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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4206 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Viola, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 9 dicembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.6.2024, a esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 27.9.1999 in Controparte_1
LA (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che con decreto del 31.3.2015 del Tribunale di Lecce era stata omologata la separazione personale;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che la convenuta, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica in LA, aveva fatto perdere le sue tracce;
che le parti erano economicamente autosufficienti e che non erano comproprietarie di immobili, mentre avevano già provveduto a dividere tutti i beni mobili;
che la casa coniugale era già stata restituita al suo legittimo proprietario;
che non era stato possibile addivenire ad una pronuncia congiunta di divorzio per irreperibilità della convenuta. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, senza alcuna ulteriore statuizione.
pur ritualmente citata per l'udienza di prima comparizione Controparte_1 del 9.12.2024, è rimasta contumace.
All'udienza del 9.12.2024 è stata ascoltato il ricorrente, comparso personalmente, il quale ha insistito nelle richieste in ricorso.
Nella stessa udienza, infine, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni, e la Presidente relatrice ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che non abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, il disinteresse per le sorti del matrimonio manifestato dalla convenuta, neppure costituitasi nel presente giudizio, e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, in mancanza di prole e di domande in tal senso da parte del ricorrente.
La natura necessitata del presente giudizio ai fini della pronuncia sullo status e la non opposizione della convenuta, non costituitasi, giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19.6.2024 da ei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LA (LE) il
27.9.1999 tra e trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di quel Comune al n. 90 Parte II Serie A anno 1999;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore