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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3647 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro Marotta presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Principe di Napoli a San Pietro n. 55;
APPELLANTE
E
(già ,) in persona del procuratore ad litem, Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma e dall'Avv. Massimiano Sciascia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Caserta, Viale Medaglie d'oro 23;
APPELLATA
E
( ), con sede in Bolzano Via Argentieri n. 23; Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro Marotta presso il cui studio elettivamente CP_4
domicilia in Napoli alla Via Principe di Napoli a San Pietro n. 55; INTERVENTORE VOLONTARIO ADESIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3001/2017 il Giudice di Pace di Marigliano, dott.ssa Bossone – accertata la proponibilità della domanda, ma ritenendo sussistente il difetto di legittimazione attiva essendo l'attrice solo comproprietaria del veicolo - ha rigettato la domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di ed , avente ad oggetto il Controparte_3 Controparte_5
risarcimento dei danni subiti dal veicolo dell'attrice in occasione del sinistro verificatosi in data
07.05.2014 e a causa dell'urto ricevuto dall'autovettura di proprietà della convenuta _3
. Le spese di lite sono state compensate.
[...]
Con atto di appello, regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza di primo grado lamentando la violazione degli artt. 1105 e
1292 c.c. e dell'art. 102 c.p.c., e censurandola per aver erroneamente ritenuto non integro il contraddittorio, e per aver rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice/attuale appellante.
Ha pertanto insistito per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Si è costituita in giudizio la società (già ) contestando la Controparte_1 Controparte_2
fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello non si è costituita la società Controparte_3
dichiarata contumace all'udienza del 17.1.2019.
[...] Ha svolto intervento volontario adesivo - comproprietaria, unitamente all'appellante, del CP_4
veicolo coinvolto nel sinistro – chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello.
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. atteso che l'appello proposto consente la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Va, inoltre, dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di atteso che “l'intervento in CP_4
appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo
ai sensi dell'articolo 404 del Cpc, ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le
parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata
o costituita dalla sentenza di primo grado e non anche quando l'intervento sia qualificabile come
adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un
pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una
delle parti” (in tal senso, ex plurimus, Cassazione Civile, sez. III, 14/03/2024 n.6834).
Nel merito, si osserva che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva, non essendo l'attrice l'unica proprietaria del veicolo.
Al riguardo occorre osservare che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo comproprietario (in tal senso, ex plurimus, Cassazione civile sez. II, 22/02/2018, n.4336).
Alla luce del principio sopra richiamato appare evidente che – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – l'attrice/attuale appellante era legittimata ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, pur essendone “soltanto” comproprietaria. Pertanto, erronea è la statuizione sul punto di cui alla sentenza di primo grado.
Nel merito, il giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida,
ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Tanto premesso, la domanda è da ritenersi infondata per difetto di prova dei danni asseritamente subiti.
Sul punto si evidenzia che l'appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado contenente la documentazione prodotta a sostegno della domanda, rendendo così impossibile verificare quale documentazione abbia allegato nel giudizio di prime cure ad eventuale comprova dei danni di cui chiede il risarcimento.
In proposito, deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui l'onere di inserire i documenti prodotti a sostegno della domanda nel fascicolo di parte comporta che la inosservanza dello stesso, ove volontaria, legittimi il giudice a decidere allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (v. Cass., 7/10/2020, n. 21571; Cass., 28/6/2017, n. 16212; Cass., 26/4/2012,
n. 6522., Cass.,16/7/1997, n. 6251, nonché ordinanza n. 18287/21 della Suprema Corte che –
proprio in relazione alla fattispecie dell'omesso deposito del fascicolo di parte – ha affermato che
“il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sottoposto al suo
esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove”). È, infatti, onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello (cfr., ad es., Cass. Sez. L, 22/01/2013, n. 1462; Cass.
Sez. U, 08/02/2013, n. 3033; Cass. Sez. 3, 09/06/2016, n. 11797; Cass. Sez. 2, 23/01/2018, n. 1628).
Sul punto chiaro e granitico è l'orientamento della Suprema Corte che, in più occasioni, ha ribadito come l'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353,
non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte (e della sentenza impugnata), né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Il ritiro o la mancata produzione del fascicolo di parte rientra nei poteri di quest'ultima e legittima quindi - senza che debba essere richiesto il deposito della documentazione mancante - l'assunzione della decisione allo stato degli atti (cfr. Cass. 2007, n. 10566; Cass. 2006, n.
5681); il mancato deposito del fascicolo di parte potrebbe, al più, comportare la rimessione della causa sul ruolo laddove – e non è questo il caso di specie - l'assenza sia dovuta a fattori non attribuibili alla volontà della parte (cui comunque grava segnalare tempestivamente la circostanza all'ufficio, affinché possano disporsi le opportune ricerche o, in caso di esito negativo di queste ultime, possa autorizzarsi la ricostruzione del fascicolo medesimo).
Post tali necessarie premesse, pur dandosi atto che “il giudice d'appello può porre a fondamento
della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei
fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata
o in altro provvedimento o atto del processo” (Cassazione civile sez. un., 16/02/2023, n.4835), nel caso di specie la sentenza di prime cure non contiene alcun riferimento alla documentazione prodotta dall'attrice a comprova dei danni subito dal veicolo di cui è comproprietaria, né tale prova può essere rinvenuta nella produzione dell'appellata (anch'essa non ha depositato il fascicolo di parte di primo grado) o in quella depositata da . CP_4
In definitiva l'attrice/attuale appellata non ha assolto l'onere di provare i danni subiti - e dunque anche il nesso causale tra gli stessi e l'evento occorso - mancando del tutto elementi di prova per poter affermare la sussistenza dei predetti.
Aggiungasi, altresì, che va decisamente escluso che l'accertamento dei danni e del nesso di causa possa essere demandato ad una CTU – peraltro nemmeno richiesta nell'atto di appello - la quale, nel caso di specie, assolverebbe funzione esplorativa di mezzo di ricerca della prova. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio
non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella
valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine
di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata
qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati” (Cass. 08.02.2011, n. 3130; ex multis, cfr. ad es. Cass. 15.04.2002, n. 5422, Cass.
06.06.2003, n. 9060, Cass., 14.2.2006, n. 3191, Cass. 16.03.1996, n. 2205; in senso conforme Cass.
17.10.1988, n. 5645, Cass. 13.10.1986, n. 5990, Cass. 4.12.1986, n. 7186).
Va esclusa, infine, la possibilità di liquidare il danno in via equitativa. Per insegnamento costante della Suprema Corte “La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella
sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata
dimostrata ovvero sia incontestata. Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata
raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per
la liquidazione di quanto richiesto. La ratio della valutazione equitativa, una volta che
la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire
alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela
risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. Giammai
la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di
utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o
altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno” (cfr. Cass. sez. III, n.6957/2024; Cass., n.
10393/2017; Cass., n. 8662/2017; Cass., n. 27447/2011).
In definitiva, pur con le precisazioni che precedono circa l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, la domanda risarcitoria è infondata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste, in solido, a carico dell'appellante e dell'interventore e liquidate, in difetto di specifica notula, come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n.
37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di
appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'intervento volontario di;
CP_4
2. Rigetta la domanda proposta da in primo grado;
Parte_1
3. Condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali in Parte_1 CP_4
favore di , che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre IVA e Controparte_1
CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
4. Nulla per le spese di lite dell'appellata contumace;
5. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Nola, 23.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3647 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro Marotta presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Principe di Napoli a San Pietro n. 55;
APPELLANTE
E
(già ,) in persona del procuratore ad litem, Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma e dall'Avv. Massimiano Sciascia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Caserta, Viale Medaglie d'oro 23;
APPELLATA
E
( ), con sede in Bolzano Via Argentieri n. 23; Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro Marotta presso il cui studio elettivamente CP_4
domicilia in Napoli alla Via Principe di Napoli a San Pietro n. 55; INTERVENTORE VOLONTARIO ADESIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3001/2017 il Giudice di Pace di Marigliano, dott.ssa Bossone – accertata la proponibilità della domanda, ma ritenendo sussistente il difetto di legittimazione attiva essendo l'attrice solo comproprietaria del veicolo - ha rigettato la domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di ed , avente ad oggetto il Controparte_3 Controparte_5
risarcimento dei danni subiti dal veicolo dell'attrice in occasione del sinistro verificatosi in data
07.05.2014 e a causa dell'urto ricevuto dall'autovettura di proprietà della convenuta _3
. Le spese di lite sono state compensate.
[...]
Con atto di appello, regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza di primo grado lamentando la violazione degli artt. 1105 e
1292 c.c. e dell'art. 102 c.p.c., e censurandola per aver erroneamente ritenuto non integro il contraddittorio, e per aver rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice/attuale appellante.
Ha pertanto insistito per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Si è costituita in giudizio la società (già ) contestando la Controparte_1 Controparte_2
fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello non si è costituita la società Controparte_3
dichiarata contumace all'udienza del 17.1.2019.
[...] Ha svolto intervento volontario adesivo - comproprietaria, unitamente all'appellante, del CP_4
veicolo coinvolto nel sinistro – chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello.
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. atteso che l'appello proposto consente la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Va, inoltre, dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di atteso che “l'intervento in CP_4
appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo
ai sensi dell'articolo 404 del Cpc, ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le
parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata
o costituita dalla sentenza di primo grado e non anche quando l'intervento sia qualificabile come
adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un
pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una
delle parti” (in tal senso, ex plurimus, Cassazione Civile, sez. III, 14/03/2024 n.6834).
Nel merito, si osserva che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva, non essendo l'attrice l'unica proprietaria del veicolo.
Al riguardo occorre osservare che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo comproprietario (in tal senso, ex plurimus, Cassazione civile sez. II, 22/02/2018, n.4336).
Alla luce del principio sopra richiamato appare evidente che – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – l'attrice/attuale appellante era legittimata ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, pur essendone “soltanto” comproprietaria. Pertanto, erronea è la statuizione sul punto di cui alla sentenza di primo grado.
Nel merito, il giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida,
ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Tanto premesso, la domanda è da ritenersi infondata per difetto di prova dei danni asseritamente subiti.
Sul punto si evidenzia che l'appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado contenente la documentazione prodotta a sostegno della domanda, rendendo così impossibile verificare quale documentazione abbia allegato nel giudizio di prime cure ad eventuale comprova dei danni di cui chiede il risarcimento.
In proposito, deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui l'onere di inserire i documenti prodotti a sostegno della domanda nel fascicolo di parte comporta che la inosservanza dello stesso, ove volontaria, legittimi il giudice a decidere allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (v. Cass., 7/10/2020, n. 21571; Cass., 28/6/2017, n. 16212; Cass., 26/4/2012,
n. 6522., Cass.,16/7/1997, n. 6251, nonché ordinanza n. 18287/21 della Suprema Corte che –
proprio in relazione alla fattispecie dell'omesso deposito del fascicolo di parte – ha affermato che
“il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sottoposto al suo
esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove”). È, infatti, onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello (cfr., ad es., Cass. Sez. L, 22/01/2013, n. 1462; Cass.
Sez. U, 08/02/2013, n. 3033; Cass. Sez. 3, 09/06/2016, n. 11797; Cass. Sez. 2, 23/01/2018, n. 1628).
Sul punto chiaro e granitico è l'orientamento della Suprema Corte che, in più occasioni, ha ribadito come l'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353,
non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte (e della sentenza impugnata), né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Il ritiro o la mancata produzione del fascicolo di parte rientra nei poteri di quest'ultima e legittima quindi - senza che debba essere richiesto il deposito della documentazione mancante - l'assunzione della decisione allo stato degli atti (cfr. Cass. 2007, n. 10566; Cass. 2006, n.
5681); il mancato deposito del fascicolo di parte potrebbe, al più, comportare la rimessione della causa sul ruolo laddove – e non è questo il caso di specie - l'assenza sia dovuta a fattori non attribuibili alla volontà della parte (cui comunque grava segnalare tempestivamente la circostanza all'ufficio, affinché possano disporsi le opportune ricerche o, in caso di esito negativo di queste ultime, possa autorizzarsi la ricostruzione del fascicolo medesimo).
Post tali necessarie premesse, pur dandosi atto che “il giudice d'appello può porre a fondamento
della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei
fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata
o in altro provvedimento o atto del processo” (Cassazione civile sez. un., 16/02/2023, n.4835), nel caso di specie la sentenza di prime cure non contiene alcun riferimento alla documentazione prodotta dall'attrice a comprova dei danni subito dal veicolo di cui è comproprietaria, né tale prova può essere rinvenuta nella produzione dell'appellata (anch'essa non ha depositato il fascicolo di parte di primo grado) o in quella depositata da . CP_4
In definitiva l'attrice/attuale appellata non ha assolto l'onere di provare i danni subiti - e dunque anche il nesso causale tra gli stessi e l'evento occorso - mancando del tutto elementi di prova per poter affermare la sussistenza dei predetti.
Aggiungasi, altresì, che va decisamente escluso che l'accertamento dei danni e del nesso di causa possa essere demandato ad una CTU – peraltro nemmeno richiesta nell'atto di appello - la quale, nel caso di specie, assolverebbe funzione esplorativa di mezzo di ricerca della prova. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio
non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella
valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine
di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata
qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati” (Cass. 08.02.2011, n. 3130; ex multis, cfr. ad es. Cass. 15.04.2002, n. 5422, Cass.
06.06.2003, n. 9060, Cass., 14.2.2006, n. 3191, Cass. 16.03.1996, n. 2205; in senso conforme Cass.
17.10.1988, n. 5645, Cass. 13.10.1986, n. 5990, Cass. 4.12.1986, n. 7186).
Va esclusa, infine, la possibilità di liquidare il danno in via equitativa. Per insegnamento costante della Suprema Corte “La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella
sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata
dimostrata ovvero sia incontestata. Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata
raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per
la liquidazione di quanto richiesto. La ratio della valutazione equitativa, una volta che
la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire
alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela
risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. Giammai
la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di
utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o
altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno” (cfr. Cass. sez. III, n.6957/2024; Cass., n.
10393/2017; Cass., n. 8662/2017; Cass., n. 27447/2011).
In definitiva, pur con le precisazioni che precedono circa l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, la domanda risarcitoria è infondata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste, in solido, a carico dell'appellante e dell'interventore e liquidate, in difetto di specifica notula, come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n.
37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di
appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'intervento volontario di;
CP_4
2. Rigetta la domanda proposta da in primo grado;
Parte_1
3. Condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali in Parte_1 CP_4
favore di , che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre IVA e Controparte_1
CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
4. Nulla per le spese di lite dell'appellata contumace;
5. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Nola, 23.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)