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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3353/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ranieri Parte_1 C.F._1
Antonio (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pesenti Marco Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: CAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 01.04.2021, la società
[...]
ha chiesto di ingiungere a il pagamento di € 8.628,73. Controparte_1 Parte_1
All'interno del ricorso ha esposto che tale credito è scaturito dal contratto di finanziamento n.
13361989, stipulato dal citato debitore, in data 29.01.2014, con MP CA S.p.A., per l'importo di € 6.070,14; ha evidenziato che il credito in questione è stato ceduto da MP
1 CA S.p.A. a , divenuta poi Controparte_2 Controparte_1
Conseguentemente, in data 02.04.2021, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 667/2021, notificato a in data 08.04.2021, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 14.05.2021, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per vizio dell'editio actionis;
• nullità del decreto ingiuntivo per illeggibilità delle clausole contrattuali;
• difetto di legittimazione attiva per mancata notifica cessione credito;
• infondatezza in fatto ed indiritto dell'avversa domanda.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 21.12.2021, si è costituita in giudizio la
[...]
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla Controparte_1
controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
1.3 – Alla prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione;
alla successiva udienza, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
all'udienza del 08.02.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 14.05.2021, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
08.04.2021; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa è stata iscritta a ruolo in data 21.05.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, a causa della
2 mancata partecipazione di parte opponente, come risulta dal verbale nr. 1285/2022, relativo all'incontro del 10.06.2022, depositato da parte opposta in data 03.02.2023.
2.2 – Atteso che la parte opponente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettato il primo motivo di opposizione, con cui è stata dedotta la nullità del ricorso monitorio, per difetto della editio actionis.
3.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/01/2015, n.
1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto introduttivo per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
3.2 – Nel caso di specie, il ricorso monitorio deve essere considerato valido, atteso che dal tenore complessivo del medesimo è possibile individuare in maniera chiara e univoca le ragioni poste a fondamento della domanda. In effetti, il ricorrente ha specificamente indicato il contratto di finanziamento su cui fonda la propria pretesa, allegandone una copia all'atto introduttivo del procedimento monitorio;
conseguentemente, l'ingiunto è stato posto nelle condizioni di articolare la propria difesa.
Il motivo di opposizione, pertanto, è infondato.
3 4 – Nel merito, occorre procedere all'esame del secondo e del quarto motivo di opposizione, con cui l'opponente ha dedotto che il credito vantato dalla controparte non è provato, evidenziando, altresì, l'illeggibilità delle clausole del contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio.
Neppure tali motivi di opposizione possono essere accolti.
4.1 – Sul punto, si rileva che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.
13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021,
n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
Pertanto, deve essere posto a carico di parte opposta l'onere di provare l'esistenza del credito vantato.
4.2 – Al fine di assolvere a tale onere, la creditrice ha prodotto, in fase monitoria, l'estratto conto di cui all'art. 50 T.U.B., da cui risulta il credito in questione;
tale documento contiene l'indicazione della data, dell'importo del debito, nonché l'attestazione della sua certezza e della sua liquidità, proveniente dal rappresentante dell'istituto di credito.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del
1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di
4 opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14640).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a formulare generiche contestazioni formali sulla documentazione prodotta da parte opposta, ma non ha censurato in maniera specifica gli importi indicati all'interno del citato estratto conto;
pertanto, il documento in questione può essere ritenuto sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame.
4.3 – D'altra parte, occorre considerare che parte opposta ha prodotto, altresì, una copia del contratto di finanziamento, che è idonea a provare l'esistenza del rapporto intercorrente tra le parti. D'altronde, parte opponente non ha contestato di aver concluso il contratto in parola, né di aver di aver ricevuto le somme allegate da parte opposta;
non ha specificamente indicato l'esistenza di profili di difformità della copia versata in atti rispetto all'originale del contratto sottoscritto.
Il debitore, invero, si è limitato ad eccepire l'illeggibilità delle clausole del contratto in parola.
Al riguardo, si osserva che l'eccezione sollevata da parte opponente è del tutto generica, in quanto non indica quali clausole sono considerate illeggibili;
inoltre, essa è priva di fondamento, atteso che la copia contrattuale versata in atti appare leggibile in ogni sua parte.
Del resto, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, qualora una clausola risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può
5 esigere dalla controparte che gli venga fornito un modulo contrattuale pienamente leggibile;
ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/02/2018, n. 3307).
4.4 – Conseguentemente, la documentazione prodotta da parte opposta deve essere ritenuta idonea a provare l'esistenza del credito e il suo esatto ammontare;
l'opposizione, quindi, deve essere rigettata, anche con riferimento ai profili esaminati.
5 – L'ultimo motivo di opposizione concerne il difetto di legittimazione attiva della creditrice, in virtù della mancata notificazione al debitore dell'intervenuta cessione del credito.
5.1 – Sul punto, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Cassazione civile sez. III,
11/04/2024, n. 9810).
5.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l'omessa notificazione della cessione, lamentata da parte opponente, è del tutto irrilevante ai fini dell'efficacia della stessa e, dunque, non incide sulla titolarità del credito.
D'altra parte, l'opposta ha anche depositato la ricevuta di avvenuta consegna della nota trasmessa a mezzo raccomandata n. 64961762637-6 del 03/04/2017, con cui è stata comunicata al debito la cessione del credito in parola.
La doglianza sollevata da parte opponente, dunque, è del tutto priva di fondamento.
5.3 – Peraltro, deve essere rilevato, altresì, che il debitore non ha contestato né l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra l'originaria creditrice e Controparte_2 poi divenuta né l'inclusione del rapporto per cui è causa all'interno Controparte_1
della citata operazione di cessione.
Del resto, la prova della titolarità del credito è stata fornita da parte opposta, attraverso il deposito
6 del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra MP CA S.p.A. e CP_2
che è stato allegato al ricorso monitorio, nonché tramite la visura camerale della
[...] [...]
da cui si evince che alla stessa è stato conferito un ramo d'azienda di Controparte_1
Controparte_2
Risulta provata, dunque, la titolarità del credito in capo all'odierna opposta;
anche con riferimento a tale profilo, dunque, l'opposizione deve essere rigettata.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opponente;
in effetti, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2012, n. 10053;
Cassazione civile sez. VI, 31/03/2017, n. 8388).
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia III del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 667/2021 del
02.04.2021, di cui conferma l'efficacia esecutiva, già concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
7 3. condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nola, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3353/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ranieri Parte_1 C.F._1
Antonio (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pesenti Marco Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: CAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 01.04.2021, la società
[...]
ha chiesto di ingiungere a il pagamento di € 8.628,73. Controparte_1 Parte_1
All'interno del ricorso ha esposto che tale credito è scaturito dal contratto di finanziamento n.
13361989, stipulato dal citato debitore, in data 29.01.2014, con MP CA S.p.A., per l'importo di € 6.070,14; ha evidenziato che il credito in questione è stato ceduto da MP
1 CA S.p.A. a , divenuta poi Controparte_2 Controparte_1
Conseguentemente, in data 02.04.2021, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 667/2021, notificato a in data 08.04.2021, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 14.05.2021, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per vizio dell'editio actionis;
• nullità del decreto ingiuntivo per illeggibilità delle clausole contrattuali;
• difetto di legittimazione attiva per mancata notifica cessione credito;
• infondatezza in fatto ed indiritto dell'avversa domanda.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 21.12.2021, si è costituita in giudizio la
[...]
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla Controparte_1
controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
1.3 – Alla prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione;
alla successiva udienza, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
all'udienza del 08.02.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 14.05.2021, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
08.04.2021; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa è stata iscritta a ruolo in data 21.05.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, a causa della
2 mancata partecipazione di parte opponente, come risulta dal verbale nr. 1285/2022, relativo all'incontro del 10.06.2022, depositato da parte opposta in data 03.02.2023.
2.2 – Atteso che la parte opponente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettato il primo motivo di opposizione, con cui è stata dedotta la nullità del ricorso monitorio, per difetto della editio actionis.
3.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/01/2015, n.
1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto introduttivo per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
3.2 – Nel caso di specie, il ricorso monitorio deve essere considerato valido, atteso che dal tenore complessivo del medesimo è possibile individuare in maniera chiara e univoca le ragioni poste a fondamento della domanda. In effetti, il ricorrente ha specificamente indicato il contratto di finanziamento su cui fonda la propria pretesa, allegandone una copia all'atto introduttivo del procedimento monitorio;
conseguentemente, l'ingiunto è stato posto nelle condizioni di articolare la propria difesa.
Il motivo di opposizione, pertanto, è infondato.
3 4 – Nel merito, occorre procedere all'esame del secondo e del quarto motivo di opposizione, con cui l'opponente ha dedotto che il credito vantato dalla controparte non è provato, evidenziando, altresì, l'illeggibilità delle clausole del contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio.
Neppure tali motivi di opposizione possono essere accolti.
4.1 – Sul punto, si rileva che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.
13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021,
n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
Pertanto, deve essere posto a carico di parte opposta l'onere di provare l'esistenza del credito vantato.
4.2 – Al fine di assolvere a tale onere, la creditrice ha prodotto, in fase monitoria, l'estratto conto di cui all'art. 50 T.U.B., da cui risulta il credito in questione;
tale documento contiene l'indicazione della data, dell'importo del debito, nonché l'attestazione della sua certezza e della sua liquidità, proveniente dal rappresentante dell'istituto di credito.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del
1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di
4 opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14640).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a formulare generiche contestazioni formali sulla documentazione prodotta da parte opposta, ma non ha censurato in maniera specifica gli importi indicati all'interno del citato estratto conto;
pertanto, il documento in questione può essere ritenuto sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame.
4.3 – D'altra parte, occorre considerare che parte opposta ha prodotto, altresì, una copia del contratto di finanziamento, che è idonea a provare l'esistenza del rapporto intercorrente tra le parti. D'altronde, parte opponente non ha contestato di aver concluso il contratto in parola, né di aver di aver ricevuto le somme allegate da parte opposta;
non ha specificamente indicato l'esistenza di profili di difformità della copia versata in atti rispetto all'originale del contratto sottoscritto.
Il debitore, invero, si è limitato ad eccepire l'illeggibilità delle clausole del contratto in parola.
Al riguardo, si osserva che l'eccezione sollevata da parte opponente è del tutto generica, in quanto non indica quali clausole sono considerate illeggibili;
inoltre, essa è priva di fondamento, atteso che la copia contrattuale versata in atti appare leggibile in ogni sua parte.
Del resto, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, qualora una clausola risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può
5 esigere dalla controparte che gli venga fornito un modulo contrattuale pienamente leggibile;
ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/02/2018, n. 3307).
4.4 – Conseguentemente, la documentazione prodotta da parte opposta deve essere ritenuta idonea a provare l'esistenza del credito e il suo esatto ammontare;
l'opposizione, quindi, deve essere rigettata, anche con riferimento ai profili esaminati.
5 – L'ultimo motivo di opposizione concerne il difetto di legittimazione attiva della creditrice, in virtù della mancata notificazione al debitore dell'intervenuta cessione del credito.
5.1 – Sul punto, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Cassazione civile sez. III,
11/04/2024, n. 9810).
5.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l'omessa notificazione della cessione, lamentata da parte opponente, è del tutto irrilevante ai fini dell'efficacia della stessa e, dunque, non incide sulla titolarità del credito.
D'altra parte, l'opposta ha anche depositato la ricevuta di avvenuta consegna della nota trasmessa a mezzo raccomandata n. 64961762637-6 del 03/04/2017, con cui è stata comunicata al debito la cessione del credito in parola.
La doglianza sollevata da parte opponente, dunque, è del tutto priva di fondamento.
5.3 – Peraltro, deve essere rilevato, altresì, che il debitore non ha contestato né l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra l'originaria creditrice e Controparte_2 poi divenuta né l'inclusione del rapporto per cui è causa all'interno Controparte_1
della citata operazione di cessione.
Del resto, la prova della titolarità del credito è stata fornita da parte opposta, attraverso il deposito
6 del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra MP CA S.p.A. e CP_2
che è stato allegato al ricorso monitorio, nonché tramite la visura camerale della
[...] [...]
da cui si evince che alla stessa è stato conferito un ramo d'azienda di Controparte_1
Controparte_2
Risulta provata, dunque, la titolarità del credito in capo all'odierna opposta;
anche con riferimento a tale profilo, dunque, l'opposizione deve essere rigettata.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opponente;
in effetti, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2012, n. 10053;
Cassazione civile sez. VI, 31/03/2017, n. 8388).
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia III del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 667/2021 del
02.04.2021, di cui conferma l'efficacia esecutiva, già concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
7 3. condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nola, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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