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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott.ssa Paola Cazzola Giudice rel.
dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 c.2
CCII iscritto al n. 107-1 / 2025 Rg e n. 107 /2025 PU depositato in data 31.3.2025 da
Termotecnica Group S.r.l. in liquidazione, C.F. 04009920242, in persona del liquidatore e legale rappresentante Fabrizio Antonio Amatori, con sede legale in Thiene (VI), via Marco Corner, n. 6, rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti (doc. n. 01), dall'avv. Davide Camporese (C.F.
[...], PEC: davide.camporese@ordineavvocatipadova.it, fax 0498765635), nel cui studio in 35131 Padova (PD), Galleria Giovanni Berchet n. 3, è elettivamente domiciliata;
considerato
-che all'udienza del 03.04.2025 la ricorrente in persona del liquidatore, dopo essere stata sentita sul ricorso presentato ex art.37 c.2 CCII dal Giudice delegato quale relatore dal Tribunale ex art.41 CCII (vedi decreti del 1.4.2025), ha concluso per l'accoglimento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dal liquidatore della debitrice ex art. 37 c.2 CCII e in forza di delibera sociale del 17.2.2025 (doc.6).
Tutto ciò premesso, il Tribunale, visti gli atti e i documenti allegati,
osserva
Ricorrono, come emerge dalla documentazione in atti:
pagina 1 di 4 sia il presupposto soggettivo si tratta di un'impresa commerciale ex art.2195 codice civile
(come si evince dalla visura C.C.I.A.A in atti) soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2, 49 c.5 e 121 CCII ed assoggettabile alla liquidazione giudiziale risultando superati i limiti posti art. 2 c.1 lettera d) CCII ( si rinvia ai dati risultanti dai Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi allegati al ricorso) ;
risulta superata pure la soglia di euro 30.000,00 stabilita dall'art. 49 c.5 CCII posto che la stessa ricorrente ha allegato informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione che indica un ammontare di debiti scaduti (verso Enti in particolare Amministrazione Finanziaria e INPS) per complessivi euro
1.460.835,26 (vedi doc. 5 ricorrente) ;
sia il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, desumibile dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
In particolare si evidenziano gli elementi tutti di cui al ricorso per la apertura della liquidazione giudiziale e relativi allegati, qui integralmente richiamati, e in particolare:
- l'impossibilità di proseguire proficuamente l'attività di liquidazione per insufficienza dell'attivo ( dato confermato da liquidatore all'udienza del 3.4.2025);
-il patrimonio netto negativo come da bilancio 2024 (doc. 23) ;
-la richiesta in proprio di apertura della liquidazione giudiziale .
La descritta situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità sicché deve accogliersi la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla stessa debitrice
Termotecnica Group S.r.l. in liquidazione tenuto conto delle dimensioni e del passivo, evincibili dagli atti.
Le spese sono a carico della procedura.
La sentenza é immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Termotecnica Group
S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Thiene (VI), via Marco Corner, n. 6, C.F. 04009920242; nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore la dott.ssa Francesca Pasqualin;
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 26.06.2025 ad ore 12.00, dinanzi al Giudice
Delegato;
pagina 2 di 4 assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
pagina 3 di 4 comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 03 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 4 di 4
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott.ssa Paola Cazzola Giudice rel.
dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 c.2
CCII iscritto al n. 107-1 / 2025 Rg e n. 107 /2025 PU depositato in data 31.3.2025 da
Termotecnica Group S.r.l. in liquidazione, C.F. 04009920242, in persona del liquidatore e legale rappresentante Fabrizio Antonio Amatori, con sede legale in Thiene (VI), via Marco Corner, n. 6, rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti (doc. n. 01), dall'avv. Davide Camporese (C.F.
[...], PEC: davide.camporese@ordineavvocatipadova.it, fax 0498765635), nel cui studio in 35131 Padova (PD), Galleria Giovanni Berchet n. 3, è elettivamente domiciliata;
considerato
-che all'udienza del 03.04.2025 la ricorrente in persona del liquidatore, dopo essere stata sentita sul ricorso presentato ex art.37 c.2 CCII dal Giudice delegato quale relatore dal Tribunale ex art.41 CCII (vedi decreti del 1.4.2025), ha concluso per l'accoglimento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dal liquidatore della debitrice ex art. 37 c.2 CCII e in forza di delibera sociale del 17.2.2025 (doc.6).
Tutto ciò premesso, il Tribunale, visti gli atti e i documenti allegati,
osserva
Ricorrono, come emerge dalla documentazione in atti:
pagina 1 di 4 sia il presupposto soggettivo si tratta di un'impresa commerciale ex art.2195 codice civile
(come si evince dalla visura C.C.I.A.A in atti) soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2, 49 c.5 e 121 CCII ed assoggettabile alla liquidazione giudiziale risultando superati i limiti posti art. 2 c.1 lettera d) CCII ( si rinvia ai dati risultanti dai Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi allegati al ricorso) ;
risulta superata pure la soglia di euro 30.000,00 stabilita dall'art. 49 c.5 CCII posto che la stessa ricorrente ha allegato informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione che indica un ammontare di debiti scaduti (verso Enti in particolare Amministrazione Finanziaria e INPS) per complessivi euro
1.460.835,26 (vedi doc. 5 ricorrente) ;
sia il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, desumibile dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
In particolare si evidenziano gli elementi tutti di cui al ricorso per la apertura della liquidazione giudiziale e relativi allegati, qui integralmente richiamati, e in particolare:
- l'impossibilità di proseguire proficuamente l'attività di liquidazione per insufficienza dell'attivo ( dato confermato da liquidatore all'udienza del 3.4.2025);
-il patrimonio netto negativo come da bilancio 2024 (doc. 23) ;
-la richiesta in proprio di apertura della liquidazione giudiziale .
La descritta situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità sicché deve accogliersi la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla stessa debitrice
Termotecnica Group S.r.l. in liquidazione tenuto conto delle dimensioni e del passivo, evincibili dagli atti.
Le spese sono a carico della procedura.
La sentenza é immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Termotecnica Group
S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Thiene (VI), via Marco Corner, n. 6, C.F. 04009920242; nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore la dott.ssa Francesca Pasqualin;
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 26.06.2025 ad ore 12.00, dinanzi al Giudice
Delegato;
pagina 2 di 4 assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
pagina 3 di 4 comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 03 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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