rescaldina, ove occupano a titolo di Parte_1 comodato gratuito un immobile sito in via Roma, 4.
Le parti convengono che madre e figli mantengano la residenza anagrafica a Lainate che resta in centro di interessi della prole, e di definire separatamente la questione della casa in comproprietà.
4) Per espresso accordo delle parti, da maggio 2025 tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa familiare di Lainate, via Labriola, 10, nessuna esclusa, ivi comprese quelle condominiali, di utenze, tari, ecc restano a totale carico del SI. che se le accolla. Parte_2
5) il SI. si impegna a versare, alla madre collocataria l'importo mensile di euro 500,00 Parte_2
(cinquecento/00), per 12 mesi l'anno a titolo di concorso al mantenimento della prole. Detto importo dovrà pervenire puntualmente, alla SI.ra , in sarà annualmente rivalutato in base agli Parte_1 indici Istat, costo vita (prossima rivalutazione luglio 2026). Il SI. versa, invece, alla Parte_2 SI.ra , all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico istantaneo, Parte_1
l'importo di euro 2500,00 (duemilacinquecento) relativo alle rate non ancora pagate del 20 maggio 2025
(per giugno), 20 giugno (per luglio), 20 luglio (per agosto), 20 agosto (per settembre) e 20 settembre (per ottobre). La sottoscrizione del presente ricorso costituisce quietanza del detto versamento.
6) in aggiunta al mantenimento di cui al punto 4) che precede, il SI. concorrerà al Parte_2 pagamento del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, a giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte cui le parti rimandano per ogni aspetto. I genitori sosterranno altresì al 50% i costi delle ricariche telefonica del cellulare dei due figli. Per il rimborso al genitore anticipatario valgono i criteri del Protocollo sopra richiamato;
7) le parti convengono che l'AUU sia percepito per intero (100%) dalla madre collocataria, compresi eventuali arretrati, e che sempre la madre percepisca integralmente ogni e qualsivoglia altro benefit relativo alla prole, in quanto necessario per coprire gli oneri a suo carico;
8) quanto agli incontri del padre coi due figli minori, le parti convengono il seguente calendario modulato sulla base dei turni lavorativi del SI. che ha tre turni di cui uno mattutino, uno pomeridiano Pt_2 ed uno serale), ferma la necessità di privilegiare sempre il benessere psico-fisico della prole: -. nel corso della settimana, il padre terrà i figli con sé due pomeriggi, il martedì e giovedì, con prelievo all'uscita da scuola nella settimana in cui effettua il turno serale, ovvero alla casa dei nonni paterni nel pomeriggio nella settimana in cui effettua il turno mattutino, e riconsegna alla casa materna la sera del medesimo giorno dopo cena, per le ore 21,00. Il padre non terrà con sé i figli nei giorni infrasettimanali nella settimana in cui effettua il turno dalle 14 alle 22. Per_ Il padre si impegna ad accompagnare e riprendere lui al calcio e ad atletica MA essendo questo un importante momento di condivisione padre/figli.
-. Nel fine settimana: il padre terrà i figli con sé a w.e. alterni con la madre, con prelievo il sabato, alle
12,00, presso la casa materna, e riconsegna, sempre alla casa materna, la domenica sera, dopo cena, per le 21,00 quando effettua il lunedì il primo turno lavorativo, ovvero direttamente a scuola il lunedì mattina, quando egli effettua il lunedì il secondo turno (pomeridiano) e quello notturno.
Il padre si impegna a garantire l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli quando sono presso di sé, ed a non lasciarli mai da soli (nei tempi di permanenza dei figli da sé, potrà avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni);
-. Nelle festività natalizie, i bambini il giorno di Natale pranzeranno con mamma e. poi. il padre li preleverà. dalla casa materna. per le ore 17,00. cenerà con loro. e li riaccompagnerà alla casa materna per le 22,00 del 25/12.
-. Nelle vacanze Pasquali i minori staranno il giorno di Pasqua a pranzo con la mamma ed a cena con papà, con le stesse modalità ed i medesimi orari previsti per Natale.
In estate il padre trascorrerà una settimana di vacanza coi figli, in periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
Il padre dovrà comunicare, alla madre, prima della partenza coi figli (almeno una settimana prima)
l'esatto luogo in cui si reca in vacanza con loro (indirizzo, nome struttura ecc) e garantire sempre la loro reperibilità telefonica alla madre durante la vacanza. Altrettanto farà la madre. La madre consegnerà al padre carta di identità e codice foscale dei figli prima della partenza, e detti documenti dovranno esserle resi, dal SI. al rientro dalle ferie coi figli. Pt_2
Il calendario di cui sopra potrà essere modificato dalle parti sulla base di liberi anticipati accordi tra di essi.
9) I genitori convengono che. in caso di loro impossibilità ad occuparsi dei figli nei tempi di permanenza da sé, prima di rivolgersi a baby sitter, chiederanno disponibilità all'altro genitore, ai nonni paterni ed ai parenti materni.
10) Spese legali integralmente compensate.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Milano n. 188/2020 del 23.1.2020:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Catteno